Antonio Balsamo
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
e Giudice ad hoc della Corte europea dei Diritti dell’Uomo
Sommario: 1. Le radici ideali di una antimafia integrale: le parole di Paolo Borsellino − 2. La mutazione genetica delle mafie, tra territorio e cyberspazio − 3. Verso una nuova direttiva europea sulla lotta contro la criminalità organizzata − 4. Il primo requisito per una effettiva armonizzazione: adeguare la definizione di “criminalità organizzata” all’attuale dimensione economica delle mafie − 5. I passaggi necessari del percorso verso una “antimafia integrale” nella riforma della legislazione europea − 6. La valorizzazione del modello italiano del riuso a fini sociali nella nuova Direttiva europea sulla confisca e il recupero dei beni.
- Le radici ideali di una antimafia integrale: le parole di Paolo Borsellino
Parlare oggi di “antimafia integrale” significa parlare lo stesso linguaggio di Paolo Borsellino, che il 20 giugno 1992, 28 giorni dopo la strage di Capaci, spiegava: «Falcone cominciò a lavorare in modo nuovo. E non solo nelle tecniche d’indagine. Ma perché consapevole che il lavoro dei magistrati e degli inquirenti doveva entrare nella stessa lunghezza d’onda del sentire (…) di ogni cittadino. La lotta alla mafia (il primo problema morale da risolvere nella nostra terra, bellissima e disgraziata) non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte (…) a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà». Sono queste le parole con cui il nostro Paese si è presentato a tutti gli altri Stati membri delle Nazioni Unite nella prima Assemblea Generale dedicata alla lotta alla corruzione, svoltasi a New York il 2 giugno 2021.
Oggi gli ideali, i sogni, le speranze degli eroi civili che hanno dedicato la loro vita alla lotta alla mafia disegnano il volto dell’Italia agli occhi della comunità internazionale, in un momento in cui emerge con sempre maggiore chiarezza la necessaria connessione tra le diverse dimensioni dell’azione di contrasto: la dimensione giudiziaria e quella sociale, la dimensione interna e quella internazionale, l’azione sul territorio e quella nello spazio virtuale.
- La mutazione genetica delle mafie, tra territorio e cyberspazio
Tutta la nostra visione del fenomeno mafioso ha bisogno di essere adeguata ai cambiamenti nel modo di essere delle organizzazioni criminali che si sono verificati negli ultimi anni, e che – diversamente da quanto avveniva in passato – non hanno ancora formato oggetto di una riflessione scientifica “in tempo reale”, con la conseguenza che possono essere compresi soltanto attraverso i dati che emergono dall’esperienza giudiziaria.
Si assiste, anzitutto, alla rottura di una serie di steccati, di rigidi confini, che hanno tradizionalmente caratterizzato il rapporto tra le organizzazioni mafiose e il contesto territoriale in cui esse operano, e hanno condizionato la loro identità e la loro struttura fino a tempi recenti.
Per accorgersene, basta leggere la sentenza n. 8563 del 30 gennaio 2025 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, che ha ad oggetto il giudizio cautelare relativo all’organizzazione «di un’associazione mafiosa operante nel territorio lombardo, con espressione sintetica definita “sistema mafioso lombardo”, costituita da appartenenti alle tre diverse organizzazioni di stampo mafioso – cosa nostra, ndrangheta e camorra – da tempo operanti nel territorio lombardo ed avente struttura confederativa orizzontale», posto che i vertici di ciascuna delle componenti mafiose sono tutti sullo stesso livello. Si tratta di una «compagine dotata di una autonoma struttura organizzativa», che ha sfruttato la forza di intimidazione del vincolo associativo «per infiltrare il tessuto sociale ed economico al fine di alterare e condizionare il libero mercato anche attraverso il controllo di attività economiche nel settore della logistica ed in quello edilizio, sanitario, delle piattaforme e-commerce, ristorazione, noleggio veicoli, gestione di parcheggi aeroportuali, petrolchimico ed importazione di materiali ferrosi».
Particolarmente significative, tra gli elementi menzionati nella predetta sentenza, risultano le affermazioni contenute nelle conversazioni intercettate di alcuni degli indagati «sulla costruzione di “un’associazione che non finisce mai”, sulla necessità di “trovare una quadra per guadagnare tutti”, sulla non operatività di Sicilia, Roma e Napoli perché “Qua è Milano … le cose giuste qua si fanno”, sulla scomparsa della marca tra le tre mafie storiche di provenienza» (tanto che il destinatario della misura cautelare così si esprime: «qua siamo tutti e tre, siamo tutti insieme, siamo tutti una cosa»).
A questa vera e propria “mutazione genetica” relativa al rapporto delle organizzazioni mafiose con il territorio, se ne accompagnano altre che riguardano il loro rapporto con lo spazio virtuale.
Da una approfondita ricostruzione compiuta da due dei maggiori esperti di criminalità organizzata[1], emerge un percorso scandito da tre tappe, tutte realizzatesi dal 2016 in poi: anzitutto, l’emergere di una “Google Generation Criminale” con la quale le piattaforme social sono divenute teatri di una strategia di presidio, simile a quella già utilizzata nel mondo fisico; quindi, il ricorso al circuito delle criptovalute allo scopo di veicolare i flussi monetari di alcune delle più potenti organizzazioni criminali sia per lo svolgimento dei traffici illeciti, sia per le attività di riciclaggio; e infine, l’uso di nuovi strumenti di comunicazione come i “criptofonini”, che ha formato oggetto delle indagini condotte sulle piattaforme Encrochat e Sky ECC, il cui impiego probatorio è stato al centro di una serie di decisioni adottate da diverse Corti Supreme degli Stati europei[2], compresa la nostra Corte di Cassazione[3], e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea[4].
È interessante notare che i mass-media italiani hanno iniziato a parlare di una “social mafia” proprio facendo riferimento al nipote di una delle dinastie più importanti della cupola palermitana[5]; in effetti, si tratta proprio della stessa famiglia alla quale appartiene il destinatario della misura cautelare relativa al “sistema mafioso lombardo”, e apparteneva un famoso boss sul quale Giovanni Falcone aveva indagato a lungo, deceduto nel 2013 nella sua abitazione milanese.
A proposito della “Google Generation Criminale”, sembrano quanto mai appropriate le parole utilizzate dal Vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, Domenico Airoma, sul relativismo assoluto, sui «giovani trasformati in vuoti a perdere», sul «male che non è più chiamato con il suo nome».
Per effetto di questa presenza massiccia nello spazio virtuale, le piattaforme social sono state utilizzate come motore di un continuo rinnovamento della subcultura mafiosa, che promuove una sorta di post-verità, e costruisce consenso, senso di identità e di appartenenza, attraverso una predominanza dell’estetica della ricchezza e una idealizzazione del ruolo degli esponenti mafiosi, percepiti come fornitori di protezione e risolutori di problemi per le comunità in cui operano, ovvero come “antieroi” protagonisti della ribellione contro una società che produce diseguaglianza e marginalità[6].
Di fronte alle nuove sfide lanciate dalle organizzazioni mafiose, è evidente la necessità di ripensare in profondità le strategie di prevenzione e di contrasto, a partire dalla normativa antimafia, che richiede un intenso impegno di modernizzazione su tre piani: l’orizzonte europeo, la dimensione economica, il cyberspazio.
- Verso una nuova direttiva europea sulla lotta contro la criminalità organizzata
A differenza di numerosi altri settori del diritto penale, la materia della lotta contro la criminalità organizzata, nell’ordinamento dell’Unione Europea, è tuttora disciplinata da una fonte normativa che appartiene a una tipologia del tutto superata dopo le innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona: si tratta, precisamente, della Decisione quadro 2008/841/GAI.
L’esigenza di una decisa modernizzazione, in effetti, non riguarda soltanto gli aspetti formali, ma la sostanza della disciplina, a partire dalla definizione di criminalità organizzata contenuta nell’art. 1 della Decisione Quadro, dove si riscontra un approccio “minimalista”, sicuramente mosso dalla considerazione delle differenti tradizioni normative in materia di reato associativo presenti negli Stati membri[7] (precisamente, l’associazione criminale dei sistemi di civil law e la conspiracy dei sistemi di common law).
Negli ultimi 15 anni è cresciuta nelle istituzioni europee la consapevolezza che una nozione di criminalità organizzata così costruita non svolge una effettiva funzione di ravvicinamento dei sistemi penali nazionali.
Già con la risoluzione sulla criminalità organizzata nell’Unione europea, adottata il 25 ottobre 2011, il Parlamento europeo, muovendo dalla considerazione dell’ «impatto estremamente limitato esercitato sui sistemi legislativi degli Stati membri dalla decisione quadro 2008/841/GAI sul crimine organizzato, la quale non ha apportato significativi miglioramenti né alle legislazioni nazionali né alla cooperazione operativa volta a contrastare la criminalità organizzata», ha chiesto alla Commissione di presentare «una proposta di direttiva che contenga una definizione di criminalità organizzata più concreta e che individui meglio le caratteristiche essenziali del fenomeno, in particolare focalizzando l’attenzione sulla nozione chiave di organizzazione e altresì tenendo conto dei nuovi tipi di criminalità organizzata» ed identifichi una serie di reati tipici per i quali, indipendentemente dalla pena massima prevista negli ordinamenti degli Stati membri, sia configurabile la fattispecie associativa.
Proseguendo nella stessa direzione il Parlamento europeo con la risoluzione del 23 ottobre 2013, sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro, ha inviato la Commissione a presentare una proposta legislativa che stabilisca una definizione comune di criminalità organizzata, formulata in modo da ricomprendere sia il reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale transnazionale, sia quello di partecipazione ad un’organizzazione di stampo mafioso.
Anche la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 10 della Decisione Quadro 2008/841/GAI, presentata il 7 luglio 2016[8], ha rilevato che «una visione d’insieme riguardante il recepimento della decisione quadro negli Stati membri mette in evidenza una serie di differenze, in larga misura attribuibili alle diversità nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri». Dunque, «secondo la Commissione, la decisione quadro non garantisce il livello minimo necessario di ravvicinamento».
Negli ultimi mesi, anche per l’azione di stimolo svolta dai rappresentanti italiani, si è manifestato con chiarezza l’orientamento favorevole alla presentazione, entro il 2026, di una nuova proposta di Direttiva sulla lotta alla criminalità organizzata.
L’adozione di questo strumento normativo potrebbe segnare un autentico punto di svolta non solo sul piano della armonizzazione della disciplina penale sostanziale, ma anche sotto il profilo della modernizzazione di tutti i principali strumenti di indagine, con un conseguente salto di qualità nel funzionamento della cooperazione giudiziaria internazionale.
- Il primo requisito per una effettiva armonizzazione: adeguare la definizione di “criminalità organizzata” all’attuale dimensione economica delle mafie
Nella prospettiva di riforma della legislazione europea che regola la materia in esame, il primo obiettivo da raggiungere è quello di una effettiva omogeneità delle legislazioni dei diversi paesi nell’incriminazione di un modello di associazione criminale corrispondente ai mutamenti verificatisi nel contesto sociale. In altri termini, occorre che il legislatore europeo operi come ha fatto il legislatore italiano quanto, nel 1982, ha deciso di introdurre nel codice penale l’art. 416-bis, cristallizzando in un testo normativo il nuovo volto delle organizzazioni mafiose, quale emergeva dalle indagini giudiziarie.
Il principale motivo per cui la Decisione quadro 2008/841/GAI ha realizzato una armonizzazione soltanto apparente, incapace di affrontare con decisione il fenomeno della “mafia imprenditrice”, consiste nella selezione solo “quantitativa” (cioè, legata esclusivamente all’entità della pena) dei reati-scopo da cui dipende la configurabilità della fattispecie associativa,
Infatti, stabilendo – come fa l’art. 1 della Decisione quadro – che «per “organizzazione criminale” si intende un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà (…) non inferiore a quattro anni», si è determinata una incontrollabile variabilità dell’ambito di applicazione dell’obbligo di incriminazione di questa fattispecie associativa.
Il concreto significato del concetto di “organizzazione criminale” viene così a dipendere dalle notevoli differenze riscontrabili tra le politiche sanzionatorie dei diversi Stati membri, dove spesso manca una adeguata repressione di condotte estremamente gravi, come quelle di lesione della libera concorrenza realizzate con metodi violenti e intimidatori.
In una prospettiva seria di riforma, la strada da percorrere è quella di ricollegare la definizione di “organizzazione criminale” anche a un elenco di reati-scopo riconosciuti come tipici della criminalità organizzata[9], a partire dalla penetrazione nel tessuto economico attraverso il progressivo svuotamento della libertà di concorrenza che costituisce un modello operativo costante delle “mafie in movimento” ormai da molti decenni.
Grazie ad una selezione “qualitativa” dei reati-scopo, l’ambito di applicazione della fattispecie associativa non dipenderebbe più in modo meccanico ed aleatorio dalle mutevoli scelte sanzionatorie accolte nei diversi ordinamenti, ma resterebbe saldamente ancorato a una forte base comune, costruita su una moderna analisi del fenomeno da contrastare.
Chiaramente, un simile percorso presuppone una armonizzazione delle normative nazionali sulla fattispecie di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia.
Si riuscirebbe, in questo modo, ad inserire nei vari ordinamenti una figura di reato capace di focalizzare la capacità di condizionamento esercitata delle organizzazioni mafiose sul tessuto imprenditoriale, inquadrandola nel contesto della tutela penale di un valore protetto sia a livello costituzionale sia a livello “eurounitario”, quale è la libertà di concorrenza, nella sua dimensione di elemento ordinatore dell’economia, capace di incidere fortemente sull’organizzazione sociale degli Stati membri a salvaguardia delle libertà individuali[10].
- I passaggi necessari del percorso verso una “antimafia integrale” nella riforma della legislazione europea
Per mettere in campo una strategia europea capace di tradurre in fatti concreti l’idea di una “antimafia integrale”, sarebbe essenziale ampliare il contenuto della nuova Direttiva, inserendovi una serie di tematiche che non sono oggetto della attuale Decisione quadro, ma fanno parte integrante della Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale.
Come è noto, un importante tratto distintivo della Convenzione ONU di Palermo è dato dalla incisività e vastità delle obbligazioni da essa imposte, che comprendono l’incriminazione di una serie di fenomeni delittuosi, importanti misure processuali (riguardanti pure le tecniche investigative speciali), molteplici forme di cooperazione giudiziaria e di polizia, attività di prevenzione, di assistenza e tutela delle vittime, di protezione dei testimoni, di raccolta, scambio e analisi di informazioni, di formazione e assistenza tecnica, fino allo sviluppo economico.
Anche per questa ragione, la Convenzione di Palermo è divenuta il principale strumento globale di contrasto nei confronti di tutte le forme di criminalità caratterizzate da una natura collettiva e una dimensione economica (compresi il terrorismo, i delitti contro l’ambiente, il cybercrime) e di tutela dei diritti e delle libertà delle vittime individuali e delle comunità colpite dalle relative attività delittuose, a partire dalle persone offese più vulnerabili.
Se la nuova normativa europea in materia di criminalità organizzata comprenderà, oltre agli obblighi di incriminazione, anche gli ulteriori contenuti che sono presenti nella Convenzione ONU di Palermo, essa potrà il modello di riferimento per l’intera comunità internazionale.
In questa prospettiva, assumono una evidente rilevanza strategica i seguenti aspetti:
- L’adeguamento delle tecniche di indagine alla trasformazione del sistema delle comunicazioni.
In una fase storica che ha conosciuto una rapidissima evoluzione sia del sistema globale delle comunicazioni, sia delle modalità di azione degli ambienti criminali, una legislazione europea veramente moderna non può sottrarsi all’impegno di valorizzare con forza nel contrasto alla criminalità organizzata le nuove tecniche speciali di indagine rese possibili dalla tecnologia e la cooperazione giudiziaria internazionale finalizzata alla loro utilizzazione in comune da parte di più Stati.
In questa prospettiva, occorre quindi realizzare una ampia armonizzazione della disciplina delle intercettazioni e di tutti i più moderni mezzi di captazione di comunicazioni.
Infatti proprio questi mezzi di ricerca della prova, che sono essenziali per le indagini sui fenomeni criminali collettivi (compresi la mafia e il terrorismo), sono rimasti finora al di fuori del processo di armonizzazione normativa, che invece assume una rilevanza fondamentale per adottare in tutti gli Stati (compresa l’Italia) tutte le misure, legislative e organizzative, richieste dall’incessante dinamica trasformatrice che investe continuamente il mondo delle comunicazioni e viene sfruttata in forme sempre nuove dalle più pericolose forme di criminalità.
Nella discussione parlamentare sulle intercettazioni, caratterizzata da rilevanti proposte innovative sul piano della protezione della privacy e della valorizzazione del ruolo del giudice, vi è finora un grande assente: il tema delle nuove tecniche investigative da sviluppare in relazione alle piattaforme telematiche criptate, utilizzate ampiamente negli ultimi anni dalle più pericolose organizzazioni criminali. Si tratta di una materia su cui è indispensabile una modernizzazione delle regole contenute nel nostro codice di procedura penale, «a meno di optare per un impossibile isolamento internazionale e di pagare il prezzo di un arretramento della nostra capacità di contrasto dei più gravi fenomeni criminali», come ha sottolineato il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giovanni Melillo, nell’audizione svolta nell’ambito dell’ampia indagine conoscitiva condotta sul tema delle intercettazioni dalla Commissione Giustizia del Senato[11].
A livello europeo, questa necessaria opera di riforma potrebbe realizzarsi con una serie di specifiche disposizioni da introdurre nella nuova Direttiva in materia di criminalità organizzata, o con altri atti normativi ad essa strettamente connessi.
Potrebbero così trovare un chiarimento definitivo anche le complesse questioni interpretative emergenti nella giurisprudenza del nostro e di altri Paesi, dove vi è il serio rischio di rendere quanto mai problematica l’utilizzabilità in sede processuale di strumenti di ricerca della prova di impiego estremamente diffuso, come il sequestro probatorio di cellulari contenenti messaggi[12].
- La cooperazione con i Paesi terzi.
Sviluppare la cooperazione con gli Stati non facenti parte dell’Unione Europea è divenuto oggi indispensabile per un contrasto efficace di moltissimi fenomeni criminali.
Una esperienza molto significativa è stata compiuta dall’Italia e dalla Spagna con alcuni Paesi africani ai fini del contrasto allo smuggling of migrants gestito da organizzazioni criminali con modalità che non di rado si sovrappongono al traffico di esseri umani per fini di sfruttamento sessuale o lavorativo, determinando una riedizione postmoderna del fenomeno della schiavitù.
In proposito, risulta sicuramente significativo il contenuto del paragrafo 16 della risoluzione intitolata “Strengthening international cooperation in addressing the smuggling of migrants”, che è stata approvata, su proposta dell’Italia e degli U.S.A., il 21 maggio 2021 dalla Commissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Criminalità e la Giustizia Penale.
Tale paragrafo, nell’invitare gli Stati membri a utilizzare, nella misura più ampia possibile, l’assistenza giudiziaria reciproca e altre forme di cooperazione tra le autorità centrali e le altre autorità competenti dei paesi di origine, transito e destinazione, ha specificamente menzionato il ricorso allo strumento dei magistrati di collegamento, che ha iniziato a essere sperimentato nel 2019 nel nostro Paese: infatti, nel quadro di progetti realizzati con UNODC e il Ministero degli Affari Esteri, è stato possibile avvalersi della collaborazione di magistrati provenienti dalla Nigeria e da altri paesi africani, non solo ai fini della intermediazione tra le autorità competenti dei rispettivi Paesi, ma anche nello svolgimento dell’attività di investigazione.
Tale esperienza è stata fondata su una innovativa applicazione dell’art. 18 della Convenzione di Palermo, una norma di portata molto ampia che è stata considerata dalla dottrina come «un vero e proprio, completo, trattato di mutua assistenza»[13] e ricomprende non soltanto una serie di attività investigative e processuali indicate dettagliatamente ma anche, con una clausola generale di chiusura, «ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto».
Il rapporto di collaborazione così avviato ha operato in senso biunivoco.
Da un lato, i magistrati africani hanno trasmesso alle autorità dei propri paesi sia le proprie conoscenze sulle metodologie investigative impiegate dai colleghi italiani, sia il materiale probatorio utile ai fini del perseguimento dei gruppi criminali impegnati nelle attività delittuose connesse a quelle compiute e giudicate in Italia.
Dall’altro lato, grazie ai magistrati africani l’autorità italiana ha ricevuto una serie di informazioni processualmente rilevanti e, più in generale, le coordinate interpretative occorrenti per una conoscenza approfondita delle radici sociali e dei metodi operativi tipici di fenomeni criminali collettivi sorti all’estero ma divenuti protagonisti di gravi condotte illecite sul nostro territorio.
È appena il caso di sottolineare l’utilità generale di questa forma di cooperazione che unisce lo scambio di dati informativi e investigativi alla condivisione di elementi culturali e di una comprensione “a 360 gradi” delle reti di criminalità che oggi siamo chiamati a fronteggiare.
Si tratta di un vero e proprio salto di qualità nelle forme della cooperazione giudiziaria.
Tale modello potrebbe essere applicato a molteplici forme di manifestazione della criminalità organizzata, inserendo nella nuova direttiva europea specifiche disposizioni che ne favoriscano lo sviluppo e preveda un quadro giuridico adeguato alla sua implementazione.
- Gli organi investigativi comuni.
Nel contesto eurounitario da tempo si discute dell’idea, affascinante ma molto problematica, di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, come previsto dall’art. 86 paragrafo 4 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, includendo tra le sue competenze anche alcune forme di criminalità organizzato e di terrorismo, in modo da evitare che possa verificarsi una repressione “a macchia di leopardo” di questi fenomeni delittuosi.
In alternativa, se quest’ultimo sviluppo dovesse rivelarsi impossibile per mancanza della necessaria unanimità, si potrebbe pensare alla creazione, nell’ambito dell’Unione Europea, di organi investigativi comuni, aventi carattere permanente, “mirati” sulle attività della criminalità organizzata, e facenti uso delle più moderne tecnologie, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 19 della Convenzione ONU di Palermo e con la “risoluzione Falcone”, adottata a Vienna nell’ottobre 2020 dalla Conferenza delle Parti della stessa Convenzione.
Infatti, la nozione di “organi investigativi comuni” può ricomprendere una pluralità di tipologie, delle quali alcune sono state già diffusamente sperimentate con importanti risultati − come nel caso delle squadre investigative comuni − mentre altre sono ampiamente da esplorare e possono dare vita a sviluppi ordinamentali di straordinario interesse. Dal coordinamento delle indagini si potrebbe passare alla creazione di un soggetto giuridico ufficiale, dotato di funzioni investigative proprie, complementari con i compiti degli organismi inquirenti dei singoli Stati interessati.
Negli ultimi anni, nell’ambito dei Gruppi di Lavoro della Conferenza delle Parti della Convenzione ONU di Palermo, si è sottolineata la possibilità di tracciare una distinzione tra le semplici “squadre investigative comuni” (joint investigative teams), formate per svolgere attività di indagine su specifici casi entro un periodo limitato di tempo, e gli “organi investigativi comuni” (joint investigative bodies), contrassegnati da una struttura permanente e competenti per le indagini su determinate tipologie di reato[14].
Proprio la predisposizione di organi investigativi comuni potrebbe essere la strategia più idonea a contrastare la presenza nello spazio virtuale della criminalità organizzata transnazionale, in quanto può consentire una significativa velocizzazione della risposta giudiziaria, sganciata da vincoli territoriali e idonea a produrre prove processualmente utilizzabili in una pluralità di ordinamenti, sulla base della applicazione di un corpus di garanzie ampiamente condiviso.
- Lo status transnazionale per i collaboratori di giustizia.
Già nella risoluzione sulla criminalità organizzata nell’Unione europea, adottata dal Parlamento europeo il 25 ottobre 2011, era stata diretta alla Commissione la proposta di emanare direttive a favore dei testimoni di giustizia, dei collaboratori di giustizia, degli informatori e delle loro famiglie riconoscendo uno status giuridico transnazionale europeo alla loro condizione, anche con la creazione di un fondo europeo volto alla tutela e all’assistenza delle vittime e dei testimoni di giustizia (punto 12).
Come è noto, una della più significative esperienze avviate dal nostro paese sin dagli anni ’80 in cooperazione con U.S.A., Canada, Brasile, Francia e altri Stati, riguarda la conclusione di accordi internazionali per il trasferimento all’estero di testimoni, vittime e loro congiunti, per assicurare la loro protezione rispetto a condotte intimidatorie.
La nuova direttiva potrebbe rappresentare un netto passo avanti sulla via del riconoscimento di uno status transnazionale ai collaboratori o testimoni di giustizia e alle loro famiglie, auspicato da più parti.
Attraverso la regolamentazione del trasferimento all’estero dei collaboratori di giustizia, accompagnato da adeguate misure di sostegno e reinserimento, si potrebbero rimuovere le difficoltà che si frappongono alla protezione dei soggetti in questione in un contesto socio-geografico ristretto, dove la loro presenza è agevolmente percepibile per le organizzazioni criminali contro le quali essi hanno scelto di offrire il loro contributo processuale, non di rado decisivo.
- Una disciplina penitenziaria capace di contrastare l’influenza della criminalità organizzata all’interno e all’esterno del carcere.
Negli ultimi anni si è registrato un preciso interesse per la regolamentazione contenuta nell’art. 41-bis del nostro Ordinamento penitenziario da parte dei Ministri della Giustizia di Stati dell’Europea settentrionale, come il Belgio, l’Olanda, la Francia.
Alla base di questa forte attenzione, vi è l’emergere di una inquietante realtà che è stata così descritta dal Magistrato di collegamento francese presso il ministero della Giustizia, Yves Le Clair: «Ci troviamo di fronte a una situazione quasi paradossale: quando riusciamo a prendere e incarcerare i capi delle varie organizzazioni, questi dalle celle continuano a gestire e dirigere i loro affari, dando ordini con il telefonino, con contatti con altri detenuti, attraverso i colloqui. Dovevamo trovare un modo per interrompere questi flussi. E così abbiamo iniziato a studiare la vostra esperienza con il 41 bis»[15].
Si tratta di un problema aperto in numerosi Paesi, rispetto al quale appare indispensabile un modello comune di misure preventive volte a impedire che gli istituti penitenziari si trasformino in un luogo dal quale gli esponenti della criminalità organizzata possono facilmente esercitare il loro dominio sulla realtà circostante.
Sarebbe possibile, così, valorizzare le indicazioni espresse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che in numerosi casi ha escluso la configurabilità di violazioni dell’art. 3 della CEDU con riguardo allo speciale regime detentivo previsto dall’art. 41-bis dell’Ordinamento penitenziario, evidenziando il suo carattere preventivo, funzionale ad esigenze di sicurezza, da realizzare mediante la recisione dei contatti tra i detenuti e le loro reti criminali[16].
Una soluzione di questo tipo non si pone affatto in contrasto con il “diritto alla speranza”, vista come «un aspetto importante e costitutivo della persona umana», secondo la illuminante definizione contenuta nell’opinione concorrente espressa dal Giudice Ann Power-Forde in occasione della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 9 luglio 2013 nel caso Vinter e altri c. Regno Unito[17].
La strada maestra per realizzare la duplice dimensione, individuale e collettiva, del “diritto alla speranza” è un impegno autentico di rieducazione, che porti i detenuti ad acquisire quei valori che la vita precedente non ha dato loro. Un impegno che non resta affatto escluso, e anzi può essere attuato ancora meglio, nel contesto di un regime penitenziario capace di bloccare le comunicazioni con ambienti criminali che hanno segnato drammaticamente il percorso esistenziale di persone vissute in contesti familiari e sociali dove il crimine diviene normalità.
Per rendersi conto delle potenzialità della rieducazione nel contesto del regime penitenziario speciale, sono più eloquenti di mille discorsi le riflessioni di quei collaboratori di giustizia che, su mandato dei boss mafiosi del quartiere Brancaccio di Palermo, si resero protagonisti del barbaro assassinio di un sacerdote che stava cambiando in profondità la mentalità collettiva degli strati più disagiati della popolazione nelle zone ad alta densità mafiosa: il beato Pino Puglisi. Il cambiamento radicale della vita di queste persone è una delle vittorie di questo sacerdote, il cui sorriso, per chi da giovane lo ha conosciuto, era il simbolo dell’amicizia fraterna. Oggi, quel sorriso, con cui padre Pino Puglisi è andato incontro ai killer, conoscendo perfettamente le loro intenzioni, è divenuto il simbolo del coraggio e della voglia di riscatto di un’intera comunità.
- La valorizzazione del modello italiano del riuso a fini sociali nella nuova Direttiva europea sulla confisca e il recupero dei beni
La legislazione dell’Unione europea ha recentemente compiuto un importante salto di qualità nel contrasto alla dimensione economica della criminalità attraverso la approvazione della Direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.
La nuova Direttiva è il frutto della consapevolezza – espressa nel “considerando” n. 1 – della minaccia posta all’integrità dell’economia e della società, allo Stato di diritto, e ai diritti fondamentali, dai profitti generati dalla criminalità organizzata, il cui ammontare viene stimato in almeno 139 miliardi all’anno.
Si tratta di una Direttiva che può essere qualificata come una “legge Rognoni-La Torre europea”, perché prevede una armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione europea attorno a una forma di confisca che rispecchia l’originario volto delle misure di prevenzione patrimoniali italiane.
La Direttiva 2024/1260 valorizza con forza il modello italiano di utilizzazione per fini sociali dei beni confiscati, dando un forte impulso alla sua estensione agli ordinamenti di tutti gli altri Stati europei.
Precisamente, l’art. 19 stabilisce che gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per consentire la possibilità di utilizzare, se del caso, i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociali”.
Si tratta del solo modello di destinazione dei beni confiscati espressamente menzionato, in aggiunta a quello del risarcimento delle vittime, dalla Direttiva, che nella sua parte preambolare fornisce una definizione di grande significato sulla sua funzione: «Il riutilizzo sociale dei beni confiscati invia alla società in generale un chiaro messaggio sull’importanza di valori quali la giustizia e la legalità, riafferma il prevalere dello Stato di diritto nelle comunità più direttamente colpite dalla criminalità organizzata e rafforza la resilienza di tali comunità contro l’infiltrazione criminale nel loro tessuto sociale ed economico, come osservato negli Stati membri che hanno già adottato tali misure di riutilizzo sociale. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati ad adottare le misure necessarie per consentire che i beni confiscati siano utilizzati per scopi di interesse pubblico o sociali, in modo che sia possibile mantenere i beni confiscati come beni dello Stato a fini di giustizia, applicazione della legge o servizio pubblico o per scopi sociali o economici, o trasferire tali beni confiscati alle autorità del comune o della regione in cui si trovano in modo che tali autorità possano utilizzarli per siffatte finalità, compresa la loro assegnazione a organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale» (v. il “considerando” n. 38).
Dalla valorizzazione della positiva esperienza sviluppatasi in Italia nella prospettiva della destinazione dei beni confiscati a beneficio delle comunità danneggiate da fenomeni criminali di particolare gravità, scaturisce così un preciso impulso alla sua estensione in altri Paesi, per i quali assume un ruolo centrale la costruzione di una cultura della legalità e di un durevole consenso all’impegno di contrasto delle mafie e della corruzione.
La Direttiva 2024/1260, che andrà attuata in tutti gli Stati membri dell’Unione europea entro il 23 novembre 2026, può costituire il punto di avvio di un forte impegno di riforma, capace di valorizzare la visione anticipatrice della legislazione antimafia italiana, inserendola nelle più moderne linee di tendenza in via di affermazione a livello internazionale.
Un impegno, questo, che richiede una intensa sinergia tra tutte le istituzioni, e che può consentire alla legislazione che verrà adottata dall’Italia di divenire il modello ispiratore per tutti gli altri Paesi dell’Unione europea.
Tra le misure innovative necessarie per attuare la Direttiva valorizzandone le molteplici potenzialità positive nel settore in esame, vi sono sicuramente le seguenti:
– va promossa la anticipata individuazione dei beni che appaiono particolarmente idonei al riuso per scopi di interesse pubblico e sociale, già al momento della pianificazione successiva al sequestro, nella quale vanno coinvolti gli enti destinatari (oggi troppo spesso interpellati soltanto a distanza di parecchi anni, a seguito della definitività della confisca, quando buona parte degli immobili maggiormente idonei sono stati già venduti o si sono degradati per la mancata utilizzazione);
– va dato impulso all’adozione di provvedimenti di “assegnazione provvisoria” dei beni nel corso del procedimento, in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 21 della Direttiva europea ed in vista della programmata destinazione finale che potrà attuarsi a seguito della confisca definitiva; qualora quest’ultima non intervenga, potrà farsi luogo alla restituzione dei beni, ovvero alla corresponsione del beneficio economico conseguitone, al titolare effettivo, ponendo però a suo carico i costi di gestione frattanto sostenuti dagli assegnatari, in coerenza con le previsioni dall’art. 20 par. 5 e dell’art. 21 par. 3 della Direttiva;
– occorre dare diffusione al modello di assegnazione dei beni confiscati per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali o culturali con effetti di inclusione sociale.
Non è un caso che, quanto è stata presentata alle Nazioni Unite l’esperienza italiana del riuso a fini sociali dei beni confiscati, abbiano suscitato un grande interesse alcuni esempi concreti, come quello di Villa Fernandes a Portici, divenuta sede di una serie di iniziative di forte impatto sul territorio, da parte di associazioni rappresentative della società civile, come il Centro Studi Rosario Livatino.
Proprio al settore delle misure di prevenzione antimafia Rosario Livatino aveva dedicato una parte rilevante della sua attività giudiziaria al Tribunale di Agrigento, compreso l’ultimo provvedimento da lui redatto, del quale ha parlato in modo particolarmente significativo il Prof. Mauro Ronco in un precedente incontro.
Trasformare la lotta alla mafia in uno strumento di crescita economica e sociale, proprio nelle zone più difficili del nostro Paese, significa portare avanti quei valori espressi in modo indimenticabile nella relazione di Rosario Livatino su “fede e diritto”: due realtà, queste, che «sono continuamente interdipendenti fra loro, sono continuamente in reciproco contatto, quotidianamente sottoposte ad un confronto a volte armonioso, a volte lacerante, ma sempre vitale, sempre indispensabile».
[1] N. Gratteri-A. Nicaso, Il Grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta, Mondadori, Milano, 2023.
[2] Cfr. il panorama tracciato da S. Ragazzi-F. Spiezia, Decifrare, acquisire e utilizzare le comunicazioni criptate in uso alla criminalità organizzata: uno sguardo europeo, in attesa del count-down italiano, in Sistema penale, 26 febbraio 2024.
[3] V. le sentenze del 29 febbraio 2024, n. 23755 e n. 23756.
[4] V. la sentenza del 30 aprile 2024 della Grande Sezione nel caso M.N., su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht di Berlino.
[5] C. Giuzzi, Champagne, Rolex e pistole − La social mafia, in Corriere della Sera, 29 settembre 2022.
[6] N. Gratteri-A. Nicaso, Il Grifone, cit.
[7] V. sul tema E. Aprile-F. Spiezia, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione Europea prima e dopo il trattato di Lisbona, Ipsoa, Milano, 2009, p. 14.
[8] COM(2016) 448 final.
[9] Sull’argomento cfr. F. Calderoni, La decisione quadro dell’Unione Europea sul contrasto alla criminalità organizzata e il suo impatto sulla legislazione degli Stati membri, in Aa.Vv., Per un contrasto europeo al crimine organizzato e alle mafie. La risoluzione del Parlamento europeo e l’impegno dell’Unione europea, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 15 ss.
[10] Sulla tematica esposta nel presente paragrafo v. amplius A. Balsamo-A. Mattarella, Criminalità organizzata: le nuove prospettive della normativa europea, in Sistema penale, 15 Marzo 2021.
[11] Sull’argomento v. la Audizione al Senato del Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo sul tema delle intercettazioni del 31 gennaio 2023, in www.giustiziainsieme.it , e il Documento approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) nella seduta del 20 settembre 2023 (relatori: Bongiorno, Berrino e Zanettin) a conclusione dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, in www.senato.it .
[12] Sul tema si registrano orientamenti contrastanti nella più recente giurisprudenza di legittimità: v. ad es. la sentenza n. 8376 del 28 gennaio 2025 della Quinta Sezione penale, secondo cui l’acquisizione dei messaggi WhatsApp e degli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, e la sentenza n. 13585 dell’8 aprile 2025 della Sesta Sezione penale, che ha ritenuto che il pubblico ministero «non possa accedere ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale, perché esso richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che- secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia- devono essere terzi rispetto all’organo che richiede l’accesso».
[13] G. Michelini -G. Polimeni, Le linee-guida della Convenzione di Palermo e la legge italiana di ratifica, in Aa.Vv., Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano: la Convenzione ONU di Palermo, a cura di E. Rosi, Milano, 2007, p. 49.
[14] Sul punto v. ad es. il Background paper del Working Group on International Cooperation riunitosi a Vienna nei giorni 7-8 luglio 2020 sul tema “The use and role of joint investigative bodies in combating transnational organized crime”.
[15] V. l’intervista di G. Franzese, La Francia ora si ispira a Falcone, in L’Espresso, 27 giugno 2025; sul punto, risulta particolarmente significativo l’incontro del 3 febbraio 2025 tra i Ministri della Giustizia italiano e francese.
[16] V. sul tema Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 Aprile 2025, Morabito c. Italia.
[17] Il “diritto alla speranza” ha trovato poi un esplicito riconoscimento nella sentenza emessa il 23 maggio 2017 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Matiošaitis e altri c. Lituania, e in diverse pronunce della Corte di Cassazione italiana (v. in particolare la sentenza n. 7428/2017 e l’ordinanza n. 18518/2020).