Ersiliagrazia Spatafora
Docente all’Università Europea di Roma
Già Agente del Governo italiano davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo
L’aiuto al suicidio e la normativa internazionale ed europea sui diritti umani *
Sommario: 1. Normativa internazionale ed europea – 2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – 3. Conclusioni.
- Normativa internazionale ed europea
L’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte Costituzionale sul caso Cappato ha provocato numerose riflessioni sul ruolo dell’organo costituzionale che, chiamato a esaminare e verificare la costituzionalità di alcune disposizioni dell’ordinamento italiano che coinvolgono valori di primario rilievo (nel caso citato il “diritto alla vita), ha rinviato ogni decisione al 24 settembre 2019 consentendo al «Parlamento italiano ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale».
Tali riflessioni trovano fondamento nello sconcerto di coloro che ritengono la Corte Costituzionale il supremo giudice garante della Costituzione e dell’ordinamento interno anche in relazione agli impegni assunti dallo Stato sul piano internazionale che richiedono le seguenti considerazioni.
Al riguardo ritengo doveroso ricordare come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (posteriore alla nostra Costituzione per pochi mesi) e alcune delle convenzioni internazionali e europee disciplinano aspetti peculiari della vita umana ponendo ferrei divieti (per esempio divieto della pena di morte, dei trattamenti inumani e degradanti praticati da terzi, della violenza sulle donne, della tratta esseri umani, del traffico di migranti) o disciplinano misure atte a facilitare lo svolgimento della vita (diversamente abili) ribadendo fortemente il diritto alla vita di ogni essere umano.
Con riferimento alla questione esaminata dalla Corte Costituzionale, lo Stato italiano, ratificando con legge ordinaria ex articolo 80 della Costituzione la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 (CEDU), ha dichiarato di applicare ogni disposizione non avendo depositato alcuna riserva o dichiarazione che ne limitino l’applicazione.
Tale ratifica implica “obblighi positivi” e “obblighi negativi” per lo Stato chiamato così ad adempiere ogni disposizione convenzionale nel rispetto del suo ordinamento come la stessa Corte Costituzionale ha precisato nelle due sentenze nn. 348 e 349 del 22 ottobre 2007 definendo le norme CEDU “norme interposte” che trovano collocazione nella gerarchia delle fonti interne senza tuttavia assurgere a norme costituzionali pur avendo una maggior forza rispetto alle leggi ordinarie.
Tali decisioni non hanno mutato il carattere delle norme CEDU né il loro richiamo nel Trattato di Lisbona né la prospettata adesione della UE alla CEDU (par. 2 dell’articolo 6 del progetto di Protocollo – non ancora avvenuta per le difficoltà sorte sui ruoli rispettivi degli Stati e delle due Corti europee).
Il Trattato di Lisbona precisa, invero, al par. 3 dell’articolo 6 che «i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali» escludendo così il carattere comunitario delle disposizioni convenzionali riconosciuto invece alla Carta dei diritti fondamentali di Nizza (par.1 dell’articolo 6).
Le disposizioni della CEDU non sono, quindi, norme dell’ordinamento comunitario né norme di natura consuetudinaria (articolo 10, della Costituzione) che, come è noto, quest’ultime non richiedono alcun atto di recepimento.
Queste precisazioni inducono, ora, ad esaminare la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza 207/2018 alla luce dei principi di sussidiarietà e del margine di apprezzamento come previsti nelle norme CEDU del 1950 e nel successivo articolo 1 del Protocollo aggiuntivo n. 15 del 2013 (non ancora ratificato dall’ Italia).
Si ricorda che l’Italia ha invocato, davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo – Corte Edu i suddetti principi per rivendicare e difendere la sua potestà legislativa in settori delicati e eticamente sensibili ottenendo decisioni di non violazione dell’articolo 8 CEDU (vedi embrione crioconservato, maternità surrogata)[1] ma anche sentenza di condanna[2] per non prevedere la legge 40/2004 la PMA – il diritto alla diagnosi pre-impianto – a coppie non sterili e fertili ma portatrici di malattie genetiche ereditarie. Sentenza che ha indotto la Corte Costituzionale ha dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme di riferimento (sentenza n.96 del 14 maggio 2015).
La questione posta nel caso Cappato è certamente più complessa e delicata dei precedenti casi indicati perché investe non solo il nucleo fondamentale della persona umana, cioè essere soggetto fin dal suo concepimento con il suo diritto alla vita ma soprattutto la volontà del soggetto di porre fine alla sua vita in presenza di situazioni invalidanti la sua salute e degradanti la sua dignità, la sua identità e la sua capacità di intendere e volere.
Aggiungo che nell’ambito del Consiglio d’Europa di Strasburgo gli Stati membri hanno sottoscritto non solo la CEDU ma anche la “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” del 1996, conosciuta come la “Convenzione di Oviedo” che disciplina aspetti specifici della vita della persona umana sotto il profilo etico e scientifico ma non l’aiuto al suicidio. Si ricorda che l’Italia non ha ancora depositato lo strumento di ratifica di detta Convenzione non avendo il Parlamento adottato leggi adeguate e necessarie entro i 6 mesi successivi come previsto dall’articolo 3 della legge di ratifica[3].
I principi della Convenzione di Oviedo sono stati ripresi dal Comitato di bioetica del Consiglio d’Europa nella “Guida al processo decisionale nel trattamento medico nelle situazioni di fine vita” del 2014 le cui indicazioni non esaminano la procedura decisionale relativa all’aiuto al suicidio.
Sono esaminati ed illustrati gli aspetti scientifici ed etici del processo decisionale della persona in fin di vita sia essa capace di intendere e volere sia essa in stato vegetativo e di tutti coloro coinvolti (medici, familiari e assistenti) nel rispetto del diritto alla vita ed i passaggi del processo che ciascun attore deve conoscere ed attuare.
Il contenuto della Guida è in parte presente nella Legge 219/2017 sul c.d. Biotestamento che riflette il rispetto del diritto alla vita e alla vita privata delle persone in situazioni di fine vita e la cui applicazione concreta presenta ancora alcune carenze senza tuttavia prevedere l’aiuto al suicidio o suicidio assistito.
- La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
Come noto la CEDU prevede nel suo articolo 2, comma 2 che “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”.
Ora, l’esame della giurisprudenza della Corte Edu sui casi, reclamanti la violazione degli articoli 2, 3 e 8 della CEDU per non aver lo Stato di appartenenza esaudito la richiesta di coloro che coscienti volevano porre fine alla propria vita, induce ad osservare che la Corte Edu ha ritenuto di non interferire nelle determinazioni dei singoli Stati contraenti la CEDU e membri del Consiglio d’Europa per mancanza del c.d. consensus europeo[4] sulla questione al suo esame (vedi sentenza KOCH c. Germania – 19 luglio 2012 – par. 26; sentenza HAAS c. Svizzera – 20 gennaio 2011 – par.55).
Queste asserzioni trovano fondamento nella precedente sentenza Pretty c. Regno Unito ove la Corte Edu, espresso il proprio avviso sul contenuto e la portata dell’articolo 2 – diritto alla vita – escludendo il diritto a morire anche in riferimento alla Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa 1418(1999) (parr. 39-40), sottolinea come il margine di apprezzamento riservato agli Stati sia in grado di determinare se una ingerenza sia “necessaria in una società democratica” per una tutela effettiva dei diritti e delle libertà altrui e proporzionale allo scopo legittimo perseguito.
Questi criteri, adottati dalla Corte Edu anche nella sua giurisprudenza sull’articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) non sempre hanno determinato decisioni accettabili per gli Stati le cui leggi sono state ritenute non garanti del citato diritto.
Al riguardo occorre precisare che la formulazione dell’articolo 8, definita “ampia” dalla stessa Corte Edu (vedi sentenza KOCH c. Germania, par.46) ha dato luogo ad interpretazioni differenti e discutibili in relazione a casi simili o ha dato luogo alla c.d. giurisprudenza consolidata applicata in casi tra loro differenti.
Ora l’articolo 8[5], in cui è richiamato il c.d. margine di apprezzamento applicabile in una società democratica per la tutela dei diritti e libertà secondo proporzionalità, è stato applicato nei casi reclamanti l’aiuto al suicidio non potendo la Corte Edu adottare decisioni contrarie al diritto alla vita ex articolo 2 e all’articolo 14 sulla non discriminazione (vedi sentenza Lambert e altri c. Francia,5 luglio 2015, parr. 144, 145,146,147 e 148)[6] affermando quindi la non violazione da parte dello Stato francese (par. 181) (vedi anche sentenza Kock c. Germania, par 70).
Ancora, la stessa Corte Edu nel par.181 della sentenza Lambert e altri c. Francia ha sottolineato di «essere pienamente cosciente dell’importanza dei problemi sollevati dal presente caso, che tocca questioni mediche, giuridiche e etiche molto complesse. La Corte ricorda che in primo luogo appartiene alle autorità interne verificare la conformità della decisione della sentenza sui rapporti tra diritto interno e Convenzione e le aspettative del paziente conformemente al diritto nazionale. Il ruolo della Corte è stato quello di esaminare il rispetto da parte dello Stato dei suoi obblighi positivi discendenti dall’articolo 2 della Convenzione». Conclude che «le autorità interne si sono conformate ai loro obblighi positivi discendenti dall’articolo 2 della Convenzione tenuto conto del margine di apprezzamento di cui dispongono nel caso di specie».
La Corte Edu ha difeso la CEDU di cui è garante nei modi e nei termini utilizzati in tutti quei casi in cui ha ritenuto valide le decisioni adottate dagli Stati sulla base dei loro principi costituzionali e delle legislazioni in vigore.
La stessa Corte Edu ha precisato nel §51 della sentenza sul caso HAAS «A la lumière de cette jurisprudence, la Cour estime que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention».
Questa osservazione della Corte Edu deve essere letta ed interpretata alla luce del caso sottoposto al suo esame che la stessa Corte Edu ha definito diverso dal caso Pretty succitato (vedi §52 della sentenza HAAS).
Occorre, invero, ricordare che la Corte Edu, è chiamata ad esaminare casi differenti l’uno dall’altro anche se vertenti sull’aiuto al suicidio ma diversamente connotato.
Nella stessa sentenza HAAS al §54 la Corte Edu precisa «La Cour rappelle également que la Convention doit être lue comme un tout (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 83, CEDH 2009). Dès lors, il convient de se référer, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 8, à l’article 2 de la Convention, qui impose aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie (voir, dans ce sens, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001-III). Pour la Cour, cette dernière disposition oblige les autorités nationales à empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause».
- Conclusioni
Ora, il breve excursus sulla giurisprudenza della Corte Edu induce, a mio parere, a considerare l’ordinanza della Corte Costituzionale:
– in linea con la giurisprudenza europea laddove la Corte Edu ha richiamato gli Stati ai loro obblighi positivi discendenti dall’articolo 2 della CEDU sul diritto alla vita che non prevede il diritto a morire come evocato dai ricorrenti reclamanti la loro volontà di decidere della propria sorte ma ancora
– in linea con la giurisprudenza europea laddove il richiamo al margine di apprezzamento e al principio di sussidiarietà riservati agli Stati dalla CEDU ha determinato la Corte Costituzionale a rinviare ogni sua decisione lasciando al Parlamento italiano di legiferare in materia sull’esempio del Canada e del Regno Unito e di ogni altro Stato in cui l’aiuto al suicidio è stato oggetto di esame dei Parlamenti di riferimento.
In entrambi i casi, l’esame della giurisprudenza europea, che ha messo in evidenza le difficoltà incontrate dalle persone in situazioni di fine vita ma anche di coloro che assistono nel tempo tali persone, impone una serie di riflessioni sullo status reale di tali persone.
Faccio riferimento al loro status giuridico – maggiorenni o minorenni – alla loro capacità di intendere e volere, cioè manifestare o non poter affermare il loro pensiero e la loro volontà liberamente e concretamente nelle condizioni in cui si trovano.
Questa osservazione richiama il c.d. consenso informato come disciplinato nel nostro ordinamento da ultimo nella legge n. 219/2017 e ogni altro atto dispositivo (DAT).
Il consenso informato e il DAT che, richiamando le disposizioni della Convenzione di Oviedo come riferite anche nel parere del Consiglio di Stato del 31 luglio 2018 in risposta ai quesiti posti dal Ministero della Salute, sono all’esame delle autorità competenti per la concreta attuazione delle differenti e delicate implicazioni etico-sanitarie poste a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione delle persone in situazioni di fine vita ma anche delle procedure amministrative o eventuali leggi integrative o modificative.
La legge in vigore non prevede l’aiuto al suicidio avendo solo previsto all’articolo 1, comma 6 che il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo rimanendo esente da responsabilità civile e penale».
Ora i d.d.l. sull’eutanasia all’esame del Parlamento prevedono l’esenzione da responsabilità penale o civile per il medico richiesto dal paziente con capacità di intendere e volere di fornire sostanze atte a realizzare il suo diritto a morire. Rimane non comprensibile tale esenzione in presenza di paziente che, in stato vegetativo, non ha precedentemente manifestato la sua volontà di morire quando capace di intendere e volere secondo la citata legge.
Al riguardo, si cita quanto espresso dalla Corte Edu nel caso Lambert succitato nel seguente § 148 della sentenza «En conséquence, la Cour considère que, dans ce domaine qui touche à la fin de la vie, comme dans celui qui touche au début de la vie, il y a lieu d’accorder une marge d’appréciation aux États, non seulement quant à la possibilité de permettre ou pas l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et à ses modalités de mise en œuvre, mais aussi quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle. Cette marge d’appréciation n’est toutefois pas illimitée (ibidem, § 238), la Cour se réservant de contrôler le respect par l’État de ses obligations découlant de l’article 2».
Ogni ulteriore riflessione giuridica, che non risolve certamente la questione qui in esame la cui complessità richiama attenzione e competenza, non deve dimenticare che ogni persona umana, soggetto fin dal suo concepimento, ha diritto alla vita, alla sua identità e alla sua dignità come affermato negli strumenti internazionali ed europei sui diritti umani fondamentali di cui l’Italia è parte contraente[7].
Un provvedimento contrario risulterebbe in violazione degli obblighi a suo tempo assunti anche se i principi di sussidiarietà e il margine di apprezzamento ex articolo 8 CEDU potrebbero autorizzare lo Stato a legiferare ma nel rispetto dei limiti e principi imposti dallo stesso articolo 8 e soprattutto in applicazione e attuazione dell’articolo 2 sul diritto alla vita.
* Relazione presentata al workshop “L’ordinanza n. 207 del 2018 tra aiuto al suicidio e trasformazione del ruolo della Corte costituzionale”, che si è tenuto il 22 febbraio 2019 all’Università Europea di Roma, in collaborazione con il Centro Studi Livatino.
[1] Caso Parrillo – n.46470/11 – sentenza della Grande Camera del 27/09/2015 – Caso Paradiso e Campanelli – n.25358/12 – sentenza della Grande Camera del 24/01/2017.
[2] Caso Costa e Pavan – n.24270/10 – sentenza dell’11/02/2013.
[3] Art. 3.1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all’articolo 1 §2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
[4] §26 – Des recherches en droit comparé menées relativement à 42 Etats membres du Conseil de l’Europe montrent que, dans 36 pays (Albanie, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint Marin, Espagne, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie et Ukraine), toutes les formes d’assistance au suicide font l’objet d’une interdiction stricte et sont érigées en infractions pénales. En Suède et en Estonie, l’assistance au suicide ne constitue pas une infraction pénale ; toutefois, les médecins estoniens n’ont pas le droit de prescrire un médicament en vue de faciliter le suicide. A l’inverse, seuls quatre Etats (Suisse, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) autorisent leurs médecins à prescrire des doses létales de médicament, dans les limites de garanties particulières (Haas c. Suisse, no 31322/07, §§ 30-31 et 55, 20 janvier 2011).
[5] Article 8 – Right to respect for private and family life 1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence. 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.
[6] Arrêt Lambert et autres c. France – §144. La Cour rappelle que l’article 2 figure parmi les articles primordiaux de la Convention, qu’aucune dérogation au titre de l’article 15 n’y est autorisée en temps de paix et qu’elle interprète strictement les exceptions qu’il définit (voir notamment Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 174-177, CEDH 2011 (extraits)). Toutefois, dans le contexte des obligations positives de l’État, lorsqu’elle a été saisie de questions scientifiques, juridiques et éthiques complexes portant en particulier sur le début ou la fin de la vie et en l’absence de consensus entre les États membres, la Cour a reconnu à ces derniers une certaine marge d’appréciation.
- 145. S’agissant de la question du suicide assisté, la Cour a relevé, dans le contexte de l’article 8 de la Convention, qu’il n’y avait pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe quant au droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin et en a conclu que la marge d’appréciation des États dans ce domaine était «considérable» (Haas, précité, § 55 et Koch, précité, § 70).
[7] Cfr. anche l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che sancisce il diritto di ogni individuo alla propria integrità fisica e psichica precisando che nell’ambito della medicina e della biologia devono essere tra l’altro rispettati il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, nonché il divieto delle pratiche eugenetiche. Tutto questo in un quadro in cui all’art. 1 si stabilisce che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata.