Aldo Rocco Vitale
Docente di Filosofia del diritto
Università Europea di Roma

La maternità surrogata nella sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 12193/2019*

 

 

Sommario: 1. Lo scenario – 2. La posizione delle Sezioni Unite – 3. Rilievi critici – 4. Il problema del fondamento dello status filiationis – 5. La cornice normativa internazionale – 6. L’adozione in casi particolari – 7. Conclusioni.

 

 

 

  1. Lo scenario

 

Con la sentenza 12193/2019 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno posto l’ulteriore – e almeno per ora definitivo – tassello giurisdizionale nel più vasto e fin troppo complesso mosaico giuridico relativo al problema della maternità surrogata che, nonostante l’espresso divieto normativo sancito dal comma 6 dell’articolo 12 della legge 40/2004[1], sempre più di fatto si diffonde, sollecitando non soltanto sforzi di carattere interdisciplinare, ma altresì coinvolgendo all’interno di ciascuna disciplina, contemporaneamente molteplici profili tra loro interconnessi, come quelli di carattere costituzionalistico (per esempio, i diritti della famiglia o la tutela della salute riproduttiva), o civilistico (per esempio, la determinazione dello status filiationis o la configurazione della stepchild adoption per coppie del medesimo sesso), o penalistico (per esempio, l’effettività del piano sanzionatorio della legge 40/2004 o l’integrazione della fattispecie di reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità propria o altrui), o internazionalistico (per esempio, la definizione dei rapporti tra ordine pubblico internazionale e nazionale o l’ampiezza territoriale della giurisdizione penale italiana)[2].

Difficoltà che, con tutta evidenza, si producono non soltanto assecondando la cosiddetta “funzione creativa” della giurisprudenza che sempre più estesamente si afferma tanto in ambito nazionale quanto internazionale portando a compimento una vera e propria “rivoluzione clandestina”[3], che segna il passaggio dallo Stato di diritto democratico a quella che potrebbe definirsi come una vera e propria “giuristocrazia”, ma anche e soprattutto allorquando, come purtroppo da parte di molti ci si augura invocando la tutela di una fraintesa concezione (laicistica) dell’ordinamento, si intende negare risolutamente ogni cittadinanza «a beni eticamente fondati, quali la “naturalità della procreazione” ovvero la conservazione della generazione umana all’interno di modelli di famiglia tradizionali basati sul matrimonio e sulla discendenza biologica e genetica»[4], dimenticando, tuttavia, che proprio su questo assunto si assiste al tradimento della matrice antropologica strutturale del diritto, e altresì, specialmente e speciosamente, alla reificazione (perfino commerciale) del figlio, poiché, come è stato acutamente precisato, «la radicale separazione che la legge impone tra il legame giuridico e il legame biologico può spianare a sua volta la strada a un delirio tecnologico, consistente nel fare del “progetto parentale” il fondamento esclusivo dell’identità del figlio e nel considerare il suo essere biologico come un semplice supporto materiale della realizzazione della volontà dei genitori»[5].

 

  1. La posizione delle Sezioni Unite

 

La suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, salutata con vivace soddisfazione sia da parte di coloro che sostengono la pratica della maternità surrogata[6], sia da parte di coloro che vi si oppongono[7], presenta dei chiaroscuri che, anticipando le conclusioni delle presenti riflessioni, possono riassumersi affermando che con la medesima suddetta sentenza la Corte fa rientrare dalla finestra ciò che ha fatto uscire dalla porta.

La Corte di Cassazione è stata adita nell’ambito della vicenda processuale incentrata sul riconoscimento in Italia del provvedimento emesso il 12 gennaio 2011 dalla Superior Court of Justice dell’Ontario, in Canada, tramite il quale si sancì la genitorialità di entrambi i componenti maschi di una coppia del medesimo sesso in relazione ad un minore nato tramite donazione di ovociti e maternità surrogata: provvedimento straniero di cui nel 2016 la coppia italiana chiese la trascrizione all’ufficiale di stato civile presso il Comune di Trento il quale oppose il suo rifiuto nel procedere alla trascrizione.

Tralasciando, per brevità, gli aspetti processuali (come, per esempio, la qualità di litisconsorte necessario del Pubblico Ministero che nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano è pur privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico), meritano attenzione i punti sostanziali sui cui le Sezioni Unite hanno focalizzato la propria attenzione.

In primo luogo: la Corte di Cassazione ha ribadito la cristallizzazione del passaggio da una concezione “difensiva” dell’ordine pubblico, oramai circoscritta a una ermeneutica giuridica superata, volta a filtrare l’ingresso nell’ordinamento italiano di atti o norme di origine straniera ritenuti in contrasto con il diritto interno, a una concezione “promozionale” volta a collegare sempre di più l’ordinamento nazionale con quello internazionale, anche perché, a detta degli ermellini, «caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico è infatti la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell’evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell’ordinamento».

In secondo luogo: pur essendo acquisita la consapevolezza per cui l’ordinamento italiano non fonda il rapporto genitoriale in maniera esclusiva sul legame biologico tra genitore e prole, occorre pur riconoscere che, nell’ambito della cosiddetta progettualità genitoriale, vi è una differenza tra una coppia di persone dello stesso sesso composta da donne, e una coppia di persone dello stesso composta da maschi, poiché nel primo caso le due donne possono concorrere alla genitorialità secondo la via biologica, per esempio donando gli ovociti l’una, e conducendo la gravidanza l’altra, mentre nel caso dei due uomini occorre necessariamente ricorrere alla surrogazione di maternità espressamente vietata dall’ordinamento italiano.

In terzo luogo: richiamando la sentenza 162/2014 della Corte costituzionale, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che il divieto di maternità surrogata contemplato dalla legge 40/2004 costituisce un principio di ordine pubblico, ben fondato non soltanto in quanto la volontà di diventare genitori non può essere priva di limiti, ma anche perché rientra nella discrezionalità riconosciuta agli Stati e ai singoli ordinamenti la facoltà di escludere la liceità della surrogazione di maternità, come già espressamente stabilito dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Mennesson e Labassee c. Francia nel 2014.

In quarto luogo: il riconoscimento del provvedimento straniero che dichiari lo status filiationis (la cui conservazione incontra comunque un favor da parte dell’ordinamento italiano) di un soggetto nato tramite maternità surrogata trova ostacolo nel divieto espressamente previsto dall’ordinamento italiano, in quanto quest’ultimo tutela la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione, pur dovendosi contemperare con la tutela dell’interesse del minore.

In quinto luogo: sebbene il rapporto genitoriale non possa essere instaurato tramite il riconoscimento dell’atto straniero in Italia per via del divieto della maternità surrogata, si può tuttavia fare ricorso alla adozione in casi particolari ai sensi della disciplina della lettera “d” del primo comma dell’articolo 44 della legge 184/1983 che costituisce una «clausola di chiusura volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa».

 

  1. Rilievi critici

 

Alla luce di questi punti enucleati dalla decisione delle Sezioni Unite, si possono proporre alcuni rilievi. Sebbene la nozione di ordine pubblico possa in una certa misura essere ritenuta relativa e mutevole, come molti altri concetti giuridici, è anche pur vero che un minimo nucleo essenziale non soggetto all’erosione temporale deve pur essere riconosciuto, per esempio nella inviolabilità dei diritti umani fondamentali, primi fra tutti il diritto alla vita e la dignità umana.

Se è vero che la prospettiva cosiddetta “difensiva” dell’ordine pubblico, dunque, è oramai superata, è pur vero che anche nella prospettiva cosiddetta “promozionale” non si può abdicare all’orizzonte teleologico costitutivo della fenomenologia giuridica, cioè l’inviolabilità della persona umana in quanto indisponibile.

Anche la mutevolezza e la relatività della concezione dell’ordine pubblico, non possono essere assolute, dunque, incontrando nel principio personalistico, che del resto informa la stessa Costituzione italiana, un limite invalicabile[8].

Se così non fosse, sarebbe difficile apporre una reale giustificazione giuridica ai divieti di determinate pratiche che potrebbero diventare, con il tempo, con i decenni, prassi sociali in cerca di legittimazione legale anche in Occidente, come, per esempio, la mutilazione genitale religiosa, la poligamia o la compravendita di organi umani a fini di trapianto.

La prospettiva per cui vi possa essere una differenza tra coppie del medesimo sesso composte da donne, a cui si applicherebbe la logica della fecondazione eterologa, e coppie del medesimo sesso composte da uomini a cui sarebbe impedito l’accesso alla maternità surrogata, presenta dei punti deboli, proprio in ragione delle pregresse pronunce della Corte costituzionale che la medesima Corte di Cassazione a Sezioni Unite richiama, ma non in modo completo.

È ben verosimile, infatti, che potrebbe trascorrere ben poco tempo – specialmente alla luce della mutevolezza della concezione dell’ordine pubblico e del raccordo tra ordinamento nazionale e ordinamenti stranieri – prima che una simile prospettazione possa essere accusata di violare non soltanto il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, ma anche e soprattutto il diritto alla procreazione degli individui alla luce dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità, che nel tempo si sono consolidati andando a fondare l’impalcatura ermeneutica su cui si erigono le statuizioni della Corte costituzionale[9], come è accaduto, del resto, con la stessa sentenza 162/2014 in virtù della quale, infatti, «lo scrutinio di ragionevolezza, in ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, impone[…] di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale».

Se il divieto di accesso alla fecondazione eterologa è stato in passato giudicato costituzionalmente illegittimo, in futuro anche una tale preclusione alla maternità surrogata per coppie del medesimo sesso composte da uomini, oggi pur professata dalle Sezioni Unite della Cassazione, potrebbe essere intesa come una lesione della libertà fondamentale della coppia di formare una famiglia con dei figli, senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato.

 

  1. Il problema del fondamento dello status filiationis

 

Si consideri inoltre che anche ammettendo che la genitorialità biologica non costituisca un criterio assoluto trovando oramai ampia tutela anche la genitorialità sociale, è anche pur vero che la Corte costituzionale ha precisato per un verso che «non si può contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità»[10], e altresì che pur facendo salvo il necessario bilanciamento degli interessi tra favor veritatis e interesse del minore, occorre riconoscere che, «la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore»[11].

Da ciò consegue che se è vero, come è vero, che il divieto di maternità surrogata costituisce un principio di ordine pubblico, è altresì pur vero che la sua violazione andrebbe impedita anche avendo riguardo agli effetti che da tale eventuale violazione trovassero scaturigine, sanzionando tali effetti sia civilmente che penalmente.

Sarebbe del resto ben vano pretendere di sanzionare penalmente associazioni di tipo mafioso, o atti di evasione delle normative fiscali, o comportamenti tesi alla tortura o ai trattamenti disumani e degradanti se non si sanzionassero anche gli effetti e i benefici – magari economici – che i loro esecutori potrebbero trarre dagli stessi.

Ecco perché la stessa Cassazione con la sentenza 24001/2014 ha dichiarato i contratti di maternità surrogata nulli (cioè colpiti dalla più radicale delle sanzioni civili relativamente ai negozi) per contrarietà all’ordine pubblico, ed ecco perché la stessa Cassazione (penale) con la recente sentenza 2173/2019 ha sancito che l’accordo intercorso tra il medico e la coppia committente, in esecuzione di un superiore contratto di maternità surrogata, con cui si intende dichiarare che il nato da madre surrogante è figlio della madre committente integra la fattispecie di corruzione stante la qualifica di esercente di pubblico servizio del medico ginecologo che all’operazione si presta.

Insomma: sarebbe mero flatus vocis dichiarare l’accordo di maternità surrogata (civilmente e penalmente) nullo e contrario alla dignità della persona se non si impedisse altresì che il suddetto accordo potesse esplicare i suoi effetti, così come sarebbe vano impedire l’eventuale riduzione in schiavitù dichiarandone la mera contrarierà alla dignità umana se poi non si colpisse anche il profitto da questa eventualmente tratto o se, ancor peggio, non si liberasse colui che in schiavitù è ridotto.

Da un punto di vista di categorie generali del diritto civile[12], a cui le Sezioni Unite non sembra abbiano posto sufficiente attenzione, se un accordo è nullo non può esplicare la propria efficacia e quindi non si può ragionare sulla tutela di ulteriori posizioni giuridiche che da ciò discendono seguendo la linea sostanzialmente immaginaria di un binario giuridicamente morto, anzi mai nato contro cui l’ordinamento reagisce[13].

Occorre chiarire, infatti, che se realmente è nullità quella che colpisce gli accordi o i contratti di maternità surrogata, da essi non potranno giammai prodursi effetti, come fatti o atti ulteriori, di alcun tipo (nemmeno invocando la teoria degli effetti indiretti del contratto nullo o il generale principio di conservazione dell’esecuzione materiale del contratto nullo), non soltanto in ossequio al principio generale e fondamentale per cui quod nullum est nullum producit effectum, ma anche e soprattutto perché, come ha ben evidenziato Francesco Carnelutti, il carattere della nullità è tale che può definirsi come «inefficacia diffusiva o, anche, contagiosa»[14].

 

  1. La cornice normativa internazionale

 

Anche focalizzando maggiormente l’attenzione sul tema della coordinazione del diritto nazionale e di quello internazionale, risulta che, proprio alla luce della griglia delle carte e delle dichiarazioni internazionali[15], l’ordinamento italiano non soltanto non può accettare la liceità dei contratti di maternità surrogata, ma neanche gli effetti che da questi potrebbero prodursi in modo diretto o indiretto.

Si pensi in tal senso al Principio VI e al Principio IX della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 ai sensi dei quali, rispettivamente, «il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre», e «il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta».

In questo senso appare legittima la configurabilità dell’esercizio dell’azione penale anche oltre i confini italiani.

Sotto il profilo più strettamente penalistico, infatti, non mancano le pronunce di merito[16] e di legittimità[17] che, nonostante anche sentenze di senso contrario[18], affermando l’esistenza della giurisdizione italiana pur in caso di reato commesso fuori del territorio nazionale, lasciano intendere che determinate fattispecie criminose, a causa della grave violazione della dignità umana che esse costituiscono, sono perseguibili “universalmente” e incondizionatamente[19], potendosene, anzi dovendosene, impedire la causa, lo svolgimento e gli effetti nocivi e lesivi.

La maternità surrogata, dunque, potrebbe e dovrebbe rientrare nell’alveo di quelle fattispecie civilmente e penalmente illecite che potrebbero e dovrebbero essere perseguite incondizionatamente e di cui si dovrebbero in tutti i casi impedire gli effetti proprio per una reale e compiuta tutela di quella dignità umana di cui il divieto dovrebbe costituire il presidio normativo, anche e soprattutto nell’ottica della concezione promozionale dell’ordine pubblico alla luce di espresse normative internazionali, come, per esempio, l’art. 21 della Convenzione di Oviedo del 1997[20], o l’art. 6 della Dichiarazione di Istanbul del 2008[21]. E in tal senso si attende un intervento del Legislatore.

 

  1. L’adozione in casi particolari

 

Alla luce di ciò, appare dunque singolare che le Sezioni Unite, alla fine del loro iter argomentativo, ritengano che, sebbene non si possa riconoscere il provvedimento straniero che instaura lo status filiationis a seguito di maternità surrogata, si possa invece ricorrere alla adozione in casi particolari.

Con questa previsione, infatti, le Sezioni Unite non soltanto vanificano l’enunciata qualificazione del divieto di maternità surrogata quale principio inderogabile di ordine pubblico, poiché avallano post hoc la stessa maternità surrogata “ratificandone” gli effetti tramite il ricorso alla adozione in casi particolari, ma per di più stravolgono la natura, la funzione e la ratio iuris dell’istituto dell’adozione in casi particolari.

L’adozione in casi particolari, infatti, come le stesse Sezioni Unite ammettono rappresenta una “clausola” di chiusura del nostro ordinamento per garantire una “copertura” della responsabilità genitoriale del minore in carenza delle condizioni naturali per procedere alla normale adozione, costituendo, in sostanza, l’ultima estrema ratio non già per garantire agli adulti il diritto al figlio, ma per garantire al minore il diritto ai genitori.

Non sembra potersi rilevare, quindi, che casi analoghi a quelli portati all’attenzione della Corte possano essere inquadrati, come invece, incautamente, la Corte suggerisce, nell’ambito dell’adozione in casi particolari, poiché uno dei requisiti per l’applicazione di quest’ultimo istituto è lo stato di abbandono del minore che non ricorre in presenza del rapporto genitoriale del medesimo con l’altro genitore.

Viene insomma snaturata non soltanto la funzione della adozione in casi particolari, ma quella dell’adozione in se stessa considerata, almeno come storicamente determinatasi a partire dal diritto romano.

Nel diritto romano, infatti, soprattutto dopo l’intervento di Giustiniano, l’adoptio trova la sua ragion d’essere nella esigenza di garantire una continuità all’asse patrimoniale nel caso di assenza di discendenti o di perdita prematura degli stessi. Proprio per questo si richiedeva anche il consenso del genitore naturale che, infatti, non interrompeva l’esercizio della patria potestà nei confronti del figlio ormai adottato dal terzo adottante.

Si trattava di una “finzione” in funzione sostanzialmente patrimoniale.

Anche nel diritto romano, tuttavia, la funzione dell’adozione, oltre che patrimoniale nel caso in cui ad essere adottato fosse un maggiorenne, emerse ben presto come solidaristica nel caso in cui ad essere adottato fosse un minore, garantendo così a quest’ultimo l’assistenza secondo lo schema della famiglia naturale.

Non a caso si descrive lo spirito di questo secondo tipo di adozione con il brocardo latino “adoptio naturam imitatur”, cioè “l’adozione imita la natura”, nel senso che con l’adozione si instaura un rapporto di filiazione che dovrebbe ricalcare quello che si sarebbe instaurato con la naturale procreazione.

Ecco quindi come spiegarsi alcuni requisiti essenziali dell’istituto dell’adozione ordinaria: il consenso; la differenza di età tra adottante e adottato; che la coppia adottante sia sposata e, soprattutto, formata da soggetti di sesso diverso.

Questi due ultimi elementi sono la traduzione a livello normativo del suddetto principio per cui la adozione imita la natura, in quanto in natura non si può avere filiazione senza procreazione, e quest’ultima è possibile solo tra soggetti di sesso diverso. Il requisito del matrimonio si spiega in quanto solo con il matrimonio si crea quella stabilità socio-giuridica che rappresenta un presupposto per la adeguata assistenza del minore.

Il ricorso all’adozione in casi particolari, come soluzione per l’impossibilità del riconoscimento del provvedimento straniero che riconosce lo status filiationis in seguito a maternità surrogata, rappresenta insomma un vero e proprio aggiramento[22], una elusione del divieto di maternità surrogata, con l’aggravante che viene messa in essere ope iudicis, cioè con la legittimazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

 

  1. Conclusioni

 

La Cassazione, nonostante la legge 76/2016 non estenda la disciplina dell’adozione alle coppie del medesimo sesso, si sostituisce, insomma, al legislatore varando spontaneamente la liceità della cosiddetta “stepchild adoption” suggellando tramite la solennità delle Sezioni Unite un proprio precedente e solitario pronunciamento in tale direzione[23], innovando la propria vocazione nomofilattica con una inedita deviazione autofilattica.

Sotto questo profilo la statuizione in oggetto delle presenti riflessioni appare non soltanto contraddittoria con se stessa e opposta al quadro normativo, ma anche e soprattutto in controtendenza con quanto sancito dalla Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia del 24 gennaio 2017 allorquando la Corte EDU conclude il suo ragionamento precisando che «se la Convenzione non sancisce alcun diritto di diventare genitore, la Corte non può comunque ignorare il dolore morale che sentono coloro il cui desiderio di genitorialità non è stato o non può essere soddisfatto. Tuttavia, l’interesse generale in gioco ha un grande peso sul piatto della bilancia mentre, in confronto, si deve accordare una importanza minore all’interesse dei ricorrenti ad assicurare il proprio sviluppo personale proseguendo la loro relazione con il minore. Accettare di lasciare il minore con i ricorrenti, forse nella prospettiva che questi diventassero i suoi genitori adottivi, sarebbe equivalso a legalizzare la situazione da essi creata in violazione di norme importanti del diritto italiano».

La suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, anche alla luce di un rapido e sintetico esame come quello contenuto in queste scarne riflessioni, rivela tutte le fragilità e le antinomie su cui si fonda lasciando intendere che sarà foriera di incertezze giuridiche maggiori di quelle che invece, probabilmente, intendeva risolvere.

 

* Contributo sottoposto a valutazione.

 

[1] «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».

[2] La letteratura su tutti i predetti temi è praticamente sterminata; ex pluribus cfr. F. Pastore, Il diritto di procreare: orientamenti di giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, 1/2017; E.A. Emiliozzi, L’adozione da parte di partners di unioni civili, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1/2018; L. D’Avack, La maternità surrogata: un divieto “inefficace”, in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 1/2017; C. Troisi, Dall’adozione in casi particolari alla tutela della coppia omoaffettiva, in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 1/2017; C. Tranquillo, Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Diritto Penale Contemporaneo, 17 novembre 2015; V. Barba, L’ordine pubblico internazionale, in Rassegna di Diritto Civile, 2/2018; T. Trinchera, Limiti spaziali all’applicazione della legge penale italiana e maternità surrogata all’estero, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 4/2017.

[3] «Il senso della mia provocatoria formulazione della rivoluzione ‘clandestina’ sta nel fatto di portare a consapevolezza nel suo significato la inquietante trasformazione dello Stato di diritto nello Stato dei giudici. Si tratta qui non più di interpretazione giudiziale, ma della (consapevole o inconsapevole?) immissione di nuovi criteri di giudizio sviluppati dalla giurisdizione e operanti in maniera simil-legale»: B. Rüthers, La rivoluzione clandestina. Dallo Stato di diritto allo Stato dei giudici, Mucchi Editore, Modena, 2018, p. 154.

[4] S. Canestrari, Principi di biodiritto penale, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 27.

[5] A. Supiot, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto, Mondadori, Milano, 2006, p. 173.

[6] Cfr. https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/05/08/coppie-omosessuali-no-della-cassazione-a-trascrizione-allanagrafe-di-figlio-nato-da-madre-surrogata/5161845/.

[7] Cfr. https://www.avvenire.it/famiglia-e-vita/pagine/cassazione-no-alla-trascrizione-in-italia-per-bambini-con-due-papa.

[8] «Alla base sta il rovesciamento del rapporto fra Stato e cittadino. Posto quest’ultimo al centro del sistema politico e all’origine del potere politico, come portatore di diritti inviolabili che a lui competono come uomo prima che come cittadino, e che formano oggetto di riconoscimento, da parte della Repubblica, piuttosto che risultato di una attribuzione, lo Stato diventa mezzo e non fine, strumento dello svolgimento e dello sviluppo della personalità e della persona umana», cfr. G. Corso, L’ordine pubblico, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 125.

[9] Cfr. Corte costituzionale n. 1130/1988 e Corte costituzionale n. 87/2012.

[10] Cfr. Corte costituzionale n. 112/1997.

[11] Cfr. Corte costituzionale n. 7/2012.

[12] «La situazione giuridica preesistente al negozio non è modificata dal negozio nullo, improduttivo per sé di effetti» cfr. F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, Napoli, 2002, p. 246.

[13] «La nullità è una forma di reazione dell’ordinamento, che opera a carico dei contraenti, perché essi hanno violato una norma imperativa» cfr. F. Messineo, Il contratto in genere, Giuffrè, Milano, 1972, Vol. 2, p. 170.

[14] F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 1951, pp. 333-334.

[15] Molto chiaramente si esprime, per esempio, tra i tanti, l’articolo 35 della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1959 ai sensi del quale «gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma».

[16] Cfr. Corte di Assise di Lecce 10/01/2017.

[17] Cfr. Cassazione Penale n. 18354/2014 e Cassazione Penale n. 20503/2015.

[18] Cfr. Cassazione Penale n. 13525/2016.

[19] Cfr. F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 2009, pp. 894-895.

[20] «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto».

[21] «Il traffico di organi e il turismo del trapianto violano i principi di equità, di giustizia e di rispetto per la dignità umana e dovrebbero essere vietati. Dal momento che il commercio di trapianti colpisce donatori impoveriti e altresì vulnerabili, conduce inesorabilmente a iniquità e ingiustizia, e dovrebbe essere vietato. Con la risoluzione 44.25, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato gli Stati a impedire l’acquisto e la vendita di organi umani per trapianti».

[22] Cfr. G. Cricenti, I giudici e la bioetica, Carocci, Roma, 2017, p. 60.

[23] Cfr. Cassazione Civile n. 12962/2016.