Tribunale di Roma

IX Sezione civile

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Il Giudice Tutelare, in persona del dott. XXX,

letta l’istanza presentata dall’amministratore di sostegno di XXX;

rilevato che, a mente delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, laddove, come nel caso di specie, l’amministratore di sostegno abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario della persona amministrata, il consenso informato è espresso esclusivamente dal medesimo amministratore;

rilevato che, nel caso di specie, non risulta l’esistenza del contrasto di cui all’art. 3, comma 5, della richiamata legge;

ritenuto, pertanto, che questo giudice non possa assumere alcuna determinazione in ordine all’eventuale autorizzazione dell’amministratore di sostegno a disporre la sospensione della terapia che assume rifiutata;

ritenuto, al contrario, che l’amministratore di sostegno, accertata la volontà della persona amministrata (anche in via presuntiva, alla luce delle dichiarazioni rese in passato dall’amministrata, anche alla presenza dello stesso amministratore) in merito al trattamento sanitario in questione, sia pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte;

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza, riservandosi ogni provvedimento in merito, qualora emergesse il contrasto di cui all’art. 3, comma 5, legge 22 dicembre 2017 n.219, su ricorso delle persone legittimate ai sensi della richiamata disposizione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Roma 23/09/2019

Il Giudice Tutelare

(dott. XXX)