Mauro Ronco
Avvocato in Torino e Professore Emerito di Diritto penale
Università degli Studi di Padova
Sommario: 1. Introduzione – 2. Le fasi storiche della mafia – 3. Le coordinate di politica criminale.
- Introduzione
Trarre le conclusioni è per me oggi una cosa improba. Le relazioni sono state svolte dai più insigni rappresentanti della magistratura che operano per la tutela dello Stato e della società contro la criminalità mafiosa. Le mie parole non saranno sicuramente della qualità e del livello di quelle che abbiamo appena ascoltato. Mi soffermerò soltanto su due temi: il primo, relativo all’esperienza storica acquisita sulla peculiarità criminale della mafia; il secondo, sulle coordinate di politica criminale contro la criminalità organizzata.
- Le fasi storiche della mafia
Il tema storico è di grande interesse, giacché la storia dovrebbe essere maestra per la politica. La natura delle cose si conosce dal loro nascimento, come ha insegnato Giambattista Vico; quindi, l’origine e la storia della mafia servono a comprenderne la natura e, di conseguenza, a contrastarla con maggior efficacia[1].
Divido la storia della mafia in cinque grandi periodi: I) il periodo del radicamento e del suo massimo fulgore: dall’unità del Regno e, in particolare, dal 1875, fino al termine dell’epoca liberale; II) il periodo della repressione sotto il fascismo; III) lo straordinario potere della mafia nell’immediato secondo dopoguerra con la pax mafiosa tra Stato e mafia almeno fino alla metà degli anni ‘60; IV) il risveglio dello Stato dopo la strage di Ciaculli del 30 giugno 1963 e, soprattutto, dopo gli omicidi del leader comunista Pio La Torre, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 1982 e del capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici il 29 luglio 1983; V) la guerra totale e la sconfitta, almeno temporanea e parziale della mafia.
Riflettere sul radicamento e sul fulgore della mafia nel periodo dello Stato liberale non è ozioso. È infatti utile al fine di comprendere le ragioni della crescita del suo potere fino a costituirsi come compagine di violenti che impoveriscono parassitariamente la società.
La storiografia degli ultimi decenni, rivedendo molti giudizi precedenti, ha riconosciuto l’origine della mafia propriamente detta nel periodo di formazione dell’unità d’Italia. Non che in precedenza non ci fossero nuclei criminali armati che esercitavano la violenza nelle aree dei latifondi, soprattutto nelle parti centro-occidentali dell’Isola. La cancellazione giuridica della feudalità nel 1812 aveva liberato energie criminali su due versanti: da un lato, si era affermato un banditismo violento ai danni delle ricchezze agrarie e pastorali; da un altro lato, la difesa dei latifondi era stata organizzata con squadre armate al servizio dei vecchi proprietari feudali o dei nuovi padroni di fatto, i gabellotti, che si erano resi affittuari dei fondi agricoli. Questo stato di cose favorì la formazione della mafia: ma non fu una storia di mafia.
La mafia nacque come un autonomo fenomeno criminale avvalendosi delle seguenti condizioni storiche: I) la quasi totale scomparsa del potere statale, per la disgregazione, soprattutto in Sicilia, dopo la dominazione economica e finanziaria inglese, del Regno napoletano; II) l’adesione di parte consistente della borghesia e degli strati contadini più avanzati ad associazioni segrete ostili allo Stato, nate sull’esempio della Carboneria, ed aspiranti a esercitare il controllo politico sul territorio; III) la partecipazione di tali nuclei sociali alla rivoluzione del 1848, all’impresa di Garibaldi e alla violenta rivoluzione di Palermo del 1866; IV) la simbiosi di questo blocco sociale con il notabilato politico trasformista dopo l’avvento della sinistra storica (1876-nuovo secolo); V) l’inadeguatezza del sistema penale nel suo complesso, delle strutture repressive e dell’ordinamento giudiziario, con il conseguente fallimento della persecuzione giudiziaria e lo svilimento sociale degli organi di Polizia; VI) la visione etnologica e romantica della mafia; lo sfruttamento sociologico e sicilianista degli studi etnologici di Giuseppe Pitrè[2]; VII) lo schema avvocatesco, inspiegabilmente fatto proprio dalla magistratura, circa l’inesistenza della mafia come associazione e circa le presunte arbitrarie persecuzioni poliziesche contro ‘buoni cristiani’; VIII) l’arricchimento notevole del territorio palermitano e delle zone costiere grazie ai commerci tra la Sicilia occidentale e vari paesi dell’Europa e delle Americhe; IX) la sinergia delle cosche mafiose siciliane con i nuclei di tipo gangsteristico immigrati negli Stati Uniti; X) le nuove fonti di ricchezza transnazionali di ricchezza (la raffinazione della droga; il controllo della prostituzione; il caporalato sulla massa dei lavoratori immigrati); XI) la saldatura tra la classe politica liberale e le cosche mafiose. Ne dà testimonianza il discorso di Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) nel comizio del luglio 1925 agli elettori palermitani. L’eminente giurista e “presidente della vittoria”, che aveva guidato il governo italiano nella parte finale della guerra mondiale, dichiarò in tale occasione: «Or vi dico, signori, che se per mafia si intende il senso dell’onore portato fino all’esagerazione, l’insofferenza contro ogni prepotenza e sopraffazione, portata sino al parossismo, la generosità che fronteggia il forte ma indulge al debole, la fedeltà alle amicizie, più forte di tutto, anche della morte. Se per mafia si intendono questi sentimenti, e questi atteggiamenti, sia pure con i loro eccessi, allora in tal senso si tratta di contrassegni individuali dell’anima siciliana, e mafioso mi dichiaro io e sono fiero di esserlo! Che se invece per mafia si intende quella delinquenza comune che abbiamo noi e che hanno tutti i paesi dell’Italia e del mondo […]»[3].
Il secondo periodo fu assai breve e segnò una inversione di tendenza. In epoca fascista il governo e la magistratura esercitarono una forte attività repressiva. Michele Pantaleone Mafia e politica (1962); Mafia e droga (1966); Antimafia: occasione mancata (1969) ha formulato un giudizio ambivalente sulla repressione effettuata in epoca fascista. Molto negativo sotto il profilo che fu violata “ogni civile garanzia di legalità”. Diverso il giudizio sul piano dell’efficacia: «la mafia come organizzazione scomparve, né fu mai ricostituita fino alla caduta del fascismo… all’inizio della seconda guerra mondiale il fenomeno era ridotto a pochi gruppi isolati e dispersi, e avrebbe potuto essere del tutto distrutto o dimenticato, solo che si fossero voluti affrontare alla radice i problemi sociali dell’Isola sia pure limitatamente a una sana riforma agraria»[4].
Mi preme mettere in luce due aspetti, utili per le considerazioni finali. Il primo, che la repressione fu condotta in nome delle istituzioni statali, sia dal potere esecutivo, che dalla magistratura; il secondo, che i magistrati siciliani maggiormente impegnati, oltre a Luigi Giampietro, Procuratore Generale di Palermo fin dal 1925, Ferdinando Umberto Di Blasi e Giuseppe Guido Loschiavo sconfessarono le letture romantiche e sicilianiste della mafia e si occuparono dei fatti di violenza e di criminalità. In tal modo pervennero a una definizione della mafia come associazione criminale: Giampietro («la società dei mafiosi attiva, operante, è per se stessa una associazione per delinquere»)[5]; Loschiavo («mafia è espressione di un programma di sfruttamento e di persecuzione dei buoni o degli onesti sotto il ciarpame di una mentita fama di coraggio e di assistenza»)[6]. La mafia come aggregato dei mafiosi «non poteva a poco a poco non trarre vantaggi dalle conquistate posizioni ambientali, e assumette a poco a poco il compito di svolgere un programma a sfondo di egemonia economica e politica: l’una per l’illecito arricchimento, l’altra per una indipendenza assoluta da quanto deriva dal potere dello Stato»[7].
Il terzo periodo corrisponde al ventennio successivo al crollo dello Stato fascista, allo sbarco anglo-americano in Sicilia nel luglio 1943, al banditismo, ai moti indipendentisti e alla stabilizzazione reazionaria avvenuta negli anni ‘50.
La storiografia più recente ha messo ampiamente in dubbio l’idea del “grande Complotto” tra mafia e americani[8], enunciata da Michele Pantaleone per la prima volta nel 1958 e sviluppata nel volume Mafia e politica (Torino, 1962). L’idea fu trasformata da mito in verità ufficiale dalla Relazione della Commissione antimafia (Torino, 1966) scritta dal suo Presidente Luigi Carraro, idea non contraddetta dalla Relazione della successiva Commissione antimafia (1993), presieduta dal senatore comunista Luciano Violante.
Il problema storico è aperto. Sta di fatto che il tessuto amministrativo ed economico siciliano, controllato al vertice per un certo tempo dall’amministrazione anglo-americana (Amgot), fu occupato dagli esponenti mafiosi locali che rivendicarono la propria opposizione al fascismo, nonché le ingiustizie di cui sarebbero stati vittime in quel periodo. Indipendentemente, quindi, da una deliberata preposizione mafiosa da parte anglo-americana, le cosche apparvero alle popolazioni siciliane quale espressione inevitabile di un nuovo corso storico-politico.
Sul rovesciamento del giudizio storico ebbe corso per quasi un ventennio, dopo l’imperversare del banditismo e delle tensioni indipendentiste, la pax mafiosa durante la quale le istituzioni dello Stato vennero soggiogate dal crescente potere mafioso.
Sul piano giuridico, oltre che sociologico, si affermò la tesi che la mafia non avrebbe integrato una associazione a delinquere ai sensi dell’art. 416 cod. pen., sul rilievo che «un aggregato di persone avente scopo illecito, immorale o sovversivo» non può essere soggetto alla legge penale[9].
Questa tesi ridette spazio alla lettura del fenomeno mafioso come caratteristico di una certa devianza sociale tipicamente siciliana, in cui sarebbero decisivi l’individualismo esasperato, la tendenza a farsi giustizia da sé, l’indipendenza dal Governo, l’intolleranza dei soprusi dell’autorità, la sottomissione, ma insieme la protezione dei deboli. Lo Stato, tanto nella componente politica quanto in quella giurisdizionale, si accontentò del patto tacito di non belligeranza attiva. Il segno giuridicamente più significativo che caratterizzò il periodo fino al termine degli anni ‘60 e addirittura fino alle riforme legislative nel 1982, è costituito dalla serie impressionante di assoluzioni per insufficienza di prove nei processi relativi ai delitti di mafia, addirittura con sentenza pronunciata in fase istruttoria[10].
La latitanza delle istituzioni dello Stato e lo svilimento dell’opera della Polizia favorirono l’irruzione invasiva in Sicilia e nell’Italia intera di una serie di fattori criminali che fecero delle cosche mafiose un vero e proprio potere condizionante l’attività della pubblica amministrazione e dell’intera vita sociale. Vi furono elementi criminogeni parzialmente nuovi, e ancora più devastanti, rispetto a quelli del passato liberale che avevano favorito la criminalità mafiosa: la corruzione di uomini politici e di pubblici amministratori; l’urbanizzazione selvaggia e la distruzione del potere locale di controllo sul territorio urbanistico; la compravendita degli appalti; la condiscendenza interessata delle professioni; il dirottamento a favore delle cosche dei cospicui finanziamenti statali per lo sviluppo economico e l’industrializzazione dell’Isola; la gigantesca asimmetria economica tra i mafiosi e la comunità degli onesti, anche ricchi, determinata dallo sfruttamento delle attività a base criminale.
La ricchezza economica, infatti, si accrebbe enormemente grazie alla raffinazione e al commercio degli stupefacenti che trovarono nella Sicilia centro-occidentale la base per il narcotraffico a livello globale. In tal modo la mafia acquistò la dimensione di delinquenza integrale la cui forza risiedeva nella capitalizzazione di qualsiasi tipo di violenza e di frode al fine dello sfruttamento e della depredazione economica dell’intera società.
La corposa lesività del metodo intimidatorio e dell’apparato strumentale associativo nei confronti del bene dell’ordine pubblico fanno dell’associazione mafiosa un reato di danno nei confronti di tale valore. Soltanto l’incomprensione di molti giuristi del vero significato dell’ordine pubblico come valore fondamentale per la sicurezza e la libertà dei cittadini nello Stato di diritto ha portato alla sottovalutazione del ruolo dello Stato e delle sue varie istituzioni.
La latitanza dello Stato, come già in epoca liberale, anche nel periodo della democrazia rappresentativa post-guerra è stato il fattore principale della dilatazione del potere mafioso. La mafia è corpo parassitario; a differenza dello Stato, non ha come scopo il conseguimento del bene comune o di un qualsiasi bene che non sia quello egoistico del singolo individuo. Per questo è capace di erodere la ricchezza e di minacciare la pace, ma non è in grado di porsi come alternativa istituzionale alla politica. Fuorvianti, perciò, sono anche le rappresentazioni della mafia, sulla scorta della lettura istituzionalistica di Santi Romano, come di una istituzione che persegue latamente scopi di carattere generale. Le guerre sanguinarie interne alle stesse cosche per il potere, nonché l’indecente inarrestabile delazione dei capi cosca nei confronti degli associati minori e dei mafiosi di altre famiglie mostrano all’evidenza quanto sia improprio ammettere solidarietà ‘di gruppo’ tra i mafiosi.
- Le coordinate di politica criminale
Il risveglio della politica avvenne dopo la strage di Ciaculli nel 1963 quando una Alfa Romeo Giulietta, imbottita di tritolo, esplose uccidendo sette Carabinieri e artificieri. In Parlamento fu costituita la Commissione antimafia; i Commissari svolsero indagini approfondite all’esito delle quali la legge del 31 maggio 1965, n. 575 introdusse misure di prevenzione che cominciarono a incidere sulla libertà di movimento nel territorio degli esponenti mafiosi.
Fu soltanto però a partire dall’inizio degli anni ‘80, dopo gli omicidi mafiosi del 30 aprile 1982 del leader comunista Pio La Torre; del 3 settembre 1982 del Prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa e del Presidente dell’Ufficio Istruzione di Palermo Rocco Chinnici il 29 luglio 1983 che il contrasto alla mafia prese una dimensione globale, coinvolgendo unitariamente tutte le istituzioni dello Stato: dal potere legislativo che introdusse l’art. 416 bis e via via efficaci misure di prevenzione patrimoniale; al potere esecutivo che operò sul piano preventivo e investigativo, nonché sul piano di una più adeguata gestione del versante penitenziario; all’ordine giudiziario che, sia nella componente investigativa che in quella giurisdizionale vera e propria svolse l’opera straordinaria dei grandi processi. Essi portarono a condanne di grandissima portata punitiva e affermarono la forza dello Stato di fronte alla perversità del crimine.
A partire dalla citazione in giudizio del 10 febbraio 1986 degli imputati Abbate + 706 si sviluppò l’epopea dei grandi processi di mafia la cui storia è nota e che rappresenta un titolo di grande onore per la polizia e la magistratura italiane. I magistrati, gli ufficiali e gli agenti di polizia caduti meritano un ricordo grato da parte di tutti gli italiani.
La reazione militare mafiosa è stata sconfitta dalla fermezza dello Stato che ha saputo agire unitariamente come garante e promotore della libertà dei cittadini (G. Fiandaca, S. Lupo, La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa, Roma-Bari, 2014).
Concludere con note di speranza è cosa buona; è tempo ormai di ripudiare il nichilismo pessimistico che demolisce con critica aspra e inconcludente ogni cosa buona compiuta nel nostro Paese. Ricordare l’eroismo e il sacrificio dei servitori dello Stato non è inutile. Anzi, è la via maestra per ridare fiducia al corpo sociale, specie nelle sue frange più fragili e smarrite.
Tuttavia, non può trascurarsi che la pericolosità della mafia non è ancora stata cancellata. Occorre pertanto continuare il contrasto proattivo in sede di prevenzione, di investigazione e di giurisdizione, nel mantenimento del valore della legalità statale come valore basale per la crescita sociale dell’intero Paese.
Scrutinando i disvalori criminogeni che hanno favorito la formazione remota e determinato il notevole potere mafioso nel corso della storia d’Italia va detto che: contro la latitanza dello Stato è cruciale la sua presenza e la sua opera proattiva a sostegno del bene comune; contro la struttura segreta di affiliazione con potere di vita e di morte sugli associati va ribadita l’importanza della trasparenza informativa e della conoscibilità pubblica dell’identità di ciascun cittadino nei suoi ruoli sociali, professionali e imprenditoriali effettivi, senza alcun occultamento di appartenenze segrete; contro la falsa ricostruzione storica e l’assurda benevolenza etnologica e romantica, va ribadita la cruda realtà dei fatti criminali; contro l’incontrollato accrescimento dei patrimoni e la dilatazione ingiustificata dei flussi di reddito va sostenuta una congrua e proporzionata politica tributaria e di sostegno sociale alle classi più sfavorite; contro l’inadeguatezza dell’ordinamento civile e penale nel suo complesso va garantita l’indipendenza della giurisdizione e accresciuta la sua efficacia sociale; contro il disprezzo mediatico degli organi di polizia va valorizzata la loro opera di prevenzione e di investigazione delle strutture delinquenziali; contro l’indifferenza o la condiscendenza della politica ai fenomeni illeciti va richiamata la responsabilità delle classi dirigenti verso il bene comune; contro la sinergia della criminalità praticata nella clandestinità post-migratoria o dalle organizzazioni transnazionali va assicurato l’esercizio dell’azione penale nei confronti di tutti.
La legalità, tuttavia, non è sufficiente. Occorre che essa sia sostanziata dalla giustizia. Per innervare la legalità nella giustizia è necessario che la consapevolezza etica e la cultura giuridica compiano dei passi in avanti, lasciandosi guidare dal principio di realtà e abbandonando le fumisterie ideologiche e nichilistiche.
Il primo passo, come ha ricordato il grande studioso di diritto penale e di criminologia Ferrando Mantovani, è riconoscere che la criminalità esiste come dimensione permanente di qualsiasi vita sociale e costituisce l’ostacolo più insidioso che si frappone al godimento effettivo dei diritti e delle libertà nel contemporaneo Stato di diritto; che la pena è strumento irrinunciabile di controllo sociale per la ragione che essa, con la sua intrinseca riprovazione etica rafforza i valori positivi della società; che la pena corrisponde a un bisogno umano di giustizia retributiva; che la responsabilità individuale è l’idea forza che sta alla base di un diritto che si renda realmente promotore del bene comune.
[1] Per l’intrecciarsi dei profili storici con quelli giuridici cfr. M. Ronco, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, in Id., Scritti Patavini, Tomo I, Torino, 2017, pp. 901-1008.
[2] Cfr. G. Pitrè, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, 4 voll., Palermo, 1989.
[3] In Giornale di Sicilia, 28 luglio 1925.
[4] Cfr. M. Pantaleone, Mafia e politica 1943-1962, p. 42.
[5] Citato di seconda mano da F.U. Di Blasi, Il Reato di Associazione per Delinquere nel Codice Vigente e nel Progetto del Nuovo Codice Penale, in Giur. it, 1990, II, 228, nota 11.
[6] Cfr. G.G. Loschiavo, Il reato di associazione per delinquere nelle Province Siciliane, Selci Umbro, 1933, ristampato in Id., 100 anni di mafia, Roma, 1962, p. 128.
[7] Id., op. cit., p. 136.
[8] cfr., inter alios, M. Patti, La Sicilia e gli alleati. Tra occupazione e Liberazione, Roma, 2013; S. Lupo, Il mito del grande complotto. Gli americani, la mafia e lo sbarco in Sicilia del 1943, Roma, 2023.
[9] F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, II, 5° ed. riveduta e aggiornata, Milano, 1966, p. 630.
[10] C. Paterniti, Il senso delle assoluzioni dubitative nei processi per delitti di mafia, in Arch. pen., 1993, p. 100 ss.