Simona Sansa
Magistrato dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo
Corte Suprema di Cassazione

Le sorti della domanda di divorzio nel procedimento su domanda congiunta in caso di revoca unilaterale del consenso*

 

 

Sommario: 1. Premessa ‒ 2. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità ‒ 3. La giurisprudenza di merito ‒ 4. Le posizioni della dottrina ‒ 5. Considerazioni conclusive.

 

 

 

  1. Premessa

 

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” ha inteso attuare la riorganizzazione della disciplina del processo civile in funzione degli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile»[1].

Con specifico riguardo al diritto processuale della famiglia, contraddistinto sino ad allora da una molteplicità di procedimenti variamente disciplinati, il d.lgs. n. 149 del 2022 ha realizzato un modello generale e organico, il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473-bis e seguenti cod. proc. civ.), la cui disciplina è stata inserita nel titolo IV bis tra le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie del libro II del codice di procedura civile dedicato al processo di cognizione.

Tra le novità introdotte ce ne sono due di particolare rilievo, una relativa ai procedimenti contenziosi e l’altra relativa ai procedimenti su accordo delle parti.

L’art. 473-bis.49 (“Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”) prevede che nel procedimento di separazione giudiziale si può presentare anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: «Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma.

Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274.

La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti».

Il successivo articolo 473-bis.51 cod. proc. civ. introduce un rito unico (simultaneus processus) anche per i procedimenti su domanda congiunta, in precedenza variamente articolati secondo tre modelli diversi: quello di omologazione della separazione consensuale (articoli 158 cod. civ. e 711 cod. proc. civ.); quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4 l. n. 898 del 1970); quello, di origine giurisprudenziale, per le domande congiunte riguardanti le modalità di affidamento e mantenimento dei minori di genitori non legati da vincolo di coniugio.

La norma (“Procedimento su domanda congiunta”) testualmente recita:

«La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.

All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte».

 

2. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità

 

Dalla lettura delle norme sopra riportate è agevole constatare che l’articolo 473-bis.49 cod. proc. civ. ha previsto la possibilità, nel procedimento contenzioso, di cumulare le domande di separazione e divorzio, mentre l’articolo 473-bis.51 cod. proc. civ. non ha inserito analoga previsione nel procedimento consensuale. In assenza di una esplicita disciplina normativa, la possibile cumulabilità delle due domande anche nel procedimento disciplinato dall’art. 473-bis.51 è stata variamente affrontata in giurisprudenza e tra i primi commentatori della novella. La Corte di cassazione, sollecitata a pronunciarsi sulla questione di diritto del “cumulo” delle domande, ha statuito che «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» (Sez. 1, sentenza n. 28727 del 16/10/2023).

Una volta risolto questo nodo interpretativo, si è posta la questione relativa alla problematica delle sopravvenienze di fatto idonee, nel procedimento congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., ad incidere sul contenuto dell’accordo ab origine formulato nel ricorso introduttivo e, quindi, all’ammissibilità o meno della revoca del consenso da parte di uno dei coniugi.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023[2], premessa la possibilità che, in pendenza del procedimento unico ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., si possano verificare sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli, ha rilevato che tali evenienze, lungi dall’ostacolare la tesi favorevole alla configurabilità del cumulo di domande, potrebbero determinare l’applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali già affermati o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 cod. proc. civ., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli», o l’art. 473-bis.19 cod. proc. civ.[3], che condiziona l’ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso).

Sotto la vigenza della l. 898 del 1970 la Suprema Corte, in più occasioni, ha ritenuto non rilevante la revoca ad nutum del consenso al divorzio congiunto, affermando che, in caso di istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l’improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. A differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell’ambito del quale l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della 1. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l’adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19348 del 2021[4]; ma, negli stessi termini, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6664 del 08/07/1998; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 10463 del 2018)[5].

Ripercorrendo i precedenti giurisprudenziali citati e scegliendo di dare continuità ad essi, la S.C. giunge dunque alla conclusione di confermare la linea rigorosa che nega la rilevanza della revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, in quanto la domanda proviene in modo comune da entrambi, e attribuisce valenza alle “sopravvenienze” nei limiti in cui ciò è previsto dalle vigenti disposizioni, quali l’art. 473-bis. 51 cod. proc. civ. per il procedimento consensuale o l’art. 473-bis.19 cod. proc. civ. per il procedimento contenzioso.

 

3. La giurisprudenza di merito

 

Quanto alla giurisprudenza di merito, i tribunali, che hanno avuto l’occasione di approfondire la tematica, hanno distinto due ipotesi:

nel caso di revoca del consenso dopo il deposito del ricorso e prima dell’omologa della separazione, il Tribunale di Venezia[6] ha affermato che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, perché l’omologa della separazione consensuale, ai sensi dell’art. 473-bis.51 cod. proc. civ., presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione avanti al giudice delegato, confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle conclusioni concordate. Secondo il Tribunale di Milano[7], invece, il ripensamento unilaterale è inammissibile, in quanto il procedimento su domanda congiunta presuppone una iniziativa comune, che può essere modificata o rinunciata solo da entrambi i coniugi.

Nel caso in cui il consenso sia revocato dopo l’omologa della separazione e prima della sentenza di divorzio parte della giurisprudenza di merito ha prospettato la possibilità di una modifica delle condizioni di divorzio solo in presenza dell’allegazione di fatti nuovi ai sensi dell’art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale caso, si è affermato che «ove le parti non raggiungano un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale deve rigettare la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell’indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all’art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.» (in questi termini, Tribunale di Milano, 5 maggio 2023, n. 3542; in senso conforme, Tribunale di Vercelli 17 maggio 2023, n. 230; Tribunale Lamezia Terme, 13 maggio 2023, n. 96549; Tribunale Nuoro, 30 agosto 2023, n. 475).

Il Tribunale di Trento[8] ha ipotizzato, in caso di accertamento positivo di circostanze sopravvenute, la possibilità di due soluzioni diverse: quella di emettere una sentenza di non luogo a provvedere, alla luce della giustificata revoca del consenso di una delle parti, e quella di conversione del procedimento da consensuale a giudiziale, con la possibilità per le parti di formalizzare nuove domande e richieste istruttorie. Il Tribunale di Trento ha optato per la ipotesi del mutamento di rito da consensuale a contenzioso, ritenendola maggiormente conforme sia alla ratio della riforma Cartabia sia ai principi generali dell’ordinamento (quale quello di economia processuale) sia alla disciplina ex art. 4 l. n. 898 del 1970 (vigente prima della novella), che, nel caso di domanda congiunta dei coniugi, prevedeva, nell’ipotesi di contrasto delle condizioni di divorzio con l’interesse dei figli, un passaggio al procedimento contenzioso.

Infine, il Tribunale di Cagliari[9] ha ritenuto di conformarsi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l’improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili e agli interessi dei figli minori (Cass. civ., Sez. 6-1, ordinanza 24 luglio 2018, n. 19540; Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 1998, n. 6664).

In definitiva, secondo questo indirizzo, va escluso che la revoca del consenso da parte di un coniuge comporti l’arresto del procedimento o la sua trasformazione in divorzio contenzioso, in quanto occorre provvedere ugualmente all’accertamento della sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e all’esame delle condizioni già concordate dai coniugi, valutandone la conformità alle norme inderogabili e agli interessi dei figli minori.

 

4. Le posizioni della dottrina

 

Passando ad esaminare i contributi degli interpreti sull’argomento, parte della dottrina, nel ricordare che nel regime anteriore alla riforma Cartabia la Suprema Corte[10] si era espressa in termini rigorosi e restrittivi, negando rilevanza alla revoca del consenso da parte di uno soltanto dei coniugi nel divorzio congiunto, ha affermato, in linea con l’orientamento espresso dal Tribunale di Milano[11], che tale interpretazione dovrebbe valere anche nel procedimento a domanda congiunta, in quanto più coerente con la struttura del nuovo procedimento[12], fatti salvi eventuali mutamenti nelle circostanze, che giustificherebbero la richiesta di modifica del provvedimento adottato. Per ragioni di economia processuale si dovrebbe ipotizzare che, una volta divenuta procedibile la domanda di divorzio, la parte potrà revocare unilateralmente il consenso alle condizioni prospettate congiuntamente negli atti introduttivi soltanto al verificarsi di fatti nuovi o agli esiti di nuovi accertamenti istruttori oppure, senza limiti, nell’interesse dei figli minori anziché attendere la conclusione del giudizio di divorzio per poi proporre una domanda di modifica delle condizioni ai sensi dell’art. 473-bis.29 cod. proc. civ.[13]

Dopo l’intervento della Corte di cassazione, con la citata sentenza n. 28727, si è preso atto che ammettere il cumulo delle domande anche nel procedimento congiunto significa superare il rigoroso orientamento che vietava qualsiasi pattuizione, in sede di separazione, in vista del divorzio[14] e si sono condivise le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte nel confermare la rigida interpretazione volta a negare la revoca del consenso da parte di uno soltanto dei coniugi[15]. Nell’ottica della semplificazione e della esigenza di economia processuale, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di far valere giudizialmente l’eventuale annullabilità degli accordi in conseguenza dell’emersione, in pendenza del procedimento, di vizi del consenso di una delle parti[16]. Secondo alcuni Autori[17] né la nuova disciplina introdotta dall’art. 473-bis.51 cod. proc. civ. né la decisione della Suprema Corte definiscono le modalità attraverso le quali dovrebbe sostanziarsi il vaglio giudiziale a garanzia della parte economicamente debole, per la cui tutela sarebbe auspicabile una rimeditazione della tesi dell’irrilevanza della revoca del consenso.

Parte della dottrina ha ritenuto che nell’ipotesi, sia pur obiettivamente remota (in virtù del brevissimo lasso temporale della conversione della separazione in divorzio), in cui la revoca del consenso sia motivata con la deduzione di una circostanza sopravvenuta, si dovrebbe aprire una fase sostanzialmente contenziosa, compatibile con il modello camerale, volta a definire un conflitto tra diritti soggettivi[18], in ragione del fatto che il procedimento a domanda congiunta è un procedimento di volontaria giurisdizione, che si conclude con una “sentenza” avente un ambito discrezionale molto ridotto e che non può non essere conforme alle conclusioni delle parti[19].

 

5. Considerazioni conclusive

 

La breve analisi compiuta conduce ad una considerazione conclusiva.

Malgrado i dubbi interpretativi che la legge delega n. 206/2021 lascia irrisolti, la consapevolezza che il legislatore, con il nuovo corpus normativo, abbia inteso intraprendere un percorso di semplificazione e di riduzione dei tempi processuali della giustizia familiare, più o meno condivisibile in un’ottica di tutela del nucleo familiare, mette in evidenza la univoca preoccupazione di garantire, al di là della prospettata possibilità di ritenere irrilevante la revoca ad nutum del consenso al divorzio, la tutela della parte economicamente debole, per la quale sarebbe irrinunciabile[20] la prospettiva di far valere eventuali mutamenti sopravvenuti, anche in sede separata, con la proposizione di un autonomo giudizio (come del resto autorizza il nuovo art. 473-bis.29 cod. proc. civ.)[21] oppure mediante il mutamento del procedimento congiunto in rito contenzioso.

Il cumulo delle domande nei procedimenti di separazione e divorzio è diretto a perfezionare la semplicità formale del loro svolgimento e, ancorché i rilievi critici prospettati da alcuni abbiano un condivisibile fondamento, decisivo è il ruolo che l’interprete ha nell’offrire una lettura ermeneutica dei nuovi istituti conforme ai valori dell’ordinamento, coniugandoli con le esigenze, sempre più attuali, di modernità e di semplificazione del nostro sistema giuridico.

 

*Contributo sottoposto a valutazione.

 

[1] Così si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in Gazzetta Ufficiale del 19.10.2022, Supplemento straordinario n. 5, Serie generale n. 245, p. 6 ss.

[2] Che avrebbe avuto il merito, secondo A. Morace Pinelli, La Corte di cassazione apre al riconoscimento degli accordi della crisi coniugale, intesa quale fenomeno unitario che abbraccia separazione e divorzio, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1/2024, p. 200 ss., di aprire agli accordi di gestione della crisi coniugale, intesa quale fenomeno unitario tra separazione e divorzio.

[3] La norma (“Nuove domande e nuovi mezzi di prova”) testualmente recita: «Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori».

[4] In Famiglia e diritto, 3/2022, p. 255 ss. con nota di A. Frassinetti, Sulla revoca unilaterale del consenso al divorzio congiunto, la quale ha evidenziato che la revoca unilaterale alla domanda di divorzio integra una rinuncia unilaterale alla domanda che non determina l’estinzione del procedimento, poiché non incide sul diritto dell’altro coniuge di coltivare il processo e di ottenere la sentenza sul merito della domanda, né provoca il mutamento del rito da camerale a contenzioso, ipotesi questa prevista dalla legge solo qualora l’accordo dei coniugi si ponga in contrasto con l’interesse dei figli. Invece la revoca del consenso ad alcune delle condizioni originariamente concordate non è inammissibile, perché l’emendatio rientra nel potere dispositivo che la parte ha sulla domanda proposta, e il giudice deve non solo accertare la sussistenza dei presupposti legali per lo scioglimento del vincolo coniugale, ma anche esaminare le condizioni patrimoniali concordate dai coniugi.

[5] Tutte in ItalgiureWeb.

[6] Sentenza del 31 marzo 2025, n. 343, che ha rilevato che «Le pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione hanno natura di negozio bilaterale, e sono destinate ad essere trasfuse nell’accordo omologato: esse, infatti, acquistano efficacia all’esterno solo laddove siano poi omologate dall’Autorità Giudiziaria, la quale deve, in ogni caso, recepire e verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi in sede di ricorso. La giurisprudenza è oramai concorde nell’affermare la natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, c.c. (per tutte Cass. S.U. n. 21761/21 e Cass. n. 15169/22), soggetti quindi alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, e che l’atto di omologazione non ha una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresenta una condizione di efficacia del sottostante accordo tra coniugi. Tuttavia, perché ciò avvenga, è necessario che la stessa procedura di omologazione segua l’iter processuale previsto dalla norma e che quindi i coniugi, comparendo innanzi al giudice dichiarino di non volersi riconciliare e confermino l’accordo negoziale tra loro intercorso».

[7] Sentenza del 13 giugno 2025: «l’accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso congiunto e con la richiesta di procedersi ex art. 473-bis. 51 c.p.c. all’esito dell’intervenuto accordo in corso di causa, ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell’iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l’arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece era previsto dall’art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.)» (negli stessi termini il Tribunale di Matera, sentenza del 12 marzo 2025).

[8] Sentenza del 9 dicembre 2024, n. 1105.

[9] Sentenza del 24 giugno 2025.

[10] Sez. 6-1, Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018, Rv. 650192; Sez.6-1, Ordinanza n. 19348 del 2021.

[11] Che, con la citata sentenza n. 3542 del 5 maggio 2023, ha precisato che la modifica unilaterale delle condizioni di divorzio (e dunque, in ultima analisi, una revoca) «sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell’art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c.».

[12] F. Danovi, Domanda congiunta di separazione e divorzio: le ragioni per il sì, in attesa di una prassi giudiziaria uniforme, in Famiglia e diritto, 7/2023, p. 655 ss. Per un esame della questione interpretativa rimessa alla Corte di cassazione si veda anche C. Marino, In sede di rinvio pregiudiziale la Cassazione si pronuncia a favore del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1/2024, p. 191 ss.

[13] C. Benanti, Il cumulo delle domande congiunte di separazione e di divorzio non incide su diritti indisponibili, perché la crisi familiare è unitaria, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1/2024, p.185 ss.

[14] F. Lazzara, Domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio: verso l’ammissibilità degli accordi di gestione della crisi coniugale, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1/2024, p. 63 ss.

[15] F. Danovi, La Cassazione conferma l’ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio su domanda congiunta, in Famiglia e diritto, 1/2024, p. 13 ss.

[16] C. Benanti, cit.; E. Quadri, cit.; L. Lenti, Domanda contestuale di separazione e divorzio e domanda congiunta: la tutela della parte debole, in Juscivile, 2023, p. 1 ss.

[17] U. Roma, Cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio: che cosa resta della tutela del coniuge debole?, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1/2024, p. 208 ss.; E. Quadri, Riflessioni sul dibattito relativo alla soluzione offerta dalla Cassazione circa il cumulo di domande congiunte di separazione personale e divorzio, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1/2024, p. 217 ss.

[18] Così A. Morace Pinelli, cit.

[19] In questi termini, G. Oberto, L’annullamento per vizi del consenso della separazione consensuale e del divorzio su domanda congiunta, in Famiglia e diritto, 12/2023, p. 1131 ss.

[20] F. Danovi, Per l’ammissibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Famiglia e diritto, 5/2023, p. 487 ss.

[21] La norma (“Modificabilità dei provvedimenti”) prevede: «Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici».