Mario Midiri
Professore Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico
Università di Roma LUMSA
Sommario: 1. Cittadino in cinque anni: la richiesta referendaria − 2. Ammissibilità del referendum e “manipolazione accettabile”: il sì (non privo di ombre) della Corte nella sentenza n. 11 del 2025 – 3. Questioni aperte − 4. Il legame tra cittadino e Stato nella giurisprudenza − 5. In Parlamento la verifica, in base all’esperienza, della legge sulla cittadinanza.
- Cittadino in cinque anni: la richiesta referendaria
Ha superato il vaglio di ammissibilità innanzi alla Corte costituzionale[1] la richiesta di referendum che, attraverso la combinazione di due abrogazioni parziali, intende modificare un punto qualificante della legge sulla cittadinanza (la Legge n. 91 del 1992), quello che consente la concessione di detto status allo straniero maggiorenne, non cittadino di Stati membri dell’Unione europea, che risieda nel territorio italiano da almeno dieci anni[2]. La domanda referendaria – che ha raggiunto il richiesto numero di firme usufruendo anche della modalità digitale – mira a dimezzare (da dieci a cinque anni) detto periodo. Il suo accoglimento toccherebbe una platea di circa 2,5 milioni di persone[3] e consentirebbe, secondo l’avviso dei promotori, il recupero di un orientamento legislativo risalente, che prevedeva (in un contesto, invero, ben diverso dall’attuale), la soglia dei cinque anni[4].
Qui si esporranno le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a ritenere ammissibile la richiesta, e i dubbi che sorgono sulla manipolazione normativa così proposta, alla luce dei principi di coerenza e razionalità interna che debbono ispirare una normativa, come quella sulla cittadinanza, di sicura rilevanza costituzionale[5].
- Ammissibilità del referendum e “manipolazione accettabile”: il sì (non privo di ombre) della Corte nella sentenza n. 11 del 2025
Cominciamo della struttura formale del quesito, la cui formulazione deve rispettare la natura abrogativa, e non propositiva, del referendum, secondo quanto prescritto dall’art. 75 Cost.
Il referendum non può «introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento»[6]. Sono ammissibili domande referendarie con effetti abrogativi parziali, a condizione, però, di non compromettere la logica dell’istituto, come accadrebbe nel caso di una proposta che abbia sostanza innovativa o sostitutiva di norme. Se le operazioni di “ritaglio” (di frammenti normativi o di singole parole) alterano la ratio e la struttura della disposizione, si va contro la natura abrogativa del referendum (sentenza n. 36 del 1997).
Vediamo come la Corte ha applicato questi principi alla richiesta in esame.
La Corte si è trovata innanzi ad una operazione abrogativa “a tenaglia” su due punti della legge.
È proposta, innanzitutto, l’abrogazione della norma generale – posta dall’art. 9, comma 1, lettera f) – sui dieci anni di residenza legale dello straniero maggiorenne non appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea. L’abrogazione “secca” di tale disposizione produrrebbe, però, un vuoto normativo e allora, atteso che una disciplina al riguardo risulta necessaria[7], il comitato promotore ha chiesto anche l’abrogazione “mirata” di alcune parole dell’art. 9, comma 1, lettera b), che concerne specificamente la posizione dello straniero adottato (non cittadino di uno Stato UE), al quale sono sufficienti, ai fini della concessione della cittadinanza, cinque anni di residenza successivi all’adozione. Sopprimendo, nella lettera b), i riferimenti puntuali all’adozione, la norma cambia natura: da fattispecie particolare, attagliata alla situazione dell’adottato, diviene criterio generale al posto di quello, attualmente vigente, dei dieci anni[8].
È palese la natura manipolativa dell’operazione abrogativa. Non si tratta, infatti, di una soppressione di parti di una disposizione che produca l’espansione della valenza normativa già insita nella sua struttura. La norma sull’adozione (art. 9, lettera b, cit.) concerne una fattispecie caratterizzata, in cui rileva il rapporto famigliare instaurato con l’adozione, e si giustifica all’interno dell’equilibrio, delineato dalla legge n. 91/1992, tra le diverse situazioni legittimanti la concessione della cittadinanza[9]. Essa non sottende un principio implicito, suscettibile di espansione per effetto dell’abrogazione parziale[10].
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 11 del 2025, ha ritenuto che la “manipolatività” del quesito sia comunque tollerabile. Ritiene infatti la Corte che la richiesta referendaria non sostituisce la disciplina vigente «con un’altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo»: il periodo di cinque anni è «una cifra già utilizzata dal legislatore» nella disciplina della acquisizione della cittadinanza, sia pure con riguardo ad altre situazioni[11].
La Corte aggiunge che i promotori – per perseguire la finalità di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale di cui alla citata lettera f ) – hanno articolato il quesito intervenendo sul tessuto normativo della legge n. 91 del 1992 «nell’unico modo possibile», e cioè combinando le due abrogazioni sopra descritte. Occorre infatti che all’esito del referendum «residui una disciplina totalmente autoapplicativa» sulle modalità di acquisto della cittadinanza da parte di tali soggetti, «dovendosi senz’altro ritenere che una disciplina della concessione della cittadinanza ad essi debba esistere». Il referendum è ammissibile solo a condizione di lasciare in vigore una normativa applicabile. Anche questa considerazione giustifica, agli occhi della Corte, l’effetto manipolativo, innegabilmente presente nel quesito[12].
Questa apertura al referendum è bilanciata, nell’equilibrio della motivazione, dal doppio richiamo alla «ampia discrezionalità del legislatore» e all’alto grado di discrezionalità del Governo nell’adottare l’atto concessorio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), in quanto «atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione»[13]. Con ciò riconoscendo che resta ferma la valutazione dell’Amministrazione sulla effettiva e stabile integrazione dello straniero nella collettività nazionale[14].
- Questioni aperte
Il referendum è stato ammesso. Restano però aperte delicate questioni di merito.
Partiamo dal rilievo costituzionale della legge sulla cittadinanza. La sentenza n. 11 del 2025 non la individua quale legge costituzionalmente necessaria[15]; ritiene, però, che debba esistere una normativa che fissi i requisiti richiesti agli stranieri residenti in Italia per la concessione della cittadinanza e che essa debba «inserirsi sistematicamente nella più generale disciplina della materia»[16].
È, dunque, fondamentale che la normativa sull’acquisizione della cittadinanza abbia coerenza interna, e il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, dovrà assicurare un ragionevole rapporto tra le diverse situazioni legittimanti. Ora, l’operazione referendaria – come si è visto – mira ad elevare a fattispecie generale quella, particolare, dello straniero adottato, che perde la sua specificità per essere ricompresa nella regola (che si estenderebbe a tutti gli stranieri) dei cinque anni di residenza. L’equilibrio che sussiste tra le diverse disposizioni della legge n. 92 del 1991 viene così alterato, e poco rassicura l’argomento usato dalla Corte che residuerebbe, in caso di accoglimento della domanda referendaria, una differenza (invero, di un solo anno) tra gli stranieri appartenenti a Stato della UE e quelli non appartenenti[17].
Il periodo di residenza è richiesto dalla legge quale base temporale minima per accertare l’effettivo radicamento dello straniero nella comunità nazionale, premessa per la concessione di uno status che dà origine a un complesso insieme di diritti e di doveri verso la comunità. Divenendo cittadino, lo straniero entra a far parte del popolo, titolare della sovranità secondo il solenne enunciato dell’art. 1 Cost.: la dinamica del pluralismo, le differenze politiche, sociali e personali devono convergere, come ha sottolineato di recente la Corte costituzionale, «su un nucleo di valori condivisi che fanno dell’Italia una comunità politica con una sua identità collettiva»[18].
In questa prospettiva costituzionale, il secco dimezzamento dell’arco temporale di residenza, senza che siano contestualmente introdotti adeguati indici atti a dimostrare la reale integrazione dello straniero, appare estremamente problematico. Potrebbero inoltre sorgere serie difficoltà istruttorie nel procedimento di concessione della cittadinanza, la cui natura altamente discrezionale è sottolineata dalla sentenza n. 11 del 2025. Cinque anni di residenza, non ulteriormente qualificati, potrebbero offrire all’Amministrazione elementi insufficienti, o contraddittori. Come ha rilevato la giurisprudenza amministrativa, spetta all’Amministrazione una valutazione complessa, in cui assumono rilievo «tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano»[19]. L’insufficienza delle acquisizioni istruttorie potrebbe spingere l’Amministrazione a determinazioni di rigetto, con frustrazione delle aspettative generate dal referendum e aumento del contenzioso.
- Il legame tra cittadino e Stato nella giurisprudenza
Un ulteriore – e più grave – motivo di perplessità sorge dall’esame della giurisprudenza internazionale ed europea in tema di cittadinanza.
Premesso che gli Stati hanno piena discrezionalità nel definire i criteri di acquisizione e di perdita della cittadinanza, salvo l’obbligo generale di conformarsi al diritto internazionale (art. 1, Convenzione di codificazione dell’Aja del 1930) e lo sfavore per la riduzione in apolidia (Convenzione di New York del 1961, Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997), è pur vero che già nella sentenza Nottebohm della Corte internazionale di giustizia (1955), e poi nelle sentenze della Corte di giustizia UE Rottmann, Tjebbes, X c. Danimarca, su normative statali in tema di perdita della cittadinanza nazionale (e, quindi, della cittadinanza europea), il “legame genuino” con lo Stato è considerato quale substrato essenziale della cittadinanza.
Sono quindi basilari la condivisione delle tradizioni e degli interessi della comunità statale e l’assunzione degli obblighi connessi a detto status[20]. In particolare, la decisione di revoca a motivo di atti fraudolenti corrisponde ad un legittimo motivo di pubblico interesse perseguito dallo Stato al fine di proteggere il «particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza»[21].
Va aggiunto che il tema del genuine link è oggi in primo piano, riproposto dalla c.d. “cittadinanza per investimento” maltese, su cui pende il giudizio innanzi alla Corte di giustizia UE[22].
Mentre cinque anni di residenza legale sono un indice plausibile di radicamento nel caso dello straniero adottato, perché rileva l’integrazione nell’ambito della famiglia, soppresso l’ancoraggio all’adozione, si legittimerebbe l’attribuzione di uno status essenziale della democrazia costituzionale sulla base di un periodo di residenza che, da solo, potrebbe rivelarsi inadeguato alla luce del “legame genuino”, valorizzato dalla giurisprudenza europea e internazionale sopra richiamata. E ciò può dirsi anche tralasciando gli abusi documentati dalle indagini giudiziarie sulle false certificazioni di residenza, prodotte per ottenere la cittadinanza italiana[23] e, attraverso essa, la cittadinanza europea e la piena libertà di circolazione e di soggiorno all’interno della UE (con notevoli implicazioni, anche di ordine securitario, sullo spazio giuridico degli Stati membri).
- In Parlamento la verifica, in base all’esperienza, della legge sulla cittadinanza
È legittima ed opportuna la verifica, dopo trent’anni dalla sua adozione, della legge n. 91 del 1992. Nel complesso, essa ha funzionato in modo soddisfacente, grazie al dosaggio accorto dei fattori legittimanti. Tuttavia, perfezionamenti e adeguamenti sulla base dell’esperienza sono necessari.
In particolare, le condotte illecite che sono affiorate grazie alle indagini sulle false certificazioni di residenza, richiedono interventi correttivi. È quindi apprezzabile che il Governo – forte dell’esperienza maturata dall’Amministrazione – abbia deciso di assumere l’iniziativa legislativa, approvando un disegno di legge di riforma della legge n. 91 del 1992 e un decreto-legge che, confermando il principio della trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis, dà specifico rilievo alla sussistenza del genuine link: ciò anche al fine di «un allineamento con gli ordinamenti di altri Paesi europei e per garantire la libera circolazione nell’Unione Europea solo da parte di chi mantenga un legame effettivo col Paese di origine»[24].
Dalla giurisprudenza euro-unitaria e internazionale, sopra richiamata, si può in effetti ricavare l’indicazione nel senso del rafforzamento dei requisiti di radicamento comunitario – e della condivisione di essenziali valori costituzionali – di chi aspira a diventare cittadino. In questa direzione si è già mosso il Legislatore quando ha inserito nella legge n. 91 del 1992 l’articolo aggiuntivo 9.1 (conoscenza della lingua italiana)[25].
È dunque da salutare con favore la ripresa del dibattito parlamentare su questi temi, per assicurare la trasparenza delle istanze in gioco, un approfondimento delle opzioni normative, e opportuni bilanciamenti. Niente a che vedere con la scorciatoia referendaria, che rischia di squilibrare la legge sulla cittadinanza, aprendo nuovi varchi al rischio di abusi.
[1] Corte cost., 20 gennaio 2025, n. 11, pres. Amoroso, rel. Patroni Griffi.
[2] Assieme al criterio fondamentale dell’acquisizione automatica per filiazione (c.d. ius sanguinis), la legge 5/02/1992, n. 91 prevede, com’è noto, altre situazioni che ne consentono la concessione, tra cui la residenza nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni (v. art. 9, comma 1, lettera f); periodo che si riduce a quattro anni nel caso di cittadino di uno Stato membro della UE: art. 9, co. 1, lettera d). Sulle situazioni legittimanti la concessione della cittadinanza secondo detta legge n. 91 del 1992, che contempla anche la nascita sul suolo italiano da genitori ignoti o apolidi (l’Italia ha aderito alla Convenzione di New York per la riduzione dei casi di apolidia, ratificata con l. 29/09/2015, n. 162) e tempistiche facilitate nelle situazioni indicative di un radicamento nella comunità nazionale (matrimonio, adozione), cfr. A. Rauti, La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 127-182; D. Porena, Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia, Torino, Giappichelli, 2011, p. 200 ss.; M. Cuniberti, La cittadinanza, Padova, Cedam, 1997, p. 478 ss. Sulla acquisizione automatica della cittadinanza italiana per filiazione, v. Cass., Sez. un., sent. 24/08/2022, n. 25318 e E. Castorina, Introduzione allo studio della cittadinanza, Milano, Giuffrè, 1997; E. Grosso, Le vie della cittadinanza: le grandi radici, i modelli storici di riferimento, Padova, Cedam, 1997; E. Codini, La cittadinanza. Torino, Giappichelli, 2017, 86 ss.; cfr. pure P. Costa, Cittadinanza, Roma-Bari, Laterza, 2005.
[3] Stima fatta dal Comitato promotore: cfr. https://referendumcittadinanza.it.
[4] Legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 4: la cittadinanza italiana, «comprendente il godimento dei diritti politici», poteva essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, «allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all’estero; allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno; allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all’Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana».
[5] Sul rilievo costituzionale della legge v. i plurimi riferimenti contenuti nella Costituzione alla posizione giuridica del cittadino: articoli 3, 4, 16, 17, 18, 26, 38, da 48 a 52, 54, 59, 75, 84, 102, 2° co., 118, 4° co., 135, ult. co.; v. altresì l’art. 117, 2° comma, lettera i), Cost. (la cittadinanza rientra tra le materie essenziali di competenza esclusiva dello Stato) e l’art. 22 Cost. (divieto di revoca della cittadinanza per motivi politici).
[6] V., nella giurisprudenza recente, Corte cost., sent. n. 10/2020 che richiama le sentenze n. 36 del 1997, n. 13 del 1999, n. 38 e n. 34 del 2000, n. 43 del 2003, n. 28 del 2011, n. 13 del 2012.
[7] Sul carattere necessario della disciplina di tale situazione cfr. Corte cost., 7 febbraio 2025, n. 11, diritto, n. 6.1.
[8] V. l’art 9, comma 1, legge n. 91/1992. Di seguito, sono marcate in ‘neretto sbarrato’ le parti di cui si chiede l’abrogazione e cioè alcune parole della lettera b), e l’intera lettera f):
- La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
- a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
- b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
- c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
- omissis.
[9] Non a caso, la fattispecie dello straniero adottato è disciplinata nell’art. 9 subito dopo quella dello straniero il cui padre o madre (o un ascendente in linea retta di secondo grado) sia stato cittadino per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica.
[10] In punto di ammissibilità del referendum, sarebbe ben diversa l’ipotesi dell’abrogazione parziale avente ad oggetto la norma la quale ponga un criterio generale, soggetto ad eccezioni o limitazioni: la rimozione di queste ultime farebbe espandere l’ambito applicativo del criterio, e l’abrogazione referendaria delle clausole limitative sarebbe certamente ammissibile.
[11] Corte cost., sent. n. 11/2025, diritto, n. 6.1., con richiamo della sentenza n. 13 del 1999.
[12] Corte cost., sentenza n. 11/2025, diritto n. 6.1: l’effetto manipolativo del quesito non arriverebbe al punto di snaturare il carattere abrogativo del referendum. Tratto che la giurisprudenza consolidata reputa essenziale, per evitare che il referendum abrogativo si trasformi «in un distorto strumento di democrazia rappresentativa»: Corte cost., sent. n. 16 del 1978 (rel. Paladin), richiamata dalle sentenze n. 56 del 2022, diritto n. 5, e n. 10 del 2025, diritto n. 11. Cfr. anche, di recente, Corte cost., sentenze n. 59 del 2022 e n. 17 del 2016.
[13] Esplicita menzione della giurisprudenza amministrativa, in part. Cons. Stato, sez. III, sent. 20 giugno 2024, n. 5516, è al n. 6.1. della sentenza n. 11/2025.
[14] Cons. Stato, sez. III, n. 5516/2024, cit., e anche n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019: spetta all’Amministrazione il giudizio prognostico al fine di escludere ogni «possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato».
[15] Così sono definite le leggi la cui mancanza «creerebbe un grave vulnus nell’assetto costituzionale dei poteri dello Stato»: cfr. Corte cost., sentenze n. 10 del 2020 e n. 56 del 2022.
[16] Sent. n. 11/2025, n. 6.1, cit. (corsivo aggiunto).
[17] Sentenza n. 11/2025, n. 6.1: «… neppure verrebbe meno la distinzione oggi prevista dal legislatore, sul piano del periodo di residenza legale necessario per poter richiedere la cittadinanza italiana, tra cittadini di uno Stato appartenente all’UE e cittadini di uno Stato non appartenente all’UE. I primi, difatti, continuerebbero a maturare il requisito trascorsi legalmente quattro anni nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d)».
[18] Corte cost, sent. n. 192 del 2024, diritto, n. 4 (pres. Barbera, red. Pitruzzella): «In essa [comunità] confluiscono la storia e l’appartenenza a una comune civiltà, che si rispecchiano nei principi fondamentali della Costituzione. A tutto ciò si riferisce la stessa Costituzione quando richiama il concetto di “Nazione” (artt. 9, 67 e 98 Cost.)».
[19] «Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini»: Cons. Stato, III sez., sent. n. 5516/2024, cit.
[20] Cfr. Corte intern. giust., sent. 6 aprile 1955, Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala), 2a fase, 1955, ICJ REP. 4, 23, consultabile su icj-cij.org, pag. 20, e Corte giust., Grande Sez., sent. 2/03/2010, causa C‑135/08, Rottmann; sent. 12/03/2019, C‑221/17, Tjebbes; sent. 5/09/2023, causa C‑689/21, X c. Udlændinge-og Integrationsministeriet. La giurisprudenza UE cit. si è formata in giudizi su questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE in cui la Corte di giustizia ha esaminato, alla luce del principio di proporzionalità, l’effetto privativo della cittadinanza europea che consegue alla decisione di uno Stato membro di dichiarare la perdita della cittadinanza perché conseguita con mezzi fraudolenti (causa Rottmann) o per assenza prolungata (causa Tjebbes) o con riguardo al caso del cittadino nato al di fuori del territorio dello Stato e mai residente o soggiornante in condizioni tali da dimostrare un collegamento effettivo (causa sulla perdita della cittadinanza danese, C‑689/21, X). Com’è noto, in base all’art. 20 TFUE è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima, conferisce, in part., il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
[21] Corte giust. UE, sentenza Rottmann, C‑135/08, cit., §§ 50-53.
[22] La cittadinanza c.d. per investimento è una procedura privilegiata di concessione che valorizza il conferimento da parte dello straniero di risorse finanziarie per investimenti e acquisto di obbligazioni o terreni, con l’impegno di non dismetterli per un certo periodo di tempo. La Corte di giustizia è stata investita dalla Commissione UE con ricorso ai sensi dell’art. 258 TFUE (C-181/23), udienza già tenuta in data 17/06/2024. Questa causa ha un oggetto diverso da quelle sopra richiamate: non si discute dell’effetto privativo sulla cittadinanza UE derivante da una decisione statale, ma dell’inverso. La legge maltese è di segno ampliativo: accorda, infatti, la cittadinanza dello Stato, e quindi quella europea, senza che vi sia un legame effettivo con la comunità nazionale, sulla base di un programma di investimento finanziario. La questione è di grande rilievo costituzionale, perché si situa nel difficile crinale del rispetto della discrezionalità degli Stati nel fissare i criteri della cittadinanza nazionale, e il rischio che questa venga svilita (e assieme ad essa la cittadinanza europea) per effetto di un ampliamento dei criteri senza adeguato fondamento. Ulteriori riferimenti in M. Midiri, Italiani all’estero ed elezione del Premier, in federalismi.it., n. 27/2024, 108-129.
[23] Gli elementi raccolti nelle indagini preliminari rivelano non isolate anomalie: cfr., ad es., https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2023/05/lauriano-nella-bufera-per-false-cittadinanze-a-brasiliani (5/05/2023); https://www.poliziadistato.it/articolo/genova–promettevano-false-cittadinanze–due-misure-cautelari (24/01/2024); https://www.iltempo.it/attualita/2024/05/09/news/passaportopoli-scandalo-minacce-false-cittadinanze (9/05/2024).
Ancora, sui documenti falsi per far ottenere la cittadinanza a brasiliani, https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2024/07/documenti-fittizi-far-ottenere-la-cittadinanza 170-brasiliani-arrestate-due-donne-nel-comasco (31/07/2024).
[24] Cfr. il comunicato emesso all’esito del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2025, consultabile in https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-121/28079. Le nuove norme – secondo quanto indicato da detto comunicato – prevedono l’acquisizione automatica della cittadinanza a favore dei discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. I figli di italiani acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno due anni continuativi in Italia. Si rinvia a un successivo commento l’analisi del disegno di legge e del decreto-legge.
[25] L’art. 9.1 è stato inserito nella legge n. 91/1992 dall’art. 14, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132.