Carmelo Domenico Leotta

 

Sommario: 1. Premessa − 2. Gli interventi come amicus negli anni 2024-2026 − 3. La sentenza n. 152 del 2026: confermata dalla Corte costituzionale l’esclusione di un allargamento del suicidio assistito − 4. Il tema della incompetenza territoriale del giudice a quo, costantemente proposto nelle opinioni di amicus da parte del Centro Studi Livatino.

 

 

  1. Premessa

 

Il Centro Studi Livatino ha svolto a partire dal 2018 un’intensa attività di studio e di informazione scientifica e divulgativa sulla giurisprudenza costituzionale in materia di fine vita. Nel piano scientifico nel 2019 andava alle stampe, con la partecipazione del Centro Studi Livatino, il volume, a cura del Prof. Mauro Ronco, Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto (ed. Giappichelli) con i contributi di Luigi Cornacchia, Assuntina Morresi, Giovanna Razzano, Giacomo Rocchi, Antonio Ruggeri. Nel 2025 era pubblicato, a cura dell’avv. Daniela Bianchini, il volume È vita anche alla fine (ed. Studium, collana Quaderni del Centro Studi Rosario Livatino) con i contributi di Domenico Airoma, Luisa De Renzis, Andrea Manazza, Daniela Bianchini, Alessandro Candido, Mario Esposito, Carmelo Domenico Leotta, Mauro Paladini, Francesca Piergentili, Eva Sonia Sala e Aldo Rocco Vitale.

A partire dal 2021-2022 ha preso avvio anche una partecipazione ai giudizi dinnanzi alla Corte. In particolare, il Centro Studi Livatino ha sostenuto la costituzione del Comitato per no all’omicidio del consenziente, il quale ha partecipato con due interventi orali all’udienza del 15 febbraio 2022 nel giudizio sull’ammissibilità del referendum «Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)». Il giudizio, come noto, si è concluso con la sentenza n. 50 del 2022 di inammissibilità della proposta referendaria.

 

  1. Gli interventi come amicus negli anni 2024-2026

 

Negli anni successivi, 2024-2026, il Centro Studi è stato ammesso come amicus curiae nei giudizi di costituzionalità sul fine vita conclusosi con le sentenze:

– n. 135 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità dell’art. 580 cod. pen., nella parte in cui, all’esito della sentenza n. 242 del 2019, subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

– n. 66 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 580 cod. pen. «nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l’altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita»;

– n. 132/2025, che ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 579 cod. pen., «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia, o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole»;

– n. 204/2025, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 16 del 2025;

– n. 152/2026, che ha dichiarato in parte inammissibili, in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., come risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019, «limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”».

 

  1. La sentenza n. 152 del 2026: confermata dalla Corte costituzionale l’esclusione di un allargamento del suicidio assistito

 

Anche nell’ultimo giudizio di costituzionalità, con la sentenza n. 152, depositata il 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha, pertanto, escluso l’allargamento al suicidio assistito.

L’oggetto del giudizio riguardava, ancora una volta, come si è detto poco sopra, la questione di costituzionalità, questa volta sollevata dal Tribunale di Bologna, dell’art. 580 cod. pen. nella parte in cui, dopo la sentenza n. 242 del 2019, prevede, tra i requisiti per richiedere il suicidio assistito, la necessità del trattamento di sostegno vitale. Tale requisito avrebbe comportato, secondo il rimettente, una violazione dell’art. 2, 3, 13 e 32, 117 della Costituzione e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

La Corte ha rigettato tutte le argomentazioni del rimettente, dichiarando non fondate le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. e inammissibile la questione sollevata con riferimento all’art. 117 Cost. e 8 della CEDU.

La sentenza n. 152/2026, in continuità con quanto affermato con le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 ha ribadito che «il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale […] svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l’ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresa nella sentenza n. 242 del 2019». E continua: «[…] questa Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti dal punto di vista della ratio adottata nelle due decisioni menzionate; sicché viene meno il presupposto stesso della censura di irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, formulata con riferimento all’art. 3 Cost.» (sentenza n. 152 del 2026, punto 17.1. del Considerato in diritto).

 

  1. Il tema della incompetenza territoriale del giudice a quo, costantemente proposto nelle opinioni di amicus da parte del Centro Studi Livatino

 

Nelle opinioni di amicus presentate alla Corte costituzionale nei giudizi conclusi con le sentenze n. 135 del 2024, n. 66 del 2025 e n. 152 del 20256, il Centro Studi Livatino ha ripetutamente proposto, oltre a temi di carattere sostanziale, un tema di natura specificamente processuale, vale a dire quello della incompetenza per territorio del giudice a quo che ha rimesso alla Corte la questione di legittimità. Ciò perché il fatto contestato agli imputati, essendo consistito nell’accompagnamento dei malati in Svizzera, ha integrato un reato commesso in parte in Italia in parte all’estero; da qui la necessità di applicare la regola stabilita dall’art. 9, 1° co., cod. proc. pen., secondo cui è competente il giudice dell’ultimo luogo del territorio dello Stato in cui si è svolta una parte dell’azione, con l’effetto che l’unico giudice competente è quello del luogo di confine.

L’eccezione non è stata accolta dalla Corte in nessuno dei tre giudizi, sulla base del principio secondo cui in un giudizio incidentale di legittimità, il giudice delle leggi può dichiarare la incompetenza del rimettente solo quando questo appare manifesto ictu oculi.

Non si intende in questa sede affrontare se il criterio in parola sia stata rigorosamente applicato dalle tre sentenze sopra richiamate. Quello si intende, piuttosto, evidenziare, in queste righe, è come il tema, divenuto di “dominio” pubblico, quantomeno tra gli “addetti ai lavori”, abbia avuto ricadute importanti nel giudizio di merito davanti al giudice rimettente. Infatti, ripreso, dopo la sentenza di infondatezza n. 135 del 2024, il giudizio di responsabilità penale nei confronti degli imputati Cappato, Maltese e Lalli, il Tribunale di Firenze, sez. GUP, con sentenza n. 769 del 4 giugno 2025, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como. Ciò a riprova della fondatezza degli argomenti a suo tempo proposti dal Centro Studi Livatino.

Il tema della incompetenza per territorio, da ultimo riproposto (insieme con altri) dal Centro Studi Livatino, nell’opinione di amicus nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 152 del 2026, è stato oggetto di esame dalla Corte costituzionale, sebbene la stessa abbia infine confermato che la questione esula dal proprio sindacato. Tuttavia, la Corte, nell’ultima decisione, ha dato atto, con particolare evidenza, di condividere l’importanza della questione e, diversamente dai precedenti casi, ha espressamente invitato il giudice a quo e le parti del processo principale a «compiere le necessarie verifiche e valutazioni in punto di competenza territoriale relative all’ipotesi di reato per la quale si procede, nei termini e con gli effetti previsti dalle norme processuali vigenti».

L’auspicio è che il Tribunale di Bologna, giudice a quo del giudizio concluso con la sentenza n. 152 depositata a luglio, non lasci inascoltato questo invito a tutela della legalità del processo penale e del principio costituzionale del giudice naturale.