Luigi  Maruotti
Presidente del Consiglio di Stato

 

Sommario: 1. Premessa − 2. Il periodo del “diritto romano cristiano”− 3. Il periodo del diritto comune: dal rinascimento giuridico alle prime codificazioni − 4. Il Giurisdizionalismo, l’Illuminismo e l’affermazione dei diritti fondamentali.

 

 

 

  1. Premessa

 

In questo scritto si vuole evidenziare brevemente come, nel corso del tempo, i valori cristiani abbiano notevolmente influito in Europa sull’evoluzione delle regole giuridiche.

Una rapida panoramica di carattere storico consente di cogliere come tali valori siano stati una spinta propulsiva per la progressiva affermazione di principi universalmente accettati, divenuti il fondamento di molte regole delle Costituzioni degli Stati moderni dell’Europa occidentale, nonché delle Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo. Per comodità di esposizione, distinguerei tre periodi:

  1. a) il periodo del ‘diritto romano cristiano’, seguito cronologicamente dal periodo romano-barbarico, nel corso dei quali i valori cristiani hanno cominciato ad avere un ruolo primario;
  2. b) il periodo del diritto comune, che va dal XII al XVIII secolo, dall’epoca del rinascimento giuridico sino a quella della Rivoluzione francese e dunque sino all’età delle prime codificazioni;
  3. c) il periodo successivo alla Rivoluzione francese, caratterizzato dal progressivo riconoscimento e dalla tutela nei sistemi giuridici dei diritti fondamentali, consacrati nelle Costituzioni nazionali e nelle Convenzioni internazionali.

 

  1. Il periodo del “diritto romano cristiano”

 

L’illustre romanista Biondo Biondi ha definito come periodo del “diritto romano cristiano” quello che comincia con l’imperatore Costantino e termina con l’imperatore Giustiniano.

Per Riccobono, in questo periodo vi è stato «l’impatto della religione nel campo del diritto».

Sino al terzo secolo dopo Cristo, infatti, il diritto romano ancora si ispirava – sia pure con sempre minore convinzione − alle tradizioni più antiche ed ai mores maiorum, ad esempio ai poteri del pater familias.

L’influsso del cristianesimo comportò l’affermazione dei nuovi valori che furono posti a base di riforme normative e dell’interpretazione dei giureconsulti.

L’aequitas, la benignitas, la caritas, l’humanitas divennero fondamentali canoni di riferimento, da applicare per la protezione dei più deboli, dei minori, dei malati, delle donne e anche degli schiavi.

Innovando rispetto alle regole tradizionali sul mancipium e sul dominium, per le quali il pater familias aveva un incontrollato potere sui sottoposti ed il dominus poteva liberamente punire o uccidere il suo schiavo, si affermarono regole limitative del potere del pater e protettive per i suoi sottoposti e si dispose che la pubblica autorità poteva sanzionare il dominus che avesse abusato del suo schiavo.

Erano le prime ipotesi di “abuso del diritto”, che nel diritto moderno costituisce una figura generale di illecito.

Le regole protettive degli schiavi indussero nel XVII secolo il francese Pothier a dare una definizione del diritto di proprietà che ha avuto poi una generale condivisione, proprio per il richiamo ai limiti connaturati al suo esercizio, attualmente previsti dall’articolo 843 del codice civile italiano e dall’articolo 42 della nostra Costituzione.

Anche nei settori delle obbligazioni e dei contratti, i valori cristiani indussero alla introduzione di regole protettive dei soggetti più deboli ed in particolare dei debitori.

Nel diritto romano più antico e nell’epoca classica, rilevavano due principi fondamentali:

  1. le parti potevano concordare qualsiasi clausola anche se squilibrata, ad esempio la previsione di interessi molto elevati nel caso di mutuo o un prezzo particolarmente basso nel caso di vendita;
  2. l’obbligazione doveva essere comunque adempiuta.

Progressivamente, furono introdotte regole per la protezione dei più deboli.

Per quanto riguarda la fase della nascita dell’obbligazione, furono previsti strumenti di tutela per chi fosse in stato di bisogno e dunque fosse “disposto a tutto”, anche a concludere un contratto a condizioni particolarmente inique.

Questa tutela si indirizzò lungo tre direttrici (cui ancora si ispira il vigente codice civile italiano), in tema di mutuo, di patto commissorio e di contratti rescindibili per lesione ultra dimidium.

Innanzitutto, vi furono importanti riforme in tema di interessi, che i Romani chiamavano usurae (dovute quando, oltre ad esservi il mutuum, vi era la stipulatio usurarum).

Nel diritto classico, non erano mancate regole volte a limitare la libertà delle parti di concordare con la stipulatio usurarum altissimi tassi di interesse, ad esempio quella decemvirale del divieto dell’usura ultra duplum in un anno e quella introdotta da Cicerone del limite dell’uno per cento mensile.

La successiva legislazione romano-cristiana fu molto più stringente.

La Costituzione di Teodosio del 385 d.C. limitò il tasso degli interessi anche per il foenus nauticum (cioè per le operazioni economiche particolarmente rischiose, come il prestito per l’acquisto di merci trasportate per nave) e dispose l’infamia per chi avesse comunque violato i limiti sui tassi di interesse.

La Generalis sanctio di Giustiniano del 528 fissò nuove regole generali sui tassi di interesse, dimezzando il tasso ordinario al sei per cento annuo.

La benignitas posta a suo fondamento, unita alle discussioni dei Padri della Chiesa ed in particolare di San Girolamo e Sant’Agostino, indusse il diritto canonico a porre regole ancora più rigide per i cristiani che intendessero dare in prestito somme di denaro.

Sul presupposto che il tempo non può essere oggetto di speculazioni economiche, in quanto “appartiene a Dio”, il diritto canonico introdusse la regola del divieto di dare in prestito il denaro in cambio degli interessi, sul presupposto che il mutuo doveva consistere in un atto di solidarietà (date mutuum, nihil inde sperantes), con la conseguenza che i contratti di mutuo oneroso erano leciti solo se stipulati da chi non fosse di religione cristiana.

Tali principi rimasero fermi per molti secoli, dopo che l’imperatore Lotario impose in tutto il territorio dell’impero le regole del diritto canonico in tema di interessi, disponendo che solo i non cristiani potevano essere “mercanti del denaro”.

Inoltre, va segnalata l’evoluzione della disciplina sul patto commissorio.

Sin dai tempi più antichi, in sede di conclusione della stipulatio usurarum garantita da un bene dato in pegno, le parti concordavano che nel caso di inadempimento il creditore diventasse proprietario del bene: la clausola così rovinosa per il debitore era tanto frequente, da essere diventata parte integrante della stipulatio e da essere definita lex commissoria.

La celeberrima Costituzione di Costantino del 324 d.C. non solo dispose per il futuro la nullità della lex commissoria, ma ne dispose retroattivamente la nullità, con la previsione della sua damnatio memoriae.

Il vigente articolo 2744 del codice civile ancora prevede il divieto del patto commissorio, esteso anche ai mutui ipotecari.

Va infine ricordata la normativa sulla rescissione del contratto, per lesione ultra dimidium.

Nel diritto romano-cristiano si perfezionò la regola affermatasi per benignitas a favore dell’alienante che, versando in stato di bisogno, avesse venduto per un prezzo molto basso un immobile a chi se ne fosse approfittato: si affermò che humanus est il tutelare la persona più debole dall’approfittamento altrui.

Per quanto riguarda la fase dell’adempimento dell’obbligazione, nel diritto romano classico era ancora vigente la rigorosa regola della legge delle XII tavole, per la quale il debitore inadempiente rispondeva con la morte ed i creditori si potevano dividere il suo corpo: l’inadempimento non poteva essere giustificato.

Questa regola andò ben presto in desuetudine, come rilevato dal giurista Favorino nel secondo secolo dopo Cristo, ma era indicativa del trattamento complessivo riservato ai debitori.

Nel periodo romano-cristiano, il debitore non fu più considerato responsabile nel caso di inadempimento “incolpevole”.

Uno scritto del professore Francesco Paolo Casavola, sui Giuristi adrianei, ha molto bene posto in luce come il nuovo principio si affermò mediante un mutamento dell’interpretazione della parola culpa, contenuta nella legge delle XII tavole.

Nel significato più antico, essa era intesa come nesso di causalità.

Tenuto conto degli influssi greci, a loro volta ispirati ai valori cristiani della benignitas e dell’aequitas, la parola culpa venne intesa nel senso di rimproverabilità, sicché si cominciò ad escludere la responsabilità di quel contraente che non avesse adempiuto per caso fortuito o forza maggiore o che comunque avesse fatto tutto il possibile per adempiere.

Il diritto romano-cristiano incise anche sulla disciplina degli enti e delle persone giuridiche. Proprio la comunità cristiana costituì l’ente al quale i Padri della Chiesa ed i filosofi si riferirono, per identificare la nozione di ente morale: a partire da papa Innocenzo IV la Chiesa stessa fu identificata come un corpus mysticum, l’ente immateriale ‘a vocazione universale’, titolare di diritti e rappresentativa della comunità dei fedeli. Cominciarono a diffondersi le iniziative (operae piae), dovute anche ai frequenti lasciti ed alle donazioni in favore dei vescovi, volte a realizzare ricoveri per i più deboli (ospitia, gli orfanotrofi, gerontocomia, manicomia).

Le operae piae furono sempre più oggetto di specifiche normative del diritto canonico e del diritto imperiale e consentirono nel tempo il consolidamento delle strutture caritatevoli gestite dai corpi morali (nel linguaggio del diritto canonico), dagli enti morali (nel linguaggio del codice civile del 1865), dalle istituzioni di assistenza e di beneficenza (nel linguaggio della legge Crispi del 1890) e dalle fondazioni (nel linguaggio del codice civile del 1942).

Lo stesso attuale sistema del Servizio sanitario nazionale deve molto all’evoluzione che ha caratterizzato le operae piae e la relativa disciplina (anche in tema di rappresentanza), dal momento che molti enti morali privati ed enti ecclesiastici, che gestivano ospedali, orfanotrofi, manicomi, ecc., furono trasformati dapprima nel 1890 in istituti di assistenza e di beneficenza e poi nel 1968 in enti ospedalieri, prima di confluire con i loro patrimoni nelle Unità sanitarie locali e nelle Aziende sanitarie locali, a seguito della riforma avutasi con la legge n. 833 del 1978.

 

  1. Il periodo del diritto comune: dal rinascimento giuridico alle prime codificazioni

 

Il diritto romano-cristiano ha continuato ad avere notevoli influssi nell’Europa occidentale, anche quando – dapprima con la caduta dell’Impero romano d’Occidente e poi nel periodo successivo a Giustiniano – si è affermato il cd diritto romano-barbarico, con il progressivo e costante allontanamento dall’impero romano d’Oriente.

Il diritto romano-cristiano continuò ad avere rilevanza pure a seguito delle cd invasioni barbariche e comunque – come rilevato da Calasso e Pertile − vi fu la romanizzazione dei sistemi giuridici da esse introdotti.

Una convinta riaffermazione dei valori cristiani ebbe impulso nel periodo del diritto comune, che va dal cd rinascimento giuridico del XII secolo della scuola bolognese dei Glossatori sino all’epoca della Rivoluzione francese ed alle prime codificazioni.

In questo periodo, la scuola bolognese sul piano giuridico approfondì gli studi del Corpus iuris di Giustiniano, mirando all’enunciazione di interpretazioni ‘giuste’ delle regole più antiche, basate sui valori cristiani, contribuendo sul piano politico − in modo decisivo − a rafforzare la concezione teocratica del potere imperiale.

Per comodità di esposizione e per ragioni di sintesi, il periodo del diritto comune si può suddividere:

  1. nel periodo del ‘rinascimento giuridico’, in cui si affermarono la scuola bolognese dei Glossatori e la scuola dei Commentatori (con il rilievo del mos italicum);
  2. nel periodo del cd umanesimo giuridico (con il rilievo del mos gallicum);
  3. nel periodo delle prime “consolidazioni”.

Il “rinascimento giuridico” coincise con la “riscoperta” del Corpus iuris.

A seguito del fortuito ritrovamento di una copia del Corpus iuris, considerato un dono sceso dal cielo, Irnerio, la lucerna iuris, Azzone, Odofredo cominciarono a darne con le loro glosse una interpretazione testuale, per darne una lettura coerente con i valori cristiani.

Va sottolineato come il Corpus iuris già costituiva un testo notevolmente cristianizzato dai compilatori bizantini.

I Glossatori verificarono come ogni regola in esso contenuta si fosse concretamente basata sull’equitas, sulla benignitas, sulla caritas, poiché intendevano rappresentare il medesimo Corpus iuris come la sintesi dei principi di giustizia ideale riferibile a Dio.

I Glossatori consideravano il Corpus iuris come il “contenitore” delle regole divine già affermatesi per secoli nel diritto civile romano, ne avevano una totale deferenza e con le loro continue interpolazioni adattarono ai valori cristiani i testi più antichi e quelli successivi.

In base a questo “metodo italiano della interpretazione”, definito proprio come mos italicum, sulla base del diritto divino era tratto da ogni parola del Corpus iuris ogni possibile significato, che valesse anche per il futuro.

Sotto il profilo “politico”, questa impostazione dei Glossatori fu senz’altro gradita ed anche sostenuta dagli imperatori, i quali miravano a dare un fondamento sostanzialmente teocratico alla loro autorità: essi si qualificarono come prosecutori della titolarità dell’imperium romano e come titolari del potere a suo tempo esercitato da Giustiniano, come espressione della volontà divina (omnis potestas a Deo).

In tal modo, il Corpus iuris divenne la base e il nucleo fondante del diritto comune, applicabile come diritto imperiale vigente, corrispondente all’insegnamento divino.

L’impostazione “politico-teocratica” dei Glossatori fu seguita anche dai Commentatori, tra i quali vanno menzionati Bartolo e Accursio, i quali – a differenza dei primi – non si limitarono ai commenti che costituivano corollari delle regole scritte, ma ricostruirono autonomamente singoli istituti giuridici (ad esempio, l’obbligazione, il dominio).

Malgrado le loro differenze, sia i Glossatori che i Commentatori aderirono in pieno al testo del Corpus iuris e ne diedero una lettura basata sui valori cristiani.

Inoltre, nel periodo del rinascimento giuridico si teorizzò e fu sostenuta dalle corti la sostanziale unicità del diritto comune, di cui furono considerati come componenti essenziali sia il Corpus iuris, basato sulla autorità imperiale, sia il diritto canonico, basato sulla autorità del Sommo Pontefice, oltre ai diritti locali.

Questa sostanziale unicità comportò una parziale osmosi degli ordinamenti, sicché alcune regole del diritto canonico divennero regole del diritto comune.

Di conseguenza, vi fu anche il superamento di regole tradizionali risalenti al diritto romano più antico. Si pensi alla tutela del possesso. Per il diritto romano, nel caso di spoglio vi era la possibilità di potersi fare giustizia da sé anche con la violenza: qualora non fosse stato in grado di recuperare il suo bene, lo spogliato poteva ottenere un interdictum del magistrato, il quale ordinava all’autore dello spoglio di non opporsi al recupero della cosa.

Invece, nel diritto canonico, nei casi in cui si discuteva chi dovesse essere il titolare di sedi vescovili, si affermo il principio spoliatus ante omnia restituendus (e cioè il vescovo violentemente scacciato aveva titolo al suo reinsediamento, in attesa della definizione della lite).

Tale principio – mirante ad evitare l’uso della violenza – divenne di carattere generale e fu recepito dal diritto comune, con il superamento di quanto affermato nel Corpus iuris.

Ecco perché ora si afferma che la disciplina sulla tutela del possesso si giustifica per esigenze di ordine pubblico, ne cives ad arma veniant.

Successivamente al mos italicum, si diffuse il mos gallicum come metodo di interpretazione.

Con Alciato, considerato il fondatore del cd umanesimo giuridico e della ‘scuola culta’, ogni passo del testo del Corpus iuris fu sottoposto ad un esame critico, basato su considerazioni storicistiche: non poteva essere interpretato un testo, senza tenere conto della lontananza temporale della sua approvazione.

Cuiacio ed Otofredo cominciarono a dubitare della “importanza divina” del Corpus iuris, apprezzandone sì il valore come “monumento dell’antichità” utile, come punto di partenza delle discussioni, ma considerandolo anacronistico e superato.

Lorenzo Valla arrivò a definire Bartolo e Accursio come «oche che avevano pasticciato sui testi», come se questi fossero stati scritti “il giorno prima”.

La scuola culta – con la sua impostazione “critica” dei testi – pose i fondamenti per adattare ai tempi il Corpus iuris, teorizzando l’importanza delle libere discussioni e del “dubbio” ed anche l’importanza della tolleranza per le posizioni altrui.

L’invito alla tolleranza fu molto importante nel complesso periodo in cui in Europa si diffusero le guerre di religione e, in particolare, gli atteggiamenti di intolleranza tra i cattolici ed i protestanti.

Superando la posizione per la quale la religione cristiana poteva essere imposta anche con la costrizione, i giuristi ed anche i teologi diffusero come valori cristiani anche quelli della libera discussione e della tolleranza.

Tra gli altri, menzionerei il Castellion, un autore dell’Alta Savoia, seguace di Erasmo da Rotterdam.

Nel suo lavoro del 1555 De haereticis a civili magistratu non puniendis, Castellion ritenne che il potere politico non doveva punire coloro che la pensavano diversamente e non seguivano le indicazioni della Chiesa di Roma ed osservò che «Cristo non si avvalse della spada e dei magistrati per affermare il suo verbo»: la tolleranza unisce e non divide; si trasmette il messaggio divino anche riconoscendo l’altrui libertà di coscienza.

In un altro suo lavoro del 1562, De arte dubitandi, Castellion ribadì che il “dubbio” e la tolleranza erano valori profondamente cristiani, basati sulla prudenza e sul rispetto del prossimo.

In quel periodo caratterizzato dalle guerre di religione, con l’invito al dialogo, alla tolleranza ed al rispetto delle posizioni altrui, si posero in Europa le solide basi per la pacificazione ed il superamento dei conflitti e, inoltre, si posero le basi per ulteriori passaggi, quali il diffondersi del Giurisdizionalismo, dell’Illuminismo e l’affermazione negli ordinamenti giuridici dei diritti fondamentali.

 

  1. Il Giurisdizionalismo, l’Illuminismo e l’affermazione dei diritti fondamentali

 

Con il giurisdizionalismo, si cominciò a porre l’attenzione sui valori universali della persona e si posero le basi per l’affermazione del principio di uguaglianza.

Va sottolineata la diversità del Giusnaturalismo europeo, rispetto allo ius gentium, rilevante nel diritto romano e di cui aveva dato una definizione Gaio nel II secolo d.C.

Lo ius gentium aveva riguardato i rapporti del mondo romano con le altre civiltà e si era basato sugli istituti giuridici condivisi di quel tempo, tra i quali rientrava la schiavitù, che non era affatto percepita quale violazione dei diritti umani.

La scuola giurisdizionalista, del quale l’olandese Grozio è considerato il fondatore, mirò invece all’affermazione ontologica dei diritti dell’uomo, derivanti per il solo fatto che vi è stato il suo passaggio dallo “stato di natura” allo “stato civile”: tale impostazione fu ancor più decisiva per il superamento delle intolleranze religiose.

Con il suo richiamo al naturale appetitus societatis dell’uomo, cioè alla sua naturale vocazione di vivere organizzandosi in una collettività (ciò che avrebbe portato il Rousseau ad approfondire il fondamento del “contratto sociale”), il Giurisdizionalismo di Grozio diventò il fondamento filosofico ed etico di regole morali che – auspicabilmente – per ragioni di giustizia sostanziale sarebbero dovute diventare regole giuridiche.

Grozio basò il Giurisdizionalismo sui valori cristiani, considerati come “regole extralegali, ma evidenti di giustizia”, ed affermò che tali regole erano tanto giuste da dover essere giuridicamente rilevanti anche se Dio non esistesse.

Con il Giusnaturalismo, per il quale le regole giuridiche non dovevano necessariamente coincidere con quelle religiose, in vari ordinamenti cominciò ad attuarsi la laicizzazione del diritto, sia nel campo civile che in quello penale.

Nel suo scritto De iure belli ac pacis del 1624, Grozio distinse dal fenomeno religioso il “diritto laicizzato”, che a suo avviso in ogni ordinamento si sarebbe dovuto basare su soli tre “principi basilari”, comuni a qualunque società organizzata, cioè il non appropriarsi di ciò che è di altri, il rispettare i patti (pacta sunt servanda) e il risarcire i danni cagionati con colpa (neminem laedere): le altre regole si sarebbero potute ricavare sulla base di procedimenti deduttivi.

Il Giusnaturalismo influenzò profondamente il pensiero degli Illuministi, sia di quelli dell’area anglosassone, sia di quelli dell’area continentale.

Per Hobbes, teorico dell’assolutismo illuminato, è dovuta l’obbedienza al sovrano, perché questi – dovendo tutelare le libertà dei cittadini − ha il dovere di attenersi ai principi del diritto naturale ed a quelli della cristianità: Hobbes da un lato individuò il fondamento dello Stato di diritto con il primato della legislazione, dall’altro definì lo Stato come il “guardiano”, tenuto a tutelare le libertà.

Per Locke, teorico del liberismo inglese, è dovuta l’obbedienza al sovrano, perché questi – dovendo tutelare i diritti innati dell’uomo − deve positivizzare il diritto naturale sulla base dei principi etici e dei valori cristiani.

Nel Settecento, il pensiero di questi due autori ispirò in Inghilterra e anche negli Stati Uniti il costituzionalismo, per il quale i diritti innati devono essere garantiti dalle Costituzioni, che devono altresì disporre la supremazia del Parlamento rispetto al Governo.

Il costituzionalismo inglese e quello statunitense hanno dunque anch’essi attribuito rilievo ai valori etici ed a quelli cristiani, e non solo con le regole giuridiche, ma anche con significative modalità simboliche, come ad esempio con l’enunciazione sulle banconote degli Stati Uniti della frase «In God we trust».

Quanto ai Paesi continentali, vanno richiamati innanzitutto i giusnaturalisti tedeschi.

Per Pufenderf, gli ordinamenti devono mirare ad essere scienze esatte, con l’affermazione di tutti i corollari che si possono trarre dai tre principi fondamentali enunciati da Grozio.

Per Leibniz, per la loro importanza le Costituzioni avrebbero dovuto enunciare con assolutezza le “regole madri”, derivanti dal diritto naturale e poste a base della morale cristiana.

Per Wolf, le “regole madri” si sarebbero dovute enunciare sistematicamente nelle leggi con disposizioni generali e astratte, potendosi affermare in concreto e con chiarezza il principio di uguaglianza – il ‘primo’ dei principi – con la redazione di disposizioni normative contenenti il soggetto chiunque.

Vanno infine ricordati i francesi Domat e Pothier, considerati i padri del codice civile francese del 1804.

Nella sua opera “Le leggi civili nel loro ordine naturale”, Domat osservò che, mentre il diritto pubblico è mutevole in base alle continue contingenze storiche e politiche, il diritto civile è tendenzialmente stabile e deve necessariamente tenere conto del diritto romano, da considerare come un vero e proprio “deposito della sapienza”: il diritto romano, per come era stato modificato per l’influsso del diritto canonico, andava considerato come la principale fonte dei “principi universali” del diritto naturale.

Con Domat, vi fu dunque una mirabile sintesi tra il diritto romano, il diritto canonico e le aspirazioni del Giusnaturalismo, i quali dapprima furono oggetto di coordinamenti con le consolidazioni e poi divennero i “presupposti logico-giuridici delle codificazioni”.

Le “consolidazioni”, avutesi nel Seicento e nel Settecento in vari Paesi europei, avevano unicamente lo scopo di dare maggiore certezza al sempre più complesso quadro normativo e consistevano nella sostanziale redazione di testi unici aventi per oggetto determinate materie e contenevano – coordinate tra loro − le eterogenee disposizioni vigenti, tratte dal Corpus iuris, dalle disposizioni imperiali, dal diritto canonico, dalle consuetudini, dalle normative locali meritevoli di avere applicazione generale.

Con la Rivoluzione francese e l’affermazione del parlamentarismo, cominciò il periodo in cui si sentì il bisogno pressante di erigere nuovi sistemi normativi, basati sul principio di uguaglianza, e di fissare in codici “innovativi” le nuove regole.

Le codificazioni, a differenza delle consolidazioni, comportarono la progressiva perdita in Europa della rilevanza del diritto comune.

Una disposizione finale del Codice Napoleonico del 1804 stabilì che con la sua entrata in vigore avrebbe perso rilevanza il diritto comune e una simile disposizione era contenuta nel Codice tedesco del 1896.

Malgrado il “passaggio epocale” dell’epoca delle codificazioni, non vi è stata una riduzione della incidenza dei valori cristiani nelle legislazioni europee.

Con l’entrata in vigore dei codici, nei Paesi europei vi è stata una prima disciplina del principio di uguaglianza, con la conseguente tutela degli individui nei loro rapporti civili, secondo la logica prevalente dello “Stato guardiano” e del legislatore “illuminato” e “infallibile”.

Il codice francese del 1804 vietò ai giudici di darne una interpretazione difforme dal dato testuale (ispirandosi ad una analoga regola a suo tempo disposta da Giustiniano, che vietò di dare al Corpus iuris una interpretazione diversa dal suo dato testuale), proprio perché si era diffuso il “mito della saggezza del legislatore”.

Dall’esame della storia emerge un “eterno ritorno” al diritto naturale e ai valori cristiani.

Questo “eterno ritorno” è stato determinante anche per abbandonare il “mito della saggezza del legislatore”, per superare momenti particolari della storia mondiale e per creare un sistema di valori universalmente accettati.

Si pensi a quanto è accaduto nel corso del Novecento ed alle leggi che in vari Paesi avevano disconosciuto il principio di uguaglianza, introdotto discriminazioni, consentito di avere condotte lesive dei diritti umani.

I fatti della storia hanno fatto superare la visione fideistica per la quale la legge approvata da un Parlamento per definizione è “giusta”.

Con l’accordo di Londra ed i processi di Norimberga e di Tokyo, la comunità internazionale decise che si sarebbero dovuti sottoporre a processi penali coloro che – pur se formalmente si erano attenuti alle leggi vigenti nei loro Paesi − avevano commesso condotte ingiustificabili, sotto il profilo della morale e della giustizia sostanziale.

Il superamento del tradizionale mito dell’onnipotenza del legislatore si è concretizzato in quasi tutti gli Stati con la previsione espressa nelle Costituzioni delle “regole madri”, dei “principi” sui “diritti fondamentali” e con la contemporanea istituzione delle Corti Costituzionali, competenti a verificare se le leggi ordinarie si pongano in contrasto con tali principi.

Sul piano internazionale, è stata sempre più condivisa la necessità che i diritti fondamentali siano tutelati anche da convenzioni internazionali e da atti aventi rilevanza universale, come la dichiarazione dell’O.N.U. del 1948 sui diritti civili.

I valori cristiani sono dunque ben presenti nelle Costituzioni e nelle convenzioni internazionali e riguardano il “rispetto del prossimo”, non solo in un’ottica statica volta a “non ledere”, ma anche in un’ottica dinamica basata sulla solidarietà, che – come insegnò anche Leone XIII nella sua enciclica Rerum novarum − spinga ad avere anche comportamenti attivi di aiuto ed assistenza.

In sintesi, quest’ottica dinamica costituisce una potente spinta propulsiva per la società: la solidarietà, con la sua apertura verso il prossimo, consente anche di tendere ad un mondo migliore.