Antonio Casciano

PhD Fondazione “Ut Vitam Habeant”

 

Sommario: 1. Considerazioni introduttive – 2. I principali punti critici della motivazione – 3. Spunti ulteriori di riflessione sul processo di secolarizzazione in atto.

 

  1. Considerazioni introduttive

In data 30 gennaio 2018 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (d’ora innanzi la Corte) deliberava sul caso della vertenza promossa dall’agenzia pubblicitaria “Sekmadienis Ltd.” contro il Governo lituano. Oggetto del contendere la sanzione irrogata da quest’ultimo ai danni della prima, colpevole di aver ideato una campagna pubblicitaria, per una firma lituana di abbigliamento, centrata sull’uso di gigantografie che, sistemate in diversi punti della città di Vilnius, ritraevano due giovani testimonial acconciati in maniera da richiamare alla mente le figure di Gesù e Maria, per mezzo anche di didascalie recanti tali nomi.

La Corte veniva dunque sollecitata a verificare che la sanzione adottata dal Governo lituano, a tutela del diritto alla libertà di coscienza, di pensiero e di religione, riconosciuto all’articolo 9 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (d’ora innanzi CEDU), non fosse tale da vulnerare il contenuto del seguente articolo 10, disciplinante invece il diritto alla libertà di espressione.

Nella parte introduttiva della sentenza, la Corte riconosce in primis il potere degli Stati membri di adottare restrizioni alla libertà di espressione, quando ciò sia necessario a garantire la salvaguardia di interessi preminenti, un’elencazione tassativa dei quali è riprodotta nel secondo comma del medesimo articolo 10 CEDU. Il potere di valutare la sussistenza di tali esigenze restrittive deve tuttavia essere esercitato, dai singoli Stati, in conformità con il quadro normativo e giurisprudenziale comunitario, e alla Corte, in ultima analisi, spetterebbe il potere di verificare che le eventuali difformità non compromettano l’esercizio pieno di siffatta libertà. Agli Stati si riconosce poi un ampio margine di apprezzamento, sia quando si tratta “regolare la libertà di espressione in relazione a materie suscettibili di offendere le intime convinzioni personali, all’interno della sfera della morale, o della religione”, sia quando si verte “nella materia commerciale o pubblicitaria” (Sentenza sul caso Sekmadienis Ltd. v. Lithuania, punto 72), eppure tale margine, precisa la Corte, non potendosi considerare illimitato, rimane soggetto a limiti che essa stessa è chiamata presidiare (Ivi, punto 76). Infine la Corte riconosce che l’esercizio della libertà di espressione in nessun caso può risolversi in un pregiudizio quanto al “godimento pacifico dei diritti garantiti sub articolo 9 della CEDU”, e anzi precisa che “bisognerebbe sempre evitare, per quanto possibile, un’espressione che fosse, riguardo a ciò che è oggetto di venerazione, gratuitamente offensiva per gli altri o profana” (Ivi, punto 74).

 

  1. I principali punti critici della motivazione

Venendo ora alla parte propriamente motiva della sentenza, la Corte basa la sua decisione a favore della libertà di espressione dell’agenzia pubblicitaria sui seguenti punti: 1) la campagna pubblicitaria, per il modo in cui è stata realizzata, non apparirebbe “gratuitamente offensiva né profana”, né attaccherebbe “in maniera arbitraria o abusiva una religione” in particolare (Ivi, punto 77); 2) le ragioni addotte dalle Corti nazionali per giustificare la contrarietà alla morale pubblica dei contenuti della pubblicità in esame, sarebbero “vaghe” (Ivi, punto 79). Non si capirebbe cioè in cosa consista realmente quello “stile di vita” che, veicolato dal messaggio pubblicitario, viene considerato “incompatibile con i principi di una persona religiosa”, né si chiarirebbe perché ciò che offende i sentimenti di una persona religiosa debba essere automaticamente considerato contrario alla morale pubblica (Ivi, punto 80); 3) non sarebbe poi ben chiarito perché la sola confessione religiosa consultata sia stata quella romano-cattolica, quando nel Paese esistono di fatto altre confessioni ed altre fedi; 4) la libertà religiosa implica l’esistenza di un dovere di tolleranza verso i credenti di ogni religione, così come verso i non credenti e verso chi vuole semplicemente esercitare una critica o ricorrere ad “idee che offendono, scandalizzano, disturbano” una qualsiasi religione (Ivi, punto 81); 5) non sarebbero state in alcun modo fornite evidenze che provino che tutti quelli che si professano cattolici siano stati realmente offesi dalla pubblicità in questione, né si può pretendere di subordinare l’esercizio della libertà religiosa di una minoranza al rispetto di condizioni imposte da una maggioranza (Ivi, punto 82); 6) le Corti nazionali hanno fallito nel cercare dì addivenire ad un congruo bilanciamento tra le esigenze di tutela della libertà religiosa ed esigenze di tutela della libertà di espressione, dando un evidente primato alla prima a discapito della seconda (Ivi, punto 83).

Ebbene, quanto al punto 1, dal momento che la Corte sembra spingersi al punto di escludere la possibilità di considerare profano il contenuto del messaggio pubblicitario, deve inferirsi che nel far ciò sta di fatto esprimendo un giudizio di merito intorno a ciò che può essere detto profano. Cioè la Corte starebbe implicitamente ammettendo di aver fatto propria una ben precisa concezione riguardo a ciò che è profano e a ciò che non lo è, e, dunque, riguardo a ciò che è sacro e a ciò che non lo è. Sarebbe stato allora sommamente opportuno che i giudici definissero accuratamente la loro concezione del sacro, alla luce del quale escludere il carattere profano e profanante di una pubblicità che attinge all’uso di personaggi incarnanti la storia stessa della salvezza cristiana, e che dunque avrebbero domandato ben altre contestualizzazioni, dato il carattere divino, unicamente ed universalmente salvifico che si riconosce alla figura di Cristo, e al ruolo di principale cooperatrice nell’opera di redenzione attribuito a Maria all’interno della religione cristiano-cattolica. Ora, l’uso improprio di immagini e parole in ordine a ciò che un cristiano considera sacro, costituisce un peccato grave, rispettivamente contro il primo e il secondo comandamento, se è vero che, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, “L’onore tributato alle sacre immagini è una venerazione rispettosa […], che conviene a Dio solo” (articolo 2132), e che “Il dono del nome appartiene all’ordine della confidenza e dell’intimità. Il nome del Signore è santo. Per questo l’uomo non può abusarne. […] Non lo inserirà tra le sue parole, se non per benedirlo, lodarlo e glorificarlo” (articolo 2143). Dunque, l’uso che quella pubblicità fa delle immagini e dei nomi sacri della nostra religione è, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, oltre che irrispettoso, inverecondo, propriamente profano, tale cioè da mettere in discussione il carattere sacro di ciò che vi è rappresentato, anche profondamente offensivo, tale cioè da urtare intimamente la sensibilità di un credente, e specificamente il credente della religione cattolica in particolare (si veda punto 56).

Quanto al secondo punto, quanto cioè alle ragioni addotte dalle Corti nazionali per provare la contrarietà alla morale pubblica della pubblicità in questione, è opportuno precisare che per morale pubblica si intende il complesso novero di principi e valori che una collettività assume quali criteri primi di ispirazione delle regole chiamate a reggere l’organizzazione della vita collettiva nei suoi diversi ambiti, nelle sue differenti articolazioni. Non è chi non veda come tale nucleo valoriale di riferimento abbia a che fare con un deposito di tradizioni e costumi, con un patrimonio culturale e spirituale che, nel caso della Lituania, affonda le sue radici nel tessuto di un sentire religioso che ha trovato nel Cristianesimo cattolico-romano la sua primigenia e più forte fonte di ispirazione. E questo è un dato storico. Allora, la gemmazione graduale della morale collettiva dal cristianesimo, rectius, dal patrimonio millenario di dottrine etiche che da esso hanno avuto origine, fa sì che i due ambiti, morale pubblica e religione, se non sovrapponibili, siano almeno considerati in connessione, per cui potrebbe accadere, ed è questo il caso, che la violazione di un precetto religioso si risolva nella messa in questione di una norma della morale pubblica (si veda punto 55), ovvero che ciò che offende il sentimento religioso di un credente cristiano assurga allo stesso tempo ad una violazione del sentire morale collettivo, risultando così provato come il carattere profano di una pubblicità, per il messaggio profanatorio, lo “stile di vita” dissacrante che veicola, possa urtare la morale pubblica, senza che questo valga a giustificare l’accusa di confessionalità all’ordinamento giuridico che a siffatta morale rinviasse.

Quanto al terzo punto, il coinvolgimento nella lite della sola confessione cattolica, si può ben osservare come lo stesso Governo di Vilnius abbia precisato che “la maggioranza della popolazione lituana aderisce alla religione cristiana – secondo un censimento del 2011, il 77% dei Lituani residenti si definivano Romano-cattolici, laddove un altro 6% diceva di appartenere ad altra confessione cristiana, come la Russo-ortodossa, […], l’Evangelico-luterana” (Ivi, punto 55). Dunque il 90% circa dei Lituani si considera cristiano e di questi quasi il 90% è cattolico. Questa allora la ragione, più che evidente, per la quale la sola confessione in qualche modo coinvolta nella controversia sia stata quella cattolica: non solo per la ragione, già accennata nel punto precedente, della gemmazione dal patrimonio di dottrine etiche cristiane, e più in particolari cattoliche, della sentire morale diffuso, ma anche per una presenza che, dal punto di vista dei numeri, dell’attivismo culturale e dell’incidenza sociale, fa di quella cattolica la confessione larghissimamente più diffusa all’interno dei confini nazionali lituani, senza che questo possa mai legittimare l’adozione di misure discriminatorie, di qualsiasi tipo, nei confronti delle minoranze religiose.

Dunque, e veniamo al punto 4, è necessario che sia garantito agli esponenti di tutte le fedi il diritto di praticare liberamente il proprio culto, o di non praticarne alcuno, aspetti che, oltre ad essere garantiti costituzionalmente, in nessun momento sembra siano stati posti in questione dal Governo lituano. Allo stesso modo non pare si possa minimamente dubitare del fatto che nella democrazia lituana sia ampiamente garantito il diritto di cronaca, di opinione, e più in generale il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, fosse anche di critica contro una religione in particolare. Ma è certo che nessun cittadino, in nessuna democrazia del mondo, può dirsi in diritto di attentare, con il proprio agire e in qualsiasi modo, alla morale pubblica, se non a patto di incorrere in sanzioni che talvolta rivestono il carattere e la valenza di autentiche misure penali.

Il punto 5, invece, questiona il fatto che solo un numero ridotto di cattolici avrebbe manifestato, in maniera pubblica e formale, il suo dissenso e ciò, secondo la Corte, equivarrebbe a dire che non esistono prove, o almeno non sarebbero state fornite, che tutti gli appartenenti a questa confessione si siano sentiti realmente offesi dai contenuti della pubblicità in questione. A parte il fatto che non si vede come avrebbe potuto provarsi in maniera soddisfacente una simile evidenza se non ricorrendo ad un’intervista diretta e personale di tutti i cattolici presenti del Paese, va comunque osservato che la maggiore o minore sensibilità di un credente, rispetto ad episodi quali quelli rappresentati da una pubblicità oltraggiosa, risente molto anche del grado di coerenza e fedeltà con cui quello stesso credente vive la sua vita di fede. Il fatto che solo un centinaio di cittadini abbiano preso parte all’iniziativa, se da un lato prova il rigore morale con cui gli stessi zelano gli insegnamenti magisteriali della religione di appartenenza, dall’altro non può escludere che anche altri cittadini credenti, ancorché offesi dalla pubblicità, abbiano comunque scelto di rimanere in silenzio e dunque il riferimento che la Corte fa alla consistenza numerica dei lagnanti appare scarsamente significativo, se non addirittura fuorviante, giacché anche l’iniziativa di un singolo credente, come si sa, avrebbe potuto generare una querelle non dissimile da quella venuta a verificarsi.

Il punto sei pone infine il problema dell’incongruo bilanciamento che le Corti nazionali avrebbero fatto quanto all’esigenza di garantire una tutela adeguata tanto alla libertà di espressione, quanto a quella di religione, prediligendo quest’ultima a discapito della prima. Invero se per bilanciamento si intende quella tecnica argomentativa il cui uso si rende necessario allorché, in assenza di un criterio giuridico certo che assegni prevalenza ad una delle norme o principi in conflitto, il giudice sia chiamato a scegliere quale norma o principio considerare applicabile nel caso concreto, si avvertirà come nel caso di specie le Corti nazionali lituane non abbiano affatto tralasciato di effettuare un siffatto prudenziale vaglio ponderativo, avendo piuttosto, all’esito del relativo giudizio di merito, deliberatamente optato per una soluzione che accordasse, nel caso di specie, alla libertà religiosa una tutela più stringente di quella riservata alla libertà di espressione. Dunque non di incongruo bilanciamento si tratterebbe, ma di una decisione adottata nel pieno rispetto delle competenze riservate alle giurisdizioni nazionali, rispetto alle quali il ricorso alla Corte di Strasburgo continua ad avere carattere di sussidiarietà, essendo l’esaurimento previo delle vie di ricorso interne previste dagli ordinamenti nazionali, precondizione per accedere al giudizio dinanzi a siffatto tribunale sovranazionale. Sembrerebbe invece che la Corte –nel volersi sostituire, con sempre maggiore frequenza, alle Corti nazionali in tali giudizi di ponderazione, e nel voler ridimensionare l’importanza applicativa del margine di apprezzamento, che al contrario dovrebbe essere particolarmente ampio proprio laddove le materie oggetto di controversia paiono suscettibili di generare maggior conflitto sociale, a ragione delle loro implicazioni etiche– stia spingendo per un’applicazione sempre più massiccia del principio del controllo diffuso di convenzionalità, che, come noto, impone direttrici interpretative stringenti alle Corti nazionali, costrette come sono a disapplicare tutte quelle fonti interne, fossero anche di rilievo costituzionale, che dovessero risultare in conflitto non con la CEDU in se stessa, ma con l’interpretazione di essa ne fa la stessa Corte, in barba al principio di supremazia costituzionale. Questa posizione tra l’altro appare in aperto conflitto con quanto la stessa Corte ha statuito nel corso di decenni a proposito proprio del principio del margine di apprezzamento, che sempre era stato riconosciuto agli Stati “in ragione del loro contatto con le forze vitali dei loro Paesi”, dunque “in una posizione migliore di quella dei giudici internazionali quanto alla possibilità di dare un’opinione rispetto a contenuti” della morale stessa (Corte EDU, Handyside vs Regno Unito, sentenza del 7 dicembre 1976). Prediligere l’applicazione generalizzata e sempre più pervasiva del principio del controllo diffuso di convenzionalità, come del principio di prevenzione del resto, riduce i giudici nazionali a funzionari delegati della Corte, tanto che nel caso in cui essi non dovessero conformarsi alle linee giurisprudenziali ed ermeneutiche adottate dalla stessa, farebbero incorrere lo Stato di appartenenza in una forma di responsabilità internazionale per violazione degli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione della Carta EDU.

 

  1. Spunti ulteriori di riflessione sul processo di secolarizzazione in atto

L’applicazione congiunta e sempre più stringente di detti principi da parte della Corte è volta a creare non solo un’uniformità interpretativa, quanto ai contenuti fondamentali della Convezione, ma molto l’affermarsi di paradigmi culturali dominanti tali da veicolare visioni della società, dei costumi e della morale sempre più spesso informate ad ideologie e progettualità ben precise. È il caso dell’approccio rigidamente secolarista che la Corte sta, con sistematicità crescente, assumendo nel promuovere una lettura dei fenomeni sociali alla luce di una concezione della religione vista sempre più come una dimensione della vita esclusivamente privata dei cittadini, priva di qualsiasi plausibilità pubblica, incapace di offrire un’interpretazione significativa della realtà. Alla base di questa lettura insiste invero una definizione meramente sociologica del fenomeno religioso che, ristretto ormai a circoli sempre più limitati della vita sociale, rivela come, sul piano soggettivo, esso sia diventato oggetto di una mera questione preferenziale, personale, di una credenza non istituzionalizzata e dai contenuti variabili ed incerti, in ultima analisi ruotanti intorno alla concezione che ciascun individuo ha del “sacro”. È questo, secondo il sociologo delle religioni Peter L. Berger, l’esito del processo di coscientizzazione dei meccanismi di secolarizzazione in atto[1]. Tali processi di soggettivazione, basati sulla cultura del primato della coscienza individuale, appaiono come l’epifenomeno della moderna protestantizzazione del credo, fattore che, secondo Max Weber, contribuiva, in uno con le logiche dello spirito capitalistico, ad occasionare il cosiddetto “disincantamento del mondo[2]. La rinuncia a servirsi della mediazione sacramentale della Chiesa, cioè, si ripercuoterebbe proprio sulla cultura morale diffusa, alimentando forme di soggettivismo che, respingendo l’idea dell’esistenza di valori oggettivi, universali e conoscibili, esiterebbe in quelle forme di non-cognitivismo etico che sono alla base tanto dell’elaborazione dottrinale del positivismo giuridico di matrice kelseniana, quanto della concezione proceduralista, formalista e storicista della democrazia. Si tratta, con piana evidenza di errori che affondono le loro radici nel terreno comune della completa desacralizzazione dello spazio pubblico, della deriva immanentista della cultura moderna, il cui prometeico desiderio di affrancamento definitivo da ogni forma di trascendenza metafisica, ha finito con lo svuotare di senso i fondamenti stessi della odierna civiltà liberale post-moderna, che, come ricordava Ernst W. Böckenförde, ormai “vive di presupposti che non può più garantire”.

Che fare allora? È lo stesso costituzionalista tedesco a prospettare una soluzione che passa per un rinnovato impegno politico dei cristiani. Si parte dall’esigenza di tornare ad assegnare, nell’agone politico appunto, il primato al contenuto morale dell’azione pubblica, ossia a quei fini che, inerendo al disegno di salvezza sull’umanità, chiamano in causa i grandi nodi della pace, della povertà, della dignità, lasciando in secondo piano la questione formale della cornice politica di attuazione. Al cattolico, in una parola, dovrebbe interessare “l’ordine e la configurazione della vita statale e sociale secondo i principi che scaturiscono dalla Rivelazione e dal diritto naturale[3]. Si giunge così, per questa via, alla questione del rapporto problematico che il cristiano vive con l’idea di libertà, nella sua accezione moderna, cioè individualistica. Difatti, osserva Böckenförde, “l’immagine del mondo propria della cristianità europea, […], concede un posto molto più elevato al “buon ordine” e alla virtù che non alla libertà individuale[4], soprattutto allorquando si considerino gli esiti relativistici della moderna concezione della libertà che con frequenza sempre maggiore appaiono nelle trame delle grandi narrazioni contemporanee, la cui veicolazione è sempre più spesso occasionata, oltre che dalle scelte normative dei legislatori, dalle stesse decisioni giudiziarie, nazionali e ancor più sovranazionali, come si evince chiaramente dal caso qui esaminato.
Abstract

 

Antonio Casciano, Il rapporto tra libertà di espressione e di religione secondo la Corte EDU. Note a margine della sentenza sul caso Sekmadienis LTD. Vs Lituania

 

Con la sentenza sul caso Sekmadienis Ltd. vs Lituania, la Corte EDU ha deliberato sull’annosa questione relativa all’esatta configurazione dei limiti all’interno dei quali iscrivere l’esercizio del diritto alla libertà di espressione, normato all’articolo 10 della CEDU, in particolare quando il margine di operatività dello stesso tocca quello di un altro diritto fondamentale, quello alla libertà di religione, di cui all’articolo 9 della CEDU. Nel ragionamento della Corte, la sanzione irrogata dal Governo lituano ad un’agenzia pubblicitaria che si sarebbe resa colpevole di aver utilizzato, per finalità profane e con modalità dissacratorie, figure centrali della religione cristiano-cattolica, sarebbe illegittima perché lederebbe il diritto alla libertà di espressione e ciò in forza di una restrizione la cui adozione avrebbe richiesto una motivazione basata su “ragioni sufficienti e rilevanti” che invece sarebbero mancanti. Le medesime Corti nazionali lituane, nel giudicare legittimo l’intervento limitativo del governo, avrebbero, a detta della Corte, operato un cattivo bilanciamento dei diritti fondamentali in discussione, dando prevalenza alla libertà religiosa. Invero la decisione della Corte evidenzia l’inesorabilità di un processo di secolarizzazione in atto che tocca i fondamenti stessi del moderno Stato liberale, nonché dell’ethos collettivo, la cui gemmazione dal cristianesimo, per ciò che concerne la Lituania, appare fuori da ogni questione.

 

Parole chiave: Libertà di espressione, libertà di religione, secolarizzazione, bilanciamento dei diritti, Lituania

 

Antonio Casciano, The connection between freedom of expression and religion according to the EDU Court. Notes on the sidelines of the judgment on the Sekmadienis LTD case. Vs Lithuania

 

With the ruling on the case named “Sekmadienis Ltd. vs Lithuania”, the EDU Court has decided upon the old question concerning the exact configuration of the limits within which to exercise the right to freedom of speech and expression, regulated by Article 10 of the ECHR, in particular, when the margin of operation of this right affects the right of religious freedom, regulated by Article 9 of the ECHR. In the reasoning of the Court, the sanction imposed by the Lithuanian government to an advertising agency, that would have been guilty of having used, for profane purposes and with desecrating methods, central figures of the Christian-Catholic religion, would be illegitimate, because it would violate the right to freedom of expression on the basis of a restriction which would require a motivation based on “sufficient and relevant reasons“. But, instead, these reasons would be missing. The same Lithuanian national courts, in judging about the national government’s sanctions, would have realized, according to the Court, a bad balancing of the fundamental rights under discussion, giving prevalence to religious freedom. Indeed, the Court’s decision highlights the inexorability of a process of ongoing secularization that are touching the foundations of the modern liberal state, as well as the collective ethos of Lithuanian society, developed from Christianity.

 

Keywords: Freedom of expression, freedom of religion, secularization, rights balancing, Lituania

* Contributo sottoposto a valutazione.

 

[1] P.L. Berger, The sacred canopy. Elements of a sociological theory of religion, Garden City, New York 1967, tr. it. La sacra volta. Elementi per una teoria sociologica della religione, a cura di G. A. Trentini, Sugarco, Milano, 1984, p. 140.

[2] Cfr. M. Weber, Wissenschaft als Beruf, München-Leipzig 1919, tr. it. Il lavoro intellettuale come professione, a cura di A. Giolitti, Einaudi, Torino, 1966. M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, vol. I, Tübingen 1920, tr. it. Sociologia della religione, a cura di P. Rossi, vol. I, Edizioni Comunità, Milano, 1982.

[3] E. W. Böckenförde, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 194.

[4] Ivi, p. 196.