Francesca Piergentili
Avvocato in Roma e Docente a contratto di Diritto costituzionale progredito Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Corte costituzionale e fecondazione eterologa
“per infertilità sociale” e “fisiologica”.
Il rilievo dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 40
nella sentenza n. 221 del 2019 della Consulta *
Sommario: 1. Il dubbio di costituzionalità della legge 40 in merito al requisito soggettivo: la PMA anche per la coppia dello stesso sesso? – 2. Il divieto assoluto di maternità surrogata e la richiesta di eterologa per “l’infertilità sociale” – 3. Il progresso delle tecniche mediche e i “temi eticamente sensibili”: il primato del Parlamento – 4. Il punto problematico all’esame della Corte: il “desiderio di avere un figlio tramite l’uso delle tecnologie” è un diritto? – 5. La “famiglia ad instar naturae”: il luogo per accogliere e crescere il nuovo nato. La differenza essenziale tra adozione e PMA – 6. La tutela costituzionale della «salute» non estendibile a qualsiasi desiderio – 7. Prime riflessioni: desiderio o diritto alla genitorialità? Il riconoscimento di limiti all’autodeterminazione.
- Il dubbio di costituzionalità della legge 40 in merito al requisito soggettivo: la PMA anche per la coppia dello stesso sesso?
La Consulta si è pronunciata, con la sentenza n. 221 del 2019, depositata il 23 ottobre, sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1 e 2, e degli art. 4, 5 e 12, co. 2, 9 e 10, della legge n. 40/2004[1], in materia di procreazione medicalmente assistita, sollevata nell’ambito di due differenti giudizi, uno al Tribunale di Pordenone, l’altro al Tribunale di Bolzano[2], riuniti e definiti con la medesima decisione. L’eccezione di legittimità è stata posta in relazione al requisito soggettivo necessario per l’accesso alla PMA-procreazione medicalmente assistita, al fine di consentire la fruizione delle tecniche anche a coppie dello stesso sesso, e indipendentemente dalla sussistenza per i componenti di patologie di infertilità o di sterilità[3].
Per il giudice di Pordenone sarebbe incostituzionale l’art. 5 della legge 40/2004, nella parte in cui limita l’accesso alla PMA alle «sole coppie di sesso diverso», e l’art. 12, co. 2, 9 e 10, nella parte in cui sanziona l’applicazione di tali tecniche «a coppie (…) composte da soggetti dello stesso sesso». Il Tribunale di Bolzano dubita della legittimità costituzionale anche dell’art. 1, co. 1 e 2, e dell’art. 4 della stessa legge, «nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due persone di sesso femminile».
Le disposizioni censurate violerebbero l’art. 2 Cost., non garantendo il “diritto alla genitorialità” dell’individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tenuto conto della formazione sociale fondata sull’unione civile; l’art. 3 Cost. in quanto vi sarebbe una disparità di trattamento in relazione all’orientamento sessuale e alle disponibilità economiche delle coppie; l’art. 31 Cost. che impone di proteggere la maternità, favorendo gli istituti necessari a tale scopo; l’art. 32 Cost. giacché il divieto di accesso alla PMA per le coppie omosessuali nuocerebbe alla salute psicofisica della coppia; gli artt. 11 e 117 Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU per l’interferenza nella vita privata e familiare della coppia basata sull’orientamento sessuale e per la connessa presunta discriminazione.
In via preliminare la Corte costituzionale ricorda come, per costante giurisprudenza, il giudizio in via incidentale sia limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, escludendo in tal modo gli ulteriori profili di costituzionalità non fatti propri dal giudice a quo e dedotti dalle parti. Viste le questioni analoghe, relative in parte alle medesime norme, i relativi giudizi sono stati riuniti e decisi con l’identica decisione.
- Il divieto assoluto di maternità surrogata e la richiesta di eterologa per “l’infertilità sociale”
La Consulta, come anche il Tribunale di Bolzano, limita il petitum alle coppie omosessuali femminili, ricordando il divieto previsto dall’art. 12, co. 6, della legge 40/2004 che punisce «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità»[4].
Per le coppie maschili la “genitorialità artificiale” sarebbe, infatti, possibile solamente attraverso la maternità surrogata (o gestazione per altri) e cioè “l’accordo attraverso il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a «reclamare diritti» sul bambino che nascerà”. Il giudice costituzionale ribadisce che “tale pratica è vietata in assoluto” e che il divieto, previsto dalla legge 40 del 2004, è considerato dalla giurisprudenza espressivo di un principio di ordine pubblico[5].
Per le coppie omosessuali femminili le riflessioni che fa la Corte sono diverse. La procreazione assistita in questo caso non si attuerebbe attraverso il ricorso alla maternità surrogata ma mediante le tecniche di fecondazione eterologa (in vivo o in vitro)[6], con l’uso di gameti maschili provenienti da “donatore”: tale pratica, in origine vietata dall’art. 4 della legge 40/2004, è divenuta fruibile, come noto, con la sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, che ha eliminato il divieto[7].
La Consulta ricorda come l’eterologa è oggi consentita per le coppie di sesso diverso in caso di sterilità o infertilità assoluta e irreversibile. Nel caso di accoglimento delle questioni oggetto del giudizio, la fecondazione eterologa verrebbe estesa a quella che la Corte definisce una «infertilità sociale» o «relazionale», «fisiologicamente propria della coppia omosessuale femminile, conseguente alla non complementarietà biologica» delle due donne componenti della coppia. Fisiologicamente, biologicamente per la procreazione attraverso le tecniche artificiali della coppia omosessuale femminile è necessario l’intervento del donatore esterno alla coppia del gamete: ecco la richiesta di “eterologa per infertilità sociale” (o, come chiarirà in prosieguo la Corte, per infertilità «fisiologica»).
- Il progresso delle tecniche mediche e i “temi eticamente sensibili”: il primato del Parlamento
La Consulta prima di entrare nel merito della decisione ricorda che spetta al Parlamento, «nei temi eticamente sensibili» (sentenza n. 162/2014) il compito di effettuare il bilanciamento tra valori fondamentali – quali il progresso e la ricerca scientifica, la salute e la vita ‒ che entrano in conflitto. A tal proposito la legge n. 40/2004 è stata «la prima legislazione organica relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche» e coinvolge «una pluralità di rilevanti interessi costituzionali» (Cfr. sent. n. 45/2005)[8].
La Corte menziona la sua giurisprudenza in materia, ed in particolare la sent. n. 162/2014 e la sent. n. 84/2016[9], riaffermando che, nelle tematiche sensibili, «la linea di composizione tra i diversi interessi in gioco si colloca, in specie, nella “area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori in conflitto…” ciò ferma restando la sindacabilità delle scelte operate…» sotto il profilo della ragionevolezza. Pertanto, «l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene “primariamente alla valutazione del legislatore”»[10].
- Il punto problematico all’esame della Corte: il “desiderio di avere un figlio tramite l’uso delle tecnologie” è un diritto?
Il progresso tecnologico ha consentito una scissione tra atto sessuale e procreazione: l’interrogativo di fondo, che si pone la Consulta per risolvere il dubbio di legittimità costituzionale, è allora «se sia configurabile – e in quali limiti – un “diritto a procreare” (o “alla genitorialità”…) comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo, e dunque declinabile anche come diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale»[11]. In altre parole esiste un “diritto” a veder soddisfatto il “desiderio di avere un figlio tramite l’uso delle tecnologie”?
Per risolvere il quesito la Corte rintraccia “due idee di base” che si ricavano dalla legge n. 40/2004. La prima fa riferimento alla funzione delle tecniche di procreazione artificiale. Come si evince dall’art. 1[12] e confermato dall’art. 4, co. 1[13], della legge 40, tali tecniche costituiscono “un rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile”, accertata e certificata, tra l’altro, da atto medico. Tale funzione, come si legge nella motivazione della sentenza, porta ad escludere chiaramente che «la PMA possa rappresentare una modalità di realizzazione del “desiderio di genitorialità” alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati».
La seconda riflessione che fa la Corte è legata alla “struttura del nucleo familiare scaturente dalle tecniche in questione”. In particolare l’art. 5 della legge 40/2004 – e sul versante sanzionatorio l’art. 12, co. 2 e 9[14] –, nell’individuare i requisiti soggettivi per l’accesso alla PMA ‒ si deve trattare di «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» ‒ riflette un preciso paradigma familiare, caratterizzato dalla presenza di una madre e di un padre. La scelta legislativa di fondo è, pertanto, quella di “riprodurre il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una figura paterna”.
Tali considerazioni, per la Consulta, non sono messe in dubbio dalla sentenza n. 162/2014, che ha aperto nel nostro ordinamento alla fecondazione artificiale di tipo eterologo, dal momento che anche per essa rimangono imprescindibili i requisiti soggettivi indicati dall’art. 5 citato. Le due “idee guida” delineate dal legislatore del 2004 – la funzione delle tecniche e la struttura familiare da esse delineata – sarebbero sconfessate con l’ammissione della PMA per le coppie omosessuali.
Al contrario, «l’esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è (…) fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale», così come non vi è «alcuna incongruenza interna alla disciplina legislativa della materia».
La ratio è la distinzione che la Corte fa tra i due casi “chiaramente e ontologicamente distinti”: il caso dell’infertilità «fisiologica» (definita in precedenza «sociale» e «relazionale»), propria della coppia formata da due donne e conseguente, come già visto, alla “non complementarità biologica” dei componenti della coppia; e quello dell’infertilità “di tipo assoluto e irreversibile” della coppia, formata da un uomo e una donna, affetta da una patologia riproduttiva. L’infertilità fisiologica della coppia omosessuale femminile è simile per la Corte a quella fisiologica della donna sola. Da ciò l’infondatezza delle questioni in merito all’art. 3 Cost. e all’art. 117 Cost.
Tali conclusioni sono confermate più avanti nella motivazione, al par. 17 del Considerato in diritto, dove viene rilevato “il vizio di prospettiva”: la presenza di patologie riproduttive è infatti “un dato significativo nell’ambito della coppia eterosessuale, in quanto fa venir meno la normale fertilità di tale coppia. Rappresenta invece una variabile irrilevante (…) nell’ambito della coppia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso”[15].
- La “famiglia ad instar naturae”: il luogo per accogliere e crescere il nuovo nato. La differenza essenziale tra adozione e PMA
Le cautele e la tutela degli interessi (e dei diritti) del bambino, nato attraverso le tecniche di PMA, non rivestono un ruolo secondario nella motivazione della Corte: «non può», infatti, «considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato». L’idea di fondo sottesa alla disciplina è “che una famiglia ad instar naturae” – con le caratteristiche già evidenziate e contenute nell’art. 5 della legge 40/2004, e in particolare formata da “due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il luogo più idoneo per accogliere e crescere” il bambino[16]. Tale considerazione non è in sé irrazionale, ma anzi, fa propria la “condizione chiaramente presupposta dalla disciplina costituzionale della famiglia”[17]. E ciò a prescindere dall’esistenza di situazioni differenti nelle quali oggi si esplica la funzione genitoriale: la Corte per esempio riporta il caso della donna che cresce il proprio figlio da sola.
Tali conclusioni per la Corte restano valide nonostante la giurisprudenza comune in alcuni casi abbia riconosciuto l’adozione[18] non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore ai sensi dell’art. 44, co. 1, lettera d), della legge n. 184/1983: vi è, infatti, per la Corte, «una differenza essenziale tra l’adozione e la PMA». L’adozione presuppone l’esistenza in vita dell’adottando: essa non serve per dare un figlio alla coppia, ma precipuamente per dare una famiglia al minore che ne è privo; il minore è già nato e, anche nel caso previsto dall’art. 44, co. 1, lettera d), è l’interesse del minore stesso a mantenere relazioni affettive che viene tutelato, comunque da verificare caso per caso[19]. Nella procreazione artificiale, invece, il bambino deve ancora nascere: non è perciò irragionevole «che il legislatore si preoccupi di garantirgli quelle che (…) appaiono, in astratto, come le migliori “condizioni di partenza”».
- La tutela costituzionale della «salute» non estendibile a qualsiasi desiderio
Per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 32 Cost. – nella considerazione che il divieto di accesso alla PMA per le coppie omosessuali nuocerebbe alla salute psicofisica della coppia – la Consulta ricorda come «la tutela costituzionale della “salute” non possa essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale»[20]. Dunque non ogni desiderio o ogni bisogno percepito dall’individuo come necessario rientra nella tutela offerta dal diritto alla salute: tale diritto non si fonda esclusivamente su percezioni soggettive, soprattutto in materia di procreazione artificiale.
Ammettere un principio contrario vorrebbe dire dichiarare “incompatibile con l’evocato parametro ogni ostacolo normativo frapposto” alla realizzazione del desiderio: «sarebbero destinate a cadere automaticamente, in quanto frustanti il desiderio di genitorialità, non solo la limitazione oggi in esame, ma tutte le altre limitazioni all’accesso alla PMA…».
- Prime riflessioni: desiderio o diritto alla genitorialità? Il riconoscimento di limiti all’autodeterminazione
La Corte ha, dunque, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale in relazione ai requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche di procreazione artificiale contenuti nell’art. 5 della legge 40.
All’interrogativo che si pone la Consulta nella sentenza, e cioè se esista un “diritto” a veder soddisfatto il “desiderio di avere un figlio tramite l’uso delle tecnologie”, viene data risposta negativa ricordando il ruolo primario del Parlamento in temi eticamente sensibili e rilevando la ragionevolezza della disciplina contenuta nell’art. 5 della legge 40/2004, in relazione alla funzione della PMA e alla tutela delle condizioni, almeno in astratto, ritenute migliori per il nuovo nato, identificate nella «famiglia ad instar naturae».
La Consulta ha escluso che la procreazione assistita «possa rappresentare una modalità di realizzazione del “desiderio di genitorialità” alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati». Di fronte alle richieste del riconoscimento del diritto alla genitorialità la Corte ripone la questione in termine di desiderio: non ogni aspirazione soggettiva può essere costituzionalmente tutelata come diritto.
Alcune considerazioni vengono offerte anche rispetto al tema dell’autodeterminazione individuale, il valore “tiranno”, sempre più in espansione, soprattutto nelle tematiche etiche, in grado di prevalere finanche sulla vita[21]: esso trova nella decisione della Corte un punto d’arresto. In materia di procreazione artificiale, secondo il giudice delle leggi, «la libertà e la volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti (…) e ciò particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA», le quali, alterano «le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico»[22].
Contributo sottoposto a valutazione.
[1] Sulla quale, nella copiosa dottrina, si vedano in particolare F. Santosuosso, La procreazione medicalmente assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004 n. 40, Milano, 2004; Aa.Vv., Procreazione assistita: problemi e prospettive, Atti del Convegno di studi tenutosi a Roma, nell’Accademia nazionale dei Lincei, il 31 gennaio 2005, a cura di G. Razzano, Fasano, 2005; M.P. Baccari, La difesa del concepito nel diritto romano dai Digesta dell’Imperatore Giustiniano, Torino, 2006; F. Vari, Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali, Bari, 2008; A. Loiodice, voce Diritto costituzionale (concepito e), in Enciclopedia di bioetica e scienze giuridiche, a cura di A. Tarantino, vol. IV, Napoli, 2012, 477 ss.; A. Ruggeri, Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita, Relazione conclusiva delle Giornate di studio su “La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive”, Messina 5-6 maggio 2016, in Federalismi.it, 10/2016.
[2] Le questioni di legittimità sono state sollevate con l’ord. n. 129 del 2018 del Tribunale ordinario di Pordenone (pubblicata in G.U. n. 38 del 2018) e con l’ord. n. 60 del 2019 del Tribunale ordinario di Bolzano (pubblicata nella G.U. n. 17 del 2019).
[3] Cfr. par. 8 del Considerato in diritto.
[4] Il comma 6 dell’art. 12 della legge n. 40 del 2004 punisce la commercializzazione di gameti o embrioni e la maternità surrogata con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
[5] Cfr. par. 8 del Considerato in diritto. In particolare, la Corte ricorda sul punto Cass, S.U. civili, sent. 8 maggio 2019, n. 12193).
[6] Sui profili di costituzionalità del divieto di fecondazione eterologa v. i contributi nel volume AA.VV. La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di F. Vari, Torino, 2012.
[7] Corte cost. sent. 10 giugno 2014, n. 162, in www.giurcost.org. Sulla pronuncia si veda in particolare F. Vari, A proposito della sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale in materia di procreazione eterologa, in Quad. dir. pol. eccl., n. 3, 2014; E. Bilotti, Fecondazione eterologa, diritto alla genitorialità naturale e diritto alla conoscenza delle origini biologiche, in DIMT-Diritto Mercato Tecnologia, 2014, 65 ss ; Id., Procreazione assistita eterologa, in Il libro dell’anno del diritto 2015 a cura di R. Garofoli and T. Treu, Roma, 2015, 13 ss.; L. Violini, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, in www.osservatorioaic.it; A. Ruggeri, La Consulta apre all’eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al “dialogo” con la Corte Edu, in Forum Quad. cost., 2014.
[8] Corte cost., sent. 28 gennaio 2005 n. 45 in www.giurcost.org. Per un commento alla sentenza si veda A. Ruggeri, “Tutela minima” di beni costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e… sananti) in tema di procreazione medicalmente assistita (nota “a prima lettura” di Corte cost. nn. 45-49 del 2005), in Forum Quad. cost., 2005.
[9] Corte cost. sent. 13 aprile 2016, n. 84 in www.giurcost.org. Sulla sentenza si veda G. Razzano, Corte costituzionale n. 84 del 2016, sulla tutela dell’embrione e l’interesse della ricerca scientifica: una sentenza ispirata alla prudentia?, in BioLaw Jour, n. 2/2016.
[10] V. par. 9 del Considerato in diritto.
[11] Par. 10 del Considerato in diritto.
[12] Art. 1 della legge n. 40: «1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2.Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità».
[13] Art. 4 della legge n. 40: «1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico».
[14] Art. 12 della legge 40, comma 2: «Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro»; e comma 9: «È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7».
[15] Par. 17 del Considerato in diritto. Nel giudizio innanzi il Tribunale di Bolzano entrambe le ricorrenti, parti dell’unione civile, sono donne affette da patologie riproduttive.
[16] Sulla tutela del minore nella legge n. 40 v. F. Vari, Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali, cit., p. 135 ss.; A. Loiodice, La tutela dei soggetti coinvolti nella procreazione medicalmente assistita, in AA.VV., Procreazione assistita: problemi e prospettive, cit., p. 318 ss.
[17] Sul significato da attribuire all’art. 29 Cost. e, in particolare, alla tutela della famiglia come “società naturale” si veda, nella copiosa dottrina, F. Vari, Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana, I, Bari, 2004, p. 66 ss.; C. Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, p. 138.
[18] Sull’istituto dell’adozione rispetto alla legge 40 e, in particolare, in relazione alla fecondazione eterologa, si veda C. Casini, La coerenza del divieto di P.M.A. eterologa in rapporto all’istituto dell’adozione e al diritto a conoscere le proprie origini, in AA.VV. La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 11 ss.
[19] Sul tema si veda E. Bilotti, L’adozione del figlio del convivente. A Milano prosegue il confronto tra i giudici di merito, in Fam. dir., 2017, p. 1003 ss.; Id, Convivenze, unioni civili, genitorialità, adozioni, in Dir. fam. pers., 2017, p. 873 ss.
[20] Par. 16 del Considerato in diritto.
[21] Sul ruolo dell’autodeterminazione individuale nelle scelte del fine vita sia consentito il rinvio a F. Vari- F. Piergentili, “Di libertà si può anche morire”. Brevi note sulla (imminente) dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in Dir. fond., 2019.
[22] Par. 13.1 del Considerato in diritto.