Marina Buffoni
Esperto di Intelligenza Artificiale
Consigliere presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
Dalla riserva di umanità alla riserva di giurisdizione. L’intelligenza artificiale nella funzione giudiziaria
tra AI Act e legge n. 132/2025*
Sommario: 1. L’ancoraggio normativo: il “muro” della riserva di giurisdizione umana – 2. L’architettura della vigilanza: ACN, AgID e l’autorizzazione ministeriale – 3. Dalla regola formale alla tenuta sostanziale: il rischio dell’automation bias – 4. La motivazione come argine ulteriore: l’art. 111 Cost. e l’opacità della black box – 5. Conclusioni: la riserva di giurisdizione come forma giuridica della carità del magistrato.
- L’ancoraggio normativo: il “muro” della riserva di giurisdizione umana
Nel precedente contributo si era prospettata la necessità di una «riserva di umanità»[1], intesa come limite invalicabile oltre il quale l’automazione deve arrestarsi. Quella che era allora un’istanza dottrinale ha oggi assunto il rango di diritto positivo. Il dibattito sull’ingresso dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ha conosciuto una svolta normativa di primo rilievo. La legge 23 settembre 2025, n. 132, entrata in vigore il 10 ottobre 2025 e recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, ha tradotto in precetto cogente quel primato della coscienza umana che la lezione livatiniana indicava come fondamento etico della giurisdizione. A completamento del disegno, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 giugno 2026, ne ha approvato in esame preliminare i primi schemi di decreto attuativo[2], edificando l’architettura nazionale di vigilanza e sanzione affidata a due autorità designate, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l’Agenzia per l’Italia Digitale.
In questo quadro, l’articolo 15 della legge n. 132/2025 funge da argine prescrittivo a tutela della funzione giurisdizionale[3]. La norma dà attuazione interna al principio di sorveglianza umana (human-in-the-loop) già sancito dall’articolo 14 del Regolamento (UE) 2024/1689[4], ma non si arresta alla raccomandazione di un presidio antropico, ma lo eleva a confine giuridico insuperabile. Il secondo comma confina l’impiego della macchina entro un alveo strettamente strumentale, quello dell’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, della semplificazione del lavoro giudiziario e delle attività amministrative accessorie. Il primo comma, con formulazione netta, riserva «sempre» al magistrato il nucleo incomprimibile del giudicare. Qui il presidio umano smette di essere garanzia procedurale e diventa scelta ontologica, perché la decisione non viene «validata» da un essere umano, ma da esso interamente concepita.
La disposizione sottrae al calcolo automatico tre nuclei del decidere, da intendersi non come compartimenti stagni, ma come momenti di un solo percorso di discernimento. Il primo è l’interpretazione del diritto. La scelta e l’esegesi delle norme applicabili al caso non possono essere rimesse a un sistema predittivo, giacché l’algoritmo manipola la sintassi delle disposizioni senza attingere alla semantica del giusto, e la sua proiezione statistica del passato non sa accogliere quell’evoluzione giurisprudenziale, quel revirement, che nasce soltanto dalla coscienza interpretante del giudice. Il secondo è la valutazione del fatto. La ricostruzione degli elementi probatori e il vaglio delle risultanze processuali restano appannaggio dell’intelligenza umana, perché la verità processuale, esito di un contraddittorio vivo e di una ponderazione condotta nell’hic et nunc, non coincide con la verità statistica che la macchina ricava dalla frequenza dei precedenti. Resta, infine, l’adozione del provvedimento, dove la riserva di legge si salda con quella di coscienza. Ogni decisione che incida sulla libertà e sui diritti fondamentali della persona deve restare riservata all’intelligenza e alla sensibilità del giudice, e a quella «sofferenza del decidere» che, nella lezione di Livatino, nessun apparato impassibile potrà mai assumere su di sé[5].
Così perimetrato, l’articolo 15 non va letto come una chiusura luddistica verso l’innovazione. Esso riafferma un principio che l’articolo 111 della Costituzione già custodiva: la sentenza è atto di ragione comunicabile, non responso oracolare. Rimane però una domanda. L’argine eretto dal legislatore basta a se stesso, oppure la sua effettività dipende, ancora una volta, dalla capacità del magistrato di resistere alla seduzione di un output dall’apparente oggettività? È nella distanza tra la lettera della norma e la sua tenuta concreta che si gioca la reale portata della tutela.
- L’architettura della vigilanza: ACN, AgID e l’autorizzazione ministeriale
Un argine vale quanto le sentinelle poste a custodirlo. Affermare la riserva di giurisdizione sul piano sostanziale non esaurisce dunque il problema: bisogna interrogare l’architettura istituzionale chiamata a vigilare perché quel confine non venga, nei fatti, eroso. Ed è su questo versante che il quadro nazionale rivela la sua fisionomia più controversa.
La legge n. 132/2025 affida la governance dell’intelligenza artificiale a un modello duale. L’articolo 20 designa come Autorità nazionali l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), competente per la notifica e per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), cui spettano la vigilanza del mercato, con le relative attività ispettive e sanzionatorie, e il ruolo di punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione. Per i sistemi ad alto rischio impiegati nei servizi bancari, finanziari e assicurativi subentrano la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS; al Garante per la protezione dei dati personali restano invece le competenze che il Regolamento europeo riserva ai settori più sensibili, fra cui, non a caso, l’amministrazione della giustizia[6]. La ratio dell’impianto sta nel separare la promozione, affidata ad AgID, dalla vigilanza e dalla sanzione, rimesse ad ACN, sottraendo così il controllo alle logiche di incentivo allo sviluppo. È proprio su questa ripartizione di poteri che intervengono i decreti attuativi del giugno 2026, chiamati a dotare le Autorità degli strumenti ispettivi e sanzionatori prefigurati dalla delega.
Sul versante dell’attività giudiziaria la legge costruisce un controllo a più livelli. Il secondo comma dell’articolo 15 rimette al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi dei sistemi di IA a fini organizzativi e di semplificazione del lavoro giudiziario; la sperimentazione e l’uso negli uffici restano poi subordinati a una previa autorizzazione ministeriale, da rilasciarsi sentite le Autorità nazionali competenti. Anche gli spazi di sperimentazione gestiti insieme da AgID e ACN, prevede l’articolo 20, sono istituiti «sentito il Ministero della giustizia» per i modelli applicabili alla giurisdizione[7]. Ne nasce una catena di garanzie tecniche in cui si intrecciano competenze ministeriali e governative.
Eppure è proprio questa architettura a celare la criticità maggiore. Anzitutto, le due Autorità designate non sono organismi indipendenti, bensì agenzie governative. La dottrina vi ha letto una possibile frizione con l’articolo 70 del Regolamento (UE) 2024/1689, che pretende dalle autorità nazionali competenti l’esercizio dei poteri «in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi»[8]. Vi è poi un profilo costituzionalmente più delicato. L’intero disegno di governance gravita attorno all’Esecutivo, ossia la Presidenza del Consiglio, il Ministero della giustizia e le agenzie da questo vigilate, mentre resta ai margini il Consiglio Superiore della Magistratura, garante dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario ex artt. 104 e 105 della Costituzione. Che a colmare il vuoto regolamentare sia intervenuto, in via di autoregolamentazione, lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera dell’8 ottobre 2025 non sminuisce il rilievo; semmai lo conferma. Un’autorizzazione che dall’abilitazione tecnica scivolasse verso un potere di gestione sulle dotazioni informatiche della giurisdizione finirebbe per offrire all’Esecutivo una leva indiretta sulla funzione giudicante[9].
Il problema, dunque, va oltre la mera ripartizione delle competenze. Il “muro” dell’articolo 15 protegge la decisione, ma a posare i mattoni di cui è fatto sono mani governative, alle quali spetta selezionare, autorizzare e sorvegliare gli strumenti algoritmici destinati agli uffici giudiziari. Perciò la riserva di giurisdizione esige un assetto istituzionale che non concentri nell’Esecutivo il governo dell’IA giudiziaria, se non si vuole che una garanzia di indipendenza si rovesci in un suo sottile condizionamento. E quand’anche quell’equilibrio fosse raggiunto sul terreno delle competenze, resterebbe l’interrogativo più insidioso: la tenuta della riserva nel momento applicativo, quando il magistrato si trova solo davanti all’output della macchina.
- Dalla regola formale alla tenuta sostanziale: il rischio dell’automation bias
La riserva dell’articolo 15 individua con nettezza il soggetto della decisione, ma non ne garantisce, da sola, la qualità. Il legislatore può stabilire chi debba giudicare; non può prescrivere come si giudichi. In questo scarto, tra la titolarità formale della funzione e l’effettivo esercizio del discernimento, si gioca la reale tenuta del presidio umano. Una norma che riservi sempre al magistrato l’adozione del provvedimento resta lettera morta se costui, in concreto, si limita a ratificare il responso della macchina. La riserva di giurisdizione, da garanzia sostanziale, si ridurrebbe allora a un involucro formale, rispettato nell’apparenza e tradito nella sostanza.
Il pericolo non è ipotetico. Esso affonda in una tendenza cognitiva ben documentata, che la letteratura chiama automation bias, vale a dire l’inclinazione a riporre fiducia eccessiva nell’output di un sistema automatizzato, fino a seguirlo anche contro il proprio giudizio, tanto più quando quell’esito si presenta con l’aura di oggettività del dato statistico[10]. Vi si aggiunge la cosiddetta automation complacency, ossia il graduale allentarsi della vigilanza critica davanti a uno strumento ritenuto affidabile. Di fronte a un punteggio di rischio o a una previsione corredata da una mole imponente di dati, il giudice, gravato da carichi e tempi che proprio la tecnologia promette di alleviare, può scivolare in quella «pigrizia cognitiva» che riduce il controllo umano a una formalità. Vi concorre, inoltre, l’effetto di ancoraggio, in forza del quale, una volta esibita, la soluzione della macchina condiziona il ragionamento che segue, sicché anche una decisione formalmente libera prende le mosse da una base di partenza eteronoma.
Che non si tratti di timori astratti lo prova l’esperienza di altri ordinamenti. Nel noto caso State v. Loomis la Corte Suprema del Wisconsin ammise, in sede di commisurazione della pena, l’uso di un sistema proprietario di valutazione del rischio di recidiva, pur circondandolo di cautele e di avvertimenti sull’opacità del suo funzionamento e sui suoi possibili pregiudizi[11]. È il paradosso di una giustizia che si affida a uno strumento di cui ammette, nel medesimo istante, di non poter sindacare la logica. Per arginare derive simili, la “Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari”, adottata in seno al Consiglio d’Europa, ha collocato tra i propri capisaldi il principio del “controllo da parte dell’utilizzatore”, in forza del quale il giudice deve restare attore informato e padrone delle proprie scelte, mai vincolato dall’esito algoritmico[12]. La riserva dell’articolo 15 ne è, in fondo, la traduzione cogente. Ma un principio non si attua per il solo fatto di essere proclamato.
Resta, infine, una posta in gioco che eccede l’efficienza e tocca il fondamento stesso della legittimazione del giudicare. Delegando il discernimento alla macchina, il magistrato non ne dismette solo la fatica, ma anche la responsabilità. E una responsabilità diffusa, spartita con un apparato impassibile, non è più quella personale assunzione del peso del giudizio che, nella lezione di Livatino, vale come sigillo di autenticità della giustizia. La «sofferenza del decidere» non è un residuo da rimuovere, ma il prezzo della responsabilità; l’algoritmo, che non soffre né dubita, non può portarlo al posto dell’uomo. Se dunque la legge, da sola, non garantisce la vigilanza del giudice, bisogna chiedersi quali presìdi possano renderla effettiva, obbligando chi decide a riappropriarsi del proprio ragionamento e a renderne conto. Il più antico e insostituibile di questi è l’obbligo di motivazione.
- La motivazione come argine ulteriore: l’art. 111 Cost. e l’opacità della black box
Se la vigilanza del giudice non può essere imposta per decreto, essa può però essere pretesa attraverso lo strumento che da secoli presidia la razionalità del giudicare, vale a dire l’obbligo di motivazione. L’articolo 111, sesto comma, della Costituzione stabilisce che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». Non è un adempimento formale, poiché impone al giudice di esternare l’itinerario logico che dalla premessa porta alla conclusione, rendendolo verificabile e censurabile[13]. Qui la riserva dell’articolo 15 trova il proprio complemento operativo. Il magistrato che deve giustificare per iscritto la propria decisione non può limitarsi a recepire il responso della macchina; la deferenza, per essere legittima, andrebbe a sua volta motivata, e una deferenza acritica verso un esito di cui si ignora la logica è, per definizione, una motivazione mancante.
L’obbligo di motivazione non è un requisito meramente procedurale, ma il cardine su cui poggia la legittimazione della funzione giudiziaria. Garantisce la controllabilità della decisione, aprendola al sindacato dei gradi successivi; vincola la responsabilità del giudicante, che del proprio percorso argomentativo deve rispondere; e, soprattutto, dà attuazione al principio per cui la giustizia è amministrata «in nome del popolo» e il giudice è soggetto «soltanto alla legge» (art. 101 Cost.). Una decisione che si sottragga all’onere di rendere conto delle proprie ragioni smette di essere esercizio di una funzione e diventa esercizio di un potere. È precisamente il rischio che corre una giustizia la quale, affidandosi all’algoritmo, ne ereditasse l’imperscrutabilità.
L’obbligo di motivazione entra così in rotta di collisione con la natura di molti sistemi predittivi. La loro opacità li rende, secondo la nota immagine, vere e proprie black box, i cui processi inferenziali sfuggono persino a chi li ha progettati. Quando il fattore determinante di una decisione si annida in un percorso di calcolo non ricostruibile, al giudice si aprono due sole strade, entrambe insoddisfacenti. Può ratificare l’output senza saperne spiegare la logica, e allora la sua motivazione, incapace di dar conto del vero fondamento del decidere, scade in quella motivazione apparente che la giurisprudenza di legittimità equipara da tempo alla motivazione mancante, con la conseguente nullità del provvedimento[14]. Oppure può costruire, a posteriori, una giustificazione di facciata che maschera dietro un’argomentazione di comodo la reale matrice algoritmica della decisione: ipotesi ancora più insidiosa, perché salva l’apparenza della legalità e ne tradisce la sostanza.
Ne segue che l’obbligo di motivazione opera, rispetto alla tecnologia, come un criterio selettivo rigoroso. Perché un sistema di intelligenza artificiale possa anche solo coadiuvare la giurisdizione senza comprometterne le garanzie, il suo apporto deve essere trasparente e spiegabile, nel senso che il giudice deve poterlo comprendere e, occorrendo, esporne le ragioni. Lo esigono sia il dovere di trasparenza scolpito nell’articolo 13 del Regolamento europeo, sia il principio affermato dalla Carta etica del Consiglio d’Europa[15]. Dove quella spiegabilità manchi, il sistema non varca la soglia della catena motivazionale: la black box resta, per definizione, fuori dalla sentenza. Intesa così, la motivazione non è soltanto la prova logica del decidere; è il luogo in cui la coscienza del giudice si espone e si fa carico di ciò che ha deciso. E in questa assunzione, insieme intellettuale e morale, la riserva di giurisdizione mostra la propria radice ultima, che non è di tecnica processuale, ma di etica del giudicare.
- Conclusioni: la riserva di giurisdizione come forma giuridica della carità del magistrato
Il cammino percorso permette di tirare le fila. La legge n. 132/2025 ha tradotto in diritto positivo quella riserva di umanità che il precedente contributo additava come postulato teorico: l’articolo 15 innalza un muro a tutela della funzione giudicante e riserva sempre al magistrato il nucleo del decidere. Ma quel muro, per reggere, esige ben più della propria formulazione. Richiede un’architettura istituzionale che non confonda la promozione con la vigilanza, né concentri nell’Esecutivo il governo della giustizia digitale. Presuppone una vigilanza del giudice che la norma può imporre ma non assicurare, esposta com’è alla seduzione dell’automatismo. E reclama, da ultimo, il presidio della motivazione, che della riserva è insieme banco di prova e filtro, capace di tenere la black box fuori dalla sentenza. Un sistema di garanzie concentriche, il cui centro non è tecnico, ma umano.
In quel centro la riserva di giurisdizione rivela la sua natura più profonda. Non è, alla fine, una regola di riparto di competenze tra l’uomo e la macchina, bensì la forma giuridica di un’esigenza etica, ossia che a giudicare dell’uomo sia soltanto un altro uomo, capace di quella prossimità alla persona che Rosario Livatino chiamò «carità del magistrato»[16]. Giudicare, nella sua lezione, non significa applicare in modo meccanico una norma a un fatto, ma farsi carico del destino di chi attende giustizia, sapendo che dietro ogni fascicolo c’è una vita. Una prossimità fatta di ascolto e di responsabilità, che resta preclusa a un apparato, il quale calcola probabilità senza incontrare nessuno. L’algoritmo sa correlare dati; non sa avere cura di una persona.
C’è in questo un paradosso che la tecnica non potrà mai sciogliere. Il valore del giudizio umano sta proprio in ciò che la macchina promette di togliere, ossia la fatica e il dubbio, la sofferenza del decidere. Quella sofferenza non è un’inefficienza da correggere; è il segno di una coscienza che, nel decidere, si espone e si fa carico per intero del proprio atto. Un algoritmo che non dubita non decide, ma esegue. E una giustizia che affidasse all’esecuzione il proprio cuore avrebbe perduto, insieme alla sofferenza, la ragione stessa della propria autorevolezza. L’articolo 15 custodisce, in definitiva, non un privilegio di categoria, ma l’insostituibilità della coscienza nell’ora in cui si dispone della vita altrui.
Si chiude così il cerchio aperto dal legislatore. Ponendo un argine all’automazione decisionale, la legge n. 132/2025 non ha solo compiuto una scelta di politica del diritto: ha riconosciuto, forse senza piena consapevolezza, una verità che precede ogni norma. La giustizia è, prima di tutto, un atto di umanità reso a un altro essere umano. Il diritto positivo può innalzare il muro; ma il suo ultimo, vero custode resta il magistrato che accetta di portare il peso del giudicare, là dove nessuna macchina può sostituirlo e nessuna legge può obbligarlo. In questa libera e sofferta assunzione di responsabilità, testimoniata fino al sacrificio da chi, come Livatino, fece del giudicare un servizio alla persona e alla verità, la riserva di giurisdizione trova non la propria sanzione, ma il proprio fondamento.
* Contributo sottoposto a valutazione.
[1] La categoria della «riserva di umanità» ha trovato organica elaborazione dottrinale in G. Gallone, Riserva di umanità e funzioni amministrative. Indagine sui limiti dell’automazione decisionale tra procedimento e processo, Padova, 2023; con specifico riguardo alla funzione giurisdizionale, Id., Riserva di umanità, intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale alla luce dell’ IA Act. Considerazioni (e qualche proposta) attorno al processo amministrativo che verrà, in Judicium, 2024. Nella dottrina successiva all’entrata in vigore della legge n. 132/2025, v. D. Ragone, Principio antropocentrico, riserva di umanità e decisione algoritmica, in Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), 18(1), 2026, 41 ss., nonché G. Canzio, Indagini e giudizio fra regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e legge n. 132 del 2025, in Giustizia insieme, 13 gennaio 2026.
[2] Consiglio dei Ministri n. 177, seduta del 10 giugno 2026: approvazione, in esame preliminare, di due schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe contenute nella l. n. 132/2025. Il primo concerne i poteri delle Autorità nazionali, la vigilanza, la sperimentazione e la formazione; il secondo l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, oltre ad alcune disposizioni in materia di responsabilità civile e penale. Gli schemi restano soggetti al successivo vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Autorità competenti.
[3] L. 23 settembre 2025, n. 132, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (G.U. n. 223 del 25 settembre 2025), in vigore dal 10 ottobre 2025. L’art. 15, comma 1, riserva «sempre … al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti»; il comma 2 circoscrive l’impiego dei sistemi di IA agli aspetti organizzativi della giustizia e del lavoro giudiziario, demandandone la disciplina al Ministero della giustizia. La collocazione della materia all’art. 15 supera la più restrittiva formulazione dell’art. 14, comma 1, del testo previgente del disegno di legge, a tenore del quale «i sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale».
[4]Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 14, in materia di sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio. Sulla classificazione dei sistemi di IA destinati all’amministrazione della giustizia tra quelli ad «alto rischio» (Allegato III, punto 8) e sui limiti dell’approccio risk-based, sia consentito rinviare al precedente contributo di chi scrive, L’eclissi del discernimento: riflessioni sull’antropocentrismo giuridico dinanzi all’automazione decisionale.
[5] Sul nesso inscindibile tra la «sofferenza del decidere» e la responsabilità morale del giudicare nel magistero di R.A. Livatino, si rinvia alle considerazioni svolte nel precedente contributo, ivi compresi i riferimenti alle conferenze di Canicattì del 7 aprile 1984 e del 30 aprile 1986.
[6] L. n. 132/2025, art. 20. Il comma 2 designa l’AgID quale autorità di notifica e l’ACN quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione, ai sensi dell’art. 70 del Regolamento (UE) 2024/1689; il comma 1 fa salvo il ruolo di autorità di vigilanza del mercato della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’IVASS per il comparto finanziario (art. 74, par. 6, del medesimo Regolamento). Al Garante per la protezione dei dati personali permangono le competenze di cui all’art. 74 per i sistemi ad alto rischio impiegati in settori sensibili, ivi compresa l’amministrazione della giustizia. Il comma 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale.
[7] L. n. 132/2025, art. 15, comma 2, che rimette al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi organizzativi dei sistemi di IA; la sperimentazione e l’utilizzo negli uffici giudiziari sono inoltre subordinati a previa autorizzazione del medesimo Ministero, sentite le Autorità nazionali competenti. Coerentemente, l’art. 20 dispone che gli spazi di sperimentazione gestiti da AgID e ACN siano istituiti «sentito il Ministero della giustizia» per i modelli e i sistemi applicabili all’attività giudiziaria.
[8] Regolamento (UE) 2024/1689, art. 70, par. 1, a tenore del quale le autorità nazionali competenti «esercitano i loro poteri in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi». In dottrina si è osservato come la designazione, quali Autorità nazionali, di due agenzie governative, e dunque non indipendenti dall’Esecutivo, sollevi profili di tensione con tale prescrizione. In questo senso, già prima dell’approvazione della legge, Garante per la protezione dei dati personali, Segnalazione al Parlamento e al Governo sull’Autorità per l’i.a., 25 marzo 2024, e Parere su uno schema di disegno di legge recante disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale, 2 agosto 2024, che rivendicano l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 70 ad autorità dotate di stringenti requisiti di indipendenza. Per i dubbi sollevati dall’assetto di governance delineato dall’art. 20, v. E. Guarnaccia, F. Traina, Algoritmi e diritti: il nuovo disegno di legge italiano sull’intelligenza artificiale, in Lavoro Diritti Europa, 2025.
[9] Sul mancato coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura nel disegno di governance della digitalizzazione della giurisdizione, e sui connessi profili di compatibilità con gli articoli 104 e 105 della Costituzione, v. F. Iannone, Prime riflessioni sull’IA: la legge 135/2025 letta in cornice eurounitaria e sovranazionale [recte: legge n. 132/2025], in Giustizia insieme, 7 novembre 2025, nonché, con riferimento al disegno di legge, C. Castelli, Le disposizioni sulla giustizia del ddl sull’intelligenza artificiale approvato dal Senato: un’ottica conservativa, ivi, 30 aprile 2025. Il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto in via di autoregolamentazione con la delibera dell’8 ottobre 2025.
[10] Con automation bias si designa la tendenza a fare eccessivo affidamento sui suggerimenti di un sistema automatizzato, fenomeno studiato sin dagli anni Novanta nella psicologia dell’errore e nei contesti ad alta affidabilità, dall’aviazione alla medicina. Sul punto, e sui connessi rischi di “pigrizia cognitiva” nell’attività giurisdizionale, sia consentito rinviare alle considerazioni già svolte nel precedente contributo.
[11] Supreme Court of Wisconsin, State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016); la richiesta di certi orari fu respinta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 2017. La Corte ammise l’impiego del software COMPAS nella commisurazione della pena, subordinandolo ad avvertimenti circa i limiti, l’opacità e la possibile distorsione dello strumento.
[12] Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ), Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente, adottata il 3-4 dicembre 2018. Tra i cinque princìpi enunciati figura quello del «controllo da parte dell’utilizzatore», volto a preservare l’autonomia del giudice rispetto all’esito del sistema.
[13] Art. 111, sesto comma, Cost. L’obbligo di motivazione si salda con l’art. 101 Cost., a mente del quale «la giustizia è amministrata in nome del popolo» e «i giudici sono soggetti soltanto alla legge»: la motivazione è lo strumento attraverso cui tale soggezione si rende verificabile.
[14] Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la motivazione meramente apparente, quella che, pur graficamente esistente, non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, equivale a motivazione mancante e determina la nullità del provvedimento. V., in particolare, Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, che riconduce al «minimo costituzionale» del sindacato sulla motivazione la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, nonché Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232, secondo cui la motivazione solo apparente, benché graficamente esistente, rende la sentenza nulla per error in procedendo.
[15] Regolamento (UE) 2024/1689, art. 13, in tema di trasparenza e di fornitura di informazioni ai deployer, che impone ai sistemi ad alto rischio un funzionamento sufficientemente trasparente da consentire l’interpretazione dell’output; in senso conforme, il principio di trasparenza enunciato dalla Carta etica del Consiglio d’Europa. Sull’incompatibilità strutturale tra l’opacità della black box e l’obbligo costituzionale di motivazione, sia consentito rinviare alle considerazioni svolte nel precedente contributo.
[16] Sull’idea della carità del magistrato e sulla dimensione del giudicare come servizio alla persona nel pensiero di R.A. Livatino (beatificato il 9 maggio 2021, primo magistrato elevato agli onori degli altari), si vedano le conferenze citate supra, nota 4, nonché le considerazioni svolte nel precedente contributo.