Francesco Farri
Avvocato del foro di Arezzo, Professore associato di Diritto tributario
Università di Genova
La genesi della legge 28 luglio 2026, n. 137 che delega il Governo per la riforma dell’ordinamento forense
e le prospettive di sua attuazione*
Sommario: 1. Le professioni liberali di fronte a un tornante d’epoca, fra modello imprenditoriale e lavoro subordinato – 2. La persistente validità del modello libero-professionale – 3. La necessità di ammodernamento delle libere professioni – 3.1. La tutela della dignità economica dei professionisti – 3.2. L’aggiornamento degli ordinamenti professionali e la genesi istituzionale del d.d.l. di riforma forense – 4. Le prospettive di attuazione della delega – 5. Alcuni temi sull’attuazione della delega di riforma della professione forense – 5.1. Le attività riservate – 5.2. Le incompatibilità – 5.3. La monocommittenza – 6. Alcuni temi di diritto tributario – 7. Conclusioni.
1. Le professioni liberali di fronte a un tornante d’epoca, fra modello imprenditoriale e lavoro subordinato
La fase storica che stiamo attraversando presenta i tratti di un vero e proprio tornante d’epoca per le professioni liberali, ivi inclusa quella dell’avvocato.
Vi sono almeno tre elementi che caratterizzano questo tornante d’epoca: l’influsso delle tecnologie; l’integrazione fra le professioni; il superamento della dimensione statale.
Questi fattori, combinati fra di loro, manifestano la potenzialità di provocare uno slittamento sempre più marcato della professione liberale verso la dimensione imprenditoriale.
Negli ultimi quindici anni, questa tendenza allo slittamento si è fatta sempre più marcata e insistente, prevalentemente per effetto dell’incidenza del diritto sovranazionale, specialmente europeo. Da tributarista, non posso non segnalare alcuni dati emblematici.
La strada è stata aperta nell’anno 2000 dall’OCSE, che ha abolito l’articolo 14 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni che si riferiva specificamente alle professioni liberali. Da quel momento, secondo l’OCSE, esse sono ricomprese nella norma generale sul reddito d’impresa: business profit, articolo 7 del modello. Molti Stati, tra cui l’Italia, hanno continuato a inserire anche nelle convenzioni stipulate dopo il 2000 un articolo specifico destinato alle professioni, ma la tendenza sovranazionale è emblematica. Non va sottovalutata la potenzialità del soft law.
Guardando al diritto europeo, come non ricordare gli obblighi imposti ad alcune categorie professionali dalla legislazione antiriciclaggio, che dal 2005 (direttiva n. 2005/60/CE, attuata in Italia dal d.lgs. n. 231/2007) si sono progressivamente intensificate fino a culminare nella draconiana riforma del 2016 (direttiva n. 2015/849/UE, attuata in Italia dal d.lgs. n. 90/2017). Ciò che colpisce è come la normativa abbia una impostazione unitaria, per il grande gruppo bancario e per l’avvocato di provincia. Ancora una volta, un segno di slittamento della professione liberale verso il modello dell’impresa. Soltanto la ragionevolezza del Consiglio Nazionale e degli Ordini circondariali, quali organismo di autoregolamentazione e sue articolazioni territoriali ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 231/2007, ha consentito un impatto sostenibile di questi obblighi sulla vita professionale.
A questo si aggiunga un consolidamento della penetrazione in Italia dei grandi gruppi internazionali dei servizi professionali. Tale penetrazione si è intensificata dopo la Direttiva Servizi n. 2006/123/CE e ancor più dopo il Trattato di Lisbona (firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009), che ha assegnato all’Unione gli strumenti per rafforzare – potremmo dire radicalizzare – i suoi interventi a presidio della logica economicista e concorrenzialista del Trattato di Maastricht.
È indubbio che questi grandi operatori internazionali dei servizi professionali dispongono di un’organizzazione assai più simile a quella dell’impresa rispetto a quella professionale classica.
Al modello dell’impresa si collega, come in un pendant, il modello del lavoro subordinato. Poiché per i professionisti non equity i margini di autonomia e indipendenza risultano in questi contesti estremamente ridotti, se non di diritto, quanto meno di fatto.
Il filo ideale, sul quale si colloca la professione liberale, viene dunque tirato sempre più dal lato dell’impresa e dal lato del lavoro subordinato.
2. La persistente validità del modello libero-professionale
In questo quadro, si comprende come il tornante d’epoca denoti un quadro estremamente critico per le professioni liberali, classicamente intese. Nel medio-lungo periodo, può essere a rischio la sopravvivenza del modello stesso della professione liberale. La tensione, che si raccoglie su quel filo su cui essa si colloca, per effetto della trazione esercitata dal modello dell’impresa e dal modello del lavoro subordinato, rischia di spezzare il filo stesso.
Bisogna chiedersi con franchezza se il modello della libera professione continui a meritare di mantenere e coltivare una sua specificità, che lo diversifica dall’impresa e dal lavoro subordinato.
Da parte mia, la risposta che ritengo corretta è quella positiva: sì, la merita.
Per molteplici ragioni, che naturalmente si diversificano nel merito da professione a professione, ma che trovano un fattore comune nella capacità, che per natura hanno le professioni liberali, di corrispondere a un bisogno di umanizzazione delle relazioni fra persone. La prevalenza della dimensione umana e intellettiva rispetto alla dimensione organizzativa è qualcosa di cui il nostro mondo ha ancora bisogno e, forse, ne avrà bisogno sempre più negli anni futuri. Il professionista, sapiente della propria scienza e al contempo sapiente di umanità, risponde a un bisogno diverso rispetto al servizio dell’impresa e risponde a un bisogno diverso rispetto al software di intelligenza artificiale. Risponde a un bisogno che non verrà mai meno perché intrinseco alla natura stessa della persona umana.
Questo naturalmente non toglie la dimensione antropologica e umanistica dell’impresa e del lavoro subordinato: ma nella professione essa si sviluppa e si trasmette agli altri con modalità e contenuti diversi.
3. La necessità di ammodernamento delle libere professioni
Muovendo da questa convinzione, si rende necessario adoperarsi per porre le professioni liberali in condizione di affrontare nel medio-lungo termine i fattori di questa fase storica, deflagrati negli ultimi quindici anni e incombenti a ritmo serrato e inesorabile.
Una prospettiva pragmatica, naturalmente, non può ragionevolmente porsi l’obiettivo di frenare direttamente l’incedere inesorabile di tali fattori: difficile impedire la penetrazione di tecnologie che nel giro di pochissimo tempo hanno già colonizzato la vita di tutti noi; difficile impedire la liberalizzazione del mercato e la logica concorrenziale, se si è parte dell’Unione europea che ha in queste dimensioni la propria ragion d’essere costitutiva.
Occorre, allora, intervenire sulle professioni, per prendersene cura e consentir loro di adattarsi al nuovo scenario.
Negli ultimi anni, ciò è stato fatto dandosi carico di una serie di esigenze, che si possono ricondurre a due gruppi.
3.1. La tutela della dignità economica dei professionisti
In primo luogo, l’esigenza di garantire dignità economica alle professioni. I grandi operatori del mercato dei servizi professionali manifestano, al contempo, la capacità di attrarre le pratiche più remunerative e di sfruttare economie di scala per le pratiche meno complesse, così mettendo a rischio, se non la permanenza sul mercato, quanto meno le remuneratività degli altri operatori. Non vi è poi bisogno di ricordare come gli applicativi basati sull’intelligenza artificiale manifestino le potenzialità per automatizzare una serie di funzioni e contenuti fino a oggi tipici dell’attività professionale umana.
A fronte di queste esigenze, è stato fatto fronte anzitutto introducendo una norma di legge sull’equo compenso professionale. Nel 2006, in un clima di euforia europeistica, mentre a Bruxelles fervevano i lavori preparatori di quella che sarebbe divenuta la “Direttiva servizi”, il governo Prodi pensò di favorire le liberalizzazioni abrogando i limiti minimi alle tariffe per le prestazioni professionali (art. 2, c. 1, lett. a, decreto Bersani n. 223/2006). Emblematiche le motivazioni espresse dal decreto: ciò fu fatto «in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi».
Questo ha avuto un forte impatto sulle professioni, rompendo un equilibrio socialmente consolidato fra domanda e offerta e causando talora fenomeni di vero e proprio impoverimento dei professionisti, indotti in sempre più casi ad abbandonare la professione alla ricerca di un salario.
È stato quindi necessario approvare una legge che introducesse nell’ordinamento il principio dell’equo compenso per le professioni (legge n. 49/2023 che ha, fra l’altro, abrogato il predetto art. 2, c. 1, lett. a del decreto Bersani).
È questo un passaggio storico molto importante per conservare un decoro anche economico alle professioni.
Sotto altro profilo, è stata approvata una legge sull’intelligenza artificiale (l. n. 132/2025) che ne governa l’utilizzo, con conseguente salvaguardia del ruolo umano anche per le attività maggiormente seriali. Per le professioni intellettuali, in generale, l’art. 13 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale «è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera», con obbligo di informativa al cliente in caso di utilizzo.
Con specifico riguardo al comparto della giustizia, che interessa gli avvocati, l’art. 15 riafferma la riserva al magistrato di «ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti», ciò che conseguentemente mantiene ferma la necessità del ministero dell’avvocato in tutti i procedimenti giurisdizionali, poiché nessuno di essi sarà integralmente automatizzato.
3.2. L’aggiornamento degli ordinamenti professionali e la genesi istituzionale del d.d.l. di riforma forense
In secondo luogo, è stata affrontata l’esigenza di provvedere a un aggiornamento degli statuti delle professioni, in modo tale che esse possano essere poste in condizione di affrontare in modo adeguato le sfide della post-modernità.
Questa esigenza è stata manifestata anzitutto da alcune categorie professionali: gli avvocati, la cui ultima legge professionale era stata emanata nel 2012 (n. 247/2012); i dottori commercialisti, la cui ultima legge professionale era stata emanata nel 2005 (n. 139/2005).
Per quanto attiene gli avvocati, in particolare, il CNF, in qualità di organo che possiede – come afferma testualmente l’art. 35 dell’attuale legge professionale n. 247/2012 – «in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti», ha predisposto una dettagliata proposta di riforma dell’ordinamento professionale, che ha costituito la base dei lavori di riforma della professione forense.
La proposta di riforma risulta il frutto di una condivisione maturata all’interno dell’Avvocatura italiana, scaturita dall’approvazione della mozione d’ordine al XXXV Congresso Nazionale di Lecce del 2022, dalla discussione nella sessione ulteriore svoltasi a Roma nel dicembre 2023, e oggetto di elaborazione da parte di cinque tavoli tecnici costituiti dopo tali Congressi, con il coinvolgimento di tutti i COA distrettuali, dell’Organismo Congressuale Forense, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, e delle unioni regionali forensi.
L’esigenza di provvedere a un aggiornamento degli statuti delle professioni costituisce, tuttavia, un tema che, per le ragioni dette, riguarda tutte le professioni, non soltanto quelle che si sono date carico di promuovere l’avvio del processo riformatore.
Per questo motivo, al Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025 sono stati varati un d.d.l. di proposta di riforma della professione forense e un d.d.l. quadro per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali delle altre professioni, mentre al Consiglio dei Ministri successivo, dell’11 settembre 2025, è stato varato un d.d.l. di proposta di riforma della professione di dottore commercialista.
Ciò ha consentito di dar vita a un disegno di riforma complessivamente organico e coerente.
Questo è il clima di genesi del d.d.l. di riforma della professione forense in sede istituzionale, per riprendere il titolo della relazione.
4. Le prospettive di attuazione della delega
Venendo alle prospettive della sua realizzazione, si può osservare quanto segue.
Per esigenze di equa distribuzione dei lavori parlamentari, i d.d.l. di riforma delle professioni sono stati presentati di fronte a diversi rami del Parlamento.
In particolare, il d.d.l. di riforma dell’ordinamento forense è stato presentato alla Camera dei Deputati il 26 settembre scorso (A.C. 2629). In tempi assai rapidi, il Parlamento ha esaminato il disegno di legge, fino all’approvazione della legge 28 luglio 2026, n. 137 recante “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense”.
Quanto agli altri d.d.l. in materia di riforma delle professioni, di cui si è sopra dato conto, al momento in cui si scrive essi risultano ancora in corso d’esame da parte del Parlamento.
Adesso che la delega per la riforma dell’ordinamento forense è stata approvata, occorre provvedere alla relativa attuazione. I tempi dovranno essere necessariamente rapidi, perché così prevede il testo della delega: l’art. 1 dà infatti al Governo un termine di sei mesi per provvedere.
Per l’attuazione della delega, sarà centrale il ruolo del Ministero della Giustizia, che dovrà essere il proponente degli schemi di decreti legislativi d’attuazione, che saranno poi approvati dal Consiglio dei Ministri in prima lettura, trasmessi alle Camere per il successivo parere e poi nuovamente approvati dal Consiglio dei Ministri in via definitiva previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni rese dalle Camere in sede di esame dello schema approvato in prima lettura.
È ragionevole ritenere che, come avvenuto nella fase di predisposizione della delega, anche in fase di attuazione avranno indubbiamente luogo interlocuzioni con l’avvocatura.
In proposito, occorre ricordare che è il CNF l’organo cui compete «in via esclusiva» la «rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti» (art. 35 della l. n. 247/2012). Ferme naturalmente le competenze di Cassa forense (es. in materia di vigilanza art. 3 l. n. 509/1994).
Rientra poi ovviamente naturalmente nell’attività del CNF il confronto con gli ordini circondariali (art. 35, lett. f, h), l’interlocuzione con le Associazioni forensi (l’art. 1, comma 3 della l. n. 247/2012 la richiede per l’attuazione della legge professionale, ma si può intendere che ciò valga anche per la sua abolizione e riforma) e la valorizzazione dei momenti di democrazia associativa di livello nazionale dell’ordine forense, convocando almeno ogni tre anni il Congresso (art. 39) e mantenendo i rapporti con l’Organismo Congressuale Forense, che attua i deliberati congressuali promovendo il dialogo con le varie componenti dell’avvocatura e «promuove[ndo] il concerto con … il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di [quest’ultimo, di] cui all’art. 35 della legge professionale» (art. 6, c. 3, dello statuto congressuale).
5. Alcuni temi sull’attuazione della delega di riforma della professione forense
Nel merito, se si vuole operare cenno ad alcuni temi particolarmente sensibili della riforma, è possibile a titolo personale osservare quanto segue.
5.1. Le attività riservate
Se l’assetto raggiunto con la l. 247/2012 poteva dirsi adeguato a contemperare in modo equilibrato i vari interessi che vengono in rilievo, è del tutto ragionevole la scelta della legge delega n. 137/2026 (art. 2, c.1, lett. a, n. 3) di riprendere testualmente la formulazione dell’art. 2, comma 6 dell’attuale legge professionale, compreso il concetto di “connessione” con l’attività giurisdizionale che rende riservata agli avvocati l’attività professionale di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.
Il concetto di “connessione”, infatti, garantisce la necessaria flessibilità valutativa, ma anche la necessaria precisione logica, per delimitare in modo congruo ciò che è riservato agli avvocati e ciò che può essere svolto, ad esempio, da un giurista d’impresa.
Correlativamente, è del tutto ragionevole che il Parlamento abbia inserito, rispetto al testo originario del d.d.l., la clausola attualmente contenuta nel periodo secondo e nei successivi del comma 6 dell’art. 2 dell’attuale legge professionale, secondo cui è «comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».
Ciò conferma come non sia interesse del foro modificare i rapporti consolidatisi nel tempo con altre professioni o con altri impieghi giuridici.
Ha suscitato discussioni la previsione, in delega (art. 2, c.1, lett. a, n. 4), della nullità «di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all’albo degli avvocati quale compenso per attività» riservata agli avvocati.
Questo, tuttavia, era un risultato cui si giungeva pianamente già in precedenza, per effetto dell’art. 1418 cod. civ. Le norme di riserva di un’attività a una data categoria professionale sono, per natura, norme imperative, tanto che sono addirittura assistite dal presidio penale: per cui la nullità di un contratto del genere è da sempre ovvia per contrarietà a norma imperative e nulla modifica, in questo, l’esplicitazione della nullità come testuale.
5.2. Le incompatibilità
Più serio è il problema delle incompatibilità, in merito al quale mi limito ad alcune osservazioni preliminari di sistema.
Se si condivide quanto si è sopra affermato circa le permanenti ragioni di specificità delle professioni liberali rispetto ai servizi d’impresa e al lavoro subordinato, si comprende come il tema delle incompatibilità sia il nodo decisivo per la professione. In particolare, se la dimensione costitutiva che differenzia il professionista dall’imprenditore è quella indipendenza e libertà intellettuale, di cui si è parlato, è chiaro che essa deve essere preservata da possibili influenze che potrebbero porre le condizioni per incrinarla. Il baluardo delle incompatibilità è un presidio indispensabile, dunque, per coltivare la specificità delle professioni rispetto all’impresa. Più intuitiva la differenza rispetto al lavoro dipendente.
Se così è, si comprende come il diritto sovranazionale, che come si è detto tende a svalutare la specificità della professione liberale, dissolvendola nell’impresa, tenda correlativamente a svalutare l’importanza del tema delle incompatibilità o, ancor più precisamente, a non comprendere le esigenze strutturale che sono a esso sottese. Se il professionista è un fornitore di servizi al pari di un imprenditore, perché deve trovare limitazioni all’oggetto della propria attività? Questa conclusione potrebbe paradossalmente apparire “coerente” con la logica massimalista e, per certi aspetti, grossolana del diritto europeo.
Il tema, come noto, si è posto innanzitutto per i dottori commercialisti, in relazione ai quali la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia. Per gli avvocati, il tema non è deflagrato, ma occorre fin da subito prepararsi a motivare opportunamente le ragioni di specificità consolidata nei secoli e nota a tutti gli ordinamenti giuridici che inducono a ritenere indispensabile il mantenimento di presidii di incompatibilità nell’ambito della professione forense.
In questa prospettiva, la legge n. 137/2026 allenta, per alcuni profili, le maglie delle incompatibilità: ad esempio, gli avvocati potranno assumere le cariche di amministratore unico, consigliere delegato o presidente degli organi di amministrazione di società di capitali anche con attribuzione di potere individuali (art. 2, c. 1, lett. p, n. 2.4 della l. n. 137/2026), mentre in precedenza soltanto in assenza di tali poteri individuali di gestione (art. 18, c. 1, lett. c della l. n. 247/2012).
Tuttavia, non è tanto questo il punto.
Occorre, piuttosto, riprendere funditus lo studio dell’argomento, per prepararsi ad argomentare compiutamente nei confronti dell’Unione europea perché allentare eccessivamente le maglie dell’incompatibilità possa mettere a repentaglio quei requisiti di indipendenza, autonomia e libertà intellettuale che devono strutturalmente connotare la professione dell’avvocato.
Anche l’approfondimento di uno studio comparatistico potrebbe essere utile, in questo senso.
5.3. La monocommittenza
Un’altra novità di rilievo, prevista dalla l. n. 137/2026, è quella della monocommittenza (art. 2, c. 1, lett. l della l. n. 137/2026).
Nel filo ideale in cui si collocano le libere professioni, fra impresa e lavoro dipendente, il tema delle incompatibilità – come si è visto – serve a porre un argine alla trazione esercitata dal polo del servizio legale come servizio imprenditoriale. La disciplina della monocommittenza opera dal versante opposto, quello dei rapporti con il lavoro dipendente. Essa muove da un dato di fatto che è ineliminabile: il fenomeno esiste, specialmente nei grandi studi, e appare difficile da vietare, perché nessuno può impedire a un avvocato di lavorare unicamente come consulente di un altro collega. Se il fenomeno esiste e non può ragionevolmente essere vietato, esso allora deve essere regolato, affinché vengano rispettati i valori fondamentali di dignità della professione. Per questo è importante che la legge delega abbia previsto di regolamentare questo peculiare ambito della professione, in modo tale da salvaguardare, nello svolgimento del rapporto, l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale e di giudizio dell’avvocato nonché il diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d’opera professionale eseguita. L’avvocatura potrà anche in questo essere antesignana e apripista rispetto ad altre professioni: ha indubbiamente la “statura” e il “corredo genetico” per assumere tale ruolo.
6. Alcuni temi di diritto tributario
Rimanendo al versante lato sensu economico, alcune riflessioni conclusive possono essere dedicate al versante del diritto tributario.
Anche in questa materia, naturalmente, si vive la tensione della collocazione della professione intellettuale a metà del filo fra lavoro autonomo e impresa.
Si attribuisce, tuttavia, ad alcuni fini rilevanza dirimente all’aspetto delle modalità con cui la professione è svolta, se cioè in forma singola o associata, in forma autonoma od organizzata.
Il riferimento non è tanto, in questa sede, al criterio discretivo fra reddito di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR) e reddito d’impresa (art. 54 del TUIR): esso è un criterio che sconta indubbiamente margini di incertezza, poiché si fonda sulla prevalenza della dimensione intellettuale su quella organizzativa, ma almeno allo stato queste incertezze non si registrano per la professione di avvocato.
Mi riferisco, piuttosto, al fatto che alla forma associativa o meno dell’esercizio della professione si attribuisce talora un rilievo dirimente, non soltanto per le modalità di determinazione del reddito, come ovvio, ma anche per l’insorgenza o meno del presupposto applicativo di taluni tributi.
Penso all’IRAP, che è stata abolita per il professionista singolo, anche se svolge la propria attività in maniera autonomamente organizzata (art. 1, c. 8, l. n. 234/2021), mentre viene mantenuta per le associazioni professionali (circ. n. 4/E/2022, par. 3), sempre salva la possibilità di considerarla inapplicabile se in concreto l’associazione è priva di autonomia organizzativa (segreteria, dipendenti, ecc.), con ovviamente tutti i rischi interpretativi che una valutazione del genere implica, con conseguenti rischi di sanzioni e contenziosi.
Come noto, sul punto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, sez. I, ha recentemente sollevato una questione di legittimità costituzionale relativamente alle associazioni professionali fra notai (ord. n. 363/I/2025 del 17.11.2025). La questione è argomentata sulle specifiche caratteristiche che contraddistinguerebbero queste ultime tipologie di associazioni rispetto alle altre, ma è indubbio che un’eventuale pronuncia di accoglimento riverbererebbe importanti effetti anche sulle altre associazioni professionali.
Penso anche al regime di imposizione forfetaria, che cessa nel momento d’ingresso nell’associazione professionale (art. 1, c. 57, lett. d, l. n. 190/2014).
Da un punto di vista concettuale, è certamente possibile ripensare questo assetto, che oggettivamente è discriminatorio per l’esercizio della professione nella classica forma associativa e che non trova fondamento neppure in insuperabili esigenze di coerenza degli istituti tributari.
Il punto, qua, è eminentemente finanziario.
Sarebbe importante dimostrare, ad esempio, che il minor gettito di IRPEF e IVA, che si genererebbe in caso di estensione del regime forfetario anche ai soci di associazioni professionali, ferme restando ovviamente le soglie massime, sarebbe almeno in parte compensato dalla cessazione di forme di arbitraggio, che il sistema potrebbe favorire, nella distribuzione della titolarità delle pratiche all’interno degli studi legali.
Anche la stima di questi effetti di carattere finanziario, volendo, è un tema che si presta a essere studiato, non necessariamente in vista dell’attuazione della delega di riforma dell’ordinamento professionale, ma in generale, e magari in vista del completamento dell’attuazione della delega di riforma fiscale.
7. Conclusioni
Molte e diversificate sono, dunque, le sfide che convergono attorno alle professioni in generale, ivi inclusa la professione forense.
L’attuazione della delega fiscale sarà certamente l’occasione per affrontare almeno alcune di esse, per porre la professione nelle condizioni di esprimersi al meglio, e se possibile di prosperare, negli anni futuri.
*Contributo sottoposto a valutazione. Si tratta del testo della relazione svolta dall’Autore al convegno “Ruoli e gestione degli Ordini nei cambiamenti della professione forense”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Toscana e dall’Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini Forensi della Toscana, svoltosi in Arezzo il 6 e 7 febbraio 2026. Il testo è stato aggiornato per tener conto dei sopravvenuti sviluppi parlamentari.