Il fascicolo n. 2-2024 di L-JUS presenta in primo luogo due studi che, in continuità con l’insegnamento di Rosario Livatino, approfondiscono le tematiche sul rapporto tra i valori cristiani e il diritto sia nella storia dell’Europa che nell’esperienza contemporanea.

Il primo studio, del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, intitolato L’influenza dei valori cristiani sulle regole giuridiche in Europa, costituisce l’elaborazione di un intervento svolto vari anni addietro a un Convegno sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, diretto ad affermare il legame genetico tra la cultura cristiana e il riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo come intrinsecamente a lui spettanti per essere persona e non per concessione del potere politico.

Il secondo scritto, del giovane magistrato Dino Tarquini, è una riflessione in ordine alla missione, umanamente quasi impossibile, di giudicare. Le proposte di Tarquini sono ispirate a quel principio di umiltà che così mirabilmente caratterizzò la vita intera e l’opera compiuta per la giustizia da Rosario Livatino.

In secondo luogo il fascicolo presenta quattro studi scientifici che affrontano temi giuridici di scottante attualità.

Francesco Farri, Professore Associato di Diritto finanziario nell’Università degli Studi di Genova, sviluppa uno studio organico, alla luce della concezione dello Stato di diritto di rilevanza europea, sui vari punti qualificanti della proposta di riforma costituzionale in materia di separazione delle carriere magistratuali.

Pietro Dubolino, Presidente emerito di Sezione della Corte di Cassazione, affronta con ampiezza informativa e con acutissime argomentazioni critiche l’arduo tema della «guerra giusta» e della «pace giusta».

Mario Midiri, Professore Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nell’Università di Roma LUMSA, esamina la proposta di referendum sui requisiti per ottenere la cittadinanza, che la Corte costituzionale ha recentemente ammesso con la sentenza n. 11 del 2025, nonostante che la proposta contenga alcuni aspetti “manipolativi”, ritenuti comunque accettabili dal Giudice costituzionale.

Luigi Stefanucci, Assistente di studio nel Consiglio Superiore della Magistratura, delinea con ricchezza di informazioni e con argomentazioni condivisibili il ruolo delle istituzioni internazionali in tema di contrasto all’impiego di capitali illeciti.

Il fascicolo è chiuso da una interessante riflessione di carattere storico sul rapporto tra il diritto e la musica svolta da Antonio Tomaselli, Dottore di ricerca in Filosofia del diritto.

Ritengo opportuno aggiungere una postilla allo studio di Dubolino, in ragione dell’estrema importanza delle ricadute del suo discorso sul piano degli sforzi per raggiungere la pace ovvero per proseguire la guerra attualmente in corso tra la Repubblica dell’Ucraina – e i suoi partner occidentali – e la Federazione russa.

Per quanto in questi giorni vi sia una notevole confusione informativa che non consente una valutazione adeguata degli eventi, è possibile cogliere una difformità di vedute in ordine agli sviluppi futuri verso la pace o verso la protrazione della guerra tra la Presidenza degli Stati Uniti d’America e alcuni Governi europei, in particolare, quelli, ma non solo, della Gran Bretagna, della Francia, della Polonia e dei Paesi Baltici.

Il quadro presenta aspetti di pericolosità per la pace e per la sicurezza stessa del nostro Paese di incalcolabile portata che gli organi costituzionali e di governo debbono considerare con estrema prudenza alla luce dell’elemento giuridico di portata fondamentale, costituito dall’art. 11 della Costituzione, alla cui stregua l’Italia ripudia la guerra non soltanto quando essa costituisca “strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”, ma anche “come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Pietro Dubolino nel suo scritto mette opportunamente in luce che la Carta delle Nazioni Unite detta princìpi sulla guerra e sulle iniziative militari per la soluzione di contrasti tra le nazioni che ripropongono il concetto, dimenticato per secoli, almeno dai Trattati di Westfalia del 1648, di «guerra giusta».

L’art. 11 della Costituzione si colloca sullo stesso terreno della Carta delle Nazioni Unite, proscrivendo ogni tipo di guerra se non quella strettamente difensiva e consentendo soltanto alle “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni”.

Sarebbe pertanto assai grave se l’Italia fosse costretta o indotta ad agire in base ad accordi con altri Stati, che non passassero attraverso una decisione del Parlamento e una legge dello Stato promulgata dal Presidente della Repubblica, rispettosa in tutto e per tutto dei princìpi dell’art. 11. Interventi di carattere militare assunti con accordi di governo con altri Stati sarebbero estranei al perimetro della «guerra giusta» e trarrebbero con sé la responsabilità dei massimi organi dello Stato per i fatti illeciti di tipo penale che si verificassero nel corso degli interventi militari.

Al riguardo non si può che apprezzare, nel quadro allarmante di dichiarazioni di alcuni leaders europei, che parlano di costituire “una coalizione di volenterosi” per intervenire militarmente in Ucraina, ciò che ha fatto trapelare la nota del Governo italiano secondo cui il nostro Paese «intende continuare a lavorare con i partner europei e occidentali e con gli Stati Uniti per la definizione di garanzie di sicurezza credibili ed efficaci, ribadendo che non è invece prevista la partecipazione nazionale a una eventuale forza militare sul terreno» (Corriere della Sera, 16 marzo 2025, p. 2).

Ciò è non soltanto il frutto di una prudenza ispirata a una doverosa saggezza  nonché all’interesse nazionale, ma altresì e soprattutto la conseguenza di un obbligo di carattere costituzionale, che subordina ogni intervento di tipo militare a condizioni ben precise, che non affiorano in alcun modo dalle proclamazioni di alcuni leaders di altri Paesi europei.

 

Torino, 17 marzo 2025

Mauro Ronco