La Rivista giuridica L-JUS, con uscita semestrale e disponibile gratuitamente on line sul sito www.l-jus.it, si conforma al Regolamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per la classificazione delle Riviste nelle aree non bibliometriche, nonché alle Linee guida del Committee on Publication Ethics (COPE) e pertanto adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle buone pratiche etiche nel processo di pubblicazione delle opere scientifiche. I principi etici contenuti nel presente documento ‒ e specificati nei diversi articoli che lo compongono ‒ sono conosciuti e condivisi dai componenti degli organi della Rivista (Direzione, Redazione, e Comitato Scientifico), dai Valutatori, nonché dagli Autori che li accettano nel momento in cui manifestano la volontà di pubblicare un proprio scritto sulla Rivista L-JUS.

La collaborazione con la Rivista è da intendersi a titolo volontario e gratuito.

Art. 1 – Doveri della Direzione (Direttore e Direttore responsabile), del Coordinatore di redazione e del Comitato di redazione
1. Spetta alla Direzione, che può avvalersi laddove lo ritenga opportuno del parere del Comitato di redazione, la decisione in ordine all’accettazione o meno degli articoli pervenuti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. La Direzione decide in base alla pertinenza del singolo contributo ai temi di interesse della Rivista, nonché in base alla linea culturale della stessa.
3. I contributi accettati dalla Direzione per poter essere pubblicati devono comunque ottenere una valutazione positiva da parte del Valutatore incaricato, salvo le ipotesi di contributi pubblicati su accettazione della Direzione o di contributi per cui è esclusa la valutazione, come meglio precisato al successivo art. 4.

4. La Direzione, il Coordinatore di redazione e i membri del Comitato di redazione si impegnano a non rivelare a terzi le informazioni sugli articoli proposti per la pubblicazione e a non utilizzare per le proprie ricerche o elaborati scientifici i contenuti dei singoli articoli pervenuti, se non con l’espressa autorizzazione scritta da parte dell’Autore.

5. La Direzione garantisce l’indipendenza e il pieno rispetto della procedura di valutazione anche nei casi di contributi provenienti da membri degli organi della Rivista. In tale ultima ipotesi, l’Autore interessato si asterrà dal chiedere informazioni circa il Valutatore incaricato di esaminare il proprio scritto e dal divulgare informazioni fra i componenti degli organi della Rivista che potrebbero influenzare la valutazione.

6. Il Coordinatore di redazione ha il compito di scegliere il Valutatore, di trasmettere i contributi in valutazione e di aggiornare costantemente il registro relativo alle valutazioni, annotando per ciascun contributo la data di invio, il nominativo del Valutatore e l’esito della valutazione. Il Coordinatore di redazione può essere coadiuvato da uno o più membri del Comitato di redazione nelle diverse attività concernenti la procedura di valutazione (scelta del Valutatore, invio dei contributi, aggiornamento del registro delle valutazioni, invio delle schede di valutazione agli Autori ecc.).

Art. 2 – Adempimenti e doveri degli Autori

1. L’Autore che trasmette un proprio scritto alla Redazione o alla Direzione della Rivista al fine dell’eventuale pubblicazione, all’atto stesso dell’invio esprime il consenso a sottoporre il suddetto contributo alla valutazione da parte di uno dei Valutatori scelti secondo quanto previsto dal successivo art. 3.

2. L’Autore garantisce la paternità e l’originalità dello scritto, nonché il fatto che lo stesso non sia già stato pubblicato, per intero o in parte, su altre riviste, volumi o periodici. Nel caso di articoli a cui hanno partecipato più Autori, devono essere indicati tutti i nominativi e, laddove possibile, deve altresì essere specificato il contributo di ciascuno.

3. Laddove l’Autore volesse pubblicare su altre riviste, volumi o periodici un proprio articolo già pubblicato sulla Rivista L-JUS dovrà previamente informare la Direzione e, in caso di autorizzazione, dovrà avere cura di precisare il riferimento alla precedente pubblicazione.

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4. Ciascun Autore è tenuto a seguire i criteri redazionali della Rivista, indicando in particolare la propria qualifica accademica e/o professionale e corredando il contributo di un abstract e di cinque parole chiave, in lingua italiana e in lingua inglese.
5. In sede di valutazione, nella stesura della relativa scheda adottata dalla Rivista, il Valutatore può suggerire all’Autore modifiche o approfondimenti, di cui l’Autore dovrà tenere conto secondo le indicazioni precisate nella scheda di valutazione. Laddove l’Autore non fosse d’accordo con le modifiche suggerite dal Valutatore, spetterà alla Direzione decidere in merito alla pubblicazione e, se del caso, sottoporre lo scritto ad una seconda valutazione.

6. Qualora lo scritto sia stato elaborato all’esito di una ricerca finanziata, l’Autore deve darne notizia alla Direzione all’atto dell’invio del contributo e, in caso di parere favorevole alla pubblicazione sulla Rivista, l’articolo deve recare in nota l’informazione circa il finanziamento.

7. L’Autore deve prontamente informare la Direzione nel caso in cui, dopo la pubblicazione, riscontri degli errori o inesattezze di carattere scientifico nel testo e deve prestare la sua collaborazione al fine di correggere la parte errata.
8. La Redazione si riserva la possibilità di apportare ai singoli contributi modifiche di carattere redazionale per esigenze di uniformità delle pubblicazioni ai criteri adottati dalla Rivista, anche senza bisogno di informare gli Autori.

Art. 3 ‒ Procedura di valutazione

1. Previo parere positivo della Direzione di cui all’art. 1, lo scritto pervenuto viene inviato dal Coordinatore di redazione al Valutatore competente per materia. Ai fini della valutazione la Rivista L-JUS si avvale di esperti nelle materie giuridiche o nei settori comunque di suo interesse (es. bioetica, medicina, filosofia).

2. La Rivista L-JUS adotta la procedura di valutazione tra pari (peer review) con sistema doppiamente cieco (double blind), pertanto all’Autore non saranno mai fornite informazioni circa l’identità del Valutatore (neppure nel caso di contestazioni circa l’esito della valutazione), e quest’ultimo valuterà il contributo affidatogli senza conoscere l’identità dell’Autore.

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3. Il Coordinatore di redazione invia al Valutatore scelto la richiesta di valutazione, allegando il contributo (anonimizzato e in formato PDF per garantire che dal file non si possa risalire all’Autore) e la scheda di valutazione adottata dalla Rivista.
4. In caso di accettazione dell’incarico, il Valutatore ha a disposizione circa dieci giorni per completare la valutazione e consegnare la scheda compilata, salvo l’esigenza di un tempo più lungo che potrà essere concordato con il Coordinatore di redazione.

5. La scheda di valutazione prevede l’esame del contributo sotto i seguenti profili:

  1. a)  originalità
  2. b)  rigore scientifico del metodo
  3. c)  conoscenza critica della dottrina e della giurisprudenza
  4. d)  coerenza interna formale e proprietà di forma
  5. e)  chiarezza espositiva

Per ogni profilo, il Valutatore deve esprimere la valutazione numerica, assegnando un punteggio da 0 a 5, secondo la legenda presente nella scheda ove è indicato il valore per ogni numero, che va da insufficiente (0) a eccellente (5). Inoltre il Valutatore deve esprimere la valutazione finale indicando se il contributo sia pubblicabile, pubblicabile dopo qualche modifica e/o integrazione (che il Valutatore deve specificare), non pubblicabile se non rivisto (il Valutatore deve indicare i punti da rivedere), non pubblicabile. Il Valutatore può inoltre esprimere un giudizio più articolato nell’apposita sezione della scheda.

6. Ogni contributo per poter essere pubblicato deve comunque aver ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 10.
7. I contributi vengono valutati esclusivamente in ragione del loro merito scientifico.
8. Le schede di valutazione vengono archiviate in formato elettronico a cura del Coordinatore di redazione. In caso di valutazione con esito negativo o con suggerimenti di modifiche, il Coordinatore di redazione, direttamente o tramite la Redazione, trasmette all’Autore l’esito della valutazione, allegando la relativa scheda. In caso di esito positivo, le schede vengono inviate agli Autori su richiesta degli stessi.

9. Dell’avvenuta valutazione, per ogni contributo, ne è data notizia all’atto della pubblicazione, con nota in calce alla prima pagina recante la dicitura “Contributo sottoposto a valutazione”.
10. In ogni fascicolo viene riportato l’elenco dei Valutatori.

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11. Il Coordinatore di redazione provvede alla tenuta delle schede di valutazione e del relativo registro, archiviando anche le valutazioni negative.

Art. 4 – Casi di esclusione della procedura di valutazione

1. Sono esclusi dalla procedura di valutazione i testi delle relazioni tenute in convegni, workshop o altri eventi scientifici organizzati dal Centro Studi Livatino o da istituzioni o associazioni di riferimento della Rivista (in quanto non sarebbe possibile garantire l’anonimato dell’Autore ai fini della valutazione), nonché le recensioni e i contributi scritti dal Direttore o dal Direttore responsabile. Sono altresì esclusi dalla procedura di valutazione i testi elaborati in occasione di audizioni parlamentari o comunque presentati in sedi istituzionali.

2. Sono altresì esclusi, salvo diversa richiesta dell’Autore, i contributi per cui la Direzione ritenga di poter assumere direttamente la responsabilità della pubblicazione. In questi casi, ne viene data notizia nella prima pagina del contributo, con nota recante la seguente dicitura: “Contributo accettato dalla Direzione”, con la precisazione della motivazione a seconda del caso.

3. Rientrano tra le ipotesi di cui al precedente n. 2:

  1. a)  I contributi di Autori italiani e stranieri di riconosciuto prestigio accademico (in

    questo caso la motivazione è “il comprovato prestigio scientifico dell’Autore”);

  2. b)  I contributi di Autori italiani e stranieri che ricoprano cariche di rilievo politico- istituzionale (anche in questo caso la motivazione è “il comprovato prestigio

    scientifico dell’Autore”);

  3. c)  I contributi già editi in altre Riviste o in Volumi, di cui si chiede la pubblicazione

    su L-JUS con il permesso dell’Autore e dell’Editore, nonché la precisa indicazione degli estremi della precedente pubblicazione (in questo caso viene riportata in calce la seguente dicitura: “Contributo accettato dalla Direzione e pubblicato per cortesia dell’Autore e dell’Editore”);

Art. 5 – Criteri di selezione dei Valutatori

1. I Valutatori sono individuati fra studiosi ed esperti ‒ italiani e stranieri ‒ nelle materie di interesse della Rivista L-JUS.
2. I Valutatori restano in carica fino alla rinuncia o revoca dell’incarico.

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3. Non possono ricoprire il ruolo di Valutatore coloro che per la Rivista L-JUS ricoprono già il ruolo di Direttore, Direttore responsabile, Coordinatore di redazione, membro del Comitato di redazione o membro del Comitato scientifico.

Art. 6 – Doveri dei Valutatori

1. Il Valutatore, prima di dare la propria disponibilità a valutare il contributo proposto, deve verificare la propria competenza riguardo all’oggetto specifico dell’articolo e rinunciare alla valutazione in assenza delle conoscenze necessarie.
2. Il Valutatore, in caso di incompetenza nella materia specifica oggetto del contributo o in caso di sua impossibilità a valutare nei tempi previsti, deve darne tempestiva comunicazione al Coordinatore di redazione o al membro del Comitato di redazione che gli ha sottoposto il contributo.

3. Il Valutatore si impegna a trattare i contributi ricevuti come documenti riservati e si astiene dal chiedere informazioni circa l’identità dell’Autore, che non potranno essere fornite per nessun motivo. Il Valutatore non potrà farsi assistere nella valutazione da collaboratori, né potrà far leggere – in tutto o in parte ‒ il contributo a terzi.

4. Il Valutatore deve esprimere giudizi obiettivi sui contributi esaminati, astenendosi dal rivolgere critiche personali all’Autore per le opinioni espresse. Laddove ritenga di aver riconosciuto l’Autore dello scritto affidatogli o di essere per qualsiasi ragione in conflitto di interessi circa il contenuto dello stesso, il Valutare deve prontamente comunicarlo alla Direzione, chiedendo di essere sostituito.

5. Il Valutatore si impegna ad informare tempestivamente la Direzione laddove riscontri in un contributo sottoposto al suo esame una forte somiglianza con altro documento o scritto di sua conoscenza, fornendo precise indicazioni circa le sovrapposizioni riscontrate.

Il presente documento “Codice etico e Regolamento degli articoli da pubblicare” è consultabile sul sito ufficiale della Rivista (www.l-jus.it).

Scarica il codice etico in pdf.