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	<title>Fascicolo 1-2 - 2023 Archivi - L-JUS</title>
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	<description>Rivista di diritto del Centro Studi Livatino</description>
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	<title>Fascicolo 1-2 - 2023 Archivi - L-JUS</title>
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		<title>In questo numero 1-2 2023</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ljusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascicolo 1-2 - 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il fascicolo si articola in due parti, la consueta Sezioni Studi e la Sezione dedicata alla pubblicazione degli Atti del Convegno organizzato dal Centro Studi Rosario Livatino il 19 maggio 2023 in collaborazione con il prestigioso Austin Institute for the Study of Family and Culture sul tema “Lo stato della famiglia tra Italia e Stati [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il fascicolo si articola in due parti, la consueta Sezioni Studi e la Sezione dedicata alla pubblicazione degli Atti del Convegno organizzato dal Centro Studi Rosario Livatino il 19 maggio 2023 in collaborazione con il prestigioso <em>Austin Institute for the Study of Family and Culture</em> sul tema “Lo stato della famiglia tra Italia e Stati Uniti”.</p>
<p>Nella prima Sezione meritano anzitutto attenzione due interventi, il primo di Daniele Onori e il secondo di Francesco Farri, su argomenti di importanza storica primaria.</p>
<p>Il dr. Onori fornisce informazioni precise in ordine al Convegno tenutosi a Roma il 26 giugno 2023 in occasione della Giornata Internazionale che le Nazioni Unite hanno dedicato sin dal 1989 «<em>contro l’abuso di droga e il traffico illecito</em>».</p>
<p>Il Governo italiano ha aderito quest’anno con il massimo impegno a tale  Giornata, cui hanno recato il loro contributo, oltre al Presidente della Camera Lorenzo Fontana, al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e al Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, con delega di funzioni in materia di politica antidroga, e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.</p>
<p>Il messaggio lanciato dal Convegno romano è che le istituzioni dello Stato e, <em>in primis</em>, il Governo non possono limitarsi a gestire il danno provocato dall’uso, esteso fino all’età adolescenziale, delle droghe, ma debbono invertire la rotta, da troppi anni indirizzata verso approdi sempre peggiori, individuando le tendenze profonde che caratterizzano la situazione attuale e fronteggiando adeguatamente i nuovi scenari emergenti.</p>
<p>L-JUS presenta inoltre il testo della relazione “Considerazioni sul tema della «dignità umana»” in vista dell’istituzione di una Giornata mondiale a essa dedicata, che Francesco Farri ha tenuto all’Università di Oxford alla conferenza internazionale “<em>Human Dignity Conference</em>” svoltasi il 27-29 luglio 2023.</p>
<p>L’Autore, ribadito che la dignità umana quale valore assoluto e non negoziabile costituisce il fondamento dei diritti dell’uomo, si sofferma sul ruolo dei giuristi  nel chiarificare il concetto di dignità umana, elaborando un discorso razionale sui suoi contenuti e sulle sue manifestazioni. Come cultori del diritto essi debbono ricordare che esso è lo strumento razionale necessario per selezionare ciò che effettivamente appartiene alla dignità umana, per metterne in disparte gli aspetti spuri.</p>
<p>Sempre nella Sezione Studi si può leggere un approfondito articolo del dr. Francesco Camplani, Ph.D. in diritto penale e ricercatore nell’Università di Macerata.</p>
<p>Lo scritto è dedicato all’abolizione (a partire dal luglio 2022) del reato di pubblicità abortiva, previsto al § 219 a dello <em>Strafgesetzbuch</em> tedesco. L’evento fa tristemente cadere “una norma di civiltà e di profonda umanità…” in uno dei principali e più influenti ordinamenti giuridici europei, che pure, negli anni ’70, aveva elaborato una legislazione sull’interruzione della gravidanza che riconosceva, almeno sul piano teorico, la rilevanza primaria del diritto alla vita del concepito.</p>
<p>Il testo di Aldo Rocco Vitale, Ph.D. in Filosofia del diritto, dal titolo “Prospettive bio-giuridiche tra unitarietà del fenomeno successorio e dignità della vita umana” affronta il tema alla luce del principio sorgivo della dignità. Tra le molteplici problematiche che affiorano, l’Autore esamina approfonditamente il tema della ereditabilità degli embrioni e dei gameti crioconservati, che ha carattere quasi paradigmatico per «<em>la comprensione reale delle tensioni che si stanno venendo a creare per incedere del progresso tecnico tra l’unitarietà del fenomeno successorio da un lato e la tutela della dignità della vita umana dall’altro</em>».</p>
<p>Chiude la Sezione Studi un articolo dell’avv. Stefano Cavanna, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura, che illustra con ampiezza i saggi del prof. Bruno Capponi raccolti in un libro dal titolo “Legittimità, interpretazione, merito. Saggi sulla Cassazione Civile”.</p>
<p>Bruno Capponi, Ordinario di diritto processuale civile nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS, è tra i più insigni esponenti del nostro ordinamento giuridico anche per essere stato magistrato ordinario e per avere svolto, in qualità di esperto del Governo italiano, molteplici attività internazionali, in sede di Consiglio d’Europa e di Unione Europea.</p>
<p>Cavanna mette in luce la perizia dello studioso nel descrivere l’evoluzione del ruolo stesso della Cassazione che, da giudice del caso concreto (seppure di legittimità), è divenuto sempre più organo apicale proteso a «<em>limitare il giudizio il più possibile ai vizi del processo (inammissibilità, improcedibilità) o ad un giudizio sommario e sbrigativo nel merito (manifesta infondatezza peraltro giudicata in forma monocratica)</em>».</p>
<p>Nella seconda Sezione sono pubblicati gli atti del Convegno tenutosi a Roma il 19 maggio 2023 nel prestigioso Palazzo Baldassini di via delle Coppelle ove è la sede dell’Istituto Sturzo.</p>
<p>L’evento internazionale ha ricevuto, sia per l’oggettiva rilevanza del tema che per l’autorevolezza dei relatori, una calorosa accoglienza da parte dei soci del Centro Studi Livatino e da parte di autorevoli esponenti delle istituzioni politiche italiane.</p>
<p>Hanno inviato messaggi di adesione i Presidenti del Senato e della Camera, Senatore Ignazio La Russa e On. Lorenzo Fontana; il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi; il Ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati; il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli; il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli; i sottosegretari al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino; la componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Isabella Bertolini.</p>
<p>Particolarmente significative sono state le parole di Giorgia Meloni. Fornendo garanzie politiche per il miglioramento sostanziale delle condizioni socio-economiche della donna madre e della famiglia, ella non ha omesso di ricordare che una nuova vitalità della famiglia è strettamente connessa con «<em>la difesa di ciò che la natura ha stabilito e che alcuni esseri umani hanno deformato: vogliamo una nazione in cui non sia più scandaloso dire che siamo tutti nati da un uomo e una donna, una nazione nella quale non sia un tabù dire che la maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotto da banco che puoi scegliere e restituire se non ti piacciono</em>».</p>
<p>Il Convegno, preceduto da una sessione di apertura, si è svolto in due sessioni di lavoro, con una breve pausa, dalle ore 14.30 alle ore 19.00, con amplissima partecipazione di pubblico per tutta la durata dell’evento.</p>
<p>Lasciando pochi cenni ai testi qui pubblicati integralmente, occorre ricordare alcuni tratti degli interventi introduttivi.</p>
<p>Andrea Bixio, Presidente dell’Istituto Sturzo, Professore emerito di Sociologia generale alla Sapienza di Roma ‒ che ha offerto generosamente la sede ai convegnisti ‒ ha introdotto la Giornata sottolineando la scissione che la famiglia sta subendo in epoca contemporanea tra la sua dimensione naturale e quella sociale e culturale.</p>
<p>Daniela Bianchini, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha proposto ai partecipanti alcuni spunti di riflessione in tema di famiglia e di relazioni familiari partendo da cinque “parole chiave” – <em>lavoro</em>, <em>comunicazione</em>, <em>formazione</em>, <em>scuola</em>, <em>false idee di progresso e di libertà</em> – soffermando l’attenzione sul rapporto fra instabilità economica e nascita di nuovi nuclei, nonché sulla difficile conciliazione fra impegni lavorativi e impegni familiari; sull’importanza del dialogo rispettoso in famiglia, funzionale alla trasmissione dei valori e delle conoscenze e sui cambiamenti relazionali che sono stati registrati a causa dell’uso eccessivo dei <em>social network</em> e dei <em>devices</em>; sulla consapevolezza dei ruoli e delle competenze, sia dei genitori che dei professionisti che si occupano a vario titolo dei rapporti familiari, specie nei casi di nuclei disfunzionali o conflittuali; sulla valorizzazione dell’alleanza scuola-famiglia, anche nell’ottica di ridurre la dispersione scolastica e consentire ai minori una formazione adeguata per il futuro inserimento nella società e nel mondo del lavoro.</p>
<p>Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha esposto principalmente i profili di azione dell’attuale Governo, ponendo il tema della famiglia in relazione a quello dei diritti umani e osservando come la contrapposizione ideologica che ha investito la famiglia abbia avuto degli effetti negativi soprattutto sui più piccoli, il cui superiore interesse è spesso proclamato in modo soltanto formale, poiché alle esigenze dei bambini sono anteposti i desideri degli adulti. La salvaguardia dei diritti fondamentali dei minori esige la presenza di servizi educativi adeguati, di sostegno alle famiglie in difficoltà, esige un contesto educante. L’Italia – ha rilevato l’on. Bellucci – ha sprecato troppe energie nel fare della tutela dei diritti una battaglia ideologica. Per questo motivo è stato pagato un prezzo altissimo in termini di calo demografico. Dai dati OCSE risulta che in Italia la percentuale delle donne lavoratrici che riesce ad accedere a servizi di assistenza all’infanzia è notevolmente inferiore a quella di altri Paesi, influendo sulla scelta di non fare figli, di posticiparne il concepimento o di limitarne il numero. Gli studi in materia confermano che l’ingresso nel mondo del lavoro delle donne in forme stabili e capaci di conciliare l’attività lavorativa con gli impegni familiari favorisce la nascita dei figli. L’attuale Governo – ha aggiunto l’on. Bellucci – si è da subito impegnato per agevolare  l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, incentivando i datori di lavoro ad assumere lavoratrici; attenzione è stata dedicata anche alle necessità delle famiglie con disabili, in una visione dell’Italia che non si limita ad erogare sussidi, ma che si impegna piuttosto a dare stabilità.</p>
<p>La prima sessione è stata introdotta da Marianna Orlandi Ph.D., Direttore esecutivo dell’Istituto di Austin per lo studio della famiglia e della cultura, animatrice instancabile del Convegno e, prima ancora, promotrice dell’amicizia degli accademici statunitensi e italiani: ella ha ben esposto le ragioni e i fini del Convegno  internazionale.</p>
<p>Il primo relatore è stato il prof. Giancarlo Blangiardo, Ordinario di Demografia e Presidente dell’Istat, che ha fornito con rigore scientifico le drammatiche valutazioni statistiche sulla decrescita in Italia  e ha esposto i possibili rimedi per invertire l’attuale tendenza.</p>
<p>Ha poi preso la parola Catherine Ruth Pakaluk, Professoressa di Economia alla <em>Catholic University of America</em>. Con grande acume e con vero  amore per la famiglia ella ha presentato gli aspetti positivi, anche sul piano sociale, delle famiglie numerose in America, auspicando che anche in Italia possano presto maturare quei frutti di gioia e di condivisione affettuosa che si generano normalmente all’interno delle famiglie numerose.</p>
<p>La prima sessione è stata chiusa da Francesco Farri, Professore Associato di Diritto Tributario nell’Università di Genova, il quale ha esaminato, principalmente nel campo tributario, i nodi di carattere economico e finanziario che occorre sciogliere per conferire aiuti effettivi ai giovani per la formazione della famiglia.</p>
<p>La seconda sessione è stata aperta da Mark Regnerus, Professore di Sociologia nell’Università del Texas a Austin e Presidente dell’<em>Austin Institute for the Study of Family and Culture</em>. Egli ha dipinto un vasto affresco in cui purtroppo prevalgono ombre oscure sulle condizioni della famiglia negli Stati Uniti e, più in generale, nel mondo occidentale.</p>
<p>In segno di speranza ha formulato l’auspicio che, per la sua bellezza, merita di essere trascritto: «<em>L’Occidente ha bisogno di un’istituzione culturale che offra speranza, promuova il matrimonio, critichi una sessualità smodata, elogi la castità tra l’uomo e la donna, valorizzi le famiglie, si rallegri per i bambini e aiuti le persone a raggiungere questi fini. All’Occidente, non occorre una politica, ma un percorso. Ne conosco uno ed anche voi lo conoscete: la Chiesa. Dunque, forse occorre tornare a dare ascolto a tale istituzione che esiste già. Dobbiamo dare l’esempio</em>».</p>
<p>Sono poi intervenuti Emanuele Bilotti e Mariana Orlandi.</p>
<p>Il primo, Ordinario di Diritto Civile della Famiglia all’Università Europea di Roma, ha magistralmente evidenziato la differenza tra il quadro della famiglia naturale delineato dalla Costituzione italiana del 1948 e le deviazioni e le perversioni che caratterizzano gran parte della cultura familistica oggi dominante.</p>
<p>La seconda, illustrando con esempi concreti le migliori modalità (<em>best practices</em>) di vita familiare ha aperto i cuori alla speranza che non tutto è perduto per la famiglia perché la serietà dell’impegno delle nuove generazioni la può far rinascere.</p>
<p>Ha concluso i lavori Mauro Ronco, Presidente del Centro Studi Rosario Livatino, che si è limitato a due notazioni. Con la prima ha fatto affiorare il carattere anticristico della rivoluzione familiare, che non data soltanto da oggi;  che ha una remota storia nel tempo e che conobbe, proprio nel secolo in cui Nostro Signore Gesù Cristo compì la sua opera di redenzione, una particolare accelerazione.</p>
<p>Con la seconda ha trasmesso il messaggio che l’odio antigenerativo che offusca molta parte della vita contemporanea è il riflesso di una lotta in cui il nemico preternaturale cerca di cancellare dall’uomo l’immagine di Dio, che, in quanto Amore infinito, è infinita generatività.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Mauro Ronco</em></p>
<p><a href="https://l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/L_JUS-numero-doppio-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Scarica il numero completo in pdf</a></p>
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<p>&nbsp;</p>
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		<title>Un Governo non può gestire il male, ma deve invertire la rotta. Note a margine del Convegno “Giornata mondiale contro le droghe”</title>
		<link>https://l-jus.it/un-governo-non-puo-gestire-il-male-ma-deve-invertire-la-rotta-note-a-margine-del-convegno-giornata-mondiale-contro-le-droghe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ljusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascicolo 1-2 - 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Daniele Onori Giurista e filosofo del diritto*   &#160; Sommario: 1. Introduzione ‒ 2.  Quale e quanta droga si consuma in Italia?‒ 3. Cannabis: la sostanza illegale più utilizzata ‒ 4. Eroina e Oppiacei: un fenomeno da non sottovalutare ‒ 5. Nuove sostanze psicoattive: ancora più potenti e pericolose ‒ 6. Sostanze stupefacenti: in Italia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/un-governo-non-puo-gestire-il-male-ma-deve-invertire-la-rotta-note-a-margine-del-convegno-giornata-mondiale-contro-le-droghe/">Un Governo non può gestire il male, ma deve invertire la rotta. Note a margine del Convegno “Giornata mondiale contro le droghe”</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Daniele Onori </strong><br />
<em>Giurista e filosofo del diritto<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>*</sup></a></em></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sommario: 1. Introduzione ‒ 2.  Quale e quanta droga si consuma in Italia?‒ 3. Cannabis: la sostanza illegale più utilizzata ‒ 4. Eroina e Oppiacei: un fenomeno da non sottovalutare ‒ 5. Nuove sostanze psicoattive: ancora più potenti e pericolose ‒ 6. Sostanze stupefacenti: in Italia è emergenza under 25 – 7. Nuove dipendenze.</p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Introduzione</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>«<em>Le droghe minano le fondamenta della società, delle famiglie e delle relazioni umane, e tendono a colpire anche fasce molto giovani della popolazione</em>»: lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana aprendo i lavori<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[1]</sup></a> a Montecitorio per la “Giornata mondiale contro le droghe”.</p>
<p>È<em> «essenziale aiutare coloro che soffrono di questa schiavitù</em>». Per il presidente Fontana serve «<em>un continuo impegno sulla prevenzione</em>» con anche l’informazione «<em>sulle conseguenze che deriva da una maggiore conoscenza del commercio occulto del dark web</em>».</p>
<p>È poi intervenuto Alfredo Mantovano Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega di funzioni in materia di politiche antidroga che ha evidenziato preliminarmente come sia fondamentale per una piena consapevolezza del fenomeno nella lotta alla droga una corretta informazione specie tra gli adolescenti.</p>
<p>Oggi circolano più stupefacenti rispetto a qualche anno fa e lo attestano i dati ufficiali, aggiornati del Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio, nella relazione inviata ai presidenti delle Camere.</p>
<p>La Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[2]</sup></a> rappresenta uno strumento di analisi essenziale per la comprensione del fenomeno delle dipendenze che è sempre più legato a dinamiche di mercato complesse che caratterizzano sia la domanda che l’offerta di sostanze stupefacenti. L’analisi affronta le tendenze che caratterizzano la situazione attuale e identifica i nuovi scenari emergenti.</p>
<p>Il fenomeno analizzato da un punto di vista dei consumi appare in aumento sia nella fascia 18-64 anni sia nella fascia 15-19 anni.</p>
<p>In particolare, preoccupante è l’incremento nella fascia giovanile rispetto ai dati riferiti al 2021 (aumento dei consumi dal 18,7% al 27,9%) con un aumento rilevante soprattutto per cannabinoidi sintetici e NPS.</p>
<p>Nei dati di quest’anno da segnalare in particolare la persistenza di una alta prevalenza di uso di cannabinoidi sintetici e delle NPS che nel loro complesso rappresentano circa il 10% dei consumi. Sostanze queste “di nuova generazione” che hanno come fonte principale di acquisto il mercato del web. Ulteriore dato che colpisce è l’uso di psicofarmaci (SPM) riportato nella fascia 15-19 anni al 10,8% (nel 2021 era di 6,6%).</p>
<p>Lo stesso <a href="https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html" target="_blank" rel="noopener"><em>Rapporto Mondiale sulla Droga 2022 dello United Nation Office of Drugs and Crime</em></a> ha confermato il sensibilissimo aumento nella coltivazione e nel traffico di cocaina, nonché l’esponenziale crescita nella produzione e commercializzazione delle Nuove Sostanze Psicoattive, individuando nella popolazione giovanile a livello planetario il “target” privilegiato per l’offerta delle sostanze stupefacenti e riconoscendo necessarie nelle Agende dei Governi le decisioni condivise in tema di politiche di prevenzione, cura e contrasto alle droghe illegali per la tutela della salute delle popolazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><strong>Quale e quanta droga si consuma in Italia?</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>La cocaina continua ad essere una delle sostanze più presenti nel mercato delle droghe in Italia, con un flusso di sostanza proveniente in prevalenza via mare dai Paesi di produzione sudamericani: negli ultimi quattro anni i quantitativi intercettati nel nostro Paese sono passati da circa 3 tonnellate e mezzo (2018) a oltre 26 tonnellate di sostanza sequestrata, il 77% delle quali presso le aree doganali marittime. A fronte di una maggiore diffusione nel territorio non è cambiata nel tempo la concentrazione media (70%) di principio attivo rilevata nei campioni di sostanza analizzati. Stabili anche il costo medio al chilogrammo a livello del narcotraffico (38.300 euro) e il prezzo sul mercato della strada, dove un grammo di sostanza costa in media 83 euro.</p>
<p>La spesa per il consumo stimata nel 2022 rappresenta poco meno di un terzo della spesa generale attribuita all’acquisto di sostanze stupefacenti e si aggira intorno ai 5 miliardi di euro. Tornano a crescere anche i consumi fra i giovanissimi (15-19enni): nel 2022 circa 44.000 studenti (ossia il 2% della popolazione studentesca) ne riferiscono l’utilizzo.</p>
<p>Sono mezzo milione le persone tra i 18 e gli 84 anni (1,1%) che ne hanno fatto uso nel corso dello stesso anno rendendo evidente che la cocaina resta una delle sostanze stupefacenti più diffuse nel Paese, dato confermato anche dalle analisi delle acque reflue.</p>
<p>La penetrazione nei territori è confermata anche dall’incremento nell’ultimo decennio delle segnalazioni per possesso di sostanza per uso personale (Art. 75 DPR n.309/1990), che rappresentano il 18% del totale delle segnalazioni avvenute nel 2022 e che vedono protagonisti soprattutto i consumatori con almeno 30 anni di età. A fronte di un generale decremento delle denunce per traffico e detenzione (Art. 73 DPR n.309/1990) e quelle per associazione finalizzata al traffico illecito (Art. 74 DPR n.309/1990), crescono in percentuale quelle associate a reati penali cocaina/crack-correlati.</p>
<p>Gli ultimi anni hanno reso evidente anche il maggiore impatto dei danni sanitari correlati alla sostanza e, se i dati del 2022 riferiti alle persone in trattamento presso i SerD, per uso primario o secondario di cocaina, mostrano una sostanziale stabilizzazione, cresce il numero di coloro che intraprendono un percorso nell’ambito dei servizi per le dipendenze del Privato Sociale, dove questa è la sostanza per il maggior numero di persone (39%) in trattamento.</p>
<p>Importante inoltre evidenziare che la cocaina rappresenta la sostanza d&#8217;uso primaria per oltre la metà dei detenuti tossicodipendenti e che il numero assoluto dei detenuti assistiti per disturbi da uso di sostanze da questa sostanza (10.047 soggetti) è quasi il doppio di quello riferito agli oppioidi (5.323 soggetti). In progressivo aumento anche i ricoveri correlati al consumo di cocaina, sia per diagnosi principale sia per diagnosi multiple droga-correlate, rispettivamente pari al 24% e 34% dei ricoveri droga-correlati.</p>
<p>Coerentemente aumentano anche i decessi attribuibili a overdose da cocaina/crack che nel 2022 hanno superato il 22% del totale (n.66). In generale si assiste quindi a un aumento della diffusione di cocaina, sia sul mercato sia a livello dei consumi: un fenomeno che necessita di essere attentamente monitorato al fine di contrastarne la diffusione e prevenirne il consumo.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="3">
<li><strong>Cannabis: la sostanza illegale più utilizzata</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Tutti gli indicatori esaminati descrivono i prodotti della cannabis come le sostanze stupefacenti più utilizzate in Italia, dato in linea con i medesimi indicatori riferiti a domanda e offerta a livello europeo e mondiale.</p>
<p>Dopo un’apparente contrazione osservata nel biennio trascorso il mercato torna ai valori del periodo pre-pandemico. Nel 2022 in più di 9.400 operazioni di polizia, che rappresentano circa il 50% delle operazioni totali, sono state sequestrate oltre 47 tonnellate di cannabis e derivati.</p>
<p>Oltre il 93% della sostanza sequestrata è stata rinvenuta nel territorio nazionale e nello specifico sulle persone fermate, in abitazioni private, in auto e all’interno di pacchi e lettere. Dall’analisi qualitativa è emersa una importante variabilità del quantitativo di principio attivo contenuto nei campioni con un sostanziale incremento medio di quello rinvenuto nei sequestri di hashish che dal 2018 è passato da una concentrazione media del 17% al 29%.</p>
<p>A conferma di una capillare penetrazione nel Paese, circa 4 milioni di persone tra i 18 e gli 84 anni (8,5%) hanno riferito di aver utilizzato prodotti della cannabis almeno una volta nel corso dell’anno e dalle analisi delle acque reflue si stimano circa 50 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti. Fra i giovanissimi sono oltre 580mila gli studenti tra i 15 e i 19 anni (24%) che ne hanno riferito l’uso nell’anno con valori tornati alle prevalenze osservate prima della pandemia.</p>
<p>Il 75% delle segnalazioni per detenzione a uso personale (Art.75 DPR n.309/1990) è legato al possesso di cannabinoidi dato questo che, a seguito di una riduzione nel biennio precedente, torna a crescere, mentre restano stabili le denunce cannabis-correlate per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 73 DPR n.309/1990) così come quelle per associazione finalizzata al traffico illecito (Art. 74 DPR n.309/1990) che rappresentano rispettivamente il 44% e l’8% del totale delle denunce. Stabile la quota delle persone assistite per l’uso di derivati della cannabis, circa l&#8217;11% delle persone in trattamento presso i SerD e poco meno dell’8% per quanto riguarda gli utenti in trattamento presso i servizi del Privato Sociale. Bassa seppur in progressivo aumento dal 2011 la percentuale di ricoveri direttamente attribuibili alla cannabis (dal 3% al 6% dei casi droga-correlati), dato che tuttavia incrementa sensibilmente quando ci si riferisce a ricoveri con diagnosi multiple (26%), arrivando a rappresentare la seconda sostanza maggiormente indicata.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="4">
<li><strong>Eroina e Oppiacei: un fenomeno da non sottovalutare</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>I dati relativi alla diffusione di eroina e oppiacei descrivono un contesto articolato e controverso. Nel corso del 2022 si è osservata una generale stabilità del mercato degli oppiacei. I quantitativi di sostanza intercettata (circa 550 chilogrammi) si mantengono, come nel 2021, al di sotto dell’1% del totale delle sostanze sequestrate dalle Forze dell&#8217;Ordine. L’analisi qualitativa nei campioni sequestrati in media presenta percentuali di principio attivo stabile rispetto agli anni passati. Stabile o in leggera diminuzione anche il prezzo medio nello spaccio e nel traffico.</p>
<p>Stabili anche le segnalazioni per detenzione per uso personale (Art. 75 DPR n.309/1990), che rappresentano il 5% delle segnalazioni totali, e le denunce eroina-correlate per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 73 DPR n.309/1990) così come quelle per associazione finalizzata al traffico illecito (Art. 74 DPR n.309/1990) che, complessivamente, racchiudono il 7,4% delle denunce per reati droga-correlati.</p>
<p>Il dato relativo ai consumi nella popolazione indica invece una inversione di tendenza rispetto agli anni passati. Se nella popolazione studentesca si è tornati a livelli pre-pandemici con circa 25.000 studenti (1%) che riferiscono l’uso nel 2022, nella popolazione generale sono 750.000 le persone fra i 18 e gli 84 anni (1,4%) che riportano l’uso almeno una volta di eroina/oppiacei nell’anno, con un valore 3 volte superiore rispetto alla rilevazione del 2017.</p>
<p>Questo incremento potrebbe risentire della recente maggiore disponibilità di farmaci a base oppiacea, interpretazione sostenuta dal fatto che gli incrementi maggiori sono stati osservati nella popolazione femminile fra i 55 e i 74 anni.</p>
<p>In un quadro generalmente stabile gli oppiacei, e l’eroina in particolare, continuano a rappresentare la sostanza con un maggiore impatto di tipo sanitario, rappresentano infatti la principale sostanza di consumo tra gli utenti in trattamento ai servizi pubblici per le dipendenze e sono responsabili del 30% dei percorsi di recupero presso le strutture del Privato Sociale e del 20% dei ricoveri con diagnosi principale droga-correlata.</p>
<p>L’uso principale di eroina/oppiacei è inoltre attribuito al 14% dei detenuti tossicodipendenti. Rappresentano infine la categoria di sostanze responsabili del 50% dei decessi per overdose registrati in Italia seppur con una tendenza alla riduzione osservata nel corso degli ultimi tre anni. In un quadro di generale stabilità si osserva quindi un lento ritorno alla situazione pre-pandemica che potrebbe risultare inasprita da una maggiore contiguità con i farmaci a base oppiacea.</p>
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<ol start="5">
<li><strong>Nuove sostanze psicoattive: ancora più potenti e pericolose</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>La crescente variabilità nel mercato delle sostanze stupefacenti è influenzata dalla disponibilità e dal consumo delle cosiddette NPS (Nuove Sostanze Psicoattive), composti sintetici che, essendo rapidamente manipolabili, sono difficili da rilevare e non sono immediatamente elencati nelle liste delle sostanze vietate dalla legge e dagli accordi internazionali.</p>
<p>Si tratta di un insieme molto ampio e dinamico, in continua evoluzione, che comprende sostanze molto pericolose o potenzialmente letali. Queste caratteristiche rendono il monitoraggio di questo fenomeno tanto centrale quanto complesso.</p>
<p>Da anni il Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) rende possibile un aggiornamento costante di questa tipologia di sostanze: nel 2022 ha rilevato 76 nuove sostanze, appartenenti prevalentemente alla classe dei cannabinoidi sintetici e dei catinoni sintetici, 29 delle quali circolanti per la prima volta nel nostro Paese. L’identificazione è avvenuta quasi sempre a seguito di sequestro.</p>
<p>Inoltre, 48 sostanze stupefacenti e 2 piante sono state inserite all’interno delle Tabelle ministeriali contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope. Nella popolazione generale questo tipo di sostanze ha una diffusione contenuta, in crescita se comparata alla rilevazione precedente: nel 2022 sono circa 300.000 le persone che riferiscono di averne fatto uso, la loro diffusione e versatilità è confermata anche dalla presenza nelle analisi delle acque reflue che identificano la presenza varie tipologie di catinoni sintetici, di triptamine, di aricicloesamine, di ketamine e di fetanili.</p>
<p>Sono in particolare i più giovani a consumare NPS: tra gli studenti di 15-19 anni è circa il 6%, equivalente a oltre 140mila ragazzi, ad averle consumate almeno una volta nell’anno. Dopo la cannabis rappresentano la seconda tipologia di sostanze più diffusa e spesso vengono utilizzate in associazione con altre sostanze psicoattive. Le NPS maggiormente popolari fra gli studenti sono i cannabinoidi sintetici (4,4%) che hanno visto un ritorno ai valori pre-pandemici, seguiti da oppioidi sintetici (0,9%), ketamina (0,7%) e catinoni (0,5%).</p>
<p>Le nuove sostanze psicoattive rappresentano quindi un complesso e significativo problema nell’attuale panorama delle dipendenze: nonostante coinvolgano una percentuale relativamente bassa di persone è un mercato che si caratterizza per la sua dinamicità e volatilità, con sostanze che emergono e scompaiono rapidamente, potenzialmente molto dannose e difficili da individuare con importanti conseguenze per la salute pubblica. Pertanto, è di fondamentale importanza identificare e sviluppare tecniche di analisi rapide ed efficaci, nonché implementare interventi preventivi per affrontare questa problematica e contrastare l’aumento del mercato delle NPS.</p>
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<ol start="6">
<li><strong>Sostanze stupefacenti: in Italia è emergenza under 25</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>In particolare, le sostanze psicoattive, legali e illegali, risultano piuttosto diffuse tra i giovanissimi. Nel 2022 si è osservato un generale aumento dei consumi che sono tornati a valori in linea o superiori rispetto a quelli pre-pandemici.</p>
<p>Tra le sostanze psicotrope legali, la più diffusa è l’alcol, consumato nell’anno da circa 1milione e 900mila studenti di 15-19 anni. Per oltre 780mila studenti (33%) si è trattato di un consumo elevato che ha portato all’intossicazione alcolica e, tra i 18-24enni, la quota di quanti si sono ubriacati nell’ultimo anno è circa il 50%. La grande novità sta nel sorpasso di genere: nel 2022 sono state soprattutto le studentesse sia ad utilizzare alcolici (M=77%; F=79%) sia ad essersi ubriacate (M=29%; F=35%).</p>
<p>In forte aumento anche l’uso di psicofarmaci senza prescrizione medica che nell’ultimo anno ha coinvolto quasi 270mila 15-19enni. Queste sostanze risultano da sempre più diffuse tra le studentesse, per le quali, nel 2022, si registrano i valori di consumo nell’anno più elevati mai osservati fino a oggi (15,1%). Il consumo di sostanze psicoattive illegali ha interessato circa il 30% della popolazione studentesca, il dato è in crescita rispetto al 2021 e ha raggiunto valori superiori a quelli pre-pandemici. La sostanza maggiormente utilizzata è la cannabis, seguita dalle nuove sostanze psicoattive, inalanti e solventi, cannabinoidi sintetici, stimolanti, allucinogeni, cocaina, anabolizzanti e oppiacei.</p>
<p>La cannabis è stata consumata dal 24% degli studenti e da oltre un quarto dei 18-24enni, con percentuali che tendono a diminuire dopo i 25 anni. Aumenta anche la quota di minorenni segnalati per violazione dell’Art.75 DPR n.309/1990, in particolare tra le ragazze che, nel 2022, raggiungono il 16% (M=11%; Totale=12%). Così come crescono del 15%, rispetto all’anno precedente, le denunce alle Autorità Giudiziarie per reati droga-correlati a carico di minorenni. Nel 2022, quasi il 10% degli accessi al Pronto Soccorso direttamente droga-correlati ha riguardato minorenni e circa il 14% 18-24enni. Tra i ricoveri con diagnosi principale droga-correlata, il 15% ha riguardato persone con meno di 24 anni, valore che risulta anch’esso in aumento. Si osserva inoltre una generale riduzione dell’età media dei ricoverati, specialmente nel genere femminile.</p>
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<ol start="7">
<li><strong>Nuove dipendenze</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Oltre all’uso di sostanze, negli ultimi anni, si è assistito all’emergere di ulteriori comportamenti a rischio e potenzialmente additivi, spesso legati a Internet e alle nuove tecnologie. Il più diffuso tra questi è il gioco d’azzardo che nel 2022 ha interessato circa la metà degli studenti 15-19enni.</p>
<p>In seguito alla pandemia si osserva inoltre un incremento dell’utilizzo di Internet a rischio e della percentuale di vittime e autori di atti di cyberbullismo. Sempre nel mondo delle relazioni digitali emergono nuovi fenomeni come il ghosting o il ritiro sociale volontario. Il primo, nel 2022, ha coinvolto oltre 850mila studenti mentre sono circa 55mila gli studenti che sono rimasti isolati per oltre 6 mesi. Nello scenario attuale si osserva sempre più frequentemente una concomitanza di questi comportamenti, associati spesso tra loro e al consumo di sostanze psicoattive, legali e illegali, questo configura la necessità di considerare numerose dimensioni di fragilità in questa delicata fase dello sviluppo e l’urgenza di prospettare una presa in carico multidisciplinare capace di accogliere i bisogni dei più giovan.</p>
<p>Da vari anni, il tema delle dipendenze si è esteso includendo sempre di più, accanto alle principali forme di dipendenza legate a sostanze (ad es. alcol, cocaina, oppiacei), le cosiddette dipendenze comportamentali in cui non è implicato l’uso di sostanze.</p>
<p>Queste nuove dipendenze o <em>New Addictions</em>, che interessano un numero di persone sempre maggiore, vengono considerate da alcuni autori come malattie della postmodernità. Infatti, la loro diffusione sembra essere agevolata dall’innovazione tecnologica e dai cambiamenti socioculturali e socioeconomici.</p>
<p>A seguire è intervenuto anche il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri evidenziando il ruolo centrale delle comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti e non solo.</p>
<p>Le comunità terapeutiche fanno parte del sistema dei servizi pubblici e privati accreditati che offrono risposte a bisogni diversificati delle persone che hanno una tossico-dipendenza. L’Italia è in questo settore un paese che presenta un sistema di welfare strutturato e capillare.</p>
<p>In particolare, sono strutture che offrono programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati che sono frutto di esperienze di oltre quarant’anni di attività. Si tratta di programmi residenziali che coniugano la forza delle relazioni umane significative di auto-aiuto che si sviluppano in una comunità terapeutica, e gli approcci multidisciplinari delle scienze educative e della psicologia clinica.</p>
<p>Questi aspetti psico-educativi si combinano con i trattamenti medici (anche psichiatrici) e farmacologici per la cura delle dipendenze patologiche.</p>
<p>Oggi, pertanto, le comunità terapeutiche, rappresentano un concentrato di questi diversi aspetti del sapere scientifico e dell’umanizzazione delle cure: le comunità terapeutiche hanno origine in ambito psichiatrico come superamento dei manicomi proprio attraverso la combinazione di saperi e di un diverso approccio relazionale ai contesti di cura.</p>
<p>Il loro ruolo oggi è utile non solo alla cura delle dipendenze, ma anche in ambito educativo, in particolare nel fornire alle scuole di ogni ordine e grado, programmi di prevenzione dedicati alle diverse fasce d’età. In questo ambito dei programmi dedicati alla prevenzione, le comunità terapeutiche hanno sviluppato saperi ed esperienze che sono frutto di un lavoro di ricerca che va avanti ormai da quarant’anni.</p>
<p>Purtroppo, in generale, la prevenzione è una strategia del sistema delle politiche sociali e sanitarie piuttosto marginale: la pandemia provocata dal Covid 19 è un esempio emblematico, ovvero, si è puntato sugli ospedali, piuttosto che sulla sanità territoriale e di prossimità. I risultati li conosciamo tutti. La prevenzione non è conveniente dal punto di vista economico. Esiste, poi, una certa scienza accademica con la puzza sotto il naso, che non considera la prevenzione come degna di importanza, perché opinabile la rilevazione dei risultati di efficacia. Si tratta di atteggiamenti di pregiudizio non aderenti alla conoscenza delle dinamiche sociali e relazionali degli esseri umani</p>
<p>Un ulteriore intervento è stato quello del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che ha sottolineato il ruolo dello Sport come strumento di prevenzione e lotta alle dipendenze giovanili.</p>
<p>Le dipendenze sono il sintomo ma anche l’espressione di un profondo disagio che affligge un’ampia fascia della popolazione, ed in modo sempre più evidente giovani ed adolescenti. Nel corso degli anni, alle tradizionali dipendenze da sostanze stupefacenti ed alcol si sono affiancate nuove forme come la ludopatia o quelle legate al mondo digitale. In particolare, i <em>social media</em> sembrano essere divenuti veri e propri rifugi virtuali per un numero crescente di giovani e giovanissimi, con un livello quotidiano di utilizzo, in termini di tempo, che evidenzia i caratteri preoccupanti tipici della dipendenza.</p>
<p>Le dipendenze esasperano il disagio interiore dell’individuo e possono diventare, anche per gruppi composti da più soggetti problematici, un pericoloso acceleratore che spinge fino all’autolesionismo più estremo, come accaduto di recente a numerosi adolescenti che hanno partecipato ai cd. giochi mortali, sempre più diffusi sul web (ne esistono già varie formule, molto seguite dagli adolescenti in tutto il mondo).</p>
<p>Occorre affrontare il problema sotto vari profili, partendo da una adeguata e quanto più diffusa formazione ed informazione sulle diverse forme di dipendenza. Nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto alle forme patologiche in esame, lo sport può giocare un ruolo di straordinaria importanza.</p>
<p>Lo sport può essere strumento ed al contempo soluzione per prevenire quelle forme di disagio giovanile che spingono verso le varie dipendenze, così come può rappresentare una reale via di uscita per quanti sono già caduti nelle trappole della ludopatia o delle sostanze stupefacenti, piuttosto che delle nuove e frequenti dipendenze digitali.</p>
<p>La pratica sportiva, sia individuale che di gruppo, offre una alternativa reale a forme di svago alienanti che spingono l’individuo all’isolamento;</p>
<p>Le dipendenze devono essere considerate, ciascuna con le proprie specificità, come moderne forme di schiavitù per milioni di individui.</p>
<p>Il convegno è stato un’opportunità, inoltre, per ascoltare il parere degli esperti americani,<strong> </strong>Kevin Sabet, già consulente dell’Ufficio per la politica di controllo delle droghe della Casa Bianca e Luke Niforatos<strong>,</strong> Vicepresidente esecutivo di Smart Approaches to Marijuana (SAM).</p>
<p>Ma anche per assistere alle testimonianze di giovani e genitori che hanno raccontato le loro esperienze dirette e i loro traguardi raggiunti grazie al “coraggio” e che hanno consegnato una targa di riconoscimento per l’impegno nell’educazione contro le droghe a Roberto Mancini, allenatore della nazionale italiana di calcio, Arianna Fontana, pattinatrice di short track italiana, al comico Max Giusti e a Don Mario Marafioti.</p>
<p>“<em>Tutte le droghe fanno male, scegli le emozioni vere</em>” afferma Roberto Mancini testimonial dello <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ifc23XxHEZw" target="_blank" rel="noopener">spot della nuova campagna di comunicazione</a> lanciata in anteprima durante l’evento e realizzata dal Dipartimento per le Politiche Antidroga in collaborazione con il Dipartimento per l’Editoria e l’Informazione.</p>
<p>Il messaggio, pertanto, che parte dal convegno è che c’è un mondo che non si rassegna, un mondo fatto di giovani, di famiglie, di personaggi del mondo dello spettacolo, un mondo che vede al suo fianco le istituzioni che mette in comune le esperienze maturate sul campo per circoscrivere il più possibile questa deriva e per invertire la rotta: comunità, sert, regioni, professioni a vario titolo coinvolte (psichiatri, psicologi, medici di ogni specializzazione).</p>
<p>Come spiega Alfredo Mantovano, dall’avvio dell’attività di questo Governo c’è stata la volontà di rendere questa condivisione effettiva e concreta con incontri periodici e tavoli tecnici per entrare nel dettaglio e trovare le soluzioni ad ogni tipo di dipendenza. Il sottosegretario sottolinea che bisogna, a tal proposito, ampliare le competenze del dipartimento politiche anti droga ricomprendendo tutti i tipi di dipendenza.</p>
<p>Tutto questo è possibile avviando un percorso per l’autonomia e consistenza delle risorse che sono dedicate al settore con l’istituzione di un fondo nazionale per la lotta alle dipendenze patologiche, atteso che il fondo nazionale per le politiche antidroga, istituito circa un decennio fa, è stato poi fatto confluire in un fondo più ampio, invece-ribadisce Mantovano- è necessario che ci sia una gestione autonoma.</p>
<p>A novembre del 2021 a Genova si è tenuta la conferenza nazionale sulle dipendenze che secondo il testo unico sulle droghe dovrebbe tenersi ogni tre anni, quella immediatamente antecedente si era svolta tredici anni prima a conferma della disattenzione generale delle istituzioni.</p>
<p>Urge, pertanto, calendarizzare una nuova conferenza per porre al centro del dibattito politico e culturale la questione fondamentale che non è la sostanza ma la persona finalmente posta al centro nell&#8217; interlocuzione.</p>
<p>In particolare − continua Mantovano − col ministro della Salute è stato posto l’accento sul diritto di scelta: non è possibile che, se un paziente intende sottoporsi a una cura ha la possibilità di farlo in ogni zona del territorio nazionale e poi per chi invece intende affrontare un percorso di recupero dalla tossicodipendenza si venga vincolati al territorio dove risiede quando la varietà degli approcci al recupero può far preferire una soluzione più adeguata.</p>
<p>Pochi si chiedono come mai crescono le liti, i furti, che degenerano in omicidi. Neanche gli episodi drammatici di Desirèe Mariottini, nel quartiere romano S. Lorenzo o di Pamela Mastropietro a Macerata, hanno fatto cambiare opinione sulla questione della droga.</p>
<p>Desirèe e Pamela muoiono dopo sevizie e agonie, ma iniziano a morire quando ciascuna di loro si è lasciata convincere – a monte c’è stato pur sempre un atto di volontà, per quanto debole e condizionato – che la droga è la risposta al problema di vivere.</p>
<p>I carnefici di Pamela e di Desirèe hanno avuto a che fare con la droga sia come strumento per attrarle, sia come benzina per alimentare la propria brutalità ed eliminare ogni freno per sé e verso le vittime.</p>
<p>Pertanto, si può essere complici di questi assassini anche solo con l’indifferenza, convincendosi che tutto sommato la questione droga non meriti considerazione attenta e prioritaria.</p>
<p>Mantovano conclude affermando un concetto fondamentale nella lotta alle dipendenze e cioè che la sfida veramente cruciale è quelle educativa.</p>
<p>Le istituzioni non possono attestarsi sulla riduzione del danno perché significherebbe rassegnarsi alla “gestione del male” ed un Governo non può gestire il male ma deve invertire la rotta.</p>
<p>Quello che interessa realmente non sono i milligrammi in più o in meno di ciascuna delle sostanze riportate dalle tabelle, la linea di confine è su qualcosa di più importante è sul significato da conferire a termini come libertà e come responsabilità.</p>
<p>Prevenzione informazione, educazione vicinanza prima dei pure importanti articoli di legge sono il terreno di confronto e- ammonisce Mantovano- se necessario di scontro.</p>
<p>Le politiche di prevenzione vanno rivolte specialmente gli adolescenti, e non possono tollerare incertezze sul piano della comunicazione: nella gran parte delle Nazioni europee si sono conseguiti risultati importanti in termini di abbattimento del consumo di tabacco, grazie a sanzioni mirate e a grandi campagne di informazione; se analoghi traguardi non si sono raggiunti per il consumo di droga è anche perché circolano con troppa insistenza messaggi fuorvianti, relativi alla presunta innocuità o leggerezza di talune sostanze.</p>
<p>Alcuni ordinamenti, per esempio, qualificano ‘leggero’ il GHB, l’acido γ-idrossibutirrico: somministrato in maniera controllata e a dosaggi definiti, esso può avere effetti positivi in pazienti con disturbi del sonno e può aiutare nel trattamento dell’alcolismo. Il problema è il suo uso non sotto prescrizione medica, bensì arbitrario, al di fuori di ogni prescrizione e verifica professionale, dopo l’acquisto avvenuto sul web o per strada: è la ragione, ahimè tragica, della qualifica mediatica assunta di “droga dello stupro”.</p>
<p>Siamo ben consapevoli che, pur essendo la dipendenza da droga una emergenza, pochi ne parlano. La droga fa vittime, ma – tranne che nell’immediatezza di ciascuna singola tragedia – la si ignora quale causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta finanziariamente, e propagandata, e in più favorita da leggi non sempre razionali.</p>
<p>In Paesi nei quali la legalizzazione è diventata legge l’emergenza ha consistenza drammatica: «<em>le droghe legali</em> – spiega Pino Arlacchi, già direttore dal 1997 al 2002 dell’UNDCCP-Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine – <em>hanno generato negli Stati Uniti una platea di 10 milioni di consumatori, e un numero di morti per overdose che ha raggiunto il mese scorso la cifra di 100.000 all’anno (in Europa 7 mila). La libertà di drogarsi è così diventata la prima causa di morte (pre-Covid) dei cittadini degli Usa di età inferiore ai 50 anni</em>».</p>
<p>Siamo chiamati ad affrontare questa emergenza con campagne di prevenzione, anzitutto nelle scuole. Nel dialogo coi media, dovremmo intenderci su quanto sia dannosa la promozione in talk o fiction di sostanze con troppa leggerezza definite “leggere”.</p>
<p>E siamo chiamati a farlo vincendo tanti luoghi comuni, primo fra tutti quello secondo cui vi sarebbero droghe che non fanno male: sappiamo bene invece, per fare un esempio, che lo ‘spinello’ oggi in circolazione, cui tanti conferiscono o un effetto di contenimento del dolore, o comunque un innocente sapore di giovanilistica trasgressione, ha spesso effetti negativi, che possono diventare non reversibili nei confronti degli adolescenti, quando ha elevate percentuali di principio attivo. Il principio attivo della cannabis, il THC, è rintracciabile nella pianta non trattata in una percentuale massima del 2,5%. In Italia – ma immagino che sia così anche negli altri Paesi – mentre nei sequestri di tale sostanza operati dalle forze di polizia trent’anni fa il THC aveva una percentuale media fra l’1 e il 2%, nei sequestri effettuati nel 2020 ha raggiunto la media del 25% quanto all’hascisc, con punte del 78%, e del 10% quanto alla marijuana, con punte del 39%: ciò è reso possibile grazie alla coltivazione intensiva e alle manipolazioni fito-produttive che concentrano il principio attivo e alterano le caratteristiche della pianta. È veramente arduo qualificare ‘leggero’ un derivato della cannabis col 25% di principio attivo, per non dire del 39% o del 78%<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<p>Nella conclusione dei lavori il Presidente Giorgia Meloni ha ribadito che nella lotta alla droga «<em>questo governo non intende voltarsi dall&#8217;altra parte e ignorare il problema ma affrontarlo con coraggio e determinazione. Sarebbe molto più comodo sul piano del consenso far finta di niente, come hanno fatto altri, ammiccare alle dipendenze per sembrare anticonformisti ma credo che non ci sia niente di più anticonformista di dire le cose come stanno assumendoci la responsabilità. Una politica che non garantisce la scuola, una prospettiva, un futuro ai giovani e in cambio dice &#8216;fumati una canna&#8217; non sarà mai la mia politica. È finita la stagione dell&#8217;indifferenza, del lassismo, del disinteresse. Il messaggio è che lo Stato intende fare la sua parte per combattere un fenomeno che è fuori controllo</em>».</p>
<p>Ha poi aggiunto Giorgia Meloni: «<em>Mi interrogavo, quando ero rappresentante studentesco, su come si faccia a combattere la droga e oggi voglio dire a questi ragazzi: quando voi finirete il percorso di recupero ricordatevi che siete migliori di tanti altri, c’è tanto che potete insegnare e dare, non vi definisce che siete finiti nel tunnel della droga ma che siete riusciti ad uscirne</em>». La premier ha poi concluso: «<em>Voglio dire alle associazioni e agli operatori di questo campo: so che è stato un percorso nel quale spesso vi siete sentiti soli, da domani non lo sarete più</em>».</p>
<p>È evidente che la dipendenza da sostanze sia questione così complessa da non essere riducibile a un mero problema sociale o sanitario, ma debba essere necessariamente analizzato sotto una visione ampia, alla luce di quanto proviene da più campi scientifici: dal settore medico a quello politico-sociologico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>*</sup></a> <em>Contributo sottoposto a valutazione</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> Dal 1989 il 26 giugno è presentato dalle Nazioni unite come la “Giornata internazionale contro l’abuso di droga e il traffico illecito”. A Roma, nel pomeriggio di lunedì 26 giugno 2023 sono intervenuti convegno tenutosi per la Giornata mondiale contro le droghe: il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato, Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la conclusione dei lavori del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il messaggio che parte dal convegno è che c’è un mondo che non si rassegna, un mondo fatto di giovani, di famiglie, di personaggi del mondo dello spettacolo. un mondo che vede al suo fianco le istituzioni che mette in comune le esperienze maturate sul campo per circoscrivere il più possibile questa deriva e per invertire la rotta: comunità, Sert, regioni, professioni a vario titolo coinvolte (psichiatri, psicologi, medici di ogni specializzazione). Prevenzione, informazione, educazione e vicinanza sono il terreno di confronto prima dei pure importanti articoli di legge.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> <a href="https://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita/relazioni-annuali-al-parlamento/relazione-annuale-al-parlamento-sul-fenomeno-delle-tossicodipendenze-in-italia-anno-2023-dati-2022/" target="_blank" rel="noopener"><em>https://www.politicheantidroga.gov.it/it/attivita/relazioni-annuali-al-parlamento/relazione-annuale-al-parlamento-sul-fenomeno-delle-tossicodipendenze-in-italia-anno-2023-dati-2022/</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> Cfr. Intervento tenuto il 13 dicembre 2022 da Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato, alla diciottesima Conferenza Internazionale del Gruppo Pompidou, in <a href="https://www.centrostudilivatino.it/category/droga/" target="_blank" rel="noopener"><em>https://www.centrostudilivatino.it/category/droga/</em></a>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/un-governo-non-puo-gestire-il-male-ma-deve-invertire-la-rotta-note-a-margine-del-convegno-giornata-mondiale-contro-le-droghe/">Un Governo non può gestire il male, ma deve invertire la rotta. Note a margine del Convegno “Giornata mondiale contro le droghe”</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Considerazioni sul tema della “dignità umana”, in vista della possibile istituzione di una giornata mondiale</title>
		<link>https://l-jus.it/considerazioni-sul-tema-della-dignita-umana-in-vista-della-possibile-istituzione-di-una-giornata-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ljusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascicolo 1-2 - 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://l-jus.it/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francesco Farri Avvocato e Professore Associato di Diritto finanziario Università degli Studi di Genova* &#160; Sommario: 1. La dignità umana come fondamento dei diritti dell’uomo ‒ 2. La dignità umana come valore assoluto e non negoziabile ‒ 3. La dignità umana come valore indisponibile ‒ 4. Carattere assoluto del valore della dignità umana e suoi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/considerazioni-sul-tema-della-dignita-umana-in-vista-della-possibile-istituzione-di-una-giornata-mondiale/">Considerazioni sul tema della “dignità umana”, in vista della possibile istituzione di una giornata mondiale</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Francesco Farri </strong><br />
<em>Avvocato e Professore Associato di Diritto finanziario<br />
Università degli Studi di Genova<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>*</sup></a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sommario: 1. La dignità umana come fondamento dei diritti dell’uomo ‒ 2. La dignità umana come valore assoluto e non negoziabile ‒ 3. La dignità umana come valore indisponibile ‒ 4. Carattere assoluto del valore della dignità umana e suoi contenuti storici ‒ 4.1 Contenuti consolidati ‒ 4.2 Contenuti in via di definizione ‒ 5. La sussidiarietà orizzontale come manifestazione della dignità della persona nei rapporti coi pubblici poteri ‒ 6. Efficienza e utilità come elementi estranei al perimetro della dignità della persona umana ‒ 7. Il ruolo degli accademici a sostegno della dignità della persona.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>La dignità umana come fondamento dei diritti dell’uomo</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>La dignità della persona rappresenta la base sostanziale e ontologica di tutti i diritti che alla persona umana spettano e il fine per cui tali diritti devono essere riconosciuti e tutelati.</p>
<p>Come sottolineato dal grande giurista tedesco Bockenforde, la dignità «<em>spetta all’uomo indipendentemente da caratteristiche determinate, da segni distintivi o da capacità in atto; spetta unicamente all&#8217;essere uomo, indipendentemente dallo stadio di questo essere uomo … E la dignità riconosciuta vale tanto per ogni singolo uomo quanto per l&#8217;intera umanità: la formula “dignità dell&#8217;uomo” copre entrambi, anche il riferimento agli uomini come genere [umano]. [Essa indica] ciò che spetta a ogni singolo uomo e all’uomo in quanto tale, cioè una dignità intangibile, e come noi uomini dobbiamo trattare l&#8217;uno con l&#8217;altro sulla base di questa dignità e come lo Stato debba trattare con gli uomini, cioè nel riconoscimento e nel rispetto di questa dignità</em>».</p>
<p>Appare chiaro, in questo senso, perché sia dedicato proprio e specificamente alla dignità della persona il primo concetto richiamato dal preambolo e dall’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, oltre che dal preambolo della Carte delle Nazioni Unite e da molte dichiarazioni internazionali e carte costituzionali.</p>
<p>Per questo motivo, istituire una giornata mondiale di riflessione sulla dignità della persona umana è una iniziativa opportuna e meritevole. Le giornate mondiali sui diritti umani e sulle libertà individuali sono di grande importanza, per mantenere accesa l’attenzione a livello mondiale su quelli che sono i temi giuridici e sociali più importanti a livello mondiale. Manca, tuttavia, la valorizzazione del sostrato comune a tutti questi contenuti: e il sostrato comune è, per l’appunto, la dignità della persona umana. Come tale, essa merita di essere ricordata dalle Nazioni Unite in via logicamente preliminare rispetto alle varie giornate per la promozione e tutela dei diritti e delle libertà, per rendere evidente la loro matrice comune, il loro collante unitario, che è il loro radicamento sostanziale nel valore della persona umana. Occorre dare evidenza tangibile che tutti i diritti e tutte le libertà hanno il loro fondamento e il loro fine nel bene della persona umana: solo in questa prospettiva i singoli diritti e le singole libertà possono essere interpretati e applicati in modo giusto e coerente, altrimenti si svuotano della loro anima.</p>
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<ol start="2">
<li><strong>La dignità umana come valore assoluto e non negoziabile</strong></li>
</ol>
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<p>Come ogni valore autentico, la dignità della persona umana ha carattere assoluto, non negoziabile, indisponibile alla persona stessa che ne è titolare.</p>
<p>Ciascun valore ha una radice oggettiva, che prescinde dalla volontà di chi ne è titolare o di chi lo afferma. Esiste in quanto tale, per il sol fatto che ne ricorrano i presupposti. Il valore della dignità esiste per il sol fatto che esista una persona umana, a prescindere da ogni sua caratteristica e da ogni sua meritevolezza. Per questo si deve considerare un valore assoluto, che da nessuno può esserci tolto per alcuna ragione.</p>
<p>Come ha detto Pico della Mirandola nell’orazione <em>De hominis dignitate</em>, del 1486, il creatore ha creato l’uomo né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché potesse plasmarsi da se stesso, libero di poter degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti, oppure di potersi rigenerare nelle cose superiori che sono divine. Ma è pur sempre il depositario di semi d’ogni specie e germi d’ogni vita, che fondano il suo costante valore anche nel caso in cui si sia abbrutito.</p>
<p>Neppure i comportamenti più riprovevoli tolgono alla persona quel nucleo di valore che la caratterizza per il sol fatto di essere una persona. Alcune sue facoltà potranno, e se del caso dovranno, essere limitate in caso di colpevolezza, ma mai fino a giungere al punto di negare il valore della persona in quanto tale. La dignità umana, come valore assoluto, è infatti inviolabile.</p>
<p>Come ha detto Cesare Beccaria, nella famosa opera Dei delitti e delle pene, del 1764, anticipando i contenuti dell’attuale art. 5 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “<em>chi non può sentirsi fremere tutta la parte più sensibile nel vedere un reo lacerato con torture e trattamenti inumani?</em>” E inoltre: “<em>Se dimostrerò che la pena di morte non è utile, né necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità</em>”. Potremmo dire oggi: la causa della dignità umana.</p>
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<ol start="3">
<li><strong>La dignità umana come valore indisponibile</strong></li>
</ol>
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<p>Nascendo con la persona, il valore della dignità non è frutto dell’opera, dell’azione, del lavoro, dei meriti della persona stessa. Pertanto, questo valore non rientra tra le cose di cui la persona può disporre. La dignità è qualcosa che ci caratterizza in modo intrinseco e innato in quanto persone umane e che non possiamo rinunciare, né scambiare con qualcos’altro (in particolare, con del denaro).</p>
<p>È particolarmente importante ribadire questo concetto oggi, dove l’economicismo che affligge la nostra società a livello mondiale tende a dare a ogni aspetto della vita un valore economico e, quindi, una commerciabilità. Il valore della persona umana, la sua dignità, non possono essere oggetto di scambi economici.</p>
<p>Questa conclusione è sostanzialmente condivisa nei suoi contenuti essenziali: si pensi alla riduzione in schiavitù. In quanto comportamento riconosciuto come profondamente lesivo della dignità della persona (art. 4 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo), esso non può essere mai consentito, neppure se paradossalmente la persona fosse d’accordo a rinunciare alla propria libertà in cambio di danaro.</p>
<p>Non si può omettere di segnalare, peraltro, come vi siano alcuni ambiti nei quali ancora oggi la disponibilità del proprio corpo o di proprie funzioni vitali per scopo economico viene ammessa in alcuni Paesi.</p>
<p>Penso al tema della surrogazione della maternità, dove le funzioni riproduttive di una persona vengono messe a disposizione di altri, dietro pagamento diretto o indiretto di somme di denaro, con impegno alla rinuncia da parte della gestante alle prerogative proprie della madre. Vi sono convincenti argomenti per sostenere che questa pratica sia contraria alla dignità della persona umana, come di recente affermato da molti corti supreme in molti Stati. In Italia, ad esempio, la Corte costituzionale ha affermato che la pratica della maternità surrogata “<em>offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane</em>” (Corte Cost., n. 79/2022; Corte Cost., n. 33/2021; Corte Cost., n. 272/2017).</p>
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<ol start="4">
<li><strong>Carattere assoluto del valore della dignità umana e suoi contenuti storici</strong></li>
</ol>
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<p>Questa considerazione introduce a un tema ulteriore e più complesso. Affermare il carattere assoluto, non negoziabile e indisponibile del valore della dignità della persona umana non significa negare che i suoi contenuti e le sue sfaccettature possano risentire di influenze culturali e storiche. L’immutabilità di un valore attiene al suo nucleo essenziale, che tutte le manifestazioni concrete, per quanto diversificate, devono rispettare e rispecchiare.</p>
<p>La presente epoca storica si caratterizza per la complessità e il pluralismo non soltanto giuridico, ma anche assiologico. Inoltre, essa si caratterizza per una incertezza antropologica probabilmente senza precedenti: non si sa più riconoscere cosa sia la persona umana e si fatica a trovare consenso su quali siano le sue caratteristiche innate, che la caratterizzano in quanto tale.</p>
<p>In questo contesto, può non esser semplice rinvenire il giusto punto di confine tra contenuti essenziali del valore della dignità umana e sue possibili manifestazioni concrete.</p>
<p>Come sottolineato dal grande giurista tedesco Bockenforde, «<em>In che cosa consista questa dignità quanto al contenuto, con il dovere di rispetto a essa associato, può essere controverso nella misura in cui in particolare sono in gioco i casi concreti e i gradi differenziati. Ma ciò che costituisce il nucleo fondamentale di questo principio, in cui risiede la sua essenza normativa, è meno controverso di quanto possa sembrare. Esso si può parafrasare con la formula mutuata da Kant di “fine in se stesso” o con quella interpretazione data dalla Corte Costituzionale Federale di “essere (Dasein) per se stesso”. In ciò sono compresi la posizione e il riconoscimento dell&#8217;uomo quale soggetto individuale, la libertà di uno sviluppo proprio, l&#8217;esclusione della sua strumentalizzazione a mo&#8217; di cosa di cui si possa disporre tout court, ovvero, in termini positivi, il diritto ad avere diritti da rispettare e tutelare</em>».</p>
<p>Proprio per questo è importante porre il tema in modo esplicito a livello globale e dedicare alla riflessione intorno a esso un evento ufficiale a livello internazionale, come in particolare l’istituzione di una giornata mondiale.</p>
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<ol>
<li><strong>Contenuti consolidati</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Molti sono gli ambiti in cui il tema della dignità umana e delle sue manifestazioni concrete è già oggi affrontato in modo corretto.</p>
<p>Si pensi al tema del diritto dell’uomo di disporre dei mezzi necessari per la propria sussistenza fisica: i suoi contenuti, come il diritto a svolgere un lavoro che li fornisca, il dovere di svolgere un tale lavoro, e il diritto di ricevere assistenza in caso di povertà e inabilità al lavoro (artt. 23 e 25 della dichiarazione universale dei diritti umani). Non vi sono particolari dubbi che questo aspetto della dignità della persona sia universalmente riconosciuto e non vi sono particolari dubbi neppure che i contenuti, che ho prima tratteggiato, diano vita a diritti umani fondamentali. Non in ogni contesto, purtroppo, tali diritti vengono rispettati: ma questo è un problema fattuale, il quale non intacca la consapevolezza condivisa che, in verità, dovrebbero esserlo.</p>
<p>Si pensi, ancora, al tema del diritto dell’uomo di disporre dei mezzi necessari per la propria vita spirituale: è il tema della libertà religiosa. Anch’esso è universalmente condiviso come principio (art. 18 della dichiarazione universale dei diritti umani), anche se purtroppo in concreto rimane troppo spesso inattuato. Eppure, non soltanto la saggezza religiosa, ma anche la saggezza laica, eccetto alcune derive riduzioniste, ha da sempre riconosciuto che l’uomo è un sinolo di corpo e anima, con la conseguenza che il benessere e la libera espressione dell’anima è altrettanto importante di quella del corpo.</p>
<p>Anche per questo l’istituzione di una giornata mondiale della dignità della persona è importante: per rafforzare la consapevolezza che le libertà e i diritti fondamentali, compresa la libertà di religione, non devono essere tutelati e garantiti come semplici vessilli, ma in quanto aspetti fondamentali per il bene della persona umana.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol>
<li><strong>Contenuti in via di definizione</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Accanto a contenuti per i quali può dirsi universalmente riconosciuta, almeno in linea di principio, la consustanzialità rispetto alla dignità umana, esistono anche ambiti in cui non si è ancora raggiunta certezza se un dato contenuto rientri o meno nel nucleo essenziale e indefettibile della dignità umana. Vi sono casi in cui si tende a ritenere che alcuni contenuti, che in verità attengono al cuore della dignità della persona, non siano essenziali; e casi in cui, all’opposto, si ritiene che attengono alla dignità della persona dimensioni che, in verità, ne sono estranee e, anzi, a volte in contrasto.</p>
<p>In verità, il parametro per valutare se certe dimensioni e certi contenuti abbiano o meno valenza antropologia risiede proprio nel concetto di dignità umana: se favoriscono l’autentico valore della persona umana in quanto tale, vanno protetti come aspetti fondamentali della dignità umana; se si pongono in contrasto con l’autentico valore della persona umana in quanto tale, non meritano di essere tutelati e, anzi, meritano di essere contrastati.</p>
<p>L’istituzione di una giornata mondiale della dignità sarebbe una occasione importante per poter porre temi di questo genere al centro del dibattito e per poterli indirizzare correttamente, assumendo come parametro di valutazione quello più corretto, ossia l’autentico e vero valore della persona umana in quanto tale.</p>
<p>Compirò due esempi di materie per le quali il dibattito in questo senso risulta aperto e dovrebbe essere risolto proprio assumendo come orizzonte di valutazione l’autentico valore della dignità della persona umana.</p>
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<ol start="5">
<li><strong>La sussidiarietà orizzontale come manifestazione della dignità della persona nei rapporti coi pubblici poteri</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il valore della dignità della persona implica che la società civile debba essere messa in condizione di soddisfare prima di tutto da se stessa i bisogni dei propri membri. L’intervento pubblico deve essere residuale, cioè: deve assicurare che l’organizzazione spontanea della società non leda i diritti di nessuno e il valore oggettivo intrinseco della persona umana; deve controllare che tutti possano essere raggiunti dai servizi offerti dalla società civile; deve erogare direttamente il servizio soltanto quando la società civile non risulta da sé stessa in grado di soddisfare adeguatamente i propri bisogni. È il principio di sussidiarietà orizzontale.</p>
<p>Questo principio ha un radicamento profondo nel valore della persona umana. Il diritto di scegliere con quali modalità soddisfare i propri bisogni è qualcosa di intrinseco rispetto al valore dell’uomo, perché attiene alla sua personalità. Ciascuno di noi è diverso dall’altro e impedire alla persona di organizzarsi in modo conforme alla sua personalità, autenticamente intesa, per soddisfare al meglio i propri bisogni può costituire una violazione della sua dignità. Ho parlato di personalità autenticamente intesa, non semplicemente di personalità, perché il discorso che sto svolgendo non vale a introdurre un principio libertario, secondo cui ogni desiderio della persona meriterebbe di essere assecondato per il sol fatto di esser tale. Soltanto gli aspetti conformi al bene oggettivo della persona, in quanto tali, possono considerarsi meritevoli di questa tutela.</p>
<p>La dignità della persona umana, in altre parole, va di pari passo con la verità sull’uomo.</p>
<p>«<em>È alla luce della dignità della persona umana — da affermarsi per se stessa — che la ragione coglie il valore morale specifico di alcuni beni, cui la persona è naturalmente inclinata. E dal momento che la persona umana non è riducibile ad una libertà che si autoprogetta, ma comporta una struttura spirituale e corporea determinata, l’esigenza morale originaria di amare e rispettare la persona come un fine e mai come un semplice mezzo, implica anche, intrinsecamente, il rispetto di alcuni beni fondamentali, senza del quale si cade nel relativismo e nell&#8217;arbitrio</em> […] <em>È comunque sempre dalla verità che deriva la dignità della coscienza</em>» (Veritatis Splendor, 48, 63).</p>
<p>Come individuare quali desideri e ambizioni siano conformi al bene oggettivo della persona e quali, invece, non lo siano, è uno di quei compiti complessi di cui ho parlato in precedenza. Proprio in questo ambito è importante l’opera degli studiosi, degli accademici: lo strumento da utilizzare è il corretto uso della ragione. Ne parlerò in conclusione.</p>
<p>Lo stesso Kant, nell’affermare che «<em>l’autonomia è il fondamento della dignità della natura umana</em>», non intende affermare un principio di autodeterminazione libertario, ma collegarsi alla razionalità intrinseca della persona:  «<em>gli esseri razionali sono chiamati </em>persone<em>, perché la loro natura li contraddistingue già come fini in se stessi, ossia come qualcosa che non può essere usato semplicemente come mezzo, e in conseguenza limita ogni arbitrio (ed è un oggetto del rispetto) … Nel regno dei fini tutto ha un prezzo o una dignità. Ciò che ha un prezzo può essere sostituito con qualcos’altro come </em>equivalente<em>. Ciò che invece non ha prezzo, e dunque non ammette alcun equivalente, ha una dignità … Ciò che costituisce la condizione sotto la quale, soltanto, qualcosa può essere fine in se stesso, non ha semplicemente un valore relativo, ossia un prezzo, ma un valore intrinseco, ossia </em>dignità» (<em>Fondazione della metafisica dei consumi</em>)».</p>
<p>Dalle considerazioni che ho appena svolto discendono alcune importanti conseguenze. I pubblici poteri devono favorire, e non ostacolare, l’auto-organizzazione della società civile, quando questa sia strumentale al bene oggettivo intrinseco della persona umana e non si ponga in contrasto con esso. Specialmente per gli aspetti nei quali maggiormente si può esprimere in modo autentico la personalità dell’uomo, come l’educazione, la fede, la cura e l’assistenza delle persone fragili, le formazioni sociali spontanee (associazioni, fondazioni, organizzazioni ecc.) devono avere uno spazio centrale. Solo così può essere rispettata fino in fondo la dignità dell’uomo, nella forma della possibilità di esplicare pienamente ed autenticamente la sua personalità.</p>
<p>Tra le varie conseguenze che da ciò derivano, ve ne sono alcune di essenziali anche sotto il profilo della finanza pubblica. Queste associazioni, fondazioni, organizzazioni, infatti, svolgono compiti essenziali, che in loro assenza dovrebbero essere svolti dalla pubblica amministrazione. Con il loro lavorio quotidiano, quindi, queste associazioni, fondazioni, organizzazioni garantiscono dei risparmi importanti per la finanza pubblica.  Per questo motivo, è necessario rivedere le modalità di redazione dei bilanci della pubblica amministrazione, in modo da tener conto di questi risparmi. Il bilancio della pubblica amministrazione non deve essere unicamente finanziario, deve essere un bilancio sociale. Altrimenti non raffigura in modo adeguato lo stato di salute di un Paese. Inoltre, se è vero che queste associazioni, fondazioni, organizzazioni contribuiscono già in natura alle pubbliche spese, è altrettanto vero che la loro contribuzione in denaro, cioè le loro imposte, devono essere escluse o ridotte per tener conto del contributo che hanno già dato alla società.</p>
<p>Tutto questo attiene direttamente al rispetto autentico della personalità dell’uomo e, quindi, alla dignità della persona umana. Tutto questo favorisce il valore della persona umana in quanto tale e, perciò, va protetto come aspetto fondamentale della dignità umana. Per questo è importante parlarne e porre la riflessione al centro dell’attenzione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="6">
<li><strong>Efficienza e utilità come elementi estranei al perimetro della dignità della persona umana</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Sotto altro profilo, il concetto di dignità della persona è talora oggetto di fraintendimenti, poiché a esso vengono ascritti contenuti contingenti che, in verità, non risultano conformi al valore   della persona umana in quanto tale.</p>
<p>Ho già accennato prima alla necessità di interpretare il concetto di personalità dell’uomo in modo autentico, quando si tratti di dignità dell’uomo, per non cadere in pericolosi cortocircuiti.</p>
<p>Vi sono infatti ideologie, al giorno d’oggi, che tendono a estendere il concetto di personalità e di dignità oltre i confini del bene oggettivo della persona e che, pertanto, finiscono per negare quella stessa dignità che, invece, vorrebbero a parole sostenere.</p>
<p>La riflessione sul tema della dignità, dunque, deve servire anche ad affrontare questi temi e a portare chiarezza in ambiti così delicati e importanti.</p>
<p>Siamo al cuore della questione che Bockenforde indica così: «<em>fin dove debba estendersi questo riconoscimento della dignità umana all&#8217;interno del processo biologico di ogni uomo, affinché rimanga autentica</em>». E che Bockenforde chiaramente risolve nel senso che essa identifica l’uomo in tutta la sua esistenza, dal concepimento alla morte naturale.</p>
<p>Tra i molti esempi che si potrebbero fare, prendiamo quello della dignità della persona malata o morente.</p>
<p>Secondo certe ideologie, il valore della persona sarebbe connesso alle sue capacità fisiche o intellettuali, alla sua funzionalità. Sono ideologie di matrice utilitarista, che possono presentare varie sfaccettature (dal darwinismo sociale al neo-malthusianesimo). In base a queste ideologie, versare in una situazione di grave sofferenza e menomazione è considerato una situazione lesiva della dignità della persona. Per questo, si pensa di attribuire alla persona un diritto di scegliere di morire. Si parla di diritto di “morire con dignità”.</p>
<p>Sennonché, vi è in questo un travisamento radicale del concetto di dignità. La dignità non è legata all’efficienza della persona, ma al suo valore in quanto tale. Non a caso, lo stesso Kant, pur annoverato tra i più fervidi sostenitori dell’autodeterminazione individuale, ritiene contrario alla dignità della persona il suicidio e la disposizione del proprio corpo: «<em>Se, per sfuggire a una condizione dolorosa, l’uomo si distrugge, si serve di una persona unicamente come di “un mezzo” per conservare uno stato sopportabile fino alla fine della vita. Ma l’uomo non è una cosa, e, perciò, non è qualcosa che si possa adoperare “solo” come mezzo: in tutte le sue azioni egli deve essere considerato, al tempo stesso, come un fine in sé. Io non dispongo quindi dell’uomo, nella mia persona, per mutilarlo, danneggiarlo o distruggerlo</em>» (<em>Fondazione della metafisica dei costumi</em>).</p>
<p>In altre parole, il valore in quanto tale rimane anche nella persona menomata e sofferente. È  doveroso limitare la sofferenza e il dolore, ed esistono farmaci che lo consentono. Ma il dolore e la sofferenza non degradano la persona umana, anzi, spesso ne rafforzano il valore.</p>
<p>«<em>Nella sofferenza è come contenuta una particolare chiamata alla virtù, che l&#8217;uomo deve esercitare da parte sua. E questa è la virtù della perseveranza nel sopportare ciò che disturba e fa male. L’uomo, così facendo, sprigiona la speranza, che mantiene in lui la convinzione che la sofferenza non prevarrà sopra di lui, non lo priverà della dignità propria dell&#8217;uomo unita alla consapevolezza del senso della vita</em>» (Salvifici doloris, 23).</p>
<p>Senza contare che, in molti casi, dietro alla concessione del “diritto di morire con dignità” si nasconde il rischio di un subdolo scivolamento verso un dovere di morire, nel senso di non gravare sulla società con costi per cure e assistenza quando non si è più utili.</p>
<p>L’istituzione di una giornata mondiale per la dignità umana sarà l’occasione anche per discutere di questi temi in modo corretto e nella giusta prospettiva del valore dell’uomo in quanto tale.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="7">
<li><strong>Il ruolo degli accademici a sostegno della dignità della persona</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>In tutto questo, appare evidente l’importanza del ruolo degli accademici, in generale, e dei giuristi, in particolare.</p>
<p>Abbiamo detto che, accanto a un nucleo essenziale e univoco del concetto di dignità umana, molti contenuti possono essere storicamente e sociologicamente orientati.</p>
<p>Ecco, il ruolo degli accademici è proprio quello di elaborare un discorso razionale su quali contenuti e manifestazioni, che occasionalmente sono ascritti al concetto di dignità umana, siano invece a essa estranei a talora con essa contrastanti, e correlativamente di elaborare un discorso razionale su quali aspetti, che eventualmente non siano ricondotti al concetto di dignità umana, debbano invece a esso essere riportati.</p>
<p>L’accademia è il luogo dove il discorso razionale dovrebbe trovare la più compiuta applicazione.</p>
<p>E la scienza giuridica dovrebbe essere strumento privilegiato in questa prospettiva.</p>
<p>Il diritto, infatti, dovrebbe essere portatore della “legge della ragione”, “<em>law of reason</em>” secondo gli ordinamenti di <em>common law</em>, “<em>summa ratio</em>” secondo le parole di Cicerone (De Legibus, I, 6). Essa è lo strumento che permette di distinguere il giusto dallo sbagliato e, per quanto qui specificamente ci interessa, di distinguere ciò che davvero attiene alla dignità umana rispetto a ciò che invece non vi rientra.</p>
<p>Ciò non è vero soltanto muovendo da una impostazione filosofica e assiologica trascendente: «<em>Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune</em>». «<em>Imperare autem est quidem essentialiter actus rationis; imperans enim ordinat eum cui imperat</em>» (S. Tommaso, Summa Theologica, Prima Secundae, q. 90, art. 4 e q. 17, art.1).</p>
<p>È vero anche in una prospettiva immanente e integralmente laica Kant è l’autore del celeberrimo principio per cui «<em>il diritto è l’insieme delle condizioni per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno può accordarsi coll’arbitrio di un altro</em>». Eppure, lo stesso Kant ha avuto cura di aggiungere che questo deve avvenire sempre una «<em>legge universale della libertà</em>». E qual è questa <em>legge universale della libertà</em>? Appunto, la legge della ragione. Chiarisce, infatti, immediatamente prima l’illustre filosofo che chi pretendesse di ridurre il diritto a «<em>ciò che le leggi in un certo luogo e in un certo tempo prescrivono o hanno prescritto</em>» finirebbe per essere incapace di «<em>riconoscere ciò che è giusto e ciò che è ingiusto</em>». Infatti, «<em>le origini di quei giudizi</em>», fondamentali per la giuridicità, risiede «<em>nella ragione pura quale unico fondamento di ogni legislazione positiva possibile</em>».</p>
<p>Talché, conclude il filosofo di Koenigsberg, «<em>una dottrina del diritto puramente empirica</em>» e priva del riferimento alla “<em>ragione pura</em>” sarebbe, «<em>come la testa di legno nella favola di Fedro, una testa che può essere bella, ma che, ahimè! non ha cervello</em>» (I. Kant, La metafisica dei costumi, Parte Prima. La dottrina del diritto, Cap. I. Introduzione alla dottrina del diritto, par. B).</p>
<p>A ben vedere, lo stesso giuspositivismo, pur ricusando il riferimento alla ragion pratica e alla fondazione razionale dei valori, non manca di appellarsi a quel comparto della legge di ragione che è la logica nel momento in cui delinea i criteri di relazione delle norme tra sé e con la <em>Grundnorm</em>.</p>
<p>Sosteneva il giurista medievale Azzone da Bologna: «<em>iuris professores per orbem terrarum facit [scientia iuris] solemniter principari</em>». Per essere precisi, i giuristi non devono governare il mondo, ma dare un contributo per far sì che il mondo sia governato secondo ragione.</p>
<p>In questo risiede d’importanza del mondo accademico a sostegno della dignità umana e dell’istituzione della giornata mondiale che la abbia ad oggetto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>*</sup></a> <em>Trattasi del testo della relazione tenuta dall’Autore alla conferenza internazionale “Human Dignity Conference”, svoltosi all’Università di Oxford il 27-29 luglio 2023</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/considerazioni-sul-tema-della-dignita-umana-in-vista-della-possibile-istituzione-di-una-giornata-mondiale/">Considerazioni sul tema della “dignità umana”, in vista della possibile istituzione di una giornata mondiale</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’abolizione del reato di pubblicità abortiva in Germania. Un’analisi storica e tecnico-giuridica</title>
		<link>https://l-jus.it/labolizione-del-reato-di-pubblicita-abortiva-in-germania-unanalisi-storica-e-tecnico-giuridica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ljusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascicolo 1-2 - 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Francesco Camplani Assegnista di ricerca, Università di Macerata Dottore di ricerca in diritto penale, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”* &#160; Sommario: 1. L’abolizione del reato di “pubblicità abortiva” di cui al § 219a StGB. Introduzione e sintesi di un dibattito (dis)informativo ‒ 2. Brevi note storico-sistematiche. L’introduzione del reato e i precedenti ‒ 2.1 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/labolizione-del-reato-di-pubblicita-abortiva-in-germania-unanalisi-storica-e-tecnico-giuridica/">L’abolizione del reato di pubblicità abortiva in Germania. Un’analisi storica e tecnico-giuridica</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Francesco Camplani</strong><br />
<em>Assegnista di ricerca, Università di Macerata<br />
</em><em>Dottore di ricerca in diritto penale, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>*</sup></a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sommario: 1. L’abolizione del reato di “pubblicità abortiva” di cui al § 219a StGB. Introduzione e sintesi di un dibattito (dis)informativo ‒ 2. Brevi note storico-sistematiche. L’introduzione del reato e i precedenti ‒ 2.1 L’introduzione del § 219a StGB ‒ 2.2 Un antecedente storico solo parzialmente conferente ‒ 2.3 La “soluzione dei termini” e la sua dichiarazione di incostituzionalità nell’ottica del bilanciamento di beni. L’approdo alla “soluzione della prescrizione sociosanitaria” ‒ 2.4 Le vicende del reato di pubblicità per l’interruzione di gravidanza; ‒ 3. Il diritto vigente, fra la protezione del bene giuridico della vita nascente e la “soluzione della prescrizione sociosanitaria”‒ 3.1 La persistente incriminazione dell’interruzione di gravidanza e il sistema delle scriminanti ‒ 3.2 Interruzione di gravidanza, <em>flankierende Regelung</em> e tutela di funzioni. I reati di danno ‒ 3.3 Interruzione di gravidanza e consulenza preventiva, fra StGB e legislazione speciale ‒ 3.4 I reati di pericolo. La norma sopravvissuta ed il reato di traffico di strumenti abortivi ‒ 4.  La norma del § 219a StGB ‒ 4.1 Elementi costitutivi del reato abolito ‒ 4.2 Implicazioni politico-criminali della norma e della sua abolizione ‒ 5. L’abolizione era l’unica soluzione? ‒ 5.1 La depenalizzazione ‒ 5.2 L’abolizione parziale ‒ 5.3 Osservazioni ‒ 6. Conclusioni.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>L’abolizione del reato di “pubblicità abortiva” di cui al § 219a StGB. Introduzione e sintesi di un dibattito (dis)informativo</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>È notizia recente l’approvazione della legge che prevede, a partire da luglio 2022, l’abolizione del § 219a dello <em>Strafgesetzbuch</em> tedesco<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[1]</sup></a>, recante il reato di “pubblicità per l’interruzione di gravidanza” (<em>Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft</em>).</p>
<p>La fattispecie di reato era da tempo posta in discussione, essendo stata posta al centro di virulente discussioni politico-mediatiche in almeno altre due occasioni. La prima era stata nel 1992<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[2]</sup></a>, subito dopo la <em>Wiedervereinigung</em>. La seconda volta nel 2018<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[3]</sup></a>, a seguito della condanna di due ginecologhe – che, secondo le fonti giornalistiche, pare si limitassero ad informare sulla pratica dell’operazione nel proprio studio medico &#8211; per il reato in questione<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[4]</sup></a>.</p>
<p>In entrambe le occasioni, la maggioranza parlamentare e il Governo federale avevano sostanzialmente ostacolato l’iniziativa, pur accettando forme di compromesso su altri aspetti della legislazione amministrativa e penale in materia di interruzione della gravidanza.</p>
<p>Per quanto riguarda la virulenta discussione accesasi nel 2018, rimane iconica la frase dell’allora Ministro federale della Sanità Jens Spahn: «<em>Quando si tratta della vita degli animali, in tal caso, alcuni di coloro che oggi si battono per l’aborto sono indisponibili ad ogni compromesso</em>»<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[5]</sup></a>. In tale circostanza, in assenza della disponibilità del Governo federale e della maggioranza del <em>Bundestag</em>, si era quindi saggiata anche la possibilità di sollevare questione di costituzionalità, provando a porre in contrasto il § 219a StGB con il diritto alla libertà professionale sancito dall’Art. 12 del <em>Grundgesetz</em>: ma la giurisprudenza e la (scarna) dottrina in materia – fonti di interpretazione cui il <em>Bundesverfassungsgericht</em>, così come anche i tribunali ordinari, tributano esplicitamente credito − si mostravano per lo come più contrari ad un possibile accoglimento della stessa<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p>Di avviso opposto a quello di Spahn sono stati, negli ultimi mesi, alcuni ministri del Governo federale in carica, che parlano dell’abolizione come una svolta per la tutela dei medici e delle donne<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[7]</sup></a>. Il Governo federale stesso ha presentato, per il tramite della persona del Cancelliere federale, la proposta integralmente abolitrice risultata prevalente<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p>La discussione sull’abolizione non si è limitata alla sola compagine politica. Il Governo federale ed il <em>Bundestag</em>, infatti, hanno promosso un’articolata audizione che ha coinvolto un gruppo di esperti<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[9]</sup></a>, fra esponenti di associazioni, professori di diritto penale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[10]</sup></a> e medici. Si può notare, dato invero piuttosto singolare, la presenza di una delle ginecologhe incriminate nel 2018<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[11]</sup></a> fra le persone consultate per l’occasione. Non sono mancati anche persone ed enti di portatori di visioni diametralmente opposte<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[12]</sup></a>.</p>
<p>La questione travalica ampiamente i confini della <em>Bundesrepublik</em>, avendo suscitato l’attenzione anche dalla stampa nostrana. Una buona parte di essa, già pronta a sorreggere le precedenti iniziative abolitrici, accoglie con entusiasmo la notizia, leggendovi una grande conquista per la tutela dei diritti delle donne e l’abolizione di una norma “oscena”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[13]</sup></a> di origine nazionalsocialista. A causa della vicinanza cronologica delle notizie, si potrebbe financo ipotizzare l’intenzione di una lettura in senso revanscista nei confronti della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sul caso <em>Dobbs Vs. Jackson</em>, nella speranza che l’abolizione del §219a StGB in una delle principali potenze europee costituisca una sorta di replica al rovesciamento di <em>Roe Vs. Wade</em>.</p>
<p>Dal dibattito testé sintetizzato è rimasto fuori un vero e proprio “convitato di pietra”, cui invece il presente contributo intende incentrarsi: la norma stessa, il suo testo, la sua interpretazione, il suo <em>funditus</em> e la sua storia. Scarse e (a voler essere generosi) imprecise sono state le notizie sulla storia e sul contenuto effettivo di una siffatta norma incriminatrice oggi abolita, ancor meno quelle sulle relative implicazioni e sul suo ruolo nel sistema del diritto penale tedesco. Conviene premettere considerazioni minime e sintetiche circa il suo contesto, prima di entrare nel merito della figura di reato testé abrogata.</p>
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<ol start="2">
<li><strong>Brevi note storico-sistematiche. L’introduzione del reato e i precedenti</strong></li>
</ol>
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<ul>
<li><strong>L’introduzione del § 219a StGB</strong></li>
</ul>
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<p>Il § 219a StGB, come suggerisce il sottonumero “a”, non è parte dell’impianto originario dello <em>Strafgesetzbuch</em><a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[14]</sup></a>. Esso è infatti frutto della quinta riforma organica del diritto penale (<em>5. Strafrechtsreform</em>) con legge 18 giugno 1974<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[15]</sup></a>, pubblicata sul <em>Bundesgesetzblatt</em> (“Rivista delle leggi federali”) n. 63 del 21 giugno 1974.</p>
<p>In esito della riforma, il reato di “aborto” (<em>Abtreibung</em>) veniva ridenominato in reato di “interruzione di gravidanza” (<em>Schwangerschaftsabbruch</em>), tuttora vigente col medesimo <em>nomen juris</em>. In coerenza con questo dato nominale e con la retrostante scelta valoriale, ne riformulava alcuni elementi fondamentali: tanto è testimoniato dal passaggio della focalizzazione sull’uccisione del concepito da parte della donna o di persona da lei autorizzata, presente nella versione previgente («<em>Eine Frau, die ihre Leibesfrucht abtötet oder die Abtötung durch einen anderen zuläßt,…</em>», «<em>Una donna, che uccide il frutto del concepimento o permette l’uccisione tramite altri, …</em>»)<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[16]</sup></a> a quella sulla condotta di interruzione della gravidanza da chiunque commessa («<em>Wer eine Schwangerschaft abbricht</em>», «chiunque interrompe una gravidanza»)<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[17]</sup></a>.</p>
<p><em>A latere</em> del fatto tipico, ad ulteriore testimonianza di un cambiamento di visione nel senso del bilanciamento fra volontà della gestante e vita del nascituro, il legislatore inseriva le ampie clausole di giustificazione e di non punibilità che saranno oggetto di analisi nel prosieguo, in particolare per mezzo dell’interpolato § 218a. Suddetta riforma avrebbe preceduto di pochi mesi l’approvazione e l’entrata in vigore della versione vigente dello <em>Strafgesetzbuch</em> (1975)<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[18]</sup></a>.</p>
<p>Queste primissime notazioni storiche appaiono sufficienti per affermare che hanno sbagliato grossolanamente e colpevolmente le numerose fonti giornalistiche che hanno ricollegato il reato di pubblicità abortiva alla riforma nazionalsocialista dello <em>Strafgesetzbuch</em> e ad una politica criminale volta a limitare l’aborto, o quantomeno l’informazione in proposito<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[19]</sup></a>.</p>
<p>Si può anzi osservare, scorrendo il testo della legge di riforma sul <em>Bundesgesetzblatt</em> n. 63 del 21 giugno 1974, la firma del cancelliere socialdemocratico Helmut Schmidt, in quel momento da poche settimane succeduto a Willy Brandt.</p>
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<ul>
<li><strong>Un antecedente storico solo parzialmente conferente</strong></li>
</ul>
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<p>Va tuttavia specificato, per completezza d’informazione, che la perversa epopea della legislazione nazionalsocialista offre un elemento idoneo ad ingenerare equivoci.</p>
<p>Esisteva, a ben vedere, la norma incriminatrice del § 220 StGB, entrata in vigore con legge del 26 maggio 1933<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[20]</sup></a> – emanata quando la Germania era ancora retta da un governo di coalizione – che si prestava a ricomprendere anche <em>parte delle</em> condotte che, tra il 1974 e il 2022, sono state previste e punite dal § 219a StGB.</p>
<p>Tale norma presentava tuttavia un tenore radicalmente diverso ed in sostanza ben più vago ed indeterminato di quello dell’abolito § 219a, anticipando la punibilità alla semplice offerta al pubblico di servizi abortivi propri o altrui – del tutto indipendentemente dalle modalità concrete ‒ o all’offerta di finanziamenti per l’operazione, onde punire tale condotta anche nel caso di desistenza o recesso da un’operazione abortiva già organizzata<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[21]</sup></a>.</p>
<p>Si trattava, peraltro, di una previsione che si inseriva in un contesto culturale e giuridico completamente diverso, nel quale, da un lato, l’aborto costituiva reato – e reato, appare utile precisare, contro la <em>vita</em> (<em>wider das Leben</em>) − fin dalla versione originaria (1871) dello <em>Strafgesetzbuch</em><a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[22]</sup></a>: in quest’ottica, è possibile osservare che il giudizio di disvalore verso l’aborto non costituisse un’esclusiva del regime nazionalsocialista. Esso anzi, con legge del 26 giugno 1935, avrebbe introdotto <em>per la prima volta</em> una scriminante per il medico che operava la «<em>Schwangerschaftsunterbrechung</em>», termine a-valoriale anch’esso volto ad indicare l’interruzione di gravidanza<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[23]</sup></a>, «<em>secondo le regole dell’arte medica per evitare un serio pericolo per la vita o per la salute della gestante e con il suo consenso</em>», collocandola nel § 14 della legge di sistema per la custodia della discendenza affetta da malattie ereditarie<a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[24]</sup></a> (<em>Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses</em>).</p>
<p>Proprio dall’intitolazione di tale legge si ricava, a ben vedere, un dato di contesto fondamentale. Il governo totalitario di Adolf Hitler, infatti, avrebbe impostato la protezione giuridica della vita in un’ottica completamente diversa e, in sostanza, recessiva di fronte alla tutela «<em>del sangue e dell’onore</em>» (<em>Blut und Ehre</em>), ideali ricorrenti financo nelle intitolazioni delle leggi dell’epoca, a partire dalle – sia consentito – infami leggi di Norimberga del 1935.</p>
<p>Portando ad estreme conseguenze – anche a causa del diverso grado di avanzamento tecnico e scientifico delle rispettive società − quanto avvenuto nell’Italia fascista, di conseguenza, lo stesso oggetto giuridico della tutela sarebbe slittato verso beni giuridici <em>pubblici</em> come la demografia nazionale o l’integrità della stirpe, attribuendo di conseguenza un’importanza del tutto secondaria alla tutela <em>personalistica</em> promossa dalle Chiese e assurta a principio fondamentale nelle carte costituzionali del secondo dopoguerra<a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[25]</sup></a> e che rappresentava, in ultima istanza, il fine della norma postbellica e di matrice democratica del § 219a StGB.</p>
<p>L’ideologia del miglioramento eugenetico della razza <em>come quadro inclusivo anche di ogni considerazione in materia di legislazione sull’aborto</em>, peraltro, avrebbe trovato riscontro nel fatto che la legislazione degli anni successivi si sarebbe impegnata nella promozione di una politica eugenetica volta – secondo teorie scientifiche oggi ampiamente falsificate – a depurare la “razza ariana” da malattie psichiche e deformità fisiche, ricorrendo a tal fine anche a strumenti abortivi, di sterilizzazione di uomini e donne in età fertile o di <em>soppressione di neonati</em>, operati nelle strutture sanitarie pubbliche prescindendo dalla volontà dei genitori<a href="#_ftn27" name="_ftnref27"><sup>[26]</sup></a>.</p>
<p>In quest’ottica, la minaccia di sanzione recata dal § 220 StGB introdotto nel 1933<a href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup>[27]</sup></a> nei confronti dei privati che, in qualsiasi modo (e non secondo modalità <em>ben identificate</em>), offrissero servizi abortivi rappresentava tutt’al più uno <em>strumento del governo demografico</em> della popolazione tedesca e non certo uno strumento di tutela di persone. L’idea era quella di dissuadere dall’aborto di soggetti “ariani” e sani, favorendo invece la scomparsa di individui “inferiori” o “difettosi”.</p>
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<ul>
<li><strong>La “soluzione dei termini” e la sua dichiarazione di incostituzionalità nell’ottica del bilanciamento di beni. L’approdo alla “soluzione della prescrizione sociosanitaria”</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Completamente diverso è il quadro della disciplina nel quale si contestualizza, invece, il reato di pubblicità per l’interruzione di gravidanza, non a caso collocato in una sede diversa da quella del § 220 StGB, abrogato nel 1974 e mai più tornato in vigore. A tal riguardo, è bene dedicare brevi note alle vicende che hanno riguardato la norma che ha dichiarato, su più livelli, la non punibilità dell’interruzione di gravidanza.</p>
<p>La versione originaria del già menzionato § 218a StGB, infatti, era connotata da un carattere radicalmente più libertario di quello della disposizione vigente, arrivando a prevedere la totale irrilevanza penale dell’interruzione di gravidanza praticata da un medico entro le prime 12 settimane<a href="#_ftn29" name="_ftnref29"><sup>[28]</sup></a>. Non è un caso che la dottrina parli, in proposito, di una originaria “soluzione <em>o</em> disciplina dei termini”, <em>Fristenlösun</em><a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup>[29]</sup></a> o <em>Fristenregelung</em><a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup>[30]</sup></a>.</p>
<p>Ciò avrebbe condotto il Tribunale costituzionale federale, il<em> Bundesverfassungsgericht</em> con sede a Karlsruhe (Baden-Württemberg), ad una pronuncia di incostituzionalità i cui principi rappresentano tuttora, nonostante il progressivo allontanamento culturale dalla temperie compromissoria dell’epoca<a href="#_ftn32" name="_ftnref32"><sup>[31]</sup></a>, un cardine per il diritto costituzionale e penale. Essa rappresenta peraltro un esempio paradigmatico di quel processo logico della <em>Rechtsgüterabwägung</em>, del bilanciamento di beni giuridici, che rappresenta un cardine nella giustizia costituzionale della <em>Bundesrepublik</em>.</p>
<p>In tale pronuncia, infatti, veniva affermato che lo Stato federale tedesco, in quanto onerato del compito fondamentalissimo di tutelare l’incomprimibile dignità umana (Art. 1 <em>GG</em>) e il diritto alla vita (Art. 2 <em>Abs.</em> II <em>GG</em>), comprimibile per legge in casi ben delimitati, deve garantire un adeguato equilibrio fra il diritto a nascere – anch’esso oggetto di garanzia costituzionale e bene giuridico autonomo rispetto alla salute della donna gestante intenzionata ad interrompere la gravidanza – e le istanze della gestante, in particolare richiedendo la prova di motivazioni qualificate che conducano all’interruzione di gravidanza, definita peraltro dalla corte alla stregua di “condotta di uccisione” con il termine a-valoriale “<em>Tötungshandlung</em>”<a href="#_ftn33" name="_ftnref33"><sup>[32]</sup></a>.</p>
<p>Dall’articolata motivazione della sentenza si evince il profilo del bene giuridico della vita prenatale, quale processo continuo di evoluzione senza scatti e “termini” veri e propri che crea – si noti il ricorso al linguaggio filosofico-naturalistico e pregiuridico − «l’<em>individuo</em> umano» (<em>das menschliche Individuum</em>), che avviene in dipendenza del corpo della madre e rappresenta il presupposto necessario della vita postnatale. Da queste particolarità emergerebbe quindi il suo valore costituzionale in relazione al diritto alla vita, ma anche il suo possibile conflitto con beni di pari – e non superiore – livello pertinenti, appunto, alla persona della madre<a href="#_ftn34" name="_ftnref34"><sup>[33]</sup></a>.</p>
<p>Alla dichiarazione di incostituzionalità del § 218a StGB e al giudizio negativo sulla <em>Fristenlösung</em> seguiva, pertanto, l’approvazione e l’entrata in vigore di una nuova disciplina per mezzo della quindicesima riforma organica del diritto penale (1<em>5. Strafrechtsänderungsgesetz</em>) con legge 18 maggio 1976, che reintroduceva il § 218a StGB<a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><sup>[34]</sup></a> dotandolo, questa volta, della “soluzione della prescrizione sociosanitaria”, <em>Indikationslösung</em><a href="#_ftn36" name="_ftnref36"><sup>[35]</sup></a>, ancor oggi vigente nelle sue linee fondamentali. Idea fondamentale del sistema su essa imperniato dovrebbe essere l’individuazione delle ragioni <em>giuridicamente</em> accettabili per rendere (<em>lato sensu</em>) non punibile un fatto tipico di reato, nella specie l’interruzione di gravidanza, e ricondurla ad un ambito di “autoresponsabilità”<a href="#_ftn37" name="_ftnref37"><sup>[36]</sup></a>.</p>
<p>Nel complesso dell’evoluzione della disciplina, si potrebbe osservare un dato di fondo. Il legislatore tedesco del 1974 e − <em>a fortiori</em> – del 1976, come d’altronde quello italiano del 1978, era chiaramente ben lungi dal voler riconoscere un <em>diritto</em> all’aborto. La <em>ratio</em> della non punibilità (<em>lato sensu</em>) dell’interruzione di gravidanza era piuttosto basata sull’idea che l’aborto, quale fenomeno socialmente problematico, fosse meglio gestibile facendolo emergere dall’illegalità, ponendolo in carico alla sanità sia pubblica che – a differenza di quanto previsto dalla legge n. 194/1978<a href="#_ftn38" name="_ftnref38"><sup>[37]</sup></a> – privata. Si tratta di un profilo sul quale non pare si possa asserire che entrambe le legislazioni abbiano avuto pienamente successo<a href="#_ftn39" name="_ftnref39"><sup>[38]</sup></a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Le vicende del reato di pubblicità per l’interruzione di gravidanza</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il reato di pubblicità abortiva sarebbe stato momentaneamente “riallocato” al § 219b StGB per mezzo della quindicesima legge di riforma del diritto penale datata 18 maggio 1976 (Artt. 1, commi 6 e 7)<a href="#_ftn40" name="_ftnref40"><sup>[39]</sup></a>, che avrebbe istituito un ulteriore reato di “accertamento medico scorretto” (<em>Unrichtige ärtzliche Feststellung</em>), per poi tornare alla collocazione originaria in virtù della legge del 27 luglio 1992 (Art. 13 nn. 1, 17) dedicata, da titolo, “<em>alla tutela della vita nascente, alla creazione di una società amichevole per l’infanzia, all’assistenza nei conflitti di gravidanza e alla regolazione dell’interruzione di gravidanza</em>”<a href="#_ftn41" name="_ftnref41"><sup>[40]</sup></a>.</p>
<p>Quest’ultima legge, volta ad uniformare le leggi amministrative e penali in materia di aborto della da poco scomparsa Repubblica Democratica Tedesca con quelle della <em>Bundesrepublik</em>, contiene anche il testo della <em>Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten</em>, legge per la prevenzione ed il superamento dei conflitti inerenti alla gravidanza, abbreviata <em>Schwangerschaftskonfliktgesetz</em> e dotata dell’acronimo <em>SchKG</em>, che regola al dettaglio la consulenza preventiva.</p>
<p>Uno sguardo ai lavori parlamentari della riforma del 1974 può essere particolarmente utile pe avere una prima comprensione circa la contestualizzazione del § 219a StGB. Financo il legislatore socialdemocratico del 1974, che aveva improntato la disciplina della <em>Fristenlösung</em> alla più marcata a-valorialità, si era premurato di prevedere un limite alla pubblicità abortiva al fine di evitare che «<em>l’interruzione di gravidanza venga rappresentata come qualcosa di normale e fatta oggetto di commercio</em>»<a href="#_ftn42" name="_ftnref42"><sup>[41]</sup></a>, fine da contemperare con la necessaria informazione di base sulla prestazione sanitaria in questione.</p>
<p>Si tratta di un giudizio politico-criminale “di compromesso”, con quest’ultimo lemma qui utilizzabile nella sua funzione <em>sostantivale</em>, che sembra lecito sospettare sia stato compromesso – ricorrendo al termine, questa volta, nella sua funzione <em>aggettivale</em> − dall’abolizione del § 219a StGB. Per giungere ad una più solida conclusione sul punto, tuttavia, si rende utile analizzare sinteticamente il modello della <em>Indikationslösung</em> e della tutela “collaterale” apprestata alla materia<a href="#_ftn43" name="_ftnref43"><sup>[42]</sup></a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="3">
<li><strong>Il diritto vigente, fra la protezione del bene giuridico della vita nascente e la “soluzione della prescrizione sociosanitaria”</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>La persistente incriminazione dell’interruzione di gravidanza e il sistema delle scriminanti</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>L’osservazione sulla storia della norma suggerisce l’utilità di ampliare la prospettiva al complesso della disciplina penale ed amministrativa dell’interruzione di gravidanza legalizzata e alla sua storia recente anche per l’inquadramento della norma dell’abolito § 219a StGB, nella specie premettendo sintetiche note sul sistema dell’incriminazione dell’interruzione di gravidanza alla luce della <em>Indikationslösung</em>. Quest’ultima costituisce il discrimine fra l’interruzione di gravidanza lecita o – quantomeno – esente da pena e quella penalmente rilevante<a href="#_ftn44" name="_ftnref44"><sup>[43]</sup></a>.</p>
<p>Come si è già in parte ricordato, la disposizione del § 219a StGB si inserisce nel titolo della parte speciale della codificazione penalistica dedicato ai reati contro la vita (<em>Straftaten gegen das Leben</em>): vale a dire, il 16. <em>Abschnitt</em>, contenente i §§ da 211 a 222.</p>
<p>Essa fa parte del microcosmo della disciplina penale dell’interruzione di gravidanza, tuttora prevista come reato dal § 218 StGB. Di tale sottosistema è comunemente dato, dalla dottrina, un riconoscimento a parte rispetto a quello dei reati contro la vita, in termini di “reati contro la vita futura” (<em>Straftaten gegen das werdende Leben</em>) o “nascente” (<em>Straftaten gegen das keimende Leben</em>), che sarà privilegiata nella presente sede per la sua maggior pregnanza<a href="#_ftn45" name="_ftnref45"><sup>[44]</sup></a>.</p>
<p>L’impianto della previsione incriminatrice del § 218 StGB risultante dalla riforma del 1974 – i cui risultati sono stati mantenuti anche a seguito della riforma organica dello <em>Strafgesetzbuch</em>, intervenuta l’anno successivo − presenta sostanziali differenze rispetto agli aboliti artt. 545-546 ss. del codice penale italiano, che rassomigliavano piuttosto alle versioni precedenti al 1974 del paragrafo in esame.</p>
<p>L’incriminazione si concentra, innanzitutto, su chi materialmente interrompe la gravidanza, punendolo con la reclusione fino a tre anni o con la multa in ammontare corrispondente in quote giornaliere (<em>Abs.</em> 1), punendo anche il tentativo (<em>Abs</em>. 4). L’auto-interruzione da parte della stessa gestante è punita con la più mite pena di un anno (<em>Abs.</em> 3); per quest’ultima, il tentativo rimane esente da pena (<em>Abs.</em> 4). Una fattispecie aggravata è prevista qualora l’interruzione avvenga contro la volontà della gestante o con pericolo per la sua stessa vita (<em>Abs.</em> 2)<a href="#_ftn46" name="_ftnref46"><sup>[45]</sup></a>.</p>
<p>Sottolinea parte della dottrina tedesca, sulla scia della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che la diminuzione della pena rispetto all’omicidio, il cui campo di applicazione si restringe alla vita post-natale, non sarebbe dovuto, in teoria, ad un diverso giudizio qualitativo sul bene giuridico della vita nascente, bensì al riconoscimento della complessità della situazione di una gravidanza non desiderata, sì  da rappresentare una situazione di <em>conflitto</em> per la gestante<a href="#_ftn47" name="_ftnref47"><sup>[46]</sup></a>.</p>
<p>Il riconoscimento della sussistenza di due beni giuridici separati per quanto concerne la vita della donna gestante e la vita nascente ha consentito di ravvisare, nei casi in cui si tentasse o si compiesse un omicidio nei confronti della prima, nella coscienza della sua gravidanza, un concorso fra il reato di omicidio e quello di interruzione non volontaria di gravidanza<a href="#_ftn48" name="_ftnref48"><sup>[47]</sup></a>.</p>
<p>È doveroso notare che, con una riforma del 1993 intervenuta sul <em>Absatz</em> (comma) 1<a href="#_ftn49" name="_ftnref49"><sup>[48]</sup></a>, è stato escluso dalla definizione <em>legislativa</em> di interruzione di gravidanza l’uso di farmaci che abbiano il risultato di <em>impedire l’annidamento</em>: in sostanza, vengono esclusi dal fatto tipico oggettivo tanto l’uso dei farmaci a base di <em>lernovogestrel</em> quanto il ricorso al più pesante <em>ulipistral</em> acetato.</p>
<p>Siffatto emendamento recepiva un orientamento affermatosi nella dottrina e nella prassi applicativa fin dai primi anni Settanta, quindi da prima delle riforme del 1974 e del 1976. Nel sistema della <em>Fristenlösung</em>, tale orientamento era implicitamente presente nel termine dilatorio dei tredici giorni dal concepimento. La positivizzazione esplicita dell’annidamento era confluita in un primo momento nelle definizioni contenute nel § 219d <em>StGB</em>, vigente dal 1976 al 1993, poi abrogato dalla riforma del 1992. Nel contesto di quest’ultima riforma, la definizione è stata trasmutata nella vigente indicazione dell’irrilevanza delle condotte pre-nidatorie e traslata nel § 218 StGB.</p>
<p>Si può quindi rilevare che sin dalle origini della legislazione vigente sull’aborto il momento iniziale della tutela coincide non con il concepimento, bensì appunto con l’annidamento (<em>Einnistung</em> o <em>Nidation</em>)<a href="#_ftn50" name="_ftnref50"><sup>[49]</sup></a>.</p>
<p>Queste ultime misure di politica criminale muovevano solo parzialmente nel senso indicato da parte della dottrina, che affermava addirittura la necessità di definire, piuttosto che la condotta incriminata, l’oggetto materiale del reato, il quale avrebbe dovuto essere definito alla stregua di “ovulo annidato” onde evitare di revocare in dubbio la liceità degli interventi operati su gravidanze extrauterine<a href="#_ftn51" name="_ftnref51"><sup>[50]</sup></a>.</p>
<p>Ponendosi al di fuori di una siffatta discussione, si può in ogni caso rilevare che fin dalle origini della discussione sull’aborto, per quanto riguarda la fase pre-nidatoria, ogni forma di tutela è del tutto assente, il che pone (ancora una volta) in evidenza l’annoso problema dell’arbitrarietà – alla cui analisi è opportuno riservare una diversa sede − del <em>discrimen</em> giuridico-positivo fra ciò che sia vita e ciò che non lo sia.</p>
<p>L’elemento psicologico che deve sorreggere il fatto tipico soggettivo è, pacificamente, il dolo. La dottrina indica la rilevanza anche di quello eventuale<a href="#_ftn52" name="_ftnref52"><sup>[51]</sup></a>, il cui spazio – ad avviso di chi scrive – è comunque leggermente compresso dall’irrilevanza penale delle condotte pre-nidatorie.</p>
<p>L’incriminazione dell’interruzione di gravidanza per mezzo del § 218 <em>StGB</em> rimane, nel diritto vigente a seguito della riforma del 1974, un dato piuttosto formale. Il successivo § 218a StGB, nella sua versione vigente a seguito della riforma del 1976, pur non avvicinandosi al radicalismo della <em>Fristenlösung</em> del 1974, ha infatti l’effetto di esentare pressoché completamente da pena l’interruzione di gravidanza compiuta secondo le procedure di accertamento medico cui la disposizione rimanda con ampiezza. In considerazione del fatto che tali indicazioni sono contenute in parte nello StGB, in parte nella <em>SFHG</em>, si può parlare a pieno titolo di una tutela strumentale imperniata su una funzione amministrativa statale, in tedesco «<em>Daseinsvorsorge</em>»<a href="#_ftn53" name="_ftnref53"><sup>[52]</sup></a>.</p>
<p>La previsione e punizione dell’interruzione di gravidanza rimane, pertanto, una sorta di presidio simbolico che testimonia un giudizio di problematicità anche dal punto di vista meramente giuridico-costituzionale dell’operazione. Tuttavia, essa dispiega la sua piena effettività principalmente contro i soggetti che pratichino aborti senza le adeguate qualifiche sanitarie, in virtù della nota delicatezza dell’operazione e del potenziale offensivo congiunto, in quest’ultimo caso, verso la vita nascente e la salute della donna gestante<a href="#_ftn54" name="_ftnref54"><sup>[53]</sup></a>. Solo nei confronti dei medesimi soggetti, di conseguenza, saranno applicabili le cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza previste dalla parte generale della codificazione (§§ 32-35 StGB).</p>
<p>La norma è costruita su quattro commi che, “a scalare”, intervengono sui tre elementi che compongono l’analisi del reato, secondo la progressione di seguito indicata. Ad ogni comma corrisponde un’indicazione di differente natura<a href="#_ftn55" name="_ftnref55"><sup>[54]</sup></a>. L’elemento dei termini, come è evidente dalla lettura delle disposizioni, non è scomparso, ma perde di centralità rispetto alla <em>Fristenlösung</em>.</p>
<p><strong>(a)</strong> Il <em>Absatz</em> 1 conteneva la cd. prescrizione medica (<em>medizinische Indikation</em>)<a href="#_ftn56" name="_ftnref56"><sup>[55]</sup></a>. In relazione ad essa, si prevede che il fatto tipico del § 218 <em>StGB</em> non è integrato (<em>Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht</em>) qualora sia la gestante a chiedere l’interruzione e quest’ultima venga effettuata dal medico solo dopo aver accertato che la richiedente abbia richiesto la consulenza preventiva, regolata dal § 219 StGB, almeno tre giorni prima dell’operazione stessa, il tutto entro e non oltre la dodicesima settimana di gravidanza (di fatto, una in meno rispetto a quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978).</p>
<p>L’indicazione medica si atteggia, quindi, quale clausola di esclusione della tipicità. Si tratta di un’evoluzione quantomeno discutibile, dal momento che sembra in qualche modo negare l’offensività del fatto e, in tal misura, la consistenza dell’oggetto giuridico del reato, quasi che al di fuori di certi limiti la vita nascente non fosse riconoscibile quale bene giuridico.</p>
<p>La medesima disposizione, nella sua versione originaria, presentava infatti l’indicazione medica come una causa di giustificazione, affermando che al ricorrere dei medesimi presupposti “l’interruzione di gravidanza non è antigiuridica” («<em>Der Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig</em>»<a href="#_ftn57" name="_ftnref57"><sup>[56]</sup></a>): l’idea retrostante ad una siffatta scriminante, della quale pur si denunziava un’interpretazione particolarmente lata e in tal misura idonea ad eludere i principi affermati dal <em>Bundesverfassungsgericht</em><a href="#_ftn58" name="_ftnref58"><sup>[57]</sup></a>, presentava, quantomeno, una maggiore coerenza ad un sottosistema penale ed amministrativo evidentemente dedicato – mantenendo ferma l’ottica del Tribunale costituzionale federale – a risolvere un palese conflitto tra diritti e beni giuridici autonomi.</p>
<p><strong>(b)</strong> Il <em>Absatz</em> 2 prevedeva due cause di giustificazione (<em>Rechtfertigungsgründe</em>) o scriminanti attinenti alla sfera della medicina d’urgenza (<em>Notlagenindikation</em>)<a href="#_ftn59" name="_ftnref59"><sup>[58]</sup></a> e a quella socio-economica, al ricorrere delle quali cade qualsiasi previsione di un termine massimo per l’operazione interruttiva della gravidanza<a href="#_ftn60" name="_ftnref60"><sup>[59]</sup></a>.</p>
<p>Secondo il tenore letterale della disposizione, infatti, il fatto realizzato non è antigiuridico (<em>ist nicht rechtswidrig</em>) qualora la richiesta dell’interruzione di gravidanza sia realizzata, nell’ottica delle condizioni di vita presenti e future della gestante, in presenza di pericoli medicalmente attestati per la salute fisica o psichica di quest’ultima, e questi ultimi non possano essere altrimenti evitati. Gli accertamenti medici realizzati a tal fine supererebbero la necessità della consulenza preventiva.</p>
<p>Tale scriminante “di parte speciale” riproduce, nello specifico di un fatto che comunque richiede valutazioni professionali complesse, lo schema dello stato di necessità scriminante di cui al § 34 StGB<a href="#_ftn61" name="_ftnref61"><sup>[60]</sup></a>.</p>
<p>Va specificato che la versione originaria della norma prevedeva specificamente una scriminante apposita di carattere genetico o, come si potrebbe dire sulla base delle critiche acutamente mosse da parte della dottrina, eugenetica, collocata nel primo periodo del secondo comma (originariamente organizzato su tre periodi). Essa giustificava l’interruzione di gravidanza sulla base di una valutazione medica fondata sulle malformazioni embrionali e fetali, oppure sui timori connessi alle patologie genetiche ereditarie di uno dei genitori<a href="#_ftn62" name="_ftnref62"><sup>[61]</sup></a>.</p>
<p>Tale abrogazione <em>ed</em> abolizione parziali sono stati giudicati come problematici da parte della dottrina, una cui parte apprezzabilmente riconosceva l’ambiguità del messaggio lanciato, che sembra andare nel senso di incentivare l’aborto di individui a vario titolo disabili<a href="#_ftn63" name="_ftnref63"><sup>[62]</sup></a>. Sembra del resto agevole osservare quanto un simile incentivo riecheggiasse – esso sì, diversamente dal § 219a – in chiave maldestramente moderna alcune delle più degeneri previsioni della già rimembrata legislazione nazionalsocialista.</p>
<p><strong>(c)</strong> Anche il <em>Absatz</em> 3 prevede una causa di giustificazione, la quale – diversamente da quelle di cui al <em>Absatz</em> 2 – ha natura etico-criminologica e prevede nuovamente un termine massimo entro cui operare l’interruzione, fissato nuovamente alla dodicesima settimana<a href="#_ftn64" name="_ftnref64"><sup>[63]</sup></a>.</p>
<p>Tale disposizione, infatti, scrimina l’aborto nel caso in cui si possa provare, sulla base di accertamenti medici, che la gravidanza origini da fatti di violenza sessuale (§§ 176-178 StGB). Anche in questo caso si soprassiede alla consulenza preventiva.</p>
<p>Tale causa di giustificazione gode di uno specifico avallo da parte del Tribunale federale costituzionale nella già ricordata sentenza di incostituzionalità, che la mantenne in vigore sino al nuovo intervento del legislatore – secondo la potestà conformativa di cui è dotato per mezzo delle sue sentenze – pur avendo caducato il resto del § 218a StGB<a href="#_ftn65" name="_ftnref65"><sup>[64]</sup></a>.</p>
<p><strong>(d)</strong> Il <em>Absatz</em> 4 prevede due elementi di fatto che sembrano atteggiarsi a mere cause di non punibilità o esimenti, piuttosto che cause di esclusione della colpevolezza o scusanti.</p>
<p>La prima prevede il caso dell’aborto entro la ventiduesima settimana, purché a seguito di una consulenza: l’oggettività dei dati fattuali ivi coinvolti sono tali che l’esimente in questione è sottratta alla discrezionalità del giudice.</p>
<p>La seconda contempla il caso dell’aborto avvenuto anche in data posteriore alla ventiduesima settimana, purché in stato di particolare minaccia (<em>in besonderer Bedrängnis</em>) per l’incolumità della gestante: circostanza, questa, che razionalmente è rimessa alla discrezionalità tecnica del giudice.</p>
<p>Appare evidente, al termine della sintetica analisi proposta, quanto il sistema a scalare della <em>Indikationslösung</em> crei un contesto di ampia liceizzazione dell’aborto, esercitato comunque quale facoltà sottoposta ad adempimenti amministrativi invero più “leggeri” di quelli previsti dalla legge 194 del 1978, seppur entro termini più rigorosi. Ricapitolando, essi possono essere indicati nella consulenza da parte di un medico diverso da quello che interverrà, seguita da termine dilatorio di tre giorni, cui potrà conseguire un intervento da parte di un medico in contesto tanto ospedaliero <em>quanto ambulatoriale</em><a href="#_ftn66" name="_ftnref66"><sup>[65]</sup></a>.</p>
<p>Rimane tuttavia un presidio “ideale” di portata tutt’altro che simbolica, indicativa di un’attenzione non trascurabile ad un bilanciamento fra beni giuridici autonomi fra i quali, in alcuni casi, si riconosce la ricorrenza di un conflitto da sanare.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Interruzione di gravidanza, <em>flankierende Regelung</em> e tutela di funzioni. I reati di danno</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il sistema di “incriminazione scriminata” costituita dal combinato dell’interruzione di gravidanza con il «sistema dell’indicazione», come testé analizzato, nello stesso momento in cui crea un’area di liceità “condizionata” dà vita, perciò stesso, ad una serie di occasioni di delinquenza “di contorno” rispetto alle procedure che rendono lecita l’operazione abortiva.</p>
<p>Ricorrendo quindi alla tecnica della “regolazione di fiancheggiamento” (<em>flankierende Regelung</em>), caratterizzata da misure sia successive che preventive rispetto al fatto, sia punitive che meramente dissuasorie (la consulenza), il legislatore federale tedesco ha istituito una serie di norme che delineano in linea di massima – quanto necessario a farle assistere da un sottosistema di ulteriori fattispecie delittuose &#8211; una procedura preventiva rispetto all’operazione interruttiva della gravidanza, per la cui regolazione di dettaglio si rimanda alla legislazione speciale.</p>
<p>Si può dire che siffatte fattispecie siano espressione della cd. tutela di funzioni o accessorietà amministrativa (<em>Verwaltungsakzessorietät</em>), versione specifica della più generica tutela penale preventiva (<em>Vorfeldkriminalisierung</em>) di un bene giuridico riconosciuto come di rango particolarmente elevato. Si tratta, infatti, di una tecnica di incriminazione e di protezione del bene giuridico finale volta a risolvere legalmente un conflitto fra beni diversi, affidando la risoluzione dello stesso conflitto ad un settore della pubblica amministrazione o specifici incaricati di un servizio pubblico. L’elemento problematico del ricorso ad una simile tecnica consiste nella possibilità che due fatti identici possono ricevere una risposta diversa in base al rispetto di una procedura o alla presenza di un’autorizzazione. A tal fine si assume, quale oggetto “immediato” della protezione e strumentale alla tutela del bene giuridico di livello finale, un bene “istituzionale”, indicato quale obiettivo immediato dell’intervento normativo dello Stato – in altri termini, la ratio legis – per ragioni di interesse pubblico, solitamente ancora piuttosto prossimo alle condotte incriminate.</p>
<p>A suddetto schema sembra rispondere fedelmente l’intero sistema della <em>Indikationslösung</em>. Nel caso di specie, naturalmente, si tratta di un caso di ricorso a tutela di funzioni o accessorietà amministrativa i cui scopi ultimi, in termini di beni giuridici finali assunti quale oggetto di protezione e posti in conflitto fra di loro, sono immediatamente riconoscibili ai destinatari: da un lato vi sarebbe la tutela della vita umana nascente, seppur protetta in termini diminuiti rispetto a quella post-natale; dall’altro, vi sarebbe la tutela della gestante sotto il profilo sanitario, economico e sociale, come chiarito sia dal Tribunale costituzionale federale che dalle ulteriori norme a breve oggetto di analisi, in particolare il § 219 StGB sulla consulenza.</p>
<p>In sostanza, si tratterebbe di un ricorso alla tutela di funzioni sostanza legittimo e – nell’ottica di una pur sempre rivedibile legislazione di compromesso − condivisibile nei suoi intenti. D’altronde, è doveroso notare che ancor più accentuato è il ricorso ad un siffatto schema da parte del legislatore italiano, che per mezzo della legge n. 194 del 1978, oltre a abolire il reato di aborto, ha sistematicamente posposto l’intervento penale ad una procedura pur più articolata e interamente sotto il controllo della sanità pubblica.</p>
<p>L’interpolazione delle figure di reato “fiancheggiatrici” è stata razionalmente organizzata secondo uno schema che potrebbe essere così individuato. Le norme interpolate fra il § 218a e il § 219 – allo stato del diritto vigente, si tratta di due paragrafi – sono conformate quali reati di danno, che attribuiscono rilevanza penale a situazioni nelle quali l’interruzione di gravidanza è già stata operata, mentre quelle interpolate dopo il § 219 sono conformate quali reati di pericolo astratto, che prescindono da un successivo o imminente verificarsi dell’operazione.</p>
<p>Conviene iniziare, rispettando la sistematica legislativa, dai reati di danno. In relazione ad esse, va brevemente annotato che si tratta di una delle esplicazioni più “deboli” della tutela di funzioni, dal momento che interviene a danno già compiuto (o, in altri casi, prossimo a compiersi).</p>
<p>In primis, il § 218b StGB, al co. I, punisce due fattispecie alternative, accomunate entrambe dal fatto di essere l’aborto già stato procurato. Nella prima, sono puniti quali soggetti attivi sia il medico che la gestante in caso di aborto operato senza la precedente consulenza dissuasoria. Nella seconda, è punito quale soggetto attivo il solo medico per aver operato una consulenza scorretta, che accerti in modo errato la sussistenza dei presupposti scriminanti previsti dal secondo e dal terzo comma del § 218a. In entrambi i casi, infatti, non si è operato il vaglio degli interessi contrapposti prescritto dal combinato dei § 218a e 219 StGB, avendosi anzi – riguardo alla seconda fattispecie – la certezza della loro insussistenza.</p>
<p>In secondo luogo, il § 218c StGB punisce il fatto del medico – consulente o operante − che non ottemperi ai propri doveri concernenti la procedura interruttiva , in sostanza trascurando l’obiettivo della tutela in bilanciamento della vita nascente . Si tratta, quindi, di un reato proprio . Sono a tal fine previste quattro condotte alternative:</p>
<p>(i)   il non aver ascoltato le motivazioni della donna, da intendersi in termini di omissione o negazione del colloquio di consulenza, omettendo quindi un accertamento di massima sulla sussistenza delle ragioni che – nell’ottica del legislatore – dovrebbero controbilanciare la violazione del diritto alla nascita e la lesione del bene giuridico della vita nascente ;</p>
<p>(ii)  il non aver spiegato il significato e le modalità dell’intervento abortivo, svolgendo quindi una consulenza superficiale ed incompleta, che non consente la formazione di un consenso pieno ed informato per quanto riguarda i risvolti medici e (quantomeno) etici dell’operazione interruttiva;</p>
<p>(iii) l’omissione di indagini circa lo stato di maturazione della gravidanza, fatto che assume particolare rilievo laddove vengano violati i termini indicati dal § 218a;</p>
<p>(iv) l’aver praticato l’aborto dopo essere stati anche il medico consulente della gestante, che postula una situazione di evidente conflitto di interessi e di probabile scarsa obiettività della consulenza stessa.</p>
<p>Quest’ultima fattispecie rende utile esaminare il contenuto della ripetutamente richiamata consulenza obbligatoria che deve precedere l’eventuale operazione interruttiva.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Interruzione di gravidanza e consulenza preventiva, fra StGB e legislazione speciale</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>La consulenza (<em>Beratung</em>) obbligatoria che deve precedere l’eventuale operazione interruttiva rappresenta un cardine del “<em>sistema dell’indicazione</em>”.</p>
<p>Essa è disciplinata, nelle sue linee generali, dalla discorsiva disposizione del § 219 <em>StGB</em>. La medesima disposizione era destinata, fino al 1992, a punire il delitto di interruzione di gravidanza senza esperimento della consulenza preventiva, successivamente confluita nel § 218b<a href="#_ftn67" name="_ftnref67"><sup>[66]</sup></a>. La regolazione di dettaglio è invece affidata alla già menzionata legge del 1992 dedicata alla <em>prevenzione e al superamento dei conflitti concernenti la gravidanza</em><a href="#_ftn68" name="_ftnref68"><sup>[67]</sup></a>.</p>
<p>Limitandoci, per ragioni di sintesi, alle sole previsioni codicistiche dello <em>StGB</em>, ne emerge che la consulenza dovrebbe servire, innanzitutto, alla tutela della vita nascente, o a rigore testuale “non nata”: il primo periodo del comma 1 esordisce, infatti, sancendo in linea di principio «<em>Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens</em>». Si tratta di un obiettivo almeno tendenziale il cui perseguimento non è necessario, in un sistema che rende lecita l’interruzione di gravidanza, ma che rimarrebbe comunque auspicabile nell’ottica di non sacrificare completamente uno dei beni giuridici in gioco<a href="#_ftn69" name="_ftnref69"><sup>[68]</sup></a>.</p>
<p>Entrando nel merito dei contenuti “di massima” della consulenza stessa, la norma sembrerebbe fortemente orientata a creare una situazione in cui la gestante è incoraggiata alla prosecuzione della gravidanza e alla maternità, non solo ponendo in evidenza i diritti del nascituro, ma rendendo inoltre edotta la gestante stessa degli strumenti finanziari, sanitari, sociali volti a favorire la prosecuzione della gravidanza.</p>
<p>Colpisce, in particolare, l’indicazione del discrimine oltre il quale l’aborto sarebbe da considerarsi lecito o giustificato: la legge parla testualmente di «superamento del presumibile limite di vittimizzazione» («…<em>daß sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt</em>»).</p>
<p>Il comma 2 del § 219 <em>StGB</em> delinea elementi di massima della procedura consulenziale: essa deve essere operata da un consultorio (<em>Beratungsstelle</em>, lett. “posto di consulenza”) riconosciuto dal sistema sanitario: esso può essere sia pubblico che privato, sia laico che confessionale, purché risponda ai requisiti qualitativi indicati dalla <em>SchG</em> ed escludendo solamente il medico che prenderà in carico l’operazione abortiva<a href="#_ftn70" name="_ftnref70"><sup>[69]</sup></a>.</p>
<p>La consulenza in commento costituisce un chiarimento legislativo efficace della costante compresenza, nel bilanciamento cui la legge penale ha aperto, di un bene giuridico quale la tutela vita nascente, in quanto tale rigorosamente alternativo agli obiettivi sottesi all’interruzione di gravidanza e, almeno in punto di teoria, su di essi prevalente.</p>
<p>Tanto costituisce un ulteriore argomento che rendeva utile e, anzi, opportuno e coerente con il sottosistema in analisi un presidio come quello del reato di pubblicità abortiva, il quale era ben lungi dall’impedire una discussione informativa o politico-sanitaria sull’aborto − anzi pienamente tutelata anche in sede di consulenza, quindi di fronte al caso concreto della gestante intenzionata ad interrompere la gravidanza − essendo bensì unicamente volto a rimarcare un confine rispetto ad una discussione totalmente irrispettosa del bene giuridico della vita nascente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>I reati di pericolo. La norma sopravvissuta ed il reato di traffico di strumenti abortivi</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fin dalla riforma del 1974, il § 219 StGB è seguito dagli ulteriori paragrafi interpolati dedicati ai reati di pericolo. Il numero delle disposizioni collocate in tale sede è ripetutamente variato nel corso del tempo, riducendosi, per quanto riguarda il diritto vigente, al solo § 219b StGB. Una trattazione sintetica di quest’ultima disposizione, sopravvissuta alla riforma del 2022, si palesa come opportuna al fine di completare il quadro del contesto sistematico nel quale si inseriva il delitto di pubblicità abortiva.</p>
<p>Oggetto dell’incriminazione è la messa in traffico (<em>Inverkehrbringen</em>) di strumenti idonei a realizzare “fatti antigiuridici ai sensi del § 218”. Si tratta, quindi, di una tipica figura di reato di pericolo astratto-concreto o astratto-potenziale – in tedesco <em>Eignungsdelikt</em> – ai fini della cui consumazione non servono né la realizzazione di un aborto clandestino, né la concreta preparazione della relativa operazione, bastando il traffico dei dispositivi abortivi: è sufficiente un commercio svolto al di fuori dei canali legali di approvvigionamento del sistema sanitario<a href="#_ftn71" name="_ftnref71"><sup>[70]</sup></a>.</p>
<p>La sopravvivenza di tale norma è collegata, probabilmente, a ragioni di tutela strumentale di un commercio lecito dei dispositivi medico-sanitari cui, apparentemente, neanche una politica criminale ampiamente libertaria nei confronti dell’interruzione di gravidanza intende rinunciare, nell’ottica della tutela della salute fisica delle gestanti che intendono sottoporsi all’operazione abortiva.</p>
<p>Ben diversa è stata la sorte di un delitto posto a tutela di elementi della realtà magari più immateriali, ma non per questo meno offensivi del sempre più svalutato bene giuridico della vita nascente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="4">
<li><strong>La norma del § 219a StGB </strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Elementi costitutivi del reato abolito</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conviene adesso entrare nel merito dell’abolito § 219a <em>StGB</em>, recante il reato di “<em>Pubblicità per l’interruzione della gravidanza</em>” (<em>Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft</em>). Prima di formulare ulteriori considerazioni, conviene innanzitutto leggere la disposizione nel suo tenore letterale<a href="#_ftn72" name="_ftnref72"><sup>[71]</sup></a> (traduzione a nostra cura):</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="321"><em>(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3) seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise</em></p>
<p><em>1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder</em></p>
<p><em>2. Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung</em></p>
<p><em>anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</em></td>
<td width="321">(1) Chiunque, in un’assemblea pubblica o mediante la diffusione di un contenuto, al fine di conseguire un profitto per sé o con modalità particolarmente scabrose, pubblicamente offra, annunci, esalti</p>
<p>1. propri o altrui servizi per la presa in carico e l’effettuazione di un’interruzione di gravidanza, ovvero</p>
<p>2. mezzi, oggetti o procedure appropriati all’interruzione della gravidanza, ponendo in evidenza tale idoneità</p>
<p>o comunque fornisca chiarimenti sul predetto contenuto, è punito con la reclusione fino a due anni o con la pena pecuniaria.</td>
</tr>
<tr>
<td width="321"><em>(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Ärzte oder auf Grund Gesetzes anerkannte Beratungsstellen darüber unterrichtet werden, welche Ärzte, Krankenhäuser oder Einrichtungen bereit sind, einen Schwangerschaftsabbruch unter den Voraussetzungen des § 218a Abs. 1 bis 3 vorzunehmen.</em></td>
<td width="321">(2) Il n. 1 del comma 1 non si applica quando i medici o i consultori riconosciuti sulla base della legge siano istruiti ad indicare quali medici, ospedali o strutture sanitarie siano disponibili a prendere in carico un’interruzione di gravidanza, in base ai presupposti di cui al § 218, commi da 1 a 3.</td>
</tr>
<tr>
<td width="321"><em>(3) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Tat gegenüber Ärzten oder Personen, die zum Handel mit den in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Mitteln oder Gegenständen befugt sind, oder durch eine Veröffentlichung in ärztlichen oder pharmazeutischen Fachblättern begangen wird.</em></td>
<td width="321">(3) Il n. 2 del comma 1 non si applica quando il fatto venga compiuto nei confronti di medici o di persone abilitate al commercio degli strumenti o degli oggetti idonei all’interruzione di gravidanza, o quando sia effettuato nel contesto di pubblicazioni specialistiche mediche o farmaceutiche.</td>
</tr>
<tr>
<td width="321"><em>(4) Absatz 1 gilt nicht, wenn Ärzte, Krankenhäuser oder Einrichtungen</em></p>
<p><em>1. auf die Tatsache hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche unter den Voraussetzungen des § 218a Absatz 1 bis 3 vornehmen, oder</em></p>
<p><em>2. auf Informationen einer insoweit zuständigen Bundes- oder Landesbehörde, einer Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz oder einer Ärztekammer über einen Schwangerschaftsabbruch hinweisen.</em></td>
<td width="321">(4) Il comma 1 non si applica, qualora medici, ospedali o strutture sanitarie</p>
<p>1. facciano riferimento alla circostanza di fatto che essi prendano in carico interruzioni di gravidanza ai sensi del §218a, commi da 1 a 3, ovvero</p>
<p>2. facciano riferimento a informazioni sull’interruzione di gravidanza provenienti dagli organi federali o regionali competenti a tal fine, da un consultorio autorizzato ai sensi della legge sul conflitto con la gravidanza o da un ordine territoriale dei medici.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Va innanzitutto precisato che la pubblicità per l’interruzione della gravidanza era incriminata anche, e in un certo senso soprattutto, laddove l’operazione offerta fosse legale. Un simile dato era rilevato da parte della dottrina come problematico<a href="#_ftn73" name="_ftnref73"><sup>[72]</sup></a>, ma si trattava di un dubbio superabile sulla base (<em>a</em>) della teoria del bene giuridico, essendo stata comunque la norma intesa alla tutela “di compromesso” della vita nascente, potenzialmente posta a repentaglio dalle comunicazioni incriminate indipendentemente dalla liceità del servizio reclamizzato, nonché (<em>b</em>) sulla base del diritto tuttora vigente e, quindi, dello schema dell’illiceità di base dell’interruzione di gravidanza, pur se ampiamente liberalizzata “ a scalare” dal § 218a StGB.</p>
<p>La norma in commento, come già rimembrato, conteneva un reato delittuoso – con una pena massima di due anni di reclusione – basato su una comunicazione ed improntato allo schema dell’illecito del pericolo astratto-potenziale<a href="#_ftn74" name="_ftnref74"><sup>[73]</sup></a>. Le condotte incriminate e l’oggetto materiale del reato, infatti, si ponevano ad una certa distanza dal compimento dell’operazione abortiva e, quindi, dalla concreta lesione della vita nascente, potendo al più esplicare un potere di convincimento sulle gestanti<a href="#_ftn75" name="_ftnref75"><sup>[74]</sup></a>: dato di non scarso rilievo nella discussione politico-criminale degli ultimi anni, dal momento che proprio sul presunto modesto potenziale di tale elemento persuasivo si è appuntata la critica riduttivista dei sostenitori dell’abolizione.</p>
<p>Il fatto tipico oggettivo del reato, d’altronde, presentava un elevato grado di tipizzazione, pienamente adeguato allo scopo di rendere immediatamente chiara la direzione offensiva del fatto, nonché il discrimine fra condotte – <em>rectius</em>, affermazioni o dichiarazioni<a href="#_ftn76" name="_ftnref76"><sup>[75]</sup></a> – penalmente rilevanti e libertà di opinione e di informazione<a href="#_ftn77" name="_ftnref77"><sup>[76]</sup></a>.</p>
<p>A fronte dell’oggetto materiale del reato costituito dai servizi o dai mezzi – medicinali, strumenti, procedure mediche – in qualsiasi modo idonei a cagionare l’interruzione di gravidanza<a href="#_ftn78" name="_ftnref78"><sup>[77]</sup></a>, anche se non specificamente diretti a tal fine<a href="#_ftn79" name="_ftnref79"><sup>[78]</sup></a>, la comunicazione deve presentare i caratteri ben precisi di una <em>reclame</em>, potendosi in sostanza parlare di un reato a forma vincolata<a href="#_ftn80" name="_ftnref80"><sup>[79]</sup></a>. I servizi o gli strumenti oggetto della condotta devono infatti essere “offerti” (verbo <em>anbieten</em>), quindi messi a disposizione in cambio di un prezzo o di offerte economiche; “annunciati” (verbo <em>ankündigen</em>), ovvero presentati genericamente al pubblico con una certa enfasi; “esaltati” (verbo <em>anpreisen</em>), vale a dire posti in evidenza per le loro “qualità” nel procurare un aborto; “resi noti” (verbo <em>bekanntgeben</em>), cioè presentati al pubblico con una serie di informazioni specifiche su uso, reperibilità ed efficacia<a href="#_ftn81" name="_ftnref81"><sup>[80]</sup></a>.</p>
<p>La precisione dei caratteri della comunicazione si poneva in combinato con destinatari, all’opposto, indefiniti, dal momento che il requisito della pubblicità – reso dall’assemblea pubblica o dalla diffusione di “contenuti”, termine definito dal § 11 <em>Abs</em>. 3 <em>StGB</em> con il quale si è sostituito il precedente lemma “scritti”, probabilmente per la sua maggiore idoneità ai nuovi mezzi di comunicazione − sta ad indicare le condotte devono essere idonee raggiungere una pluralità <em>a priori</em> indeterminata di soggetti<a href="#_ftn82" name="_ftnref82"><sup>[81]</sup></a>, non essendo sufficiente una comunicazione intersoggettiva.</p>
<p>In ulteriore aggiunta, rilevavano le modalità o gli obiettivi della comunicazione, il che contribuiva a sottolineare l’offensività del fatto. Assumeva rilievo, <em>in primis</em>, l’idoneità del fatto a realizzare un profitto per il soggetto attivo: risultato che non doveva necessariamente essere conseguito, che quindi poteva costituire oggetto di dolo specifico. Intento primario di un simile elemento era evitare la commercializzazione, la reclamizzazione delle pratiche abortive.</p>
<p>In secondo luogo, le “modalità particolarmente scabrose” (<em>in grob anstößiger Weise</em>) – le quali potevano rilevare sia congiuntamente, sia disgiuntamente rispetto al profilo del profitto – stavano ad indicare un’offerta, annuncio o esaltazione completamente prive della delicatezza o della professionalità che il tema dell’interruzione di gravidanza dovrebbero richiedere.</p>
<p>L’elemento soggettivo del fatto, <em>rectius</em> – secondo la dogmatica tripartita finalistica ampiamente prevalente nella dottrina tedesca – il fatto tipico soggettivo, è pacificamente individuato nel dolo<a href="#_ftn83" name="_ftnref83"><sup>[82]</sup></a>.</p>
<p>I due ulteriori commi che componevano il § 219a StGB, d’altronde, non facevano che ribadire ulteriormente l’irrilevanza di condotte che si ponessero nell’ottica scientifica della consulenza sanitaria, preventiva o pre-operazione<a href="#_ftn84" name="_ftnref84"><sup>[83]</sup></a>, quali quelle informative fra sanitari e pazienti (<em>Abs.</em> 2) e l’informazione farmaceutica fra i produttori degli strumenti o dei mezzi e i sanitari stessi, in questo secondo caso destinatari della comunicazione (<em>Abs.</em> 3).</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Implicazioni politico-criminali della norma e della sua abolizione</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dall’analisi degli elementi costitutivi dell’articolata previsione di reato sembra emergere con chiarezza un dato: non qualsiasi informazione messa in circolo su medici o strutture disponibili all’interruzione di gravidanza era oggetto dell’incriminazione. Al di là di possibili applicazioni giurisprudenziali rigoriste, la descrizione della condotta e financo dell’elemento soggettivo erano sufficientemente caratterizzate da rendere chiaro che il giudizio di disvalore ricadeva sulle pubblicizzazioni animate da intenti di lucrativa commercializzazione di un’operazione particolarmente problematica<a href="#_ftn85" name="_ftnref85"><sup>[84]</sup></a>, o dal ricorso a modalità descrittive del tutto prive di quella moderazione che argomenti come la gravidanza e la relativa interruzione richiederebbero, pur nel contesto della secolarizzata morale corrente.</p>
<p>Il rischio che una fattispecie di reato intendeva prevenire alla radice, intervenendo in una situazione di pericolo astratto-potenziale, era l’ipotesi per cui le operazioni interruttive della gravidanza finissero per costituire un giro d’affari lucrativo per la categoria dei medici che le praticavano. È infatti ipotizzabile – vieppiù a seguito dell’abolizione del reato – che il sistema che potrebbe essere generato da un aborto “commercializzato” o “incitato” potrebbe portare a svuotare di senso molti dei “controlimiti” posti dal § 218a <em>StGB</em> nonché, in particolare, la consulenza preventiva di cui al § 219. Non sembra un esercizio di macabra fantasia ipotizzare, infatti, che un sistema nel quale una parte dei professionisti sanitari possa lucrare sugli aborti, essendo in parte gli stessi chiamati a operare la consulenza, spingerebbe ad un atteggiamento di generalizzata superficialità nei confronti della consulenza, che finirebbe per essere spesso trattata – caso, peraltro, probabilmente non così lontano dalla realtà dei fatti – come una formalità da assolvere in modo “funzionalmente” ineccepibile, ma sostanzialmente vuoto.</p>
<p>Tanto si pone in una relazione perfettamente coerente con una liceizzazione dell’aborto che, quantunque improntata ad una politica più libertaria rispetto alla legge 194, mantiene comunque un giudizio generale di <em>problematicità</em> dell’operazione abortiva e dei relativi strumenti, intorno ai quali non possono essere accettabili forme di <em>reclamizzazione</em>. Sembrerebbe quindi quasi banale ricordare che la norma in analisi non influisce in alcun modo sulla rilevanza penale o meno delle operazioni stesse, o sulla relativa <em>informazione</em> generale e divulgativa<a href="#_ftn86" name="_ftnref86"><sup>[85]</sup></a>: si tratta di una limitazione del tutto periferica a certe forme di comunicazione sul tema<a href="#_ftn87" name="_ftnref87"><sup>[86]</sup></a>.</p>
<p>Chiunque abbia basato i precedenti tentativi di abolizione della norma sulla libertà professionale (Art. 12 <em>GG</em>) avrebbe potuto osservare – o ha osservato, in alcuni casi − che anche la semplice informazione della pratica di interruzioni di gravidanza contenuta in un volantino informativo di uno studio medico poteva integrare l’intento di lucro<a href="#_ftn88" name="_ftnref88"><sup>[87]</sup></a>, e che certamente nessuna gestante potesse determinarsi ad un aborto sulla base di una pubblicità sagacemente concepita. Autorevole dottrina ha tuttavia osservato, in sede di udienza parlamentare sull’abolizione del § 219a StGB (18 maggio 2022), che la “messa a disposizione di un servizio” è comunque ben diversa da forme di <em>esaltazione</em> dello stesso e rimaneva pienamente lecita sotto la vigenza della norma in esame<a href="#_ftn89" name="_ftnref89"><sup>[88]</sup></a>. Le seconde, aggiungiamo, appaiono molto più evidentemente orientate ad un riscontro commerciale e potendo avere un potere istigatore sulle gestanti altrimenti indecise.</p>
<p>Conviene peraltro ribadire che tutto questo avviene nel contesto di un sistema molto più “libertario” di quello disegnato dalla legge n. 194 del 1978, al di là della formale preservazione dell’interruzione di gravidanza come figura di reato. L’operazione è infatti consentita anche presso strutture private, financo in studi medici: siamo ben lontani dalla limitazione a strutture ospedaliere tuttora vigente in Italia, che costituisce un ostacolo sostanziale alla commissione di una qualsiasi delle condotte già punite dal § 219a StGB.</p>
<p>Ne consegue che il pericolo della commercializzazione della pratica, con un portato di pubblicità banalizzante e “psicologicamente palliativa”, quando non apertamente istigatrice ed aggressiva verso il nascituro o – termine troppo spesso omesso nella discussione sull’aborto – <em>la nascitura</em>, è tutt’altro che ipotetico e frutto di speculazione accademica.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="5">
<li><strong>L’abolizione era l’unica soluzione?</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il giudizio negativo che non si è tentato di nascondere con riguardo alla scelta del legislatore tedesco, una volta superate le notazioni descrittive del fenomeno giuridico in esame, non può prescindere dalla valutazione delle possibili alternative ad una soluzione così radicale.</p>
<p>Si tratta di ipotesi che non appaiono ottimali, dal momento che la preferenza sarebbe andata ad una scelta conservativa con tutt’al più alcuni innesti di ulteriori diritti di informazione, quale quella proposta dal principale gruppo di minoranza al <em>Bundestag</em><a href="#_ftn90" name="_ftnref90"><sup>[89]</sup></a>, ma che risultano strumentali ad argomentare ulteriormente l’inconferenza della scelta adottata anche nell’ottica di una maggiore liceizzazione del fenomeno.</p>
<p>L’abolizione del § 219a StGB non sarebbe stata certo l’unica opzione, qualora si fosse comunque voluto venire incontro a istanze di ulteriore decriminalizzazione delle condotte “satellitari” rispetto all’interruzione di gravidanza. Sul punto, è possibile dar conto delle plurime controproposte rappresentate dagli esperti che hanno partecipato all’udienza promossa dal <em>Bundestag</em> il 18 maggio 2022.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>La depenalizzazione</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Una prima proposta alternativa sia all’abolizione che al mantenimento dello <em>status quo (ante)</em> andava nel senso di mantenere la norma quale illecito amministrativo punitivo (<em>Ordnungswidrigkeit</em>). Una concreta possibilità da taluno individuata sarebbe stato un “fiancheggiamento” in tal senso da parte della legge sulla pubblicità in ambito sanitario (<em>Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens</em>, abbreviata <em>Heilmittelwerbegesetz</em>, sigla <em>HWG</em>), il cui § 11 già contiene una lista di dispositivi medici dei quali è vietata e sanzionata pecuniariamente la reclamizzazione.</p>
<p>Si è osservato, tuttavia, che la legge in questione non ha, quale scopo, il bilanciamento fra tutela della vita nascente e tutela medica, sociale o etica della gestante, non prestandosi quindi quale sede idonea per un simile illecito<a href="#_ftn91" name="_ftnref91"><sup>[90]</sup></a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>L’abolizione parziale</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Una seconda proposta si orientava al mantenimento dell’incriminazione, limitando tuttavia la punizione alla sola condotta di esaltazione (<em>anpreisen</em>) delle prestazioni interruttive ed al caso di pubblicità con modalità particolarmente scabrose, abolendo quindi le ulteriori condotte alternative dell’offerta, dell’annuncio e della messa al corrente<a href="#_ftn92" name="_ftnref92"><sup>[91]</sup></a> o limitandole al solo caso degli interventi praticati clandestinamente<a href="#_ftn93" name="_ftnref93"><sup>[92]</sup></a>.</p>
<p>Nel contesto di quest’ultima proposta, il <em>fine di lucro</em> sarebbe quindi stato oggetto di abrogazione e quindi, sostanzialmente, di abolizione, nell’ottica della tutela delle opportunità professionali per i medici, ritenute sussumibili nella generale libertà di esercizio della professione di cui all’art. 12 del <em>Grundgesetz</em>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Osservazioni</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Delle alternative qui indicate, l’unica ad incontrare un cauto favore di chi scrive è la prima, ovvero la trasformazione del reato di cui all’abolito § 219a StGB in illecito amministrativo punitivo. La pubblicità per l’interruzione di gravidanza si sarebbe così inserita in un sistema di diritto amministrativo punitivo, lo <em>Ordnungswidrigkeitenrecht</em>, che analogamente al nostro – che ne ha tratto fondamentale ispirazione &#8211; prevede l’accertamento e la contestuale irrogazione della sanzione, solitamente di natura pecuniaria e solo in rari casi anche di natura interdittiva, da parte dell’amministrazione, con l’impugnazione del provvedimento prevista come mera eventualità<a href="#_ftn94" name="_ftnref94"><sup>[93]</sup></a>.</p>
<p>La maggior mitezza della sanzione e del giudizio di disvalore sarebbe stata compensata dall’aumentata celerità e nel più elevato grado di certezza nell’irrogazione della sanzione stessa, con la conseguente minore esposizione del soggetto sanzionato quale “martire” della libera informazione sull’interruzione di gravidanza.</p>
<p>Recependo tuttavia la critica di cui si è dato conto, appare doveroso osservare che la legge per la regolazione della pubblicità farmaceutica non si sarebbe offerta quale sede ottimale per la riallocazione del delitto in esame<a href="#_ftn95" name="_ftnref95"><sup>[94]</sup></a>.</p>
<p>Sembra invece possibile affermare che la soluzione migliore sarebbe stata la traslazione del § 219a StGB in una disposizione del <em>Ordnungswidrigkeitengesetz</em> (legge sugli illeciti amministrativi), vale a dire l’atto normativo centrale per quanto riguarda il sistema degli illeciti di diritto pubblico depenalizzati<a href="#_ftn96" name="_ftnref96"><sup>[95]</sup></a>. Una simile scelta, nel contesto di un ordinamento giuridico complessivamente attento al ruolo sistematico delle singole leggi, si sarebbe presentata come maggiormente pregnante anche al fine di continuare a sottolineare la centralità del bene giuridico sottoposto a protezione, seppur a seguito dell’attenuazione del tipo di illecito e della minaccia punitiva, facendo salva la possibilità di prevedere comunque sanzioni pecuniarie elevate ed afflittive ed interdizioni quantomeno momentanee dalla professione medica.</p>
<p>Ad ogni modo, sembra possibile osservare che pressoché tutte le alternative elencate avrebbero rappresentato una soluzione migliore dell’abolizione totale del delitto, con conseguente sostanziale liceizzazione completa – salvo la sussumibilità di alcuni fatti in altre fattispecie di reato o di illecito amministrativo punitivo, per la quale non resta che affidarsi (<em>sic</em>!) alla giurisprudenza futura − della pubblicità abortiva.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="6">
<li><strong>Conclusioni</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’analisi fin qui svolta consente di formulare alcune conclusioni anche in termini di giudizio di valore sulla scelta politico-criminale del legislatore tedesco, nonché dell’esecutivo che l’ha sostenuta.</p>
<p>Appare difficile celare un certo rammarico per la caduta di una norma di civiltà e di profonda umanità in uno dei principali e più influenti ordinamenti giuridici europei, volta ad evitare che l’operazione interruttiva della gravidanza, quantomeno <em>ambigua</em> da un punto di vista etico – <em>qualsiasi sia l’orientamento che si possa assumere </em>– e perlomeno delicata da quello medico e psicologico, venisse fatta oggetto di banalizzazioni, comunicazioni aggressive e sistemi di profitto. Si tratta di una necessità che appare piuttosto palese nel contesto di un sistema giuridico che conosce già spazi di libertà molto ampi per l’interruzione di gravidanza, financo più ampi di quelli riconosciuti dalla legge n. 194 del 1978, resi particolarmente palesi dalla possibilità di ricorrere anche alla sanità privata e a strutture ambulatoriali.</p>
<p>Si ribadisce che il delitto di pubblicità abortiva abrogato era stato il frutto della politica criminale di un governo democratico <em>e non di quello nazionalsocialista</em>: il <em>Bundesgesetzblatt</em> n. 63 del 1974, così come il n. 56 del 1976, ne rappresentano un’incontrovertibile attestazione storica ufficiale. Tanto avveniva nell’ambito di una manovra il cui intento principale e complessivo era stato, formalmente, la riforma del sedicesimo titolo dello <em>Strafgesetzbuch</em> e, sostanzialmente, la creazione di spazi di liceità del fatto dell’interruzione di gravidanza. In tale quadro, appare chiaro che l’<em>abolitio</em> del delitto di pubblicità abortiva continui ad apparire tutt’altro che necessaria nell’ottica della legalizzazione – o si potrebbe dire liberalizzazione, dato l’ampio affidamento della pratica anche a strutture e studi privati? – dell’aborto.</p>
<p>Non si dubita affatto della necessità, in un sistema politico e giuridico liberaldemocratico, di mantenere la discussione aperta fra orientamenti etico-morali differenti fra loro − <em>purché</em> se ne abbiano − anche su materie delicate e sdrucciolevoli, come l’interruzione di gravidanza. Tuttavia, ritenere un essenziale portato della libertà sessuale e riproduttiva la commercializzazione dell’aborto, con tanto di <em>reclamizzazione</em> delle relative pratiche cliniche, o una comunicazione banalizzante se non aggressiva in ambito, si pone ben oltre lo spazio di discussione sulla liceità etico-giuridica dell’operazione interruttiva della gravidanza, preludendo ad una estremizzazione delle posizioni abortiste e alla pericolosa china della de-umanizzazione di esseri umani che (non) rispondono a determinati requisiti<a href="#_ftn97" name="_ftnref97"><sup>[96]</sup></a>.</p>
<p>Non rimane che guardare con speranza alla ricezione e alla corretta interpretazione della Sentenza <em>Dobbs vs. Jackson</em> della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, ordinamento geograficamente e culturalmente lontano da quelli europei ma nondimeno influente sui medesimi: decisione che, si ricorda, lascia <em>aperta</em> la discussione sulla possibilità di legalizzare – con declinabile rigore − o meno l’aborto<a href="#_ftn98" name="_ftnref98"><sup>[97]</sup></a>, sgombrando il campo solamente dalle ipotesi più estreme, quale sembra essere quella che si è qui commentata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>*</sup></a> <em>Contributo sottoposto a valutazione</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> Cfr. F. Albrecht, <em>Bundestag schafft Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ab</em>, su <em>ZeitOnline</em> (<a href="http://www.zeit.de" target="_blank" rel="noopener"><em>www.zeit.de</em></a>), 24 giugno 2022, in <a href="https://bitly.ws/324sY" target="_blank" rel="noopener"><em>https://bitly.ws/324sY</em></a>. In lingua italiana, quale informazione rivolta al Servizio Studi della Corte costituzionale, si v. M. T. Roerig, <em>Il Bundestag tedesco approva la legalizzazione della “pubblicità” da parte dei medici che praticano l’aborto</em>, su <a href="http://www.cortecostituzionale.it" target="_blank" rel="noopener"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>, area <em>Segnalazioni correnti- Studi di diritto comparato</em>, 27 giugno 2022, in <a href="https://bitly.ws/324tP" target="_blank" rel="noopener"><em>https://bitly.ws/324tP</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> Cfr., a fini informativi, l’articolo di F. Barbieri, <em>L’aborto in Germania</em>, su <em>Repubblica</em>, 27 giugno 1992,<em>  <a href="https://rb.gy/ebtvmt" target="_blank" rel="noopener">https://rb.gy/ebtvmt</a></em>.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> Nella dottrina penalistica tedesca, fa riferimento a tale discussione M. Kubiciel, <em>Entgrenzungen des Strafrechts</em>, in <em>Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft</em>, 2019, n. 4, pp. 1115-1125.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[4]</a> Per attingere ad una fonte di informazione in lingua italiana, dichiaratamente favorevole all’abolizione: T. Mastrobuoni, <em>Due ginecologhe costringono la Germania a parlare di aborto</em>, in <em>Repubblica</em>, 3 aprile 2018, visto su <em>Repubblica.it</em>. Lo scrivente annota che in Germania si è sempre parlato di aborto con notevole libertà, senza necessità di episodi che “costringessero” alcunché, al punto che sono rinvenibili dibattiti in tema anche in programmi in prima serata.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[5]</a> Articolo <em>Jens Spahn greift Gegner des Werbeverbots an </em>(“Jens Spahn attacca gli oppositori del divieto di pubblicità abortiva”), su <em>ZeitOnline</em> (<a href="http://www.zeit.de" target="_blank" rel="noopener"><em>www.zeit.de</em></a>), 18 marzo 2018. La frase, in lingua originale, suona: «<em>Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos</em>». Lo stesso ministro aveva fatto pubblicare, sul sito del ministero, una sua dichiarazione in tal senso: <em>Spahn: “Wir wollen keine Werbung für den Schwangerschaftsabbruch”</em>, in <em><a href="https://rb.gy/jiytm" target="_blank" rel="noopener">https://rb.gy/jiytm</a>j</em>, 30 gennaio 2019 (visto il 23 dicembre 2022).</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[6]</a> Cfr. il rapporto dei “servizi scientifici” del Bundestag: Wissenschaftliche Dienste, <em>Zur Verfassungsmäßigkeit von § 219a StGB (Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft)</em>, <em>Sachstand WD 3 &#8211; 3000 &#8211; 252/17</em>, in <a href="https://rb.gy/je0c7k" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/je0c7k</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[7]</a> Le dichiarazioni sul sito ufficiale del Governo federale sono consultabili alla pagina <em>Werbeverbot für Abtreibungen aufgehoben. </em><em>Aufhebung des § 219a beschlossen</em>, su <em>bundesregierung.de</em>, 8 luglio 2022, visto il 24 dicembre 2022.</p>
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[8]</a> Cfr. Deutscher Bundestag, <em>Drucksache</em> 20/1635, 20. Wahlperiode, 2 maggio 2022, contenente il <em>Gesetzentwurf der Bundesregierung</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[9]</a> Tale udienza si è tenuta il 18 maggio 2022. Gli atti sono integralmente riportati sulla pagina ufficiale del <em>Bundestag</em> (<a href="https://www.bundestag.de/" target="_blank" rel="noopener"><em>bundestag.de</em></a>), pagina <em>Sachverständige mehrheitlich für Aufhebung von Paragraf 219a</em> (gli esperti si schierano in maggioranza per l’abolizione del § 219a),<a href="https://rb.gy/epq0du" target="_blank" rel="noopener"><em> https://rb.gy/epq0du</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a> Cfr. M. Kubiciel, <em>Schriftfassung der Stellungnahme in der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages am 18.5.2022</em>, su <em>Bundestag</em> (<a href="https://www.bundestag.de/" target="_blank" rel="noopener"><em>bundestag.de</em></a>), pagina <em>Sachverständige mehrheitlich für Aufhebung von Paragraf 219a</em>, cit.; <em>ivi</em> anche E. M. Hoven, <em>Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> Cfr. K. Hänel, <em>Stellungnahme zur Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags am 18.5.2022</em>, su <em>Bundestag</em> (<a href="https://www.bundestag.de/" target="_blank" rel="noopener"><em>bundestag.de</em></a>), pagina <em>Sachverständige mehrheitlich für Aufhebung von Paragraf 219a</em>, cit.</p>
<p><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[12]</a> Fra i pareri formulati vi è quello della Conferenza Episcopale Cattolica Tedesca: N. Sasserath-Alberti,<em> Stellungnahme des Kommissariats der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin –</em>, su <em>Bundestag</em> (<a href="https://www.bundestag.de/" target="_blank" rel="noopener"><em>bundestag.de</em></a>), pagina <em>Sachverständige mehrheitlich für Aufhebung von Paragraf 219a</em>, cit.</p>
<p><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> Così C. Sciuto, <em>Aborto, in Germania abolito il divieto di “pubblicità”</em>, su <em>MicroMega</em>, 26 giugno 2022, sezione (eloquentemente) <em>Laicità o barbarie</em>. Lascio la ricerca dello scritto alla buona volontà del lettore. Della commentatrice in questione si segnala la drammatica incompetenza in materia giuridica: ella parla di “articolo” 219 “comma a”. La precedente menzione della disposizione e la <em>semplice lettura</em> della stessa, specie se dando uno sguardo al resto del contesto, dovrebbero suggerire anche al lettore poco avvezzo del diritto penale tedesco che lo <em>Strafgesetzbuch</em> sia organizzato per paragrafi (§§), e che la lettera “a” sia un sottonumero, esattamente come &#8211;<em>bis</em>, &#8211;<em>ter</em>, &#8211;<em>quater</em> nella nostra tradizione di redazione legislativa. Cfr. <em>infra</em>, § 2.</p>
<p><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[14]</a> Per completezza d’informazione, ricordiamo che l’impianto originario della codificazione penale sostanziale tedesca risale al <em>Reichsstrafgesetzbuch</em> del 1871. Nell’ultimo secolo, si sarebbero alternate due “riforme organiche” a modificarne una rilevante parte dei contenuti normativi, pur mantenendo l’impianto complessivo della codificazione (tecnica legislativa cui, nei Paesi a “codificazione francese”, non siamo abituati): una nel 1935, dall’impronta marcatamente nazionalsocialista, che nel dopoguerra sarebbe stata comunque riveduta e corretta in molte sue parti; una nel 1975, di segno opposto (<em>infra</em>). Un riferimento utile e sintetico nella dottrina in lingua italiana è rinvenibile in F. Palazzo-M. Papa, <em>Lezioni di diritto penale comparato</em>, Torino, 2013, pp. 70 ss.</p>
<p><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> Cfr. il <em>Bundesgesetzblatt</em>, <em>Teil I</em>, 21 giugno 1974, <em>Nr.</em> 63, pp. 1297-1300, visto su <a href="http://www.bgbl.de" target="_blank" rel="noopener"><em>www.bgbl.de</em></a> il 24 novembre 2022.</p>
<p><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[16]</a> Si v. la progressione storica della norma sul sito del servizio <em>Lexetius</em>, <a href="https://lexetius.com/StGB/218,6" target="_blank" rel="noopener">https://lexetius.com/StGB/218,6</a>.</p>
<p><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> Cfr. E. Schmidhäuser, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Tübingen, II ed. 1983, pp. 36-37.</p>
<p><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[18]</a> Cfr., nella dottrina in lingua inglese, J. Kingston-A. Whelan, <em>Abortion and the Law</em>, Dublin, 1997, pp. 308-331.</p>
<p><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[19]</a> Così, nelle fonti giornalistiche, N. Caragnano, <em>Germania: via la legge nazista che vietava ai medici di parlarne</em>, su <a href="http://repubblica.it" target="_blank" rel="noopener"><em>repubblica.it</em></a>, 24 giugno 2022; M. Gobbetto, <em>Germania, abolita legge nazista contro l’aborto</em>, su <em>berlinomagazine.com</em>, 25 giugno 2022. Già prima dell’abolizione della norma, muoveva in tal senso un articolo non firmato dal titolo <em>In Germania sarà abolito il divieto di dare informazioni sull’aborto</em>, in <a href="http://www.ilpost.it" target="_blank" rel="noopener"><em>ilpost.it</em></a>, 26 gennaio 2022.</p>
<p><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[20]</a> Pubblicata ufficialmente sul Reichsgesetzblatt n. 56 del 29 maggio 1933, Parte I, pp. 295 ss., consultabile sul sito della <em>Österreichische Nationalbibliothek</em>, servizio “Alex” (<em>alex.onb.ac.at</em>, visto il 15 giugno 2023).</p>
<p><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[21]</a> Cfr., nella dottrina di commento alla legislazione dell‘epoca, E. Schäfer-H. von Donanyi, <em>Die Strafgesetzgebung der Jahre 1931 bis 1935</em>, Tübingen, 1936, ristampa 1976, p. 40. Nella dottrina più recente, H. Blei, <em>Strafrecht II. Besonderer Teil</em>, München, XII ed. 1983, p. 44.</p>
<p><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[22]</a> Consultabile, fra l’altro, sulla mediateca informatica della Biblioteca di Stato bavarese: <a href="https://rb.gy/6ym7rp" target="_blank" rel="noopener">https://rb.gy/6ym7rp</a>. Il Titolo sui reati contro la vita e il § 218 sono reperibili alle pp. 58-59 del volume digitalizzato (scansione n. 68).</p>
<p><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[23]</a> Si noti il ricorso a tale termine e non al termine “<em>Abtreibung”</em>, aborto.</p>
<p><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[24]</a> Reichsgesetzblatt, Teil I, 27 giugno 1935, n. 65, p. 196, consultabile presso <em>alex.onb.ac.at</em>, visto il 15 giugno 2023. Nella dottrina dell’epoca, E. Schäfer- H. von Donanyi, <em>Die Strafgesetzgebung der Jahre 1931 bis 1935</em>, cit., p. 39.</p>
<p><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[25]</a> Per la ricognizione del diritto penale italiano e per una critica che va nel medesimo senso di quella qui rappresentata, si v. l’autorevole opinione di G. Zuccalà, voce <em>Aborto (dir. pen.)</em>, in <em>Enc. Dir</em>., Vol. I, Milano, 1958, pp. 128-140.</p>
<p><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[26]</a> Sul punto, per un’ampia ricostruzione sia della storia delle misure assunte che della successiva falsificazione delle teorie scientifiche eugenetiche, è d’uopo rimandare al saggio di H. Rottleuthner, <em>Zum Wissenschaftscharakter der Eugenik</em>, in I. Czeguhn-E. Hilgendorf-J. Weizel, <em>Eugenik und Euthanasie 1850-1945</em>, Baden-Baden, 2006, pp. 43-70.</p>
<p><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[27]</a> Cfr. <a href="https://lexetius.com/StGB/220,3" target="_blank" rel="noopener"><em>https://lexetius.com/StGB/220,3</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[28]</a> Cfr. <em>lexetius.com</em>, visto il 15 dicembre 2022: «<em>Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht nach § 218 strafbar, wenn seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen verstrichen sind</em>».</p>
<p><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[29]</a> Cfr., nella dottrina di poco successiva, con toni celebrativi, F. Haft, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, München, III ed. 1981, p. 92. Criticamente si pone U. Weber, <em>Verletzung des Rechtsguts ʽLeben der Leibesfruchtʼ</em>, in G. Arzt-U. Weber, <em>Strafrecht Besonderer Teil. Delikte gegen die Person</em>, Bielefeld, III ed. 1988, p. 136, i quali discutono i pro e i contro di tale modello.</p>
<p><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[30]</a> Cfr. V. Krey, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, Stuttgart-Berlin, VI ed. 1986, p. 56.</p>
<p><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[31]</a> Ben descritta, nella dottrina di poco successiva, da U. Weber, <em>Verletzung des Rechtsguts ʽLeben der Leibesfruchtʼ</em>, cit., pp. 132-135.</p>
<p><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[32]</a> Cfr. BVerfG, <em>Urteil des Ersten Senats vom 25. Februar 1975 auf die mündliche Verhandlung vom 18./19. </em><em>November 1974</em> (Sentenza della Prima Sezione del 25 febbraio 1975 a seguito della trattazione orale del 18/19 novembre1974), pubblicata nella raccolta ufficiale <em>BVerfGE</em>, Vol. 39, pp. 1 ss. (cui si ricorrerà per le ulteriori citazioni) nonché sulla <em>JuristenZeitung</em>, 1975, pp. 205 ss. Adesivamente alle indicazioni contenute in tale decisione, nella dottrina penalistica, K. H. Gössel, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, Heidelberg, 1987, pp. 115-116; U. Weber, <em>Verletzung des Rechtsguts ʽLeben der Leibesfruchtʼ</em>, cit., pp. 136-137. <em>Contra</em> si pone F. Haft, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, cit., pp. 92-93.</p>
<p><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[33]</a> Cfr. BVerfGE, Vol. 39, pp. 1 ss., cit., §§ 108-112. Nella dottrina costituzionalistica tedesca, cfr. adesivamente B. Schmidt-Bleibtreu-F. Klein, <em>Kommentar zum Grundgesetz</em>, Neuwied- Darmstadt, VI ed. 1983, p. 173, Rn. 25; G. Leibholz-H.-J. Rinck-D. Hesselsberger, <em>Grundgesetz. Kommentar an Hand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts</em>, Köln, 1993- agg. 1994, <em>sub Art. 2 GG</em>, pp. 58/4-60/2; H. D. Jarass, <em>Art. 2 GG</em>, in H. D. Jarass- B. Pieroth, <em>GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. </em><em>Kommentar</em>, München, VII ed. 1994, p. 94 <em>Rn.</em> 80; nella medesima opera si v. ancora B. Pieroth, <em>Art. 6 GG</em>, pp. 270 ss., <em>Rn.</em> 44 ss. per quanto riguarda la tutela positiva e negativa della maternità. Nella dottrina comparatistica italiana, la pronuncia del <em>Bundesverfassungsgericht</em> è oggetto di commento in G. Bognetti, voce <em>Aborto. Diritto comparato e straniero</em>, in Enc. Giur., Roma, 1991, pp. 3-4 dell’estratto: l’A. rilevava quanto il giudice delle leggi tedesco si ponesse in una posizione eccentrica rispetto alla tendenza internazionale dimostrata dalla <em>US Supreme Court</em> con la sentenza <em>Roe vs. Wade</em>, ma anche rispetto al <em>Conseil constitutionnel</em> francese e al <em>Verfassungsgerichtshof</em> austriaco. Ampia è la trattazione comparatistica con l’ordinamento tedesco presente anche in A. Ferrato, <em>La tutela penale del diritto a nascere</em>, Padova, 2017, pp. 41 ss., in part. 54 ss. (l’opera, successivamente, si focalizza sulle questioni della procreazione medicalmente assistita).</p>
<p><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[34]</a> Cfr. <em>Bundesgesetzblatt</em>, <em>Teil</em> I, 21. Mai 1976, Nr. 56, pp. 1213-1214, visto su <a href="http://www.bgbl.de" target="_blank" rel="noopener"><em>www.bgbl.de</em></a> il 24 novembre 2022.</p>
<p><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[35]</a> Cfr. V. Krey, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, cit., p. 57. Si esprime criticamente su tale soluzione E. Schmidhäuser, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, cit., pp. 37-38, ritenendola “complicata” e invisa alla pratica medica, pur riconoscendo che la soluzione dei termini tutelasse in misura troppo esigua la vita nascente.</p>
<p><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[36]</a> In tal senso, in fase antecedente alle vicende descritte, A. Kaufmann, <em>Rechtsfreier Raum und eigenverantwortliche Entscheidung dargestellt am Problem des Schwangerschaftsabbruchs</em>, in F.-C. Schröder-H. Zipf (a cura di), <em>Festschrift für Reinhart Maurach</em>, Karlsruhe, 1972, pp. 327-345, in part. p. 339.</p>
<p><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[37]</a> Cfr. L. V. Moscarini, voce <em>Aborto. Profili costituzionali e disciplina legislativa</em>, in <em>Enc. Giur.</em>, Roma, 1990, pp. 1-11 dell’estratto, in part. 4 ss.</p>
<p><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[38]</a> Cfr., in epoca più vicina alle leggi in questione, U. Weber, <em>Verletzung des Rechtsguts ʽLeben der Leibesfruchtʼ</em>, cit., pp. 138-140, con ampi dati statistici, e B. Jähnke, <em>34. </em><em>Lieferung §§ 218-220</em>, fascicolo di H.-H. Jescheck-W. Ruß- G. Willms, <em>Strafgesezbuch Leipziger Kommentar. </em><em>Großkommentar</em>, Vol. V, Berlin-New York, X ed. 1979-1989, 1983, pp. 22-23 dell’estratto. Similmente, nella dottrina italiana P. Nuvolone-A. Lanzi, voce <em>Gravidanza (interruzione della)</em>, in <em>Dig. disc. pen</em>., Vol. VI, Torino, 1992, pp. 24-44, in part. la chiusura critica di cui in conclusione a p. 44. Per la dottrina più recente, si v. A. Ferrato, <em>La tutela penale del diritto a nascere</em>, cit., pp. 72 ss.</p>
<p><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[39]</a> Cfr. <em>Bundesgesetzblatt</em>, <em>Teil</em> I, 21, Mai 1976, <em>Nr.</em> 56, pp. 1214-1215, visto su <em>www.bgbl.de</em> il 24 novembre 2022.</p>
<p><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[40]</a> Cfr. <em>Bundesgesetzblatt</em>, <em>Teil</em> I, 27, Juli 1992, <em>Nr.</em> 37, pp. 1398-1404, visto su <em>www.bgbl.de</em> il 24 novembre 2022.</p>
<p><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[41]</a> Cfr. Deutscher Bundestag, <em>Drucksache</em> 7/1981, 7. <em>Wahlperiode</em>, 24 aprile 1974, contenente il <em>Erster Bericht des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform zu dem von den Fraktionen der SPD, FDP eingebrachten Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Reform des Strafrechts (5. </em><em>StrRG)</em> (primo rapporto della commissione particolare per la riforma del diritto penale sulla proposta di una quinta legge di riforma del diritto penale presentata dai gruppi parlamentari socialdemocratico e liberaldemocratico), p. 17: «<em>Sie will verhindern, daß der Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit als etwas Normales dargestellt und kommerzialisiert wird</em>».</p>
<p><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[42]</a> In questa sede, si citano per la prima volta i commentari allo <em>Strafgesetzbuch</em> di cui si farà citazione: AA. VV., <em>SK-StGB -Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch</em>, Köln, 1975-1988, in part. estratto del <em>16. </em><em>Titel</em> di H.-J. Rudolphi, ivi, 1988; E. Dreher-H. Tröndle, <em>Strafgesetzbuch und Nebengesetze</em>, München, 44ma ed. 1988; B. Jähnke-H. W. Laufhütte-W. Oderski, <em>Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar. Fünfter Band §§ 146-222</em>, Berlin, XI ed. 2005, in particolare il commento al <em>16. Abschnitt</em> a cura di B. Jähnke e P. Kröger; G. M. Sander (a cura di), <em>Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch. </em><em>Band 4 §§ 185-262</em>, München, II ed. 2012, in part. pp. 739-841, a cura di W. Gropp; H. Satzger-W. Schluckebier-G. Widmaier, <em>StGB Strafgesetzbuch. Kommentar</em>, Köln, III ed. 2016; A. Schönke-H. Schröder, <em>Strafgesetzbuch. Kommentar</em>, 30ma ed. 2019; T. Fischer, <em>Strafgesetzbuch und Nebengesetze</em>, München, 69ma ed. 2022, in part. pp. 1648 ss.; B. von Hentschel-Heinegg, <em>Beckʼsche Online-Kommentar StGB</em>, München, 55ma ed. 2022; A. Spickhoff, <em>Medizinrecht</em>, München, IV ed. 2022. Alcuni commentari, consultati presso la banca dati <em>beck-online.beck.de</em>, saranno menzionati non con il numero di pagina, bensì con il riferimento alla suddivisione in paragrafi del testo mediante il cd. <em>Randnummer</em> (numeretto a margine) abbreviato <em>Rn.</em>, il cui contenuto normalmente rimane omogeneo anche fra aggiornamenti diversi</p>
<p><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[43]</a> Nell’esigua manualistica recente che dedichi una certa attenzione al § 219a StGB, si v. U. Murmann, <em>Grundkurs Strafrecht</em>, München, II ed. 2013, p. 18; R. Rengier, <em>Strafrecht Bedonderer Teil II. </em><em>Delikte gegen die Person und die Allgemeinheit</em>, München, XXI ed. 2020, p. 99.</p>
<p><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[44]</a> In tal senso, anche se per ragioni profondamente differenti da quelle che animano lo scrivente, A. Kaufmann, <em>Rechtsfreier Raum und eigenverantwortliche Entscheidung dargestellt am Problem des Schwangerschaftsabbruchs</em>, cit. a p. 340, l’A. condivisibilmente critica l’espressione “vita futura” (<em>das werdende Leben</em>) proprio in ragione della sua scarsa pregnanza, dal momento che ogni vita è dotata di un futuro e di un passato. L’elemento differenziale sarebbe piuttosto reso dalla fase pre-natale della vita.</p>
<p><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[45]</a> Cfr. V. Krey, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, cit., pp. 58-62.</p>
<p><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[46]</a> Cfr. H. Otto, <em>Grundkurs Strafrecht. Die einzelnen Delikte</em>, Berlin, VII ed. 2005, p. 59.</p>
<p><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[47]</a> Cfr., nella letteratura casistica, H. Blei, <em>Strafrecht. Besonderer Teil/1</em>, München, 1996, p. 50.</p>
<p><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[48]</a> Si faccia riferimento al brillante servizio <em>Lexetius</em>, <a href="https://lexetius.com/StGB/218,1" target="_blank" rel="noopener"><em>https://lexetius.com/StGB/218,1</em></a>, scorrendo le precedenti versioni.</p>
<p><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[49]</a> Cfr. V. Krey, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, cit., p. 58; K. H. Gössel, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, cit., p. 121.</p>
<p><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[50]</a> In tal senso, <em>in primis</em>, H. Lüttger, <em>Genese und Probleme einer Legaldefinition dargestellt am Beispiel des Schwangerschaftsabbruch</em>, in R. Hamm (a cura di), <em>Festschrift für Werner Sarstedt zum 70. </em><em>Geburtstag</em>, Berlin, 1981, pp. 169-187, in part. p. 171, e la dottrina ivi (auto)citata. Nella dottrina più recente, cfr. T. Weigend, <em>Autonomie als Grenze des strafrechtlichen Lebesschutzes</em>, in M. Böse-K.-H. Schumann-M. Toepel (a cura di), <em>Festschrift für Urs Kindhäuser zum 70. Geburtstag</em>, Baden-Baden, 2019, pp. 851 ss.</p>
<p><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[51]</a> Cfr. K. H. Gössel, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, cit., p. 122.</p>
<p><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[52]</a> Cfr. K. H. Gössel, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, cit., pp. 116-117. Il termine sarebbe letteralmente traducibile come “presidio di presenza” o, più tecnicamente, come servizio pubblico. Il lessico specifico del diritto penale rende utile il ricorso al concetto di funzione amministrativa, sul quale si tornerà <em>infra</em>, § 2.3.</p>
<p><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[53]</a> Cfr. R. Rengier, <em>Strafrecht Bedonderer Teil II</em>, cit., pp. 102-103.</p>
<p><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[54]</a> Un riferimento sintetico e preciso, in lingua italiana, è rinvenibile in. G. Bognetti, voce <em>Aborto. Diritto comparato e straniero</em>, cit., p. 3.</p>
<p><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[55]</a> Cfr. V. Krey, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, cit., pp. 62-64.</p>
<p><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[56]</a> Tant’è che V. Krey, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, cit., p. 62 presenta la previsione come <em>Rechtfertigungsgrund</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[57]</a> Si v. ancora G. Bognetti, voce <em>Aborto. Diritto comparato e straniero</em>, cit., p. 4.</p>
<p><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[58]</a> Cfr. V. Krey, <em>Strafrecht Besonderer Teil</em>, Vol. 1, cit., p. 65.</p>
<p><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[59]</a> Cfr. R. Rengier, <em>Strafrecht Bedonderer Teil II</em>, cit., pp. 106-107.</p>
<p><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[60]</a> Il contenuto di tale norma è sovrapponibile a quello dell’art. 54 c.p., salva l’indicazione di un elenco, tassativo ma ampio, di beni giuridici sottoponibili a protezione, in coerenza con la norma generale sulla responsabilità extracontrattuale (§ 823 <em>BGB</em>), a sua volta ispirata pressoché letteralmente al testo della <em>Lex Aquilia de damno</em>, in contrapposizione al modello di responsabilità per clausole generali adottati dal <em>Code Napoleon</em> e dalle codificazioni civilistiche italiane (da ultimo l’art. 2043 c.c.).</p>
<p><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[61]</a> Sul punto, vigorosamente, K. Lackner, <em>Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs</em>, in <em>Neue Juristische Wochenschrift</em>, 1976 (vol. 29), pp. 1233 ss., in part. 1236. Adesivamente alla critica di Lackner, V. Krey, <em>loc. ult. cit.</em></p>
<p><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[62]</a> Cfr. V. Krey, <em>loc. ult. cit.</em>, che dà ancora conto della collocazione della scriminante etico-criminologica nel Absatz 2, secondo periodo. Nella letteratura recente cfr. R. Rengier, <em>Strafrecht Bedonderer Teil II</em>, cit., p. 107.</p>
<p><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[63]</a> Cfr. R. Rengier, <em>Strafrecht Bedoderer Teil II</em>, cit., p. 106.</p>
<p><a href="#_ftnref65" name="_ftn65">[64]</a> Nel dispositivo (<em>Entscheidungsformel</em>) della sentenza BVerfGE 39, 1, al Capo II, punto 2 si legge «<em>Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt innerhalb der ersten zwölf Wochen seit der Empfängnis vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht nach § 218 des Strafgesetzbuches strafbar, wenn an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 179 des Strafgesetzbuches vorgenommen worden ist und dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf der Tat beruht</em>».</p>
<p><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[65]</a> Cfr., nella dottrina comparatistica in lingua tedesca, J. Bosch-A. Mendes, Rapporto locale <em>Italien</em>, in A. Eser-H. G Koch, <em>Schwangerschaftsabbruch im internationalen Vergleich</em>, Vol. I, Baden-Baden, 1988, p. 799 ss., in part. p. 842 ss.</p>
<p><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[66]</a> Cfr. H.-J. Rudolphi, <em>16. Abschnitt</em>, cit., pp. 89-91 dell’estratto.</p>
<p><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[67]</a> § 219 StGB, Abs. 1, ultimo periodo: «<em>Das Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz</em>».</p>
<p><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[68]</a> Cfr. W. Gropp, <em>sub § 219 StGB</em>, in <em>Münchener Kommentar Bd. 4</em>, cit., p. 823 ss.</p>
<p><a href="#_ftnref70" name="_ftn70">[69]</a> Cfr. W. Gropp, <em>sub § 219 StGB</em>, in <em>Münchener Kommentar Bd. 4</em>, cit., pp. 829-830; T. Fischer, <em>Strafgesetzbuch</em>, cit., p. 1672.</p>
<p><a href="#_ftnref71" name="_ftn71">[70]</a> Cfr. W. Gropp, <em>sub §219b StGB</em>, in <em>Münchener Kommentar Bd. 4</em>, cit., pp. 838-840; R. Rengier, <em>Strafrecht BT II</em>, cit., p. 107.</p>
<p><a href="#_ftnref72" name="_ftn72">[71]</a> Fonte: <a href="https://lexetius.com/StGB/219a,2" target="_blank" rel="noopener"><em>https://lexetius.com/StGB/219a,2</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref73" name="_ftn73">[72]</a> Cfr. U. Weber, <em>Verletzung des Rechtsguts „Leben der Leibesfrucht“</em>, cit., p. 146.</p>
<p><a href="#_ftnref74" name="_ftn74">[73]</a> Cfr. P. Kröger, <em>§ 219a StGB</em>, in <em>Leipziger Kommentar. 16.Abschnitt</em>, cit., pp. 279-280.</p>
<p><a href="#_ftnref75" name="_ftn75">[74]</a> Cfr. H. Blei, <em>Strafrecht II</em>, cit., p. 42; A. Eser-B. Weißer, <em>sub § 219a StGB</em>, in A. Schönke-H. Schröder, <em>Strafgesetzbuch</em>, cit., <em>Rn.</em> 1.</p>
<p><a href="#_ftnref76" name="_ftn76">[75]</a> Cfr. A. Zivanic, <em>Der Versammlungsbegriff des Strafgesetzbuchs</em>, in <em>Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft</em>, 2020, n. 4, pp. 803-825.</p>
<p><a href="#_ftnref77" name="_ftn77">[76]</a> Cfr. C. Momsen-G. Momsen-Pflanz, <em>sub § 219a StGB</em>, in H. Satzger-W. Schluckebier-G. Widmaier, <em>StGB Strafgesetzbuch. Kommentar</em>, cit., <em>Rn.</em> 1-2.</p>
<p><a href="#_ftnref78" name="_ftn78">[77]</a> Cfr. H.-J. Rudolphi, <em>16. Abschnitt</em>, cit., p. 94; C. Momsen-G. Momsen-Pflanz, <em>sub § 219a StGB</em>, cit., <em>Rn.</em> 4-5; A. Eser-B. Weißer, <em>sub § 219a StGB</em>, in A. Schönke-H. Schröder, <em>Strafgesetzbuch</em>, cit., su <em>beck-online.beck.de</em>, <em>Rn.</em> 2-4.</p>
<p><a href="#_ftnref79" name="_ftn79">[78]</a> Cfr. E. Dreher-H. Tröndle, <em>Strafgesetzbuch</em>, cit., p. 1134; P. Kröger, <em>§ 219a StGB</em>, p. 280; W. Gropp, <em>sub § 219a StGB</em>, cit., pp. 836-837; T. Fischer, Strafgesetzbuch, cit., p. 1675.</p>
<p><a href="#_ftnref80" name="_ftn80">[79]</a> Cfr. C. Momsen-G. Momsen-Pflanz, <em>sub § 219a StGB</em>, cit., <em>Rn.</em> 8.</p>
<p><a href="#_ftnref81" name="_ftn81">[80]</a> Cfr. P. Kröger, <em>§ 219a StGB</em>, cit., pp. 280-281; W. Gropp, <em>sub § 219a StGB</em>, cit., p. 837. Nella giurisprudenza di merito, con particolare riguardo alle istruzioni per l’uso, cfr. OLG Frankfurt a. M.<em>, </em>Beschl, <em>v. </em>22.12.2020 <em>– </em>1 Ss 96/20 (sentenza della Corte d’appello di Francoforte sul Meno), pubblicata in <em>Neue Zeitschrift für Strafrecht- RechtsprechungsReport</em>, 2021, p. 106.</p>
<p><a href="#_ftnref82" name="_ftn82">[81]</a> Cfr. T. Fischer, <em>Strafgesetzbuch</em>, cit., p. 1675.</p>
<p><a href="#_ftnref83" name="_ftn83">[82]</a> Cfr., per tutti, P. Kröger, <em>§ 219a StGB</em>, cit., p. 282.</p>
<p><a href="#_ftnref84" name="_ftn84">[83]</a> Cfr. H.-J. Rudolphi, <em>16. Abschnitt</em>, cit., pp. 94-95.</p>
<p><a href="#_ftnref85" name="_ftn85">[84]</a> Cfr. S. Zimmermann, <em>Paragraph 219a: Lebensschutz oder Informationsdefizit?</em>, su <em>katholisch.de</em>, 28 giugno 2022, <a href="https://rb.gy/glvb0r" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/glvb0r</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref86" name="_ftn86">[85]</a> È di notevole interesse, in tal senso, l’opinione della ginecologa e docente universitaria A. Köninger, <em>Stellungnahme als Sachverständige zur öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch (§ 219a StGB), zur Änderung des Heilmittelwerbegesetzes und zur Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch</em>, su <em>budestag.de</em>, pagina <em>Sachverständige mehr­heitlich für Aufhebung von Paragraf 219a</em>, cit. Alle pp. 6-7 del parere, l’A. afferma che non sussistevano, in vigenza della norma, deficit d’informazione o impedimenti sostanziali alla pratica, come dimostrato che gran parte (95% ca.) delle operazioni interruttive avveniva comunque entro il termine delle 12 settimane. Lo scrivente di riserva di essere in disaccordo con la preconizzazione di una sostanziale indifferenza circa l’abolizione o meno del reato. Nella dottrina penalistica, annota J. Kinzig, <em>ʽTote Tatbeständeʼ</em>, in <em>Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft</em>, 2017, n. 2, pp. 415-424 che la vitalità della fattispecie sia stata piuttosto contenuta, calcolando un totale di 43 casi giudiziari su di essa basati: tanto dovrebbe testimoniare, nella nostra ottica, la sua scarsa incisività sulla discussione in materia di aborto.</p>
<p><a href="#_ftnref87" name="_ftn87">[86]</a> Cfr. E. M. Hoven, <em>Stellungnahme</em>, cit., pp. 3-4 del parere.</p>
<p><a href="#_ftnref88" name="_ftn88">[87]</a> In tal senso muove la pur moderata opinione di E. M. Hoven, <em>op. cit.</em>, p. 2 del parere.</p>
<p><a href="#_ftnref89" name="_ftn89">[88]</a> Cfr. M. Kubiciel, <em>Schriftfassung der Stellungnahme</em>, cit., pp. 5-6 del parere.</p>
<p><a href="#_ftnref90" name="_ftn90">[89]</a> Cfr. Deutscher Bundestag, <em>Drucksache</em> 20/1017, 20. Wahlperiode, 15 marzo 2022, contenente lo <em>Antrag der Fraktion der CDU/CSU </em>(proposta del gruppo parlamentare cristiano-democratico e cristiano-sociale). In senso analogo la proposta scientifica di M. Kubiciel, <em>Stellungnahme</em>, cit., pp. 7-8.</p>
<p><a href="#_ftnref91" name="_ftn91">[90]</a> Cfr. M. Kubiciel, <em>Stellungnahme</em>, cit., pp. 6-7.</p>
<p><a href="#_ftnref92" name="_ftn92">[91]</a> Cfr. E. M. Hoven, <em>Stellungnahme</em> cit., pp. 4-5 del parere. In senso analogo, nella dottrina recente, H. Lorenz-E. Turhan,<em> Von Altfällen und neuem Recht – § 219 a Abs. 4 StGB als misslungene Vorschrift</em>, in <em>Juristische Rundschau</em>, 2020, n. 9, pp. 465-474.</p>
<p><a href="#_ftnref93" name="_ftn93">[92]</a> Così la proposta, firmata da un totale di 23 professori di diritto penale, S. Beck-M. Böse et al., <em>Stellungnahme zum Straftatbestand der Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft (§ 219a StGB)</em>, firmata nel dicembre 2017 e reperibile sulla pagina <a href="https://rb.gy/xvqk5r" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/xvqk5r</em></a> della Martin-Luther-Universität di Halle (Turingia).</p>
<p><a href="#_ftnref94" name="_ftn94">[93]</a> Cfr. ancora il mio lavoro <em>La responsabilità degli enti per i reati nel diritto amministrativo punitivo tedesco </em>cit. Studi italiani più risalenti – ma nondimeno più autorevoli − in materia di comparazione <em>Ordnungswidrigkeitenrecht</em> e diritto punitivo amministrativo sono C. E. Paliero, <em>La legge 689 del 1981: prima «codificazione» del diritto penale amministrativo in Italia</em>, in <em>Pol. </em><em>Dir.</em>, 1983, pp. 117- 164; Id., voce <em>«Ordnungswidrigkeiten»</em>, in <em>Dig. disc. pen.</em>, Vol. IX, Torino, 1995, pp. 125-130.</p>
<p><a href="#_ftnref95" name="_ftn95">[94]</a> Cfr. M. Kubiciel, <em>Stellungnahme</em>, cit., pp. 6-7.</p>
<p><a href="#_ftnref96" name="_ftn96">[95]</a> Sia consentito il rinvio al mio lavoro F. Camplani, <em>La responsabilità degli enti per i reati nel diritto amministrativo punitivo tedesco </em>(Parte I), in <em>Diritto penale XXI Secolo</em>, 2022, n. 1, pp. 70-99.</p>
<p><a href="#_ftnref97" name="_ftn97">[96]</a> Cfr. Gli accorti avvertimenti di W. Naucke, <em>Ein fortwirkender juristischer Einbruch in das Tötungsverbot: Binding/Hoche. Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form, 1920</em>, in I. Czeguhn-E. Hilgendorf- J. Weizel, <em>Eugenik und Euthanasie 1850-1945</em>, cit., pp. 71-86., trad. it. a cura dello scrivente F. Camplani, <em>Un’irruzione giuridica permanente nel divieto di omicidio. Binding, Hoche, Liberalizzare l’annientamento delle vite prive di valore. Misura e forma, 1920</em>, in <em>Diritto Penale XXI Secolo</em>, 2019, n. 2, pp. 339-359.</p>
<p><a href="#_ftnref98" name="_ftn98">[97]</a> Cfr. E. Pavesi, <em>La Corte Suprema USA e l’aborto: una pronuncia di civiltà</em>, su <a href="http://www.centrostudilivatino.it" target="_blank" rel="noopener"><em>www.centrostudilivatino.it</em></a>, 25 giugno 2022, <a href="https://rb.gy/55cv6l" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/55cv6l</em></a>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/labolizione-del-reato-di-pubblicita-abortiva-in-germania-unanalisi-storica-e-tecnico-giuridica/">L’abolizione del reato di pubblicità abortiva in Germania. Un’analisi storica e tecnico-giuridica</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
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		<title>Prospettive biogiuridiche tra unitarietà del fenomeno successorio e dignità della vita umana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ljusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascicolo 1-2 - 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aldo Rocco Vitale Docente di Filosofia del Diritto ‒ Dipartimento di Giurisprudenza Università Europea di Roma* &#160; Sommario: 1. Introduzione ‒ 2. L’unitarietà del fenomeno successorio ‒ 3. La dignità della vita umana ‒ 4. Problematiche biogiuridiche ‒ 5. Conclusioni.   &#160; Introduzione &#160; Da mihi factum, dabo tibi jus: così recita il celebre comandamento [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Aldo Rocco Vitale</strong><br />
<em>Docente di Filosofia del Diritto ‒ Dipartimento di Giurisprudenza<br />
Università Europea di Roma<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>*</sup></a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sommario: 1. Introduzione ‒ 2. L’unitarietà del fenomeno successorio ‒ 3. La dignità della vita umana ‒ 4. Problematiche biogiuridiche ‒ 5. Conclusioni.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Introduzione</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Da mihi factum, dabo tibi jus</em>: così recita il celebre comandamento archetipico del fenomeno giuridico, che affonda la propria <em>cogenza</em> nei più remoti albori della storia del diritto, sintetizzando la naturale dialettica tra fatto e norma, tra diritto e giustizia, tra dimensione ontica e dimensione deontica, cioè esprimendo quella energia che da sempre tiene e contiene la fenomenologia giuridica all’interno di tutte quelle tensioni che si vengono inevitabilmente a produrre tra la materialità della realtà da un lato e l’inderogabilità dei principi giuridici fondativi dall’altro.</p>
<p>Tuttavia, per quanto possa considerarsi risalente, la predetta angolazione risulta essere ancora la più adeguata, anche e soprattutto nei tempi attuali.</p>
<p>In tale frangente si può riconoscere che tanto più occorre risalire al senso primigenio del diritto fin dalla sua fondazione come scoperta dell’umana ragione in grado di discernere le modulazioni dell’agire e del relazionarsi intersoggettivo<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[1]</sup></a>, quanto più oggi si avvicendano gli incrementi del potenziamento tecnico-scientifico i quali, una volta socializzati, cioè accettati e diffusi ad ogni livello della società, vengono ad interrogare il ruolo e la coscienza del giurista posto dinnanzi alla frammentazione derivante dalla prevalenza del dato tecnico su quello ontologico<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[2]</sup></a>.</p>
<p>Il giurista, infatti, dinnanzi a quella più volte denunciata fluidità inarrestabile che caratterizza tutto il mondo contemporaneo<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[3]</sup></a>, e che oramai sembra pervadere ineluttabilmente anche le dinamiche giuridiche, non può che sentirsi sollecitato a fornire non soltanto risposte in grado di garantire ancora la certezza del diritto, certezza talvolta traballante e precaria, ma anche e soprattutto risposte che siano in grado di riconciliare la transeunte azione umana con l’universalità dei paradigmi giuridici che ne descrivono la perimetria ontologico-esistenziale, così che, come per Karl Jaspers «<em>l’uomo sparisce nell’idea della nuda numericità del suo esserci</em>»<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[4]</sup></a>, si possa altresì evitare che il diritto sparisca nella cruda molteplicità del suo divenire.</p>
<p>A tale logica non può sottrarsi, a pena di un totale smarrimento della propria dimensione fondazionale e della propria pretesa giustificativa, nessuno dei numerosissimi istituti che costituiscono il nobile portico sotto il quale transita la ragion giuridica nel suo incedere metatemporale: nessuno dei più recenti, come quelli atipici della contrattazione di continua importazione anglosassone, e nessuno dei più antichi, come quelli che riguardano il fenomeno successorio.</p>
<p>In tale sede, si tenterà di mettere in luce, ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività in considerazione della complessità degli argomenti e della ristrettezza dei tempi e degli spazi adibiti alla loro trattazione, gli aspetti principali e più problematici di alcuni profili biogiuridici che possono venire in rilievo nella fase successoria chiamando in causa la disciplina del diritto successorio e la dignità della vita umana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><strong>L’unitarietà del fenomeno successorio</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Preliminarmente occorre, seppur in breve, focalizzare l’attenzione sulla unitarietà del fenomeno successorio che, sebbene possa svolgersi in diverse fasi (apertura della successione, vocazione, delazione, accettazione/rifiuto) e perfino essere scandito da tempi differenti (come nel caso di eredi, <em>condividendi</em> o figli naturali sopravvenuti), rimane ugualmente una operazione unitaria, giustificata dal fatto che «<em>la successione </em>mortis causa<em> è la continuazione dei rapporti giuridici del defunto, i quali non tollerano interruzioni e discontinuità</em>»<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p>A riprova di ciò si può invocare l’antico e noto brocardo romanistico <em>semel heres</em>,<em> semper heres</em> che trova la sua concretizzazione disciplinativa direttamente nel tessuto normativo degli articoli 475, 520, 637 del Codice Civile, e indirettamente anche nelle previsioni contenute, per esempio, dagli articoli 477, 478 e 533.</p>
<p>La circostanza per cui il secondo comma dell’articolo 475 sancisce la nullità di una accettazione sottoposta a termine o condizione, indica, oltre la tutela degli interessi e dell’affidamento dei terzi, anche la salvaguardia dell’unitarietà del fenomeno successorio inteso, appunto, come <em>continuum</em>.</p>
<p>In tal senso, il terzo comma dell’articolo 475 che prevede la nullità dell’accettazione parziale ribadisce con ulteriore chiarezza e specificità il predetto concetto facendo peraltro rilevare l’integrità della dinamica successoria come <em>corpus unicum</em> che non accetta “frazionamenti” poiché la delazione non è modificabile<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p>Sebbene una risalente e autorevole dottrina<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[7]</sup></a>, con un relativamente recente, ma minoritario seguito giurisprudenziale<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[8]</sup></a>, abbia ritenuto possibile un’accettazione parziale sulla base della concorrenza di una delazione testamentaria con <em>objectum successionis</em> una parte del patrimonio del <em>de cuius</em> e di una delazione legittima destinata a regolamentare la restante parte dell’asse ereditario rimasto al di fuori delle disposizioni testamentarie, si deve precisare che la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza consolidata sono di opposto parere<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[9]</sup></a>.</p>
<p>Luigi Ferri, in tal senso, chiarisce la <em>ratio</em> della nullità sancita per l’accettazione di eredità sottoposta a condizione o termine, così come per quella parziale, rifacendosi alla logica di fondo dell’unitarietà del perfezionamento negoziale: «<em>Negli atti tra vivi l’accettazione nulla per non conformità alla proposta si converte in una valida nuova proposta: ciò non può avvenire nell’accettazione dell’eredità, data l’assoluta immodificabilità della delazione[…]. Lo stesso discorso deve farsi per l’accettazione parziale dell’eredità[…]. Accettare in parte equivale e non accettare affatto</em>»<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p>L’accettazione, dunque, per un verso conclude e “perfeziona” il fenomeno successorio, mentre, per altro verso, suggella l’unitarietà e l’inscindibilità dello stesso<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>La parzialità dell’accettazione, dunque, espressamente esclusa, significa l’esclusione di una delazione frazionabile, cioè l’ingresso nella sfera giuridica dell’accettante dell’intero assetto ereditario del <em>de cuius</em>, senza eccezioni, senza facoltà di scelta, senza limitazioni volontarie.</p>
<p>Anche se per titoli diversi, cioè per via testamentaria o per via legittima, la delazione, come la migliore dottrina precisa,<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[12]</sup></a> è comunque da considerarsi complessa, ma pur sempre unica, rilevando così ancor di più l’unitarietà del fenomeno successorio.</p>
<p>Una evenienza differente si ha soltanto nel caso in cui ad essere condizionata è la vocazione; in tale caso, secondo Perlingieri, l’accettazione sarebbe ben possibile senza violare il predetto divieto rimanendo comunque un atto di adesione puro e incondizionato<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[13]</sup></a>.</p>
<p>In conclusione, dunque, sempre con le parole di Capozzi, «<em>consegue che il chiamato può solo accettare l’eredità nel suo insieme o rinunciare ad essa</em>»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[14]</sup></a>.</p>
<p>Da tutto ciò si evince che, almeno secondo la disciplina codicistica italiana e l’interpretazione che di questa forniscono la maggioritaria dottrina e la giurisprudenza<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[15]</sup></a>, il fenomeno successorio non può che essere inteso unitariamente in considerazione della unitarietà della delazione e della univocità dell’accettazione come adesione alla vocazione; da questa prospettiva discende che l’accettante non possa scegliere i beni o le parti del patrimonio ereditario da “acquistare” o da rifiutare secondo il proprio capriccio.</p>
<p>Nel caso di <em>damnosa hereditas</em>, per esempio, cioè nel caso in cui dall’asse ereditario emergano più passività che attività, l’accettante non potrà dunque lasciare le prime e acquisire le seconde, ma dovrà, come è ovvio, accettare o rifiutare l’intero, anche e soprattutto in previsione della fusione del proprio patrimonio con quello del <em>de cuius</em>, fatta sempre salva l’eventuale accettazione beneficiata ex art. 484 Codice Civile.</p>
<p>Si consideri, inoltre, che, data l’unitarietà della delazione che conferisce unitarietà all’intero fenomeno successorio, non appare possibile per l’accettante selezionare i beni o i diritti da acquisire dall’asse ereditario non soltanto in ragione della loro convenienza economica (come detto in caso di <em>damnosa hereditas</em>), ma neanche in ragione della natura differente degli stessi (se cioè essi siano di natura patrimoniale o meno, come, per esempio, nel caso delle carte di famiglia o della collezione epistolare del defunto che non abbiano valore economico, ma affettivo o semplicemente morale).</p>
<p>Alla luce di tutto questo, tuttavia, sembra porsi un problema che trova la propria scaturigine dal miscelarsi di tre fattori: il progresso tecnico assente ai tempi del confezionamento di tutte le predette norme e che oggi suscita problematiche un tempo assenti e perfino impensabili; la <em>vacatio legis</em> di cui si è reso responsabile un poco accorto legislatore che negli ultimi anni ha senza dubbio disciplinato alcune tematiche, come per esempio la procreazione medicalmente assistita, ma senza quella prudenza sistematica che distingue il giurisperito da un qualunque azzeccagarbugli di manzoniana memoria; l’esigenza di tutelare la dignità umana oltre le semplici discipline di carattere strettamente patrimoniale.</p>
<p>A tal fine, però, prima di delineare il tema ed una possibile risposta al medesimo, occorre interrogarsi, seppur sinteticamente, come già fatto per l’unitarietà del fenomeno successorio, anche in ordine alla dignità umana (spesso oggi travisata dalla stessa classe dei giuristi che il più delle volte vi fanno ricorso senza quel sostrato di riflessione filosofica necessario per percepirne davvero l’essenza e la costitutiva pregnanza giuridica) quale principio fondamentale senza dubbio di ordine pre-ordinamentale, ma non per questo meno giuridico, anzi alla base dei pilastri della stessa <em>ratio juris</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li><strong>La dignità della vita umana</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>«<em>La distinzione tra vita degna e vita indegna distrugge presto o tardi la vita stessa</em>»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[16]</sup></a>: così ha avuto modo di notare Dietrich Bonhoeffer ponendo l’attenzione sulla circostanza per cui la vita umana non è graduabile secondo una minore o maggiore dignità, ma è degna sempre e comunque di per se stessa, a meno che si voglia correre il rischio di distruggerla come conseguenza inevitabile della predetta distinzione.</p>
<p>La storia giuridica del XX secolo, tuttavia, pare aver dimostrato che non è sufficiente ritenere la dignità umana come qualcosa di scontato, ma che anzi essa deve sempre essere ricordata e tutelata generazione dopo generazione, poiché, come hanno tristemente e ampiamente dimostrato le leggi di Norimberga del 1935, la legge può tramutarsi in strumento di abuso e di lesione della umana dignità se, come aveva già insegnato S. Agostino<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[17]</sup></a>, non è una legge giusta.</p>
<p>In questo senso, la rigidità della forma del diritto deve sempre essere mitigata dal rigore della sua sostanza, cioè dalla salvaguardia della persona umana che è, secondo la felice formula rosminiana, «<em>il diritto umano sussistente, quindi anco l’essenza del diritto</em>»<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[18]</sup></a>, poiché, in sostanza, non può darsi realmente diritto contro la persona essendo questa l’orizzonte di senso dell’intera fenomenologia giuridica.</p>
<p>Occorre, en passant, ricordare come, tuttavia, per una specifica corrente di pensiero, definibile come “funzionalista”, si ha dignità di persona soltanto se si è in grado di svolgere le facoltà razionali.</p>
<p>In questo senso John Locke, per esempio, ritiene che sia persona soltanto l’individuo capace di auto-consapevolezza: «<em>Per scoprire in che cosa consiste l’identità personale noi dobbiamo considerare che cosa significa la parola persona: un essere, io credo, intelligente e pensante, capace di ragionare e di riflessione, che può considerare se stesso come tale, come la medesima cosa pensante in differenti luoghi</em>»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[19]</sup></a>.</p>
<p>Ne consegue che quanti non possono esercitare tali facoltà e funzioni non sono persone e non posseggono una dignità personale, come per esempio i malati psichiatrici, i neonati, e tutti gli altri che non possono, anche soltanto temporaneamente, utilizzare le energie intellettive.</p>
<p>Si dimentica, però, con la appena predetta prospettiva, che la dignità non è qualcosa che si acquista o si perde o si modula secondo le qualità, gli attributi e le funzionalità esperibili dall’essere umano, ma è l’espressione della dimensione ontologica del diritto all’esistenza e dell’esistenza stessa del diritto, in quanto, come ha ricordato Robert Spaemann, «<em>la persona non è un aggregato degli stati attraverso i quali passa; è piuttosto la stessa identica persona che passa attraverso quegli stati</em>»<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[20]</sup></a>.</p>
<p>Ecco perché «<em>l’onnipotenza dello Stato e l’immanenza del potere devono arrestarsi dinnanzi all’eminenza della dignità della persona</em>»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[21]</sup></a>, che come tale non può mai essere ridotta al suo mero sostrato biologico<a href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup>[22]</sup></a>, o perfino reificata, poiché, come ha insegnato Emmanuel Mounier, «<em>la persona non è l’oggetto più meraviglioso del mondo</em>»<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[23]</sup></a>.</p>
<p>In questo senso la dignità umana è qualcosa che possiedono tutti gli esseri umani prescindendo dallo stadio di sviluppo in cui si trovano (embrione, feto, nato, malato, anziano, cadavere), e dalle funzioni che possono interamente o parzialmente, temporaneamente o definitivamente, esercitare o meno, poiché pertiene alla dimensione costitutiva dell’essere umano la quale, essendo appunto ciò che è, non può subire una <em>deminutio</em> né una compressione in ragione dei fenomeni transeunti dell’esistenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="4">
<li><strong>Problematiche biogiuridiche</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>La relazione tra diritto successorio e problematiche biogiuridiche emerge nel momento in cui si considerano alcune situazioni che intersecano le due dimensioni.</p>
<p>Le tematiche da analizzare potrebbero essere molteplici: la configurabilità e i limiti contenutistici e redazionali di un testamento biologico (specialmente alla luce della nuova disciplina introdotta in Italia con la legge n. 219/2017)<a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[24]</sup></a>; i limiti della disposizione del proprio corpo <em>post mortem</em> anche tramite clausole testamentarie in aderenza agli articoli 9 e 32 della Costituzione<a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[25]</sup></a>; la eventuale vendita di organi <em>post mortem</em> (per adesso senza dubbio impedita da una contrarietà a norme imperative, ma in prospettiva verosimile considerando il sempre più pressante movimento internazionale teso ad una legalizzazione in tal senso)<a href="#_ftn27" name="_ftnref27"><sup>[26]</sup></a>;  la fecondazione <em>post mortem</em><a href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup>[27]</sup></a>, cioè l’inizio di una gravidanza dopo la morte del <em>de cuius</em> che magari ha cristallizzato il proprio consenso nelle rituali formule testamentarie<a href="#_ftn29" name="_ftnref29"><sup>[28]</sup></a>; infine, la ereditabilità dei gameti e degli embrioni crioconservati, come rimedio per la tutela del diritto alla salute (con finalità eugenetiche o meno)<a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup>[29]</sup></a>.</p>
<p>In questa sede, visti i limiti di spazio e di tempo, si tenterà di esaminare l’ultima circostanza, cioè la ereditabilità degli embrioni e dei gameti crioconservati che risulta essere un tema paradigmatico per la comprensione reale delle tensioni che si stanno venendo a creare per l’incedere costante del progresso tecnico tra l’unitarietà del fenomeno successorio da un lato e la tutela della dignità della vita umana dall’altro.</p>
<p>A tale scopo è necessario prendere le mosse dalle risultanze della periodica Relazione ministeriale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 40/2004 in tema di procreazione medicalmente assistita, Relazione dalla quale risulta che, per esempio, nell’anno 2016 «<em>aumentano quasi del 20.0% gli embrioni crioconservati successivamente alla loro formazione, nonostante diminuiscano quelli formati e trasferiti. Nel dettaglio: in totale nel 2015 sono stati formati 111.364 embrioni (-1.199 rispetto al 2014, pari a -1.0%). Di questi sono stati trasferiti 76.864 (6932 in meno rispetto al 2014, pari a – 8.3%), e crioconservati 34.490 (+ 5733 rispetto al 2014, pari a +19.9%)</em>»<a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup>[30]</sup></a>.</p>
<p>Da questi dati emerge non soltanto il numero degli embrioni crioconservati, ma anche che tale prassi è in aumento, specialmente, come la stessa Relazione ministeriale più avanti ammette, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 151/2009 che ha eliminato il limite numerico di massimo tre embrioni da formare come sanciva la formulazione originaria della legge 40/2004.</p>
<p>Non si può fare a meno di notare che essendo più di 34.000 gli embrioni crioconservati e non trasferiti, con un aumento del 20% rispetto alla precedente rilevazione, si porranno molto presto problematiche di carattere successorio che riguardano tali embrioni, poiché se quella presente è la generazione che li crioconserva, la prossima sarà la generazione che dovrà scongelarli ricevendoli verosimilmente in eredità.</p>
<p>Ed è qui che si pongono i dilemmi etici e giuridici in genere e di carattere successorio in particolare.</p>
<p>Alcuni interrogativi, infatti, s’impongono: gli embrioni crioconservati sono ereditabili? Devono essere considerati parte dell’asse ereditario parimenti a qualunque altro bene in esso conferito? Che tipi di diritti si possono vantare su di essi? Che tipi di diritti può vantare specialmente il vocato all’eredità? Che tipi di doveri? Quale la loro sorte esistenziale e giuridica in caso di eredità giacente o in caso di eredità vacante con conseguente successione a favore dello Stato?</p>
<p>Ma su tutte le predette questioni emerge la seguente: in considerazione della natura dell’embrione, potrebbe il vocato voler e poter accettare soltanto l’asse biologico della massa ereditaria rifiutando, contemporaneamente, quello patrimoniale?</p>
<p>Potrebbe, in altri termini, il vocato scegliere, in virtù della particolare natura degli embrioni,<a href="#_ftn32" name="_ftnref32"><sup>[31]</sup></a> oppure per rivendicare un diritto alla continuità biologica endofamiliare, o perfino un diritto alla fraternità (per esempio tramite lo sviluppo con maternità surrogata o utero artificiale – in prospettiva – dell’embrione crioconservato creato con il materiale biologico dei genitori defunti della cui eredità si tratta per dar vita ad un fratello o ad una sorella) rifiutare il coacervo patrimoniale accettando all’un tempo soltanto la successione degli embrioni (o dei gameti) crioconservati?</p>
<p>La rigidità del principio di unitarietà del fenomeno successorio, che pur trova una sua fondatissima ragion d’essere nella coerenza interna della dinamica successoria e dell’ordinamento nel suo insieme, potrebbe, dunque, subire un contemperamento e una contrazione in virtù del sovrastante e senza dubbio superiore principio di tutela della dignità della vita umana, ancorché non nata, ma già concepita (a cui l’ordinamento peraltro riconosce e riserva espressamente delle “capacità” ereditarie e dei benefici giuridici, per esempio, ex artt. 462 o 784 Codice Civile)?</p>
<p>Del resto, se si ammettono casi in cui viene ad essere considerato il nascituro non concepito, a maggior ragione si dovrà considerare la questione dell’embrione crioconservato che è, senza fuor di dubbio, un nascituro concepito<a href="#_ftn33" name="_ftnref33"><sup>[32]</sup></a>.</p>
<p>A tal proposito occorre precisare in via preliminare che per quanto la legge 40/2004 sia stata a più riprese modificata e amputata da un decennio di pronunce di legittimità costituzionale, nessun intervento giurisdizionale ha mai infranto l’integrità del principio ispiratore di fondo dell’intera sua struttura normativa cristallizzato nella formulazione del suo articolo 1 che riconosce espressamente e tutela i «<em>diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito</em>».</p>
<p>Del resto, anche la stessa Corte costituzionale che in più sentenze ha riscritto la legge 40/2004, ha specificato che l’embrione in genere e quello crioconservato in particolare non può essere considerato semplice materiale biologico tanto che anche gli embrioni malati devono essere tutelati così da non essere sottoposti a soppressione<a href="#_ftn34" name="_ftnref34"><sup>[33]</sup></a>.</p>
<p>Con la sentenza n. 229/2015 la Corte costituzionale, infatti, ritenendo legittimo il divieto della legge 40/2004, ribadisce che al di fuori dei casi previsti per la tutela della salute della donna quale circostanza legittimante un affievolimento della predetta tutela dell’embrione medesimo,<a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><sup>[34]</sup></a> quest’ultimo non può essere distrutto, soppresso o considerato come mera res: «<em>Il </em>vulnus<em> alla tutela della dignità dell’embrione (ancorché) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione </em>tamquam res<em>, non trova però giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista</em>».</p>
<p>Da tutto ciò fin qui considerato, dunque, si deduce che nel caso di embrioni crioconservati destinati ad essere oggetto di successione – testamentaria, legittima, necessaria – non si possono considerare <em>res</em> paragonabili alle altre <em>res</em> dell’asse ereditario richiedendo dunque una disciplina diversa – tutt’oggi ancora non espressamente presente – che potrebbe prospettare la necessità di far breccia – almeno in quest’unico caso – nel principio di unitarietà del fenomeno successorio per garantire la tutela del superiore principio di dignità umana degli embrioni crioconservati.</p>
<p>Alla luce di questa nuova prospettiva il vocato, pur facendo salve le norme e i divieti in relazione alla maternità surrogata già di per se stessa contraria alla dignità umana<a href="#_ftn36" name="_ftnref36"><sup>[35]</sup></a>, per risolvere i problemi della quale in tale contesto si potrebbe pensare al ricorso all’istituto dell’adozione degli embrioni crioconservati, dovrebbe poter accettare l’asse biologico rifiutando quello patrimoniale ordinario, non già perché vi sia una duplicazione della delazione in ragione dell’<em>objectum successionis</em>, quanto piuttosto perché, in considerazione della natura etico-giuridica degli embrioni medesimi, questi ultimi non possono essere considerati ricadenti all’interno della delazione ordinaria, per cui un qualunque atto di accettazione o disposizione sui medesimi (per es. trasferimento in utero per inizio di una gravidanza) non dovrebbe costituire un caso di accettazione tacita o parziale in grado di attivare gli automatismi codicisticamente contemplati per tali evenienze.</p>
<p>Se dunque la tutela costituzionale dell’embrione si affievolisce dinnanzi alla superiore tutela della salute della donna come accade nel caso dell’interruzione volontaria della gravidanza, non si trova ragione giuridica sufficientemente adeguata per poter escludere che la tutela del principio di unitarietà del fenomeno successorio – di natura ordinariamente patrimoniale – non debba a sua volta “affievolirsi” dinnanzi alla superiore tutela della dignità dell’embrione il quale, quindi, dovrebbe poter seguire un binario successorio “parallelo” rispetto a quello comune in ragione della sua natura che non lo rende identificabile come una qualunque mera <em>res</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="5">
<li><strong>Conclusioni</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>In conclusione, non si può fare a meno di notare quanto ancora siano attuali le riflessioni iniziali a proposito delle tensioni che si registrano tra gli interrogativi che la realtà in evoluzione pone e la necessità di saper giungere all’acquisizione per il giurista di quella prudenza fondamentale necessaria per poter dare una risposta che sia effettivamente giuridica, cioè per poter <em>ius-dicere</em>.</p>
<p>Si evince con cristallina chiarezza quanto a volte sia opportuno mitigare la rigidità di alcuni principi in favore di altri superiori, così che sembra senza dubbio verosimile, prudente e giuridicamente fondata la prospettiva di dover ammettere il caso della successione degli embrioni crioconservati quale unica eccezione al principio di unitarietà del fenomeno successorio, e proprio in virtù di quella dignità umana che informa l’entità dell’embrione (a differenza di qualunque altra <em>res</em> della massa ereditaria) e che per motivi di giustizia gli deve essere riconosciuta anche nelle particolari circostanze della dinamica ereditaria.</p>
<p>Se così non fosse, oltre all’incombenza di dover comprendere come regolare il problema degli embrioni crioconservati nel fenomeno successorio, ci si infrangerebbe bruscamente contro quella antica, ma mai sopita sapienza giuridica che aveva insegnato e che ancora insegna a saper distinguere il diritto dalla giustizia, poiché, talvolta, il rispetto dello stretto diritto può comportare l’esecuzione di una terribile ingiustizia: «Summum ius summa iniuria»<a href="#_ftn37" name="_ftnref37"><sup>[36]</sup></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>*</sup></a> <em>Contributo sottoposto a valutazione</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> «<em>L’umanità, malgrado lo smarrirsi delle sue origini nel tempo, è ancora bambina e il diritto ha rispetto ad essa la precisa funzione di un apparato ortopedico</em>», in F. Carnelutti, <em>Teoria generale del diritto</em>, Edizioni Scientifiche Italiane, Camerino, 1998, p. 22.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> «<em>Per sua essenza la Tecnica è disintegrazione della struttura delle cose al fine di ridurle, prive di forma propria, a pura energia quantitativa consegnabile alla piena disponibilità dell’uomo; la Tecnica allora è espressione radicale dell’oblio dell’essere, presente anche nell’essere e nel destino delle cose […]. L’individuo si ritrova perciò consegnato all’universo della separazione: separato dalla natura, dagli altri, dall’essere</em>», in S. Cotta, <em>L’uomo tolemaico</em>, Rizzoli, Milano, 1975, pp. 140-141.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> Z. Bauman, <em>Vita liquida</em>, Laterza, Bari, 2008.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[4]</a> K. Jaspers, <em>La situazione spirituale del tempo</em>, Jouvence, Roma, 1982, p. 62.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[5]</a> G. Capozzi, <em>Successioni e donazioni</em>, Giuffrè, Milano, 2009, p. 234.</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[6]</a> G. Grosso-A. Burdese, <em>Le successioni. Parte generale</em>, Utet, Torino, 1977, p. 273.</p>
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[7]</a> «<em>Una stessa persona può essere chiamata alla successione per distinti titoli; e cioè, come erede testamentario, come erede legittimo, come erede legittimario (necessario)[…]. Si ha concorrenza nella stessa persona di delazioni distinte quando esse riguardano quote distinte dello stesso asse per titoli diversi</em>», in A. Cicu, <em>Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità</em>, Giuffrè, Milano, 1954, pp. 61-62.</p>
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[8]</a> Corte Cass. n. 9513/2002.</p>
<p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[9]</a> Corte Cass. n. 1933/1993.</p>
<p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a> L. Ferri, <em>Successioni in generale</em>, Zanichelli, Bologna, 1964, pp. 216-217.</p>
<p><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> «<em>Con l’accettazione il fenomeno successorio si conclude definitivamente. L’accettazione, infatti, salvo che essa risulti invalida per qualche ragione ha sempre carattere definitivo, nel senso che si tratta di un “atto non ritrattabile”: </em>semel heres, semper heres», in  M. Calogero, <em>Disposizioni generali sulle successioni</em>, Giuffrè, Milano, 2006, p. 171.</p>
<p><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[12]</a> «<em>Nel caso di devoluzione di eredità in favore dello stesso soggetto, in parte per testamento ed in parte per legge in forza della coincidenza del chiamato per testamento con il chiamato per legge, si ha una unica delazione ancorché complessa</em>», in G. Capozzi, <em>op. cit</em>., pp. 236-237.</p>
<p><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> G. Perlingieri, <em>L’accettazione dell’eredità dei cosiddetti chiamati non delati</em>, in <em>Famiglia, Persone e Successioni</em>, giugno 2009, p. 505.</p>
<p><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[14]</a> G. Capozzi, <em>op. cit</em>., p. 237.</p>
<p><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> Corte Cass. n. 12575/2000.</p>
<p><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[16]</a> D. Bonhoeffer, <em>Etica</em>, Bompiani, Milano, 1969, p. 137.</p>
<p><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> «Lex esse non videtur quae iusta non fuerit», in Agostino (Sant’), <em>De libero arbitrio</em>, I, 5, 11.</p>
<p><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[18]</a> A. Rosmini, <em>Filosofia del diritto</em>, Giuffrè, Milano, 1961, p. 222.</p>
<p><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[19]</a> J. Locke, <em>Saggio sull’intelletto umano</em>, Fabbri Editori, Milano, 1996, p. 111.</p>
<p><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[20]</a> R. Spaemann, <em>Tre lezioni sulla dignità della vita umana</em>, Lindau, Torino, 2011, p. 63.</p>
<p><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[21]</a> A. R. Vitale, <em>Cristianesimo e diritto. Sull’anima della civiltà giuridica occidentale</em>, Algra Editore, Catania, 2017, p. 45.</p>
<p><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[22]</a> «<em>L’uomo non è una categoria biologica o psicologica, ma una categoria etica e spirituale</em>», in N. Berdjaev, <em>Schiavitù e libertà dell’uomo</em>, Bompiani, Milano, 2010, p. 105.</p>
<p><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[23]</a> E. Mounier, <em>Il personalismo</em>, AVE, Roma, 2006, p. 30.</p>
<p><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[24]</a> <em>Ex plurimis</em> si veda:  G. Alpa, <em>Il principio di autodeterminazione e il testamento biologico</em>, in <em>Vita notarile</em>, n. 1/2007, pag. 3-9; L. Palazzani, <em>Il testamento biologico: riflessioni biogiuridiche</em>, in <em>Divinitas</em>, n. 1/2011, p. 111-121.</p>
<p><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[25]</a> Comitato Nazionale per la Bioetica, <em>Donazione del corpo </em>post mortem<em> a fini di studio e ricerca</em>, 19 aprile 2013.</p>
<p><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[26]</a> A. Matas, <em>I</em><em>ncentives for organ donation: proposed standards for an internationally acceptable system</em>, in <em>American Journal of Transplantation</em>, n. 12/2012 pp. 306–312.</p>
<p><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[27]</a> G. Cassano, <em>Diritto di procreare e diritto del figlio alla doppia figura genitoriale nella inseminazione artificiale post-mortem</em>, in <em>Famiglia e diritto</em>, n. 41/1999, pp. 384-393; A. Schuster, <em>Quale riconoscimento per la fecondazione post-mortem? Commento a Astrue v. Capato</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, n. 4/2012, pp. 886-889.</p>
<p><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[28]</a> Per una più ampia disamina cfr. A. R. Vitale, <em>I diritti di fine vita come problema biogiuridico</em>, in <em>Medicina e Morale</em>, n. 1/2018.</p>
<p><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[29]</a> A. R. Vitale, <em>Il diritto alla salute tra selezione eugenetica e dignità della persona</em>, in <em>Medicina e Morale. Rivista internazionale di bioetica</em>, 3/2017, pp. 345-369.</p>
<p><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[30]</a> Cfr. <em><a href="https://rb.gy/e2te3u" target="_blank" rel="noopener">https://rb.gy/e2te3u</a>, p. 14</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[31]</a> «<em>Nessuna proposta ontologica colloca l’embrione sul piano delle cose, dal momento che la sua stessa natura materiale e biologica lo colloca fra gli esseri appartenenti alla specie umana</em>», in Comitato Nazionale per la Bioetica, <em>Identità e statuto dell’embrione umano</em>, 22 giugno 1996, p. 16.</p>
<p><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[32]</a> «<em>La legge ammette, in casi determinati, la conservazione e l’attribuzione di diritti per l’evento della nascita anche a favore del nascituro non concepito, sebbene qui manchi pur quel minimo substrato naturalistico che è nel concepimento. La diversità della realtà naturale si riflette nella disciplina giuridica</em>», in F. Santoro-Passarelli, <em>Dottrine generali del diritto civile</em>, Jovene, Napoli, 2002, p. 27.</p>
<p><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[33]</a> «<em>Deve escludersi che risulti, per tali profili, censurabile la scelta del legislatore del 2004 di vietare e sanzionare penalmente la condotta di “soppressione di embrioni”, ove pur riferita – ciò che propriamente il rimettente denuncia – agli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica. Anche con riguardo a detti embrioni, la cui malformazione non ne giustifica, sol per questo, un trattamento deteriore rispetto a quello degli embrioni sani creati in “numero[…] superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto”, ex comma 2 del medesimo art. 14, nel testo risultante dalla </em><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0151s-09.html" target="_blank" rel="noopener"><em>sentenza n. 151 del 2009</em></a><em>, si prospetta, infatti, l’esigenza di tutelare la dignità dell’embrione, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L’embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico</em>», in Corte costituzionale n. 229/2015.</p>
<p><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[34]</a> «<em>Con la citata </em><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0151s-09.html" target="_blank" rel="noopener"><em>sentenza n. 151 del 2009</em></a><em>, questa Corte ha già, del resto, riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela dell’embrione, riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.; e l’ha bensì ritenuta suscettibile di «affievolimento» (al pari della tutela del concepito: </em><a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1975/0027s-75.html" target="_blank" rel="noopener"><em>sentenza n. 27 del 1975</em></a><em>), ma solo in caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale (come il diritto alla salute della donna) che, in temine di bilanciamento, risultino, in date situazioni, prevalenti</em>», in Corte costituzionale n. 229/2015.</p>
<p><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[35]</a> Cfr. A. R. Vitale, <em>Escursioni biogiuridiche in tema di maternità surrogata</em>, in <em>Medicina e Morale</em>, 2016/2; A. R. Vitale, <em>Il diritto alla salute tra selezione eugenetica e dignità della persona</em>, in <em>Medicina e Morale</em>, 2017/3; A. R. Vitale, <em>Profili problematici della maternità surrogata</em>, in <em>L’arco di Giano</em>, 93/2017; A. R. Vitale, <em>Comparing feminist and catholic opposition to surrogacy</em>, in The National Catholic Bioethics Quarterly, 4/2017; A. R. Vitale, <em>Rilievi biogiuridici su onerosità e gratuità della maternità surrogata</em>, in <em>L-JUS</em>, 1/2018.</p>
<p><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[36]</a> Cicerone, <em>De officiis</em>, Utet, Torino, 2009, I, 33, p. 596.</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/prospettive-biogiuridiche-tra-unitarieta-del-fenomeno-successorio-e-dignita-della-vita-umana/">Prospettive biogiuridiche tra unitarietà del fenomeno successorio e dignità della vita umana</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
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		<title>Dal libro “Legittimità, interpretazione, merito. Saggi sulla Cassazione Civile” di Bruno Capponi. Spunti ulteriori sul non detto</title>
		<link>https://l-jus.it/dal-libro-legittimita-interpretazione-merito-saggi-sulla-cassazione-civile-di-bruno-capponi-spunti-ulteriori-sul-non-detto/</link>
		
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		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascicolo 1-2 - 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Stefano Cavanna Avvocato in Genova, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura* &#160; Il saggio di Bruno Capponi, Legittimità, interpretazione, merito. Saggi sulla Cassazione Civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023, recentemente pubblicato, è una raccolta di scritti sulla Cassazione e rappresenta più cose nello stesso tempo. Certamente l’opera in commento è, in primo luogo, una [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Stefano Cavanna </strong><br />
<em>Avvocato in Genova, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>*</sup></a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il saggio di Bruno Capponi, <em>Legittimità, interpretazione, merito. Saggi sulla Cassazione Civile</em><strong>, </strong>Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023, recentemente pubblicato, è una raccolta di scritti sulla Cassazione e rappresenta più cose nello stesso tempo.</p>
<p>Certamente l’opera in commento è, in primo luogo, una chiara, razionale e profonda disamina dell’evoluzione (o involuzione?) della Suprema Corte nel tempo fino ai giorni attuali, passando dall’analisi delle varie componenti vettoriali che, partendo dal suo interno, hanno condotto alla fase attuale.</p>
<p>Ma, come suggerisce, volutamente, il titolo, tale brillante e schietto studio sul vertice della piramide della Giustizia civile, non può prescindere da un più ampio esame che coinvolga l’intera struttura del sistema processuale civile, comprendente anche la base del Colosso, il giudizio di merito (la “trincea” come capita spesso di dire), nonché il livello intermedio, per poi giungere fin lassù, al vertice della priamide, all’<em>empireo</em>  della Suprema Corte. Ed è proprio in forza di questo respiro ampio che il lettore riesce a comprendere intimamente le varie anime della Cassazione come ben descritte dall’Autore.</p>
<p>Ad opinione di chi scrive, il bel libro del prof. Capponi (quasi un <em>pamphlet</em>, nel senso positivo del termine, tanto è piacevole ed intuitivo alla lettura) ha ancor più valore, non solo per il detto ma, soprattutto, per il non detto e, cioè, per gli stimoli speculativi che non può non ingenerare nel lettore che abbia avuto esperienza – teorica ma anche e soprattutto pratica − delle dinamiche e(in)volutive del complesso apparato processual-civilistico italiano, così ben colte nel saggio in commento.</p>
<p>È così che chi abbia frequentato effettivamente (da magistrato o da avvocato) le aule di giustizia, non potrà non ritrovarsi nell’analisi storico-causale e funzionale dell’organo di vertice della giustizia nazionale, completando la propria lettura con spunti ulteriori tratti dal proprio vissuto concreto. E se tale osservazione vale in relazione alla base della piramide (il giudizio di merito), osservazioni analoghe potranno essere svolte anche per la dimensione (solo accennata nel libro di Capponi) che si colloca più in alto della piramide della Giustizia nazionale, sia in funzione dei massimi sistemi e dei principi che informano, o dovrebbero informare, lo Stato liberale montesqueiano, sia del livello sovraordinato transnazionale e supernazionale.</p>
<p>Un testo, quindi, che costituisce il punto di partenza per ulteriori interessanti approfondimenti e valutazioni che, in ogni caso, ciascuno di noi può essere stimolato a fare, prendendo spunto dalla superba base di analisi costituita dall’opera in commento.</p>
<p>Nei limiti ristretti di una recensione, non è certo possibile entrate nel merito dei caleidoscopici tratti che contribuiscono a comporre il ritratto dell’odierna Suprema Corte che vengono dettagliatamente delineati dall’Autore.</p>
<p>Si può, tuttavia, certamente dare atto del fatto che il portato dell’analisi di Capponi renda l’immagine di una Corte di Cassazione frutto di varie ed apparentemente contrastanti anime che alternano il loro contributo in varie direzioni, a volte apparentemente disorganiche, la cui presenza ed espressione è favorita da un Legislatore che si limita a porre regole generali “aperte”, spesso mal pensate e peggio costruite, non curandosi della effettiva e concreta regolazione di una Cassazione lasciata libera nella propria autonomia,  esercitata, a volte, discrezionalmente, <em>ad usum proprio</em>. Si, pensi, in questo senso, al mutamento genetico ad opera della interpretazione della Cassazione del vecchio art. 366 <em>bis </em>c.p.c. sul famigerato principio di diritto da formulare in ricorso, che da previsione finalizzata dal Legislatore a consentire al Giudice di Cassazione di giudicare meglio, diverrà, nelle mani della Cassazione, il principale strumento per giudicare meno, in ossequio alla priorità, dubbia dal punto di vista costituzionale, di scoraggiare con ogni mezzo l’accesso alla Giustizia, specialmente di secondo grado e di legittimità.</p>
<p>L’Autore dipinge magistralmente l’<em>iter </em>(spesso disorganico ed un po’ schizofrenico) che ha pervaso, riforma dopo riforma, interpretazione dopo interpretazione, l’evoluzione del ruolo stesso della Cassazione che, da Giudice del caso concreto (seppure di legittimità), è oggi sempre più organo apicale, proteso, da un lato a tentare di dominare un ruolo elefantiaco (alimentato costantemente dalla poca autorevolezza dei gradi di merito, sempre più spesso affidati a giudicanti non professionali), tramite l’esaltazione della politica del “respingimento”.</p>
<p>Ed è proprio il meccanismo del respingimento che viene ricostruito dall’Autore quale il fulcro della politica giudiziaria degli ultimi decenni: limitare il giudizio il più possibile ai vizi del processo (inammissibilità, improcedibilità) o ad un giudizio sommario e sbrigativo nel merito (manifesta infondatezza peraltro giudicata in forma monocratica). Nel contempo, la Cassazione viene investita di nuove funzioni, non più di incidenza eccezionale e straordinaria, sempre più avulse dal giudizio sul caso concreto ma tipiche di un organo che si relaziona direttamente con la Legge (e non col caso) per offrirne una sorta di interpretazione autentica, possibilmente vincolante per i casi futuri e non raramente “creatrice” di nuovo diritto in via interpretativa.</p>
<p>La Corte di Cassazione, quindi, attraversa oggi una delicata fase dal punto di vista identitario, frutto della evoluzione e della politica legislativa che ha riguardato la giurisdizione civile nel suo complesso ed, in primo luogo, la base della piramide che ha al suo vertice la Cassazione, nel suo ruolo base e tradizionale, Giudice di ultima istanza investito del giudizio di legittimità da intendersi come controllo sui precedenti giudizi di merito.</p>
<p>Dalla lettura del testo in commento, appare evidente come l’atteggiamento del Legislatore negli ultimi decenni, a fronte dell’aggravarsi dell’ingolfamento della macchina della giustizia, in parte fisiologicamente dovuto alla crescita del Paese dal punto di vista economici ed imprenditoriale, ma anche a cagione del costante taglio delle risorse destinate ad incrementare il servizio giustizia, abbia pensato di risolvere il problema limitandosi a frapporre ogni sorta di ostacolo in capo a cittadini ed avvocati all’accesso alla giustizia ordinaria.</p>
<p>Quindi, a fronte della concreta difficoltà/incapacità della macchina della giustizia ad assolvere la propria funzione costituzionalmente prevista, la risposta è consistita, non nel tentare di soddisfare la domanda, bensì nel disincentivare ed ostacolare l’accesso al servizio, quasi che il ricorrere al giudice, soprattutto d’appello, sia frutto di spirito inutilmente polemico e, quindi, da sospettarsi quale manifestazione <em>in re ipsa </em>di un vero e proprio abuso del diritto.</p>
<p>In questa prospettiva vengono analizzate le singole componenti che formano e danno sostanza alla c.d. <em>politica del respingimento</em>, la quale, dal punto di vista strategico, è basata su un concetto molto semplice: al cittadino è concesso un grado di giudizio che sfocia in una sentenza oggi, non casualmente, immediatamente esecutiva. Tutte le ulteriori iniziative della parte soccombente in primo grado sono evidentemente e concretamente disincentivate ed, addirittura, in certi casi, ferocemente sanzionate.</p>
<p>Il primo grado (seppur condizionato all’esperimento imposto di una serie di procedimenti para-amministrativi che, nella mente del  Legislatore, dovrebbero consentire la composizione preventiva della controversia ma il cui successo, nella realtà delle cose, dipende dal banale presupposto che per conciliare la seria intenzione debba sussistere in capo a tutte le parti!) diviene quindi oggi tendenzialmente il pilastro centrale della giustizia civile nazionale,  l’<em>unica cartuccia</em> concessa a chi voglia far valere i propri diritti senza dovere rinunciare preventivamente a parte di essi (conciliando), sia che sia un cittadino italiano, sia che si tratti di un investitore straniero.</p>
<p>In questa ottica, il giudizio di appello (non parliamo di quello di Cassazione) assume oggi, nella architettura generale,  un ruolo ontologicamente sempre più marginale, gravato come è dalle crescenti condizioni all’accesso e privo di ambiti di manovra, a cagione dei limiti, sempre più estesi  al c.d. nuovo in appello: non, come anticamente,  un nuovo giudizio pieno (utile se il primo sia stato insoddisfacente, come le statistiche, nonostante tutto, attestano con una certa ricorrenza), ma un semplice controllo a giochi sostanzialmente chiusi in primo grado.</p>
<p>Se non fosse, come evidenziato dall’autore, che una politica di tale portata e contenuto sostanziale dovrebbe avere come presupposto un primo grado assolutamente efficiente, sicuro negli esiti, in quanto autorevole, e per ciò accettabile anche da parte del soccombente, mentre oggi di ciò i cittadini e i difensori non paiono molto persuasi.</p>
<p>Si comprende chiaramente come la Cassazione sconti oggi pesantemente tale impostazione di fondo, come comprovato dal susseguirsi delle varie riforme, nonché dalla propria opera di autoregolazione.</p>
<p>Come detto all’inizio di questo commento, il lettore che abbia esperienza di processo civile non farà fatica a riconoscere le varie componenti che, come argomentato e documentato dall’Autore, hanno caratterizzato e caratterizzano l’evoluzione del diritto processuale civile in atto.</p>
<p>Direttrici di politica legislativa e, purtroppo, economica, come la tendenza alla degiurisdizionalizzazione (o, in certi casi, più brutalmente “privatizzazione”) del processo civile, alla sommarizzazione dei processi,  alla esaltazione della virtuosità per definizione della “chiusura della causa” non con il suo esito naturale (la sentenza) ma con una transazione quasi imposta, che non faccia perdere tempo ed energie all’apparato, sono tutti fenomeni chiaramente riscontrabili nei Tribunali da parte di qualsiasi avvocato civilista.</p>
<p>In tale prospettiva il saggio del Prof. Capponi costituisce un’ottima base di analisi per dare spiegazione teorica a quanto accade tutti i giorni nelle aule di merito italiane.</p>
<p>Come, infatti, non pensare, dopo avere letto le pagine del Prof. Capponi, oltre che alla scarsa efficacia concreta delle pratiche conciliative imposte dalle varie riforme della procedura civile a pena di improcedibilità (percorsi visti spesso dalle Parti, anche e soprattutto straniere, come l’ennesimo incombente meramente burocratico da assolvere con spese a carico delle parti), ad una serie nutrita di prassi, come, a titolo di mero esempio, la proposta a verbale del giudice per la composizione della controversia in base ad un assetto da esso stesso caldamente suggerito e quasi mai confermato in sentenza (a volte accompagnata da avvertimenti orali non molto larvati volti a fare comprendere alla parte meno disposta che, in caso di disaccordo, di ciò si terrà conto in punto di condanna alle spese)?</p>
<p>E che dire di un accertamento tecnico preventivo in cui il giudice attribuisca l’incarico al consulente di perseguire (ancor meglio, raggiungere) la composizione della controversia, e ciò nell’ambito di un procedimento che dovrebbe fissare semplicemente una fotografia della situazione di fatto in quel momento, finalità che non dovrebbe  affatto essere perturbata da ansie conciliative, nella maggioranza dei casi del tutto premature?</p>
<p>Si fa presto, poi, a chiudere il cerchio richiamando la recente innovazione data dalla c.d. Riforma Cartabia (l. 17 giugno 2022, n. 71) che all’art. 3, comma 1, lett. i), n. 1), secondo cui, ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, effettuata normalmente ogni quattro anni, dovranno essere raccolti  i dati conoscitivi sull’attività giudiziaria svolta dal magistrato stesso, <em><u>con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione</u></em> (la sottolineatura è nostra n.d.r.), con ciò strutturalmente spingendo il giudicante ad assumere una parte attiva non nella distaccata amministrazione della giustizia (come da modelli che derivano dalla nostra tradizione romanistica), ma nello smaltimento burocratico dei fascicoli.</p>
<p>In altri termini, anche l’esperienza pratica del quotidiano ha corrispondenza esatta con la chiara politica legislativa degli ultimi due decenni e pare confermare l’argomentata tesi di fondo contenuta nel saggio del Prof. Capponi sulla Cassazione.</p>
<p>Ed è chiaro che le tendenze e lo stato del sistema della procedura civile italiana non possano non incidere profondamente sul giudice al vertice della piramide, afflitto, come sappiamo da decine di migliaia di fascicoli, in attesa di “smaltimento” in un modo o nell’altro, preferibilmente, come si sa, con una pronuncia rapida sul processo e non nel merito del caso concreto, magari reso da un consigliere delegato in sostanziale funzione monocratica.</p>
<p>Sotto questo importante profilo, le conclusioni che un lettore può trarre dal logico ed argomentato incedere della disamina contenuta nel libro in commento, possono giungere al desolante ma, purtroppo realistico, non detto, in forza del quale, nell’odierno apparato legislativo ed ordinamentale, il giudice del caso,  appaia (sperando che nel suo intimo non lo voglia essere) un mero smaltitore di pratiche, da “chiudere” possibilmente in un modo o nell’altro, preferibilmente senza una sentenza, applicatore necessitato dei principi del “respingimento”, costretto dalla carenza degli organici e dal conseguente ciclopico ruolo, a compiacere le istanze “economistiche” del sistema statale in affanno.</p>
<p>Va da sé che tale situazione non possa non comportare una tanto intuibile, quanto grave crisi di identità della magistratura civile, la quale appare oggi correre il rischio di perdere o compromettere la funzione di rilevanza costituzionale del rendere giustizia (dare soluzione sicura ad una controversa con una decisione dotata di forza autoritativa), per vedere trasformati i magistrati in funzionari valutati positivamente in base alle percentuali di smaltimento e posti in concorrenza con procedimenti para-amministrativi considerati per Legge strumenti più efficienti di un processo.</p>
<p>Il secondo tema portante dell’evoluzione del sistema della procedura civile, come ben individuato nel saggio, riguarda direttamente il vertice della piramide e, come vedremo, può dare spunto al lettore per ulteriori considerazioni.</p>
<p>Si tratta dell’ambizione della tendenza del supremo giudice nazionale di acquisire nuove funzioni che gli consentano di legittimarsi quale primo interprete della Legge, organo legittimato a porsi direttamente come interlocutore della norma in quanto più autorevole e alto interprete della sua lettura “in purezza”, non più mediata dalla soluzione di una fattispecie concreta e, quindi, libero di esprimere principi avulsi dal procedimento nell’ambito del quale si presenti la questione giuridica da affrontare. La Corte di Cassazione diviene così interprete ma anche creatrice derivata di diritto, con effetto tendenzialmente vincolante per il giudice di merito.</p>
<p>Il fenomeno descritto minuziosamente dal Prof. Capponi, anche se non pienamente realizzato, appare in tutta la sua portata oggettivamente rivoluzionaria per il sistema italiano e la sua tradizione culturale.</p>
<p>Seppure, infatti, tale tendenza evolutiva si collochi latamente nell’alveo della funzione nomofilattica attribuita alla Cassazione dall’art. 65 Ord. Giud., R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, frutto dell’impostazione centralista ed autoritaria dell’epoca, tuttavia, essa appare oggi presentare nuovi e più radicali  colorazioni che trovano fondamento nell’evoluzione attuale della società e del diritto. Per l’Autore infatti, l’attuale assetto tendenziale del ruolo della Suprema Corte rompe con l’originaria nozione di nomofilachia, proprio perché essa, a differenza che nel passato non è più strettamente circoscritta alla definizione di un principio connesso alla soluzione di un caso specifico.</p>
<p>L’Autore chiarisce come nella passata impostazione, la funzione nomofilattica traeva la sua forza dalla persuasività data dall’autorevolezza dell’interprete, piuttosto che da regole che la imponessero come precedente tendenzialmente vincolante.</p>
<p>In sintesi, secondo, il Prof. Capponi, «<em>la tendenza che sta prendendo piede all’interno della Corte è così quella di fare della Cassazione non più o non soltanto un giudice bensì – come è stato scritto – un organo di «coordinazione tra funzione legislativa e funzione giudiziaria», interessato assai più alla interpretazione del diritto che non alla sua applicazione in quei casi pratici che, per i tramiti delle impugnazioni, ascendono verso l’Organo di legittimità.</em></p>
<p><em>La più recente manifestazione di questa tendenza è appunto nell’istituto dell’art. 363-</em>bis<em> c.p.c. che incomprensibilmente riceve un consenso quasi generalizzato: posta di fronte alla norma e non al caso, la Corte, non potendo imporla, dovrebbe «suggerire» ai giudici di merito la corretta interpretazione di una questione di diritto nuova, che sia tale da poter interessare contenziosi ripetuti, o seriali</em>» (Capponi, <em>Legittimità, interpretazione, merito. Saggi sulla Cassazione civile</em>, 2023, 289).</p>
<p>Ed è soprattutto in questo ambito che si coglie il valore del saggio in commento, nella sua capacità di innescare nel lettore minimamente addentro ai temi trattati, una serie di considerazioni sul non scritto (o solo accennato).</p>
<p>È naturale, infatti, osservare come la mutazione genetica della Cassazione risponda esattamente a modelli un tempo esogeni ma oggi penetrati d’imperio ed inesorabilmente nel tessuto connettivo del diritto italiano, più per ragioni geopolitiche che in forza di una naturale evoluzione culturale (peraltro difficilmente percepibile nelle aule di merito).</p>
<p>In tal senso appare innegabile come la nuova dimensione della Cassazione guardi alla diversa natura di organi transnazionali non solo strettamente giurisdizionali, come la Corte di giustizia della Unione Europea e la Corte E.D.U., i cui precedenti, come noto, sono vincolanti per il futuro e prevalgono sul diritto interno dei singoli Stati nazionali, anche, entro certi limiti, sulle norme natura costituzionale. Con ciò si può tranquillamente affermare che tali Corti, per il tramite della interpretazione della norma, siano sostanzialmente dotate del potere di innovare il diritto, producendone in prima persona ed imponendo, per Legge, tale interpretazione a tutti i giudici di livello sottordinato.</p>
<p>E, facendo un passetto in più, come non collocare questo tassello nel più ampio tema dell’odierno travaglio, comune praticamente a tutti gli ordinamenti di matrice montesqueiana, circa la rimeditazione del confine e delle aree di contatto fra i classici tre poteri dello Stato?</p>
<p>In questa prospettiva, la per noi inedita natura intermedia della Cassazione (primo interprete della legge, in posizione di raccordo tra funzione legislativa e giurisdizionale) ipotizzata dal Prof. Capponi, fa pensare alla dinamica di un pendolo che passa dall’estremo di un potere esecutivo (spesso indistinguibile dal legislativo), naturalmente proteso, se non verso il controllo, certamente verso la riduzione del margine di indipendenza della Magistratura (che non raramente e non solo in Italia si fa biasimare per la propria autoreferenzialità vds. la degenerazione del correntismo, fenomeno conosciuto in quasi tutti gli Stati fondati sulla separazione dei poteri), e dall’altro estremo del pendolo, all’aspirazione della Magistratura, non solo di applicare il diritto, ma anche di crearlo.</p>
<p>Ma come per la dinamica <em>YIN</em> e <em>YANG</em>, è legittimo poi dubitare che i due estremi del pendolo rappresentino forze vettoriali effettivamente contrapposte, potendosi pensare che, in verità, costituiscano il <em>verso</em> ed il <em>recto</em> di un’unica medaglia: in fondo la teorica presenza di un unico interlocutore potrebbe semplificare ogni possibile riassetto.</p>
<p>Un’opera, quella del Prof. Capponi che offre tanti spunti di meditazione sul futuro non solo del nostro Ordinamento, partendo da una analisi brillante e profonda degli istituti attuali, sempre visti come il risultato di ben identificabili percorsi storico-giuridici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>*</sup></a> <em>Contributo sottoposto a valutazione</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/dal-libro-legittimita-interpretazione-merito-saggi-sulla-cassazione-civile-di-bruno-capponi-spunti-ulteriori-sul-non-detto/">Dal libro “Legittimità, interpretazione, merito. Saggi sulla Cassazione Civile” di Bruno Capponi. Spunti ulteriori sul non detto</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
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		<title>Lo stato della famiglia tra Italia e Stati Uniti. Perché questa conferenza?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ljusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascicolo 1-2 - 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Marianna Orlandi Dottore di ricerca Direttore esecutivo dell’Austin Institute per lo studio della famiglia e della cultura &#160; Intervento introduttivo   Prima di tutto, grazie, a nome di tutto lo staff dell’Austin Institute, al Centro Studi Rosario Livatino, per aver accettato di organizzare, assieme a noi, questo importante incontro, e per aver radunato in questa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/lo-stato-della-famiglia-tra-italia-e-stati-uniti-perche-questa-conferenza/">Lo stato della famiglia tra Italia e Stati Uniti. Perché questa conferenza?</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Marianna Orlandi </strong><br />
<em>Dottore di ricerca<br />
</em><em>Direttore esecutivo dell’Austin Institute per lo studio della famiglia e della cultura</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Intervento introduttivo</em></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Prima di tutto, grazie, a nome di tutto lo staff dell’Austin Institute, al Centro Studi Rosario Livatino, per aver accettato di organizzare, assieme a noi, questo importante incontro, e per aver radunato in questa magnifica sala nomi e personalità incredibili. Come da programma, il mio vuole solo essere un brevissimo intervento, volto a chiarire le ragioni di questa conferenza e ad introdurre, seppur brevemente e sommariamente, i temi di questa giornata e la loro assoluta ed attuale rilevanza. Rimando a più tardi, come da programma, il mio contributo scientifico.</p>
<p>Quanto all’ideazione ed allo scopo della conferenza, sembra doveroso parlare di famiglia e di fertilità in uno dei Paesi, l’Italia, più frequentemente citato, assieme al Giappone, quale esempio di fertilità più bassa del mondo<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Doveroso soprattutto quando, cittadina italiana, mi trovo a dirigere i lavori di un centro dedicato proprio alla famiglia negli Stati Uniti<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.</p>
<p>Poco più di un mese fa, il <em>Financial Times</em> – e non un giornale cattolico di provincia – titolava “<em>Le nascite italiane calano al livello più basso dall’unificazione del Paese</em>”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. E sottotitolava menzionando le preoccupazioni derivanti da una popolazione sempre più vecchia che “<em>grava</em>” sulle finanze statali. Ebbene, questo “<em>gravare” </em>è termine che mi sconcerta. Non credo infatti azzardato ritenere che la popolazione italiana dai capelli grigi, e alcuni esponenti sono in questa sala, sia quella che più di tutte ha contribuito a creare quella ricchezza di cui oggi parliamo; ad aver nutrito lautamente le finanze statali. Chiariamoci: anche i giovani lavorano in Italia, e tanto. Molti di essi stanno ora cercando un lavoro che sembra non esistere più, guadagnando stipendi che bastano solo a coprire le spese; talvolta<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>. Non è per caso che nonostante il mio amore per l’Italia io stessa abbia scelto di vivere e lavorare oltreoceano.</p>
<p>Mi chiedo, tuttavia, se il contributo di noi <em>giovani</em> italiani alle finanze statali sia davvero equiparabile a quello di chi ci ha preceduto. Per chi come me ha meno di cinquant’anni, l’Italia è un Paese in cui tutto o quasi è stato dato; in cambio di pochi o nessun sacrificio. A livello materiale: scuola, sanità, divertimento; dal latino agli Erasmus, dalle vacanze in coppia da liceali, pagate dai genitori, al reddito di cittadinanza. (“A livello materiale”, dicevo, perché a livello spirituale è forse mancato tutto il necessario.) Al tempo stesso, questi stessi “fortunati” sono stati i primi a permettersi anche il lusso − o a credere che di lusso si trattasse − di non avere figli. Posti nella condizione di beneficiare anche di ciò che non si è guadagnato, gli italiani “post-pillola” (molto economica) e post-aborto (gratuito) hanno deciso che i figli sono un costo, un inconveniente, un impegno troppo grande. Hanno deciso di non sposarsi perché “costa troppo”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p>Così, contrariamente al mito della famiglia italiana tanto diffuso oltreoceano (con nonna, 7 figli, e una ventina di nipoti), i nostri Natali in famiglia sono diventati Natali con pochissimi o nessun bambino, troppi vecchi che “gravano”, e litigi in tema ereditario tanto famosi da essere divenuti classici del cinema italiano. Ahimè, non credo che di commedia si tratti.</p>
<p>L’urgenza di questa conferenza sta nel fatto che non c’è immigrazione che ci possa salvare dal deserto demografico (la natalità non solo è in calo ovunque, ma lo è a una rapidità senza precedenti)<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> e, di conseguenza, dall’impossibilità di pagare non solo le pensioni, ma anche gli stipendi dei correnti dipendenti pubblici: dai medici agli insegnanti, dai poliziotti ai giudici. Se anche l’immigrazione arrivasse a Milano e Roma, non basterebbe per ripopolare i paesi e i centri in cui ospedali, scuole e supermercati continuano a sparire. L’urgenza sta nel fatto, non secondario, che la quantità di <em>single</em> che popola i bar è esattamente la stessa che rischia di essere sola e priva di supporti tra dieci o venti anni. Chiunque lavori in ospedale lo sa: non ci sono infermiere o <em>hospice</em> che possano sostituire le cure e la compagnia dei familiari. E solo chi si dimentica della propria finitudine può credere di vivere solo e felice sino alla fine. Forse di questo ci siamo dimenticati: del nostro limite. Suggerirei, tuttavia, che al tempo stesso abbiamo dimenticato anche il nostro valore. L’urgenza di questa conferenza sta infatti nell’incomprensione di un più delicato tema antropologico, che non credo toccheremo, ma che non può che essere lo sfondo dei nostri interventi, la lente attraverso la quale leggere lo stato attuale e intuire, al tempo stesso, la giusta direzione.</p>
<p>L’essere umano, maschio e femmina, è per natura generativo. Diversamente dal materiale – da ciò che plasmiamo a nostro piacere e per il nostro consumo, l’essere umano crea esso stesso: genera nuova vita e soggetti che la generano a loro volta. E a differenza di ogni altra creatura vivente, ogni nuovo essere umano genera non solo nuovi uomini e donne, ma anche idee, pensieri, musica, palazzi, arte, relazioni. Oggi, tuttavia, maschio e femmina comprendono sé stessi come esseri sterili<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, e spesso non solo dal punto di vista biologico. Non a caso, la si chiama spesso “cultura della morte”. È dunque necessario ed urgente ricordarci della nostra unica e irripetibile <em>creatività</em> e basarci su di essa per il futuro.</p>
<p>A prescindere dall’antropologia, sembra doveroso affrontare questi temi quando tutti sembrano preoccuparsi di economia e futuro, ma assai pochi dedicano sufficiente attenzione al fatto che non esiste sistema economico che funzioni quando la maggior parte della popolazione è di età pensionabile, quando non ci sono giovani con nuove idee e progetti e quando mancano figli che si occupino dei genitori anziani e non più autosufficienti. O meglio, soluzioni esistono, ma poco piacevoli. Per chi sia attento alla giurisprudenza internazionale è infatti impossibile se non mendace non vedere che le “soluzioni” più probabili e più temibili sono quelle conseguenti alle politiche eutanasiche che continuano a proporsi come strumenti di misericordia. Politiche che eliminano chiunque non sia produttivo: perché troppo vecchio, perché malato, o perché semplicemente infelice. Politiche che continuano a proporsi anche in Italia, come sanno bene tutti i giuristi che contribuiscono all’opera del Centro Studi Livatino e che ad esse si oppongono. Basti vedere cosa sta succedendo in Canada. Nel corso di soli 7 anni, in Canada si è passati dalla decriminalizzazione di suicidio assistito ed eutanasia in limitate circostanze a una realtà in cui, nel 2021, 9,950 persone vi hanno fatto ricorso<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>. Di queste, il 46.8% era di età compresa tra i 65 e gli 80 anni. Una scelta libera? Forse. Ma una scelta che forse diventerà comune anche in Italia se si allargassero ancora le maglie giurisprudenziali: specialmente tra i più anziani e tra chi decide di non sposarsi e non avere figli. Il 36% di quei citati pazienti (o vittime?) canadesi menziona il sentirsi “peso per famiglia o amici” tra i motivi della decisione. Il 17% menziona isolamento e solitudine.</p>
<p>Bisogna occuparsi di famiglia perché non esiste cultura che abbia superato le proprie crisi se non ricominciando dai fondamentali: da ciò che sta al cuore della nostra esistenza. E tutti veniamo da lì: da nostro padre e da nostra madre. Quello che idealmente questa conferenza ci aiuterà a comprendere è, anzitutto, quale sia lo stato reale delle cose. Vogliamo inoltre riflettere assieme sulle ragioni per cui il Paese più invidiato al mondo per bellezza, storia, arte e paesaggio si sia lentamente arreso alla propria scomparsa. Perché non nascono bambini in un paese che gode di assegni di maternità e paternità e in cui la tutela della maternità è addirittura sancita a livello costituzionale? È davvero per le ragioni citate dal <em>Financial times, </em>quali insufficienti asili nido e flessibilità per le madri lavoratrici<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>?</p>
<p>Dal punto di vista scientifico, avremo la possibilità di osservare come il diritto e l’economia possano fungere da strumenti disgregatrici, e contribuire alla crisi in cui ci troviamo. Come Tommaso d’Aquino insegna, ma il nostro mondo rifiuta di ricordare ed accettare, infatti, le leggi umane non solo rispondono ai problemi attuali, ma sono strumenti che plasmano la realtà ed anche l’uomo stesso (sia pur mai potendone intaccare la coscienza profonda, ma questo è un altro argomento).</p>
<p>Dal punto di vista comparativo, il Professor Regnerus, esperto in matrimonio e famiglia, ci dovrebbe aiutare a individuare e comprendere le ragioni per cui tanti, troppi giovani, in Italia e un po’ in ogni parte del mondo, rimandano matrimonio e famiglia fino al momento in cui è troppo tardi.</p>
<p>Più in generale, speriamo che la presenza degli <em>scholars</em> statunitensi aiuti a comprendere che il fenomeno di decrescita demografica che l’Italia (e l’occidente) sta vivendo, benché comune, potrebbe non essere inevitabile conseguenza del progresso. L’economia americana è certamente più florida della nostra, ma la natalità non è calata altrettanto rapidamente da quella parte dell’Atlantico. In particolare, le famiglie numerose statunitensi, di cui parlerà la Professoressa Catherine Ruth Pakaluk, potrebbero farci ricredere sulla loro insostenibilità economica o culturale. Infine, l’esistenza di centri come quelli che io stessa ho l’onore di dirigere ad Austin potrebbero indicarci una via per aiutare i giovani ad avere un coraggio che certamente non ci mancava in passato. Forse, per combattere la chiusura di ospedali, scuole, e università non servirà più denaro statale, ma più fiducia nella vita da parte di tutti; e più vera <em>libertà</em>.</p>
<p>Con questa domanda in sospeso, e senza voler anticipare conclusioni cui ognuno sarà libero di giungere, lascio la parola ai relatori e auguro a tutti un ottimo lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vedi ad esempio i tassi relativi al 2020: Italia, 1.2, Giappone,1.3, pubblicati dalla World Bank e reperibili <em>online</em>: <a href="https://rb.gy/v2yp15" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/v2yp15</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Riferimento all’<em>Austin Institute for the Study of Family and Culture</em>, di cui l’Autrice è Executive Director. <a href="https://www.austin-institute.org" target="_blank" rel="noopener"><em>https://www.austin-institute.org</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A. Kazmin-C. Giles, <em>Italian births drop to lowest level since country’s unification</em>, 7 aprile 2023, Financial Times, <a href="https://rb.gy/tr8ejd" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/tr8ejd</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In proposito vedi, ad esempio, Openpolis, 24 aprile 2023, che riporta come l’Italia sia l’unico Paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990 (<a href="https://rb.gy/1fipk7" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/1fipk7</em></a>). Vedi anche l’articolo apparso su C. Brusini, <em>Il Fatto Quotidiano</em>, 5 febbraio 2023, <em>Lavoro povero, gli stipendi da fame dei giovani in Italia: dai servizi alle professioni, per gli under 29 meno di 13mila euro l’anno</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sul tema, e su come questo problema dei “costi” rallenti ed ostacoli il matrimonio anche tra giovani cristiani, vedi, M. Regnerus, <em>The Future of Christian Marriage</em>, Oxford University Press, 2020, in part. pp. 120-125.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> J.F. Villaverde, <em>The Demographic Future of Humanity: Social Change</em> Public Discourse, 2022, available, in three parts, <a href="https://rb.gy/100dh3" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/100dh3</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> V. A. Favale, <em>The Genesis of Gender. A Christian Theory</em>, Ignatius Press, 2022, in part. pp. 103-105.</p>
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Terzo Rapporto Annuale “<em>Medical Assistance in Dying in Canada, 2021</em>”, luglio 2022, reperibile al seguente link: <a href="https://rb.gy/6d21xy" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/6d21xy</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <em>Supra</em>, n. 3</p>
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		<title>Le famiglie italiane nell’«Inverno demografico». Scenari e conseguenze</title>
		<link>https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ljusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascicolo 1-2 - 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gian Carlo Blangiardo Professore Emerito di Demografia &#8211; Università degli Studi di Milano Bicocca Già presidente dell’Istituto nazionale di statistica* &#160;   Le importanti trasformazioni quantitative e qualitative delle famiglie italiane nel contesto di uno straordinario cambiamento demografico: il cosiddetto “Inverno demografico”.   Il cambiamento della famiglia in Italia negli ultimi decenni: più numerosa ma [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Gian Carlo Blangiardo </strong><br />
<em>Professore Emerito di Demografia &#8211; Università degli Studi di Milano Bicocca<br />
</em><em>Già presidente dell’Istituto nazionale di statistica<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>*</sup></a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Le importanti trasformazioni quantitative e qualitative delle famiglie italiane nel contesto di uno straordinario cambiamento demografico: </strong><strong>il cosiddetto “<em>Inverno demografico</em>”</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Il cambiamento della famiglia in Italia negli ultimi decenni:<br />
più numerosa ma più piccola e più fragile.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="232">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Famiglie unipersonali %</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="2511" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico1-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico1-1.png?fit=845%2C543&amp;ssl=1" data-orig-size="845,543" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico1" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico1-1.png?fit=845%2C543&amp;ssl=1" class="size-full wp-image-2511 aligncenter" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico1-1.png?resize=845%2C543&#038;ssl=1" alt="" width="845" height="543" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico1-1.png?w=845&amp;ssl=1 845w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico1-1.png?resize=300%2C193&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico1-1.png?resize=768%2C494&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 845px) 100vw, 845px" /><strong> </strong></p>
<p><strong>Famiglie con 5 o più componenti % </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_2512" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2512" data-attachment-id="2512" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico2-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico2.png?fit=1650%2C1312&amp;ssl=1" data-orig-size="1650,1312" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico2" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico2.png?fit=1024%2C814&amp;ssl=1" class="wp-image-2512 size-large" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico2.png?resize=1024%2C814&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="814" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico2.png?resize=1024%2C814&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico2.png?resize=300%2C239&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico2.png?resize=768%2C611&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico2.png?resize=1536%2C1221&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico2.png?resize=1080%2C859&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico2.png?w=1650&amp;ssl=1 1650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2512" class="wp-caption-text">Fonte: Istat</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gli attuali 26 milioni di famiglie nel 2021, con 2,24 componenti in media, rispetto ai 22 milioni (e 2,8 componenti) del 2001 e più del doppio dei 12 milioni (4,0 componenti) nell&#8217;ultimo dopoguerra (1951).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Una tendenza condivisa da tutto il territorio nazionale</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Numero medio di membri della famiglia per ripartizione geografica</strong></p>
<p><strong>1999-2000, 2003-2005, 2009-2010, 2014-2015 e 2019-2020</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2519" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2519" data-attachment-id="2519" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico3-3/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico3-2.png?fit=1702%2C964&amp;ssl=1" data-orig-size="1702,964" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico3" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico3-2.png?fit=1024%2C580&amp;ssl=1" class="wp-image-2519 size-large" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico3-2.png?resize=1024%2C580&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="580" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico3-2.png?resize=1024%2C580&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico3-2.png?resize=300%2C170&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico3-2.png?resize=768%2C435&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico3-2.png?resize=1536%2C870&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico3-2.png?resize=1080%2C612&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico3-2.png?w=1702&amp;ssl=1 1702w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2519" class="wp-caption-text">Fonte: Istat</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nell’ambito di una tendenza comune, nel Nord-ovest e nel Centro è più elevata la quota di famiglie unipersonali, che rappresentano rispettivamente il 35,5 e il 35,0 per cento del totale. Al Sud e nelle Isole, invece, è più alta l&#8217;incidenza delle famiglie più numerose, composte da quattro (18,7 e 17,8 per cento) o cinque e più membri (7,0 e 5,2 per cento). Il numero medio di componenti rimane quindi ancora più alto nelle regioni meridionali, rispettivamente 2,5 componenti nel Sud e 2,4 nelle Isole, nonostante la riduzione registrata negli anni abbia riguardato più visibilmente queste ripartizioni.</p>
<p><strong>Evoluzione prevista delle strutture familiari &#8211; Italia 2021-2041</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_2525" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2525" data-attachment-id="2525" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico4-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico4-1.png?fit=1716%2C946&amp;ssl=1" data-orig-size="1716,946" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico4" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico4-1.png?fit=1024%2C565&amp;ssl=1" class="wp-image-2525 size-large" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico4-1.png?resize=1024%2C565&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="565" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico4-1.png?resize=1024%2C565&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico4-1.png?resize=300%2C165&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico4-1.png?resize=768%2C423&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico4-1.png?resize=1536%2C847&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico4-1.png?resize=1080%2C595&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico4-1.png?w=1716&amp;ssl=1 1716w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2525" class="wp-caption-text">Fonte: Istat, proiezione della famiglia 2022</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tipi di famiglie (migliaia)</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="576">
<tbody>
<tr>
<td width="225"></td>
<td width="152"><strong>2021</strong></td>
<td width="57"><strong>2031</strong></td>
<td width="142"><strong>2041</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Uomo solo</strong></td>
<td width="152"><strong>3.584</strong></td>
<td width="57"><strong>3.883</strong></td>
<td width="142"><strong>4.242</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Donna sola</strong></td>
<td width="152"><strong>4.874</strong></td>
<td width="57"><strong>5.380</strong></td>
<td width="142"><strong>5.967</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Coppia senza figli</strong></td>
<td width="152"><strong>5.003</strong></td>
<td width="57"><strong>5.463</strong></td>
<td width="142"><strong>5.657</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Coppia con alcuni figli sotto i 20 anni</strong></td>
<td width="152"><strong>5.301</strong></td>
<td width="57"><strong>4.413</strong></td>
<td width="142"><strong>3.931</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Coppia con solo figli con 20 o più anni</strong></td>
<td width="152"><strong>2.931</strong></td>
<td width="57"><strong>2.840</strong></td>
<td width="142"><strong>2.401</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Padre single con alcuni figli sotto i 20 anni</strong></td>
<td width="152"><strong>162</strong></td>
<td width="57"><strong>186</strong></td>
<td width="142"><strong>206</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Padre single con solo figli  con 20 o più anni</strong></td>
<td width="152"><strong>370</strong></td>
<td width="57"><strong>481</strong></td>
<td width="142"><strong>564</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Madre single con alcuni figli sotto i 20 anni</strong></td>
<td width="152"><strong>902</strong></td>
<td width="57"><strong>909</strong></td>
<td width="142"><strong>951</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Madre single con solo figli con 20 o più anni</strong></td>
<td width="152"><strong>1.295</strong></td>
<td width="57"><strong>1.380</strong></td>
<td width="142"><strong>1.368</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Altre famiglie</strong></td>
<td width="152"><strong>902</strong></td>
<td width="57"><strong>959</strong></td>
<td width="142"><strong>1.003</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong>Totale</strong></td>
<td width="152"><strong>25.323</strong></td>
<td width="57"><strong>25.895</strong></td>
<td width="142"><strong>26.289</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="225"><strong> </strong></td>
<td width="152"><strong> </strong></td>
<td width="57"><strong> </strong></td>
<td width="142"><strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>La solitudine delle persone cresce in età avanzata</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Single over 60 – Italia 2021-2041</strong></p>
<div id="attachment_2517" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2517" data-attachment-id="2517" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico6/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico6.png?fit=1584%2C1408&amp;ssl=1" data-orig-size="1584,1408" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico6" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico6.png?fit=1024%2C910&amp;ssl=1" class="wp-image-2517 size-large" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico6.png?resize=1024%2C910&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="910" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico6.png?resize=1024%2C910&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico6.png?resize=300%2C267&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico6.png?resize=768%2C683&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico6.png?resize=1536%2C1365&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico6.png?resize=1080%2C960&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico6.png?w=1584&amp;ssl=1 1584w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2517" class="wp-caption-text">Fonte: Istat, proiezione della famiglia, 2022</p></div>
<p><strong>Il contesto demografico delle famiglie italiane: passato e futuro. Uno sguardo alla storia demografica della popolazione italiana</strong></p>
<div id="attachment_2518" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2518" data-attachment-id="2518" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico7/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico7.png?fit=1646%2C752&amp;ssl=1" data-orig-size="1646,752" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico7" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fonte: Istat&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico7.png?fit=1024%2C468&amp;ssl=1" class="size-large wp-image-2518" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico7.png?resize=1024%2C468&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="468" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico7.png?resize=1024%2C468&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico7.png?resize=300%2C137&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico7.png?resize=768%2C351&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico7.png?resize=1536%2C702&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico7.png?resize=1080%2C493&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico7.png?w=1646&amp;ssl=1 1646w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2518" class="wp-caption-text">Fonte: Istat</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ultimo rapporto 2022: 393.000 nascite, 713.000 decessi, una perdita di 1,5 milioni di residenti dal 2014.</p>
<p>La crescita demografica che ha sempre accompagnato la popolazione italiana &#8211; con l&#8217;unica eccezione della fine della Prima Guerra Mondiale &#8211; si è esaurita alla fine del 2013. Da allora, anno dopo anno, l’Italia ha perso abitanti, passando da oltre 60 milioni al 31 dicembre 2013 a meno di 59 milioni all&#8217;inizio del 2023.</p>
<p>Il confronto tra la curva delle nascite e quella della mortalità indica, dopo un lungo periodo di netta superiorità delle nascite rispetto ai decessi, l’azzeramento del saldo nella parte finale del secolo scorso e il netto sorpasso dei decessi sulle nascite poco dopo l&#8217;inizio del XXI secolo.</p>
<p>Dal 2008 il divario tra nascite e decessi è diventato sempre più forte. Le nascite annuali sono regolarmente in calo, passando da 577.000 nel 2008 a 393.000 nel 2022, mentre i decessi sono in costante aumento (anche a prescindere dagli effetti drammatici della pandemia di Covid-19). Negli ultimi tre anni il saldo naturale, nascite meno decessi, è sempre stato negativo per almeno 300.000 unità all’anno.</p>
<p>Nell’ultimo decennio, la popolazione italiana ha stabilito il record del minor numero di nascite mai registrato nella sua storia. Dal 2013 ogni anno abbiamo migliorato questo record verso il basso, senza eccezioni.</p>
<p><strong>Tre linee che segnano il percorso verso il futuro: 2023-2070 </strong></p>
<div id="attachment_2520" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2520" data-attachment-id="2520" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico8/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico8.png?fit=1736%2C1262&amp;ssl=1" data-orig-size="1736,1262" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico8" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico8.png?fit=1024%2C744&amp;ssl=1" class="wp-image-2520 size-large" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico8.png?resize=1024%2C744&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="744" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico8.png?resize=1024%2C744&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico8.png?resize=300%2C218&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico8.png?resize=768%2C558&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico8.png?resize=1536%2C1117&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico8.png?resize=1080%2C785&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico8.png?w=1736&amp;ssl=1 1736w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2520" class="wp-caption-text">Fonte: Istat, Proiezioni demografiche variante mediana aggiustata alle dinamiche più recenti</p></div>
<p>Verso 11 milioni di residenti in meno e un numero di morti 2,5 volte superiore a quello delle nascite. Secondo le più recenti previsioni dell&#8217;Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nel 2070 la popolazione residente potrebbe scendere a 47,7 milioni. Le nascite si riducono a poco più di 300.000 e i decessi salgono a quasi 800.000.</p>
<p>Le dimensioni di un grande Paese (e forse il suo ruolo nel quadro geopolitico) si ridurrebbero così notevolmente.</p>
<p>Allo stesso tempo, il processo di invecchiamento demografico continuerebbe, con conseguenze importanti sui principali temi della vita degli italiani: occupazione e mercato del lavoro, pensioni, sistema sanitario, rapporto tra generazioni, atteggiamento culturale, scelte politiche, ecc.</p>
<p>Di seguito ne verranno presi in considerazione due principali.</p>
<p><strong>1° &#8211; Cambiamento della forza lavoro e perdita di risorse</strong></p>
<p><strong>Dobbiamo essere preparati all’inevitabile confronto con una forza lavoro più ridott</strong>a</p>
<p>Italia 2022-2070   &#8211; La popolazione attiva (e potenzialmente attivata): rispettivamente 20-66 anni e 67-74 anni</p>
<div id="attachment_2521" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2521" data-attachment-id="2521" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico9/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico9.png?fit=1640%2C650&amp;ssl=1" data-orig-size="1640,650" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico9" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fonte: Istat, Proiezioni demografiche variante mediana aggiustata alle dinamiche più recenti.&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico9.png?fit=1024%2C406&amp;ssl=1" class="size-large wp-image-2521" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico9.png?resize=1024%2C406&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="406" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico9.png?resize=1024%2C406&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico9.png?resize=300%2C119&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico9.png?resize=768%2C304&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico9.png?resize=1536%2C609&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico9.png?resize=1080%2C428&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico9.png?w=1640&amp;ssl=1 1640w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2521" class="wp-caption-text">Fonte: Istat, Proiezioni demografiche variante mediana aggiustata alle dinamiche più recenti.</p></div>
<p>(*) <em>Le previsioni citate contano già un contributo medio annuo di 130.000 unità come contributo netto della migrazione da/verso l’estero</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alcune possibili risposte: dall&#8217;impegno sul fronte della produttività/qualità a un maggiore utilizzo dell&#8217;Immigrazione, fino alla possibile ridefinizione delle regole di permanenza nel mercato del lavoro.</p>
<p>La quasi totalità del calo dei residenti nei prossimi decenni si concentrerà nella popolazione in età lavorativa.</p>
<p>Ciò comporterà una riduzione della capacità produttiva potenziale che dovrà inevitabilmente essere compensata.</p>
<p>Per questo motivo, oltre agli auspicabili aumenti di produttività, sarà necessario guardare sia all&#8217;immigrazione (purché governata, e non subita, e adeguatamente valorizzata), sia alla possibilità di un invecchiamento attivo per quella parte consistente della popolazione tardo-adulta (cioè i circa 5 milioni di 66-74enni); ovviamente solo chi si rende liberamente disponibile a partecipare (anche part-time) alle attività produttive.</p>
<p>Tutto questo per non rischiare ‒ come vedremo tra poco ‒ un calo delle risorse (PIL) in una fase storica in cui i bisogni della popolazione saranno in forte crescita per effetto del cambiamento demografico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2522" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2522" data-attachment-id="2522" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico10/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico10.png?fit=1592%2C1216&amp;ssl=1" data-orig-size="1592,1216" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico10" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fonte: Istat, Proiezioni demografiche variante mediana aggiustata alle dinamiche più recenti.&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico10.png?fit=1024%2C782&amp;ssl=1" class="size-large wp-image-2522" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico10.png?resize=1024%2C782&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="782" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico10.png?resize=1024%2C782&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico10.png?resize=300%2C229&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico10.png?resize=768%2C587&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico10.png?resize=1536%2C1173&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico10.png?resize=1080%2C825&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico10.png?w=1592&amp;ssl=1 1592w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2522" class="wp-caption-text">Fonte: Istat, Proiezioni demografiche variante mediana aggiustata alle dinamiche più recenti.</p></div>
<p>Esaminiamo il messaggio del seguente esercizio di simulazione.</p>
<p>Ecco come una popolazione piccola e meno attiva porta con sé il rischio probabile di un Paese con molte meno risorse</p>
<p>Il PIL del 2022 (9.909 miliardi) è il prodotto di una popolazione (media) di 58 milioni e 940 mila unità di cui il 63,4% in età lavorativa, di cui il 65,3% appartiene alla forza lavoro che ha un tasso di occupazione del 91,8% e una produttività media (per addetto pro capite) di 85,178 euro.</p>
<p>Considerando la popolazione attesa nel 2042 e la relativa stima della percentuale in età lavorativa, se ipotizziamo che la produttività, il tasso di occupazione e il tasso di attività rimangano invariati, calcoliamo che “solo per effetto del cambiamento demografico” (<em>coeteris paribus</em> altri fattori) il valore assoluto del PIL si riduce del 18% rispetto al 2022 e il suo ammontare scenderà a 1.558 miliardi di euro (-351 miliardi di euro). Allo stesso modo, considerando la popolazione attesa nel 2062 e la relativa stima della percentuale in età lavorativa ‒ sempre ipotizzando che la produttività, il tasso di occupazione e il tasso di attività rimangano invariati ‒ si calcola che nel 2062, per il solo effetto del cambiamento demografico, il valore assoluto del PIL si ridurrà del 27% rispetto al 2022 e scenderà a 1.389 miliardi di euro (- 520 miliardi di euro).</p>
<p>In conclusione, l’effetto atteso del cambiamento demografico ‒ se non compensato da un cambiamento degli altri fattori (produttività, occupazione e partecipazione al mercato del lavoro) ‒ porterà l’Italia a una perdita di PIL pari a 351 miliardi di euro in vent’anni e a 520 miliardi di euro in quarant’anni. Inoltre in una fase storica con un crescente bisogno di maggiori risorse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2° -Il rischio di debolezza del sistema di welfare</strong></p>
<p>L’invecchiamento della popolazione e il cambiamento delle strutture familiari, con famiglie più numerose ma in media molto più piccole, aumenteranno la domanda di assistenza che dovrà essere soddisfatta con risorse (forse) più ridotte e con un sistema familiare caratterizzato da una rete più debole. Lo scenario dell&#8217;invecchiamento può essere riassunto come segue: Età superiore a 65 anni: oggi 14,2 milioni; tra 20 anni 19,0 milioni; tra 40 anni 17,1 milioni di cui 80 anni e oltre: <strong>4,5 milioni 6,4 milioni 7,8 milioni</strong> Sul versante opposto, il grande calo del numero di giovani. Età 0-19 anni: Oggi 10,2 milioni; tra 20 anni 8,6 milioni; tra 40 anni 7,8 milioni. <strong>Infine, nel 2063 avremo tanti residenti over 80 quanti sono i giovani sotto i 20 anni</strong></p>
<p><strong> <img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="2523" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico11/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico11.png?fit=1080%2C460&amp;ssl=1" data-orig-size="1080,460" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico11" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico11.png?fit=1024%2C436&amp;ssl=1" class="alignnone size-large wp-image-2523" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico11.png?resize=1024%2C436&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="436" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico11.png?resize=1024%2C436&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico11.png?resize=300%2C128&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico11.png?resize=768%2C327&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico11.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></strong></p>
<p><strong>Costi più elevati per le pensioni, ma ancora di più per l’assistenza sanitaria.</strong> Nel 2070 si prevede che l’Italia avrà 2.200.000 residenti di età pari o superiore a 90 anni (di cui 145.000 di età pari o superiore a 100 anni) su una popolazione di 48 milioni di abitanti (uno ogni 20).</p>
<p>Fonte: Istat, Proiezioni demografiche variante mediana aggiustata alle dinamiche più recenti</p>
<p><strong>Il calo della natalità è il fattore centrale dell’ “inverno demografico”</strong></p>
<p>Il calo della natalità negli ultimi anni è assolutamente evidente.</p>
<div id="attachment_2524" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2524" data-attachment-id="2524" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico12/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico12.png?fit=1614%2C738&amp;ssl=1" data-orig-size="1614,738" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico12" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fonte: Istat&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico12.png?fit=1024%2C468&amp;ssl=1" class="size-large wp-image-2524" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico12.png?resize=1024%2C468&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="468" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico12.png?resize=1024%2C468&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico12.png?resize=300%2C137&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico12.png?resize=768%2C351&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico12.png?resize=1536%2C702&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico12.png?resize=1080%2C494&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico12.png?w=1614&amp;ssl=1 1614w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2524" class="wp-caption-text">Fonte: Istat</p></div>
<p>L’Italia nel 2022 raggiunge ancora una volta il record della natalità più bassa di sempre e l’anno 2023 è iniziato male: le nascite di gennaio sono sostanzialmente inferiori a quelle dell&#8217;anno precedente.</p>
<p>L’aumento del numero di nascite è difficile anche perché il numero di “madri potenziali” è in diminuzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Italia &#8211; Popolazione femminile in età fertile nei prossimi quindici anni</p>
<div id="attachment_2526" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2526" data-attachment-id="2526" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico13/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico13.png?fit=1612%2C780&amp;ssl=1" data-orig-size="1612,780" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico13" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fonte: Istat, Proiezioni demografiche variante mediana aggiustata alle dinamiche più recenti.&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico13.png?fit=1024%2C495&amp;ssl=1" class="size-large wp-image-2526" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico13.png?resize=1024%2C495&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="495" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico13.png?resize=1024%2C495&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico13.png?resize=300%2C145&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico13.png?resize=768%2C372&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico13.png?resize=1536%2C743&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico13.png?resize=1080%2C523&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico13.png?w=1612&amp;ssl=1 1612w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2526" class="wp-caption-text">Fonte: Istat, Proiezioni demografiche variante mediana aggiustata alle dinamiche più recenti.</p></div>
<p><strong>Se i comportamenti riproduttivi non cambiano, la contrazione al di sotto della soglia di 300.000 nascite è segnata</strong></p>
<div id="attachment_2527" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2527" data-attachment-id="2527" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico14/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico14.png?fit=1608%2C558&amp;ssl=1" data-orig-size="1608,558" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico14" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fonte: elaborazione dei dati Istat&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico14.png?fit=1024%2C355&amp;ssl=1" class="size-large wp-image-2527" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico14.png?resize=1024%2C355&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="355" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico14.png?resize=1024%2C355&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico14.png?resize=300%2C104&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico14.png?resize=768%2C267&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico14.png?resize=1536%2C533&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico14.png?resize=1080%2C375&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico14.png?w=1608&amp;ssl=1 1608w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2527" class="wp-caption-text">Fonte: elaborazione dei dati Istat</p></div>
<p>Si tratta del numero annuale di nascite in Italia, secondo l&#8217;intensità della fecondità e il calendario ai valori del 2021, ma tenendo conto della prevedibile variazione della dimensione e della struttura per età della popolazione femminile residente.</p>
<p>Dalla diagnosi alla terapia: è possibile fermare la caduta e iniziare la guarigione?; qual è il messaggio dello scenario europeo?</p>
<p><strong>Tasso di fertilità totale nei membri dell’UE-27 &#8211; 2008-2021</strong></p>
<div id="attachment_2528" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2528" data-attachment-id="2528" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico15/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico15.png?fit=1594%2C880&amp;ssl=1" data-orig-size="1594,880" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico15" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fonte: Eurostat&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico15.png?fit=1024%2C565&amp;ssl=1" class="size-large wp-image-2528" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico15.png?resize=1024%2C565&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="565" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico15.png?resize=1024%2C565&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico15.png?resize=300%2C166&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico15.png?resize=768%2C424&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico15.png?resize=1536%2C848&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico15.png?resize=1080%2C596&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico15.png?w=1594&amp;ssl=1 1594w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2528" class="wp-caption-text">Fonte: Eurostat</p></div>
<p>In un contesto di regressione generalizzata&#8230; Dove la Francia (con 1,85 figli per donna) è al primo posto e tre paesi mediterranei (Malta, Spagna e Italia) sono in fondo alla classifica.</p>
<p><strong>Alcuni segnali confortanti si fanno lentamente strada</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tasso di fertilità totale nei Paesi selezionati dell’UE-27 -2008-2021</p>
<div id="attachment_2529" style="width: 1034px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2529" data-attachment-id="2529" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico16/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico16.png?fit=1610%2C1000&amp;ssl=1" data-orig-size="1610,1000" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico16" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fonte: Eurostat&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico16.png?fit=1024%2C636&amp;ssl=1" class="size-large wp-image-2529" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico16.png?resize=1024%2C636&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="636" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico16.png?resize=1024%2C636&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico16.png?resize=300%2C186&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico16.png?resize=768%2C477&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico16.png?resize=1536%2C954&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico16.png?resize=1080%2C671&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico16.png?w=1610&amp;ssl=1 1610w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-2529" class="wp-caption-text">Fonte: Eurostat</p></div>
<p>Alcune recenti eccezioni sono degne di particolare attenzione.  Alcuni Paesi dell’Est e la Germania hanno segnato l’inizio di una nuova tendenza al cambiamento. Questo dimostra che le politiche di sostegno alla natalità, anche se diverse e adattate alle specifiche situazioni nazionali, possono dare risultati concreti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Esistono modelli virtuosi (da proporre) anche all&#8217;interno dei confini italiani?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tasso di fertilità totale nelle province italiane: 2008-2021:</p>
<div id="attachment_2530" style="width: 859px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2530" data-attachment-id="2530" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico17/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico17.png?fit=889%2C1072&amp;ssl=1" data-orig-size="889,1072" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico17" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fonte: Istat&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico17.png?fit=849%2C1024&amp;ssl=1" class="size-large wp-image-2530" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico17.png?resize=849%2C1024&#038;ssl=1" alt="" width="849" height="1024" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico17.png?resize=849%2C1024&amp;ssl=1 849w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico17.png?resize=249%2C300&amp;ssl=1 249w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico17.png?resize=768%2C926&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico17.png?w=889&amp;ssl=1 889w" sizes="(max-width: 849px) 100vw, 849px" /><p id="caption-attachment-2530" class="wp-caption-text">Fonte: Istat</p></div>
<p>Si nota un calo generalizzato al di sotto di 1,4 figli per donna, con alcune situazioni “patologiche” (che arrivano a meno di un figlio), ma la provincia di Bolzano esce &#8220;fuori dal coro”.</p>
<div id="attachment_2531" style="width: 884px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2531" data-attachment-id="2531" data-permalink="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/grafico18/" data-orig-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico18.png?fit=874%2C1006&amp;ssl=1" data-orig-size="874,1006" data-comments-opened="0" data-image-title="grafico18" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fonte: Istat&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico18.png?fit=874%2C1006&amp;ssl=1" class="size-full wp-image-2531" src="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico18.png?resize=874%2C1006&#038;ssl=1" alt="" width="874" height="1006" srcset="https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico18.png?w=874&amp;ssl=1 874w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico18.png?resize=261%2C300&amp;ssl=1 261w, https://i0.wp.com/l-jus.it/wp-content/uploads/2024/01/grafico18.png?resize=768%2C884&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 874px) 100vw, 874px" /><p id="caption-attachment-2531" class="wp-caption-text">Fonte: Istat</p></div>
<p>Le parole magiche per un&#8217;azione di successo: conciliazione sul lavoro (flessibilità, part-time volontario, ottimizzazione dei tempi di lavoro); assistenza all&#8217;infanzia (strutture e servizi); sostegno economico (aiuti per il costo dei figli); ambiente favorevole alla famiglia (contesto culturale).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conclusione: qual è il messaggio delle statistiche?</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Nodi critici</strong></p>
<p>1- Le dinamiche recenti e gli scenari che si stanno delineando per i prossimi decenni ‒secondo i dati statistici più affidabili ‒ confermano la centralità (e la gravità) del problema demografico in Italia.</p>
<p>2- Le conseguenze che ne derivano, e che si accentueranno in futuro, sono evidenti e prevedibili. Con meno residenti e una struttura demografica invecchiata, l’Italia dovrà far fronte a una crescente domanda di welfare con un potenziale produttivo indebolito dal calo numerico della forza lavoro.</p>
<p>3- I progressivi cambiamenti nelle reti familiari ‒ con famiglie più numerose ma con meno componenti e con significative riduzioni delle relazioni parentali ‒ complicheranno ulteriormente l&#8217;equilibrio del welfare e influenzeranno pesantemente la domanda di beni e servizi. Tutto questo, con particolare attenzione alle già problematiche regioni meridionali.</p>
<p><strong>Che fare?</strong></p>
<p>Intervenire prontamente per ridare vitalità alla demografia ‒ ripresa della natalità, immigrazione regolata, emigrazione contenuta, valorizzazione della componente adulta anziana (i “diversamente giovani”) ‒ e cercare di compensare qualitativamente le carenze quantitative, con programmi di miglioramento, innovazione e diversificazione: formazione più qualificata, crescita della produttività, digitalizzazione, valorizzazione della <em>silver economy</em>, ecc.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><em>* </em></a><em>S</em><em>ono riportate le slides proiettate dal Prof. Blangiardo durante il convegno, adattate ai criteri della Rivista.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/le-famiglie-italiane-nellinverno-demografico-scenari-e-conseguenze/">Le famiglie italiane nell’«Inverno demografico». Scenari e conseguenze</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
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		<title>America and Its Large Families: Policy Suggestions for Survival he State of the Family in Italy and in the United States</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ljusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 16:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascicolo 1-2 - 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Catherine Ruth Pakaluk  Ph.D., The Catholic University of America Washington D.C.* &#160; &#160; Sommario: 1. Introduction ‒ 2.  Birth Rates in America ‒ 3. US Case Study: Leah, age 40, 5 kids, Jewish ‒ 4. US Case Study: Angela, age 44, 5 kids, Catholic ‒ 5. Policy Suggestions for Survival.   &#160; Introduction   In [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Catherine Ruth Pakaluk  </strong><br />
<em>Ph.D., The Catholic University of America<br />
</em><em>Washington D.C.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>*</sup></a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sommario: 1. Introduction ‒ 2.  Birth Rates in America ‒ 3. US Case Study: Leah, age 40, 5 kids, Jewish ‒ 4. US Case Study: Angela, age 44, 5 kids, Catholic ‒ 5. Policy Suggestions for Survival.</p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Introduction</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>In the spring of 2010, I was riding a train surrounded by working men and women headed home for the night. My small baby, a few months old, was wrapped tightly against my chest, with his soft head peeking out. As I was seated, passengers around me saw my baby with surprise. A middle-aged woman near me asked «<em>Is he your first?</em>» . . . «<em>No&#8230; he’s my sixth</em>» I said. At this, there was some whispering. And the woman returned: «<em>Six! I guess your husband still </em>wants<em> you</em>».</p>
<p>What I want to share with you today is a message of hope in the darkness. Social sciences mostly offer descriptions of dis-order, dis-function, and in-sanity. Almost no one aims to describe order, function, and sanity, or what we also might call the good, the beautiful, and the true. There are reasons for this, but a subject for another day. But a social science of disorder fails to enlighten or achieve wisdom. Since it is the witness of truth which makes conversions and points to the restoration of the social order. For instance, the Lord said to the woman of Samaria, «<em>You have correctly said, ‘I have no husband’;<strong><sup>  </sup></strong>for you have had five husbands, and the one whom you now have is not your husband; this you have said truly</em>» (John 4:17-18) and He chastised divorce saying, «<em>So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate</em>» (Matt 19:6). The mission of Jesus Christ included telling the truth about the family.</p>
<p>In a two-child world, eight children asks for an explanation ‒ an apologia. Why do you have all these children? And what does it mean? I get asked this question a lot, and it turns out that other women with big families get asked too. And I know what is not the answer.</p>
<p>I don’t have eight children because I don’t believe in birth control ‒ even though I don’t. We could easily have limited our family size using natural family planning. But we didn’t want to. And the answer isn’t because I’m a Catholic, and the Church says that I should have eight children ‒ because it doesn’t. You could try to describe the Catholic Church as &#8216;pro-natalist&#8217; because of its stance on abortion and birth control or the history of large Catholic families ‒ but in my forty plus years as a Catholic I have never heard a sermon on the value of having children. I have never been urged in the confessional to have more kids. There is not a single teaching to suggest that there is anything more holy or good about ending up with the most kids. It would be difficult to make a case that there is a social norm among Catholics or preaching from the bishops to have big families. Nothing sums this up better than Pope Francis&#8217; airplane advice that women don&#8217;t have to breed “like rabbits”‒ a comment deeply offensive to mothers<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[1]</sup></a>.</p>
<p>If those are not the answers, then what is the answer? It’s hard to say. The answer seems to be a deeply held faith, confirmed by experience, that the capacity to bear children, to receive them, to dwell with them in love, and to enjoy them, that that thing, call it motherhood, call it childbearing, call it fertility, that that thing is the most worthwhile thing in the world. As I had more children, this sense of value only increased. With my seventh I remember that I could not believe how blessed we were that God would give us another child. My sense of my role in fact diminished, and the more each child seemed as a pure miracle, a pure gift of God. Why, if you believe, and then you experience, that a child is a gift from the King of the universe ‒ why would you refuse such a blessing? The question becomes not: «<em>why did I choose eight?</em>» But, like Mary, «<em>who I am I to be so blessed to be the mother of this child?</em>».</p>
<p>But that is not easy to say. Not on a train, not anywhere. I began to wonder if other women who shared my life choices had ideas about why they do this, and better ways of explaining it. In the summer 2019 I traveled to ten American regions and interviewed fifty-five women with five or more children to find out why they do what they do, and what they think it means.</p>
<p>However, in a two-child world trending to a one-child world<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[2]</sup></a>, the desire for children and how it is charted in relation to competing human goods, isn’t a small thing. It’s a big thing, the biggest thing ‒ it changes the destiny of nations. There is no more<em> economic</em> question than where people come from, and how many of us there will be. The ideas of Thomas Malthus and John Maynard Keynes (who was obsessed with Malthus) are deeply embedded into mainstream economics. There are two lines in economic thought: the line which takes Malthus for its father and the line which prefers the lineage of Adam Smith. So, what started as a personal interest quickly took on a professional dimension.</p>
<p>The scientific study of low birth rates has focused exclusively on low birth rates the dis-order. I realized that there is an opportunity to add value by studying women who have large families on the “<em>inoculation principle</em>”. We learn about immunity to disease by studying the healthy, not the sick. The smallpox vaccine was discovered by observing that people exposed to cow pox didn’t get as sick from smallpox. Who is immune? Low birth rates are a state of disease for families, for nations ‒ yes, we can declare this even as our politicians admit it only because they are terrified of the fiscal consequences. Who is immune from the disease of low birth rates. Israel gives a clue. In every nation, there are minority groups, immune from low-birth rates. Who are they? What can we learn from them?</p>
<p>In older times, birth rates depended more on weather, crops, famines, disease, marriages, deaths, fortune, and fate. But with chemical birth control, fertility is an object of choice in a completely new way. Do people want children? Why do they want them? Or why not? How will they know if they want them? The desires of people, their beliefs about children and marriage shape the future of nations because the sexual appetite alone no longer brings children. Unless the capacity for childbearing is switched ‘on’ children will not come.</p>
<p>This is why we must have an answer for the woman on the train, and the others like her, to provide a witness of a way of life immune from falling birth rates. To exclude these testimonies means that pro-family policy is a solution looking for a problem. To be sure, the problem is low birth rates, but policy can only work on the direct cost side. We have assumed the problem is direct costs, that the cost-basis is primary for the decision to have a child. But like the labor problem that Marx created, the search for a cost-basis for prices and wages is futile. Things are not valuable because people made them (LTV). Things are valuable because they are wanted, and labor is more highly rewarded when it is applied to things that people want.</p>
<p>We can derive a similar insight about children. Children have intrinsic value ‒ of course! But as an economic ‘decision’‒ which is the one that policy makers want to manipulate ‒ children are chosen based on a comparison of values. The value of the child compared with the value of what is given up to have a child ‒ the opportunity (or indirect costs). These opportunity costs are personal and subjective, and outside the influence of policy. Low-fertility is not a cost problem, but a valuation problem. Because relative valuation of the child (compared to other choices) determines the personal cost.</p>
<p>In communities where children are highly valued ‒ for religious or personal reasons ‒the mothers who bear those children are also valued highly, rewarded, and honored. Where children are held in cheap regard, mothers (and women too) will be held in cheap regard.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><strong>Birth Rates in America</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>At the time of the American founding the total fertility rate of American women was 7 children per woman<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[3]</sup></a>. By 1900 this number had fallen in half, where it largely remained until 1960<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[4]</sup></a>. However, from 1960 to 2000, the total fertility rate halved again<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[5]</sup></a>. The United States recorded its lowest total fertility rate on record in 2022, (check) 1.64 lifetime expected births per woman<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p>The explanation for the first shift is the move away from agricultural and home-based work where children are a benefit to households, to non-home-based work where children are a net cost to households<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[7]</sup></a>. Scholars debate whether the second decline since the 1960s resulting in fertility rates below replacement<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[8]</sup></a> is part of the same trend, or instead a second demographic transition in the West<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[9]</sup></a>. But there is little debate that the slowing of birth rates  since mid-century resulted from a new calculus centered on the role of women: the competition between work and family introduced by the contraceptive revolution of the 1960s<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[10]</sup></a>.</p>
<p>The birth control pill made it possible for women to postpone childbearing, invest in higher education, and pursue a career, all without delaying marriage or partnership. Between 1960 when the first contraceptive pill was approved and the end of the century, the share of women in the labor force surged from 37.9% to 60.0% (in 2000)<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[11]</sup></a>. Labor economists Goldin and Katz (2002) report that «<em>neither [the 1963 nor the 1973] cohort [of women] had as many children as </em><em>‘</em><em>desired</em><em>’</em><em>, but their desires reflected trade-offs they were willing to make between family and career</em>»<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[12]</sup></a>. Low fertility trends of today are the result of women entering the workforce, since having more than two children and a job or a career is blindingly difficult<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[13]</sup></a>. It was not that children became more costly, not even that they were wanted less. It was that children would compete for time with something else now desired: higher education, a career, and financial independence in the face of eroding marriage norms.</p>
<p>However, this tale of career over family is not the whole story of American birth rates in the twentieth century. A small portion of American women did not fall short of their desired birth rates, and still today many women have families as large as their early American sisters. Largely hidden from popular view, these are women in the uppermost tail of the birth rate distribution.</p>
<p>About five percent (4.8%) of women have five or more children today (vs. 20 % in 1976), and about one percent (1.2%) today have seven or more (vs. 6.2% in 1976)<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[14]</sup></a>. Despite the large decline since 1976, the percentage of women having five or more has remained relatively constant since 1990 and has not continued to fall<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[15]</sup></a>. Why they do this in a two-child world is as much of a puzzle as average birth rates plunging below replacement<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[16]</sup></a>. But they hold the secret to the population dilemma today.</p>
<p>The American public policy debate largely assumes (first) highly religious people will obviously have children, but their reasons cannot be understood, generalized, or relevant for policy; (second) that pro-family policy can do its work in any kind of culture whatsoever. We can incentivize anything that we want with carrots and sticks. My work challenges these two myths.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="3">
<li><strong>US Case Study: Leah, age 40, 5 kids, Jewish</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>We met Leah in her home, expecting her fifth child when we visited. She told us she «<em>had graduated college and had attended a religious women</em><em>’</em><em>s yeshiva for 8 months. And we got married. I knew going into marriage that our intention was to start a family right away. Like we weren’t getting married to wait. …I was in a very intentional mindset when I got married. . . . And [my son] was born 10 months after we got married basically</em>». She continued, highlighting the importance of her religious turn.</p>
<p><em>I think I always knew that I wanted to have children, but I never had a preconceived notion of, ‘I want to have x amount of kids.’ I just knew that I wanted to be a mom and I knew that I wanted to have a family. But I didn’t grow up with a lot of siblings and I didn’t have that experience and I didn’t grow up super religious. …I grew up in a reformed congregation which basically completely secular except you do token Jewish things. And now, we’ve chosen a different life where we are much more intentionally practicing religion and the traditional.</em></p>
<p>For Leah and her husband, having children was part of marriage, and both were linked with a sense of mission and purpose in relation to God’s plan for them. Leah recalls that at the time, as a young mom, it was incredibly hard:</p>
<p><em>to go through another pregnancy and everything and not having really slept through the night very much, but I mean, I just really saw it as divine providence and God’s will for me. And I really felt like it was a blessing.</em></p>
<p>Expressions of the blessing of children, as a statement of value, overwhelmed my data. Esther [age 38, 9 kids], another Jewish subject, more than once commented:</p>
<p><em>«</em><em>God</em><em>’</em><em>s not out to trick us and send us trouble</em>» she said «<em>He really wants to send us blessings. Yes, things don</em><em>’</em><em>t always turn out exactly the way you might have expected it, but children are a great source of blessing. And God wants us to have more blessings and more healthy children and we should definitely ask for that</em>».</p>
<p>Regarding personal identity in relation to her choice to have a large family, Leah described how her values and the ordering of priorities had evolved for her over time:</p>
<p><em>Like I think that when I had my first 2, I was hyper-committed to my goals. I still was recording full-length CD&#8217;s and playing in concerts and having rehearsals late at night. I had more energy and stamina, and the will, and the drive. I think that has definitely been affected by having a large family, and I think that after having the third and fourth, I think there are identity challenges.</em></p>
<p><em>It&#8217;s not as easy to pursue personal dreams and pursuits right now as it once was. It’s a sacrifice that I’ve made because I value having a large family, and I value every child as a gift. But I wouldn’t be honest if I said it wasn’t a struggle….And I think I’ve had to sacrifice some of my own interests and pursuits at this time.</em></p>
<p><em>I don’t think they’re on hold forever. But I also think that creatively, there’s only so much that a person has at any given time. I think as a mother of a large family, you have to understand sometimes things are on a back burner. It doesn’t mean the burner is off. It means you’re rotating priorities as needed, and I’ve done a lot of that.</em></p>
<p><em>I think our culture really values the sort of very rigid perception of success and work and has started to devalue a mother’s contribution to society. And it’s almost like radical and feminist to say that my contribution is healthy, well-balanced children and that is a contribution. Like it’s not just about my music career or how much money we make or any of that, really. Those are all secondary to what you contribute to the world, which is the future of humanity.</em></p>
<p>Leah argued that it is customary to assign ‘contribution’ to professional work and career, but to motherhood rather consumption in the way economists use the term ‒something chosen and consumed for personal benefit. In contrast, Leah’s view is that children are a contribution ‒ her contribution ‒ to society.</p>
<p>She concluded by saying:</p>
<p><em>…which literally the future is about good people being in the world. People that will go on to raise their own, healthy, happy families and contribute positively. And yeah, coming from a divorced family, that was a big motivation for me in choosing this life, I think. Like valuing children first. The family unit being the priority above career and personal identity.</em></p>
<p>Leah also remarked:</p>
<p><em>It has gone by way too fast, honestly, even though it is hard and there are times that I feel really overwhelmed and like this is a really big responsibility I am bringing on my shoulders, bringing another child, starting from square one at age 40. I could be doing this another 18 years. I could be on the beach drinking margaritas. But that’s just not what my life is about. And I just didn’t build my life around sitting back and relaxing. I built my life around working really really really hard and bringing goodness and light into the world.</em></p>
<p><em>…if anything, children are light. Every child brings a divine gift into the world that nobody else can bring. Nobody else can do what that person is here to do. And yes, it take so much self-sacrifice, but I ultimately feel like my husband and I are really happy. We are really really happy and fulfilled even though we have had to work really really really hard, to the breaking point at times. For sure, I mean, sleepless nights, endlessly. Both of us working. Both of us parenting. Putting aside some of our personal pursuits. But ultimately, yeah, we went out for our 16-year anniversary this past March and those moments are really really special. We appreciate them more, I think, because they’re rare.</em></p>
<p>In this single passage Leah articulated three things: (1) the extraordinarily high value she places on children ‒ each one is unrepeatable, irreplaceable, and divine; (2) the assertion that the opportunity cost of personal pursuits is well compensated for by that high value; (3) her marriage is stronger because of the shared project of raising a large family.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="4">
<li><strong>US Case Study: Angela, age 44, 5 kids, Catholic</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Angela welcomed us into her university office on a warm, early fall day. She taught at a liberal arts college, and her office, piled with stacks of books and papers, featured a child-sized table squeezed to one side, with tiny chairs and a plethora of tiny ‘masterpieces’ taped to the walls. Early in our conversation she described the challenges of balancing her work as a tenured professor with her lifestyle of openness to having children:</p>
<p><em>[Between my fourth and fifth] I just needed a break. But I think – I don’t think that’s the children. I think it’s because I work. I honestly think it’s work and children. I had four of the five on tenure track. And it’s difficult, as you well know. And it’s – for me I think there’s so much stress going on here that that’s the real delay for us.</em></p>
<p>The stresses of work and a full house had caused her to wait longer between kids, she thought, than she might otherwise have done. But her family life had taken a toll on her professional work too, something she readily describes in terms of trade-offs:</p>
<p><em>&#8230;Let’s be honest. I don’t have a published book. That’s not happening. I don’t care. But it’s not happening, actually. For some it’s fine. I’m not that person. Would I be a better scholar if I didn’t have children? For sure. For sure. Honestly. I mean, I used to work all the time before I had my children. So, for sure I would. Am I following all my passions? I literally hate that word&#8230;</em></p>
<p><em>&#8230;Whatever happened to apatheia? Passions with a capital “P.” *laughs* No. I’m not. Ok. I can live with that. Are you sure? Would you like to have a hobby? No. My hobby right now is sitting and watching soccer. I think they’re right in this regard. This really is true. If you make a choice, you’re giving up one thing for another. </em></p>
<p>Reflecting on the fact that she was probably done having kids, she told us how sorry she’d be not to have another one:</p>
<p><em>Well, you know, I’m actually sad. Believe it or not, it’s ridiculous. I know I’m forty-four and the average forty-four year old is not having another child. But nothing has wound down yet. I love children. And [my son] won’t have a sibling close in age. So, I’d love to have one more, just so he could have a little friend. I would. So, I’m not going to lie. I would enjoy that immensely&#8230;</em></p>
<p><em>It&#8217;s just such a beautiful gift, I just never could have imagined. I said I did not grow up a baby person. I did not grow up around children. …But it’s such a joy. Oh my gosh. Having children is such a joy that I do feel like it’s something God is doing for me. It seems like such a tremendous gift and I can’t believe that I get to have it.</em></p>
<p>Later, when Angela elaborated on giving up some of her ‘passions’ for the sake of her children, her conversation naturally worked its way back to a statement of her values.</p>
<p><em>Well, if you think that career and passions are the only way that a woman can fully flourish, then obviously you’re going to think children are an impediment. Because your career will be diminished unless you rely on an army of other people. Which, if you have the capacity, more power to you. But most people do not have those economic means. I mean, what’s her name, Sheryl Sandberg got slammed for that. And you probably won’t follow all of your passions, or possibly any, until you retire. And then you might be dead&#8230;Or too tired. So, but that’s ok. It’s just, what do you value? So, I just think that our values are more for individual self-fulfillment than they are for anything collective.</em></p>
<p>Regarding reconciling her personal identity with having five children, she stressed that she didn’t feel the presence of her children as a challenge to her sense of self:</p>
<p><em>I often wonder if I don’t have a problem with this because I am African American. I mean, I’m obviously Western. But I wonder if it’s not a little bit of a cultural difference. Because I often think that – I mean, there’s presuppositions – we’re sort of overrun with a misbegotten sense of autonomy. And I don’t necessarily think of – autonomy is not the first thing I would think of as the characteristic of the self. If it were, then I imagine that this would look absolutely dreadful. Because I don’t have any time for myself. I can’t exactly say that I’m a paragon of self-care. That is not happening right now. It can when you have a kid who’s three, but it can’t when you have a one-year-old. That’s just reality. </em></p>
<p><em>But since autonomy is not my primary value, it doesn’t matter. People are actually my primary value. Persons are my primary value, and I have a home rich with persons.</em></p>
<p><em>People matter. People matter. And they also – my sense of identity is sort of co-related to all those other people. So, my identity is not in contradistinction to other people. So, I don’t have to pull back and have my time. I mean, everybody needs some time. But… I don’t have to pull back to be myself. I have found that I’m most myself with my family – more myself than I ever even knew I could be with my family than I would be apart from them.</em></p>
<p>Angela appealed to her religious values to explain her point of view:</p>
<p><em>I would most definitely make a connection between the culture of hospitality and the children. If you have an openness to the other you have an openness to the other. And you don’t have to fear the loss of yourself in the openness to the other. I think that’s my fundamental point – is that I am most myself in the openness to the other. I mean really I guess it’s just Pope John Paul II’s self-gift, the whole personalism thing. You know, love is the gift of one’s self to the other, for the good of the other, and it really just comes down to that. I mean, I think you are most yourself in that act of gift.</em></p>
<p><em>We are most ourselves when we give ourselves away – it’s the paradox of the Cross, though&#8230; That is, Christianity, I mean, that really is the Cross. That’s just the paradox of the Cross. So, I do think that’s a mystery.</em></p>
<p>Angela’s belief in what she called the mystery of Christianity contained an implicit ranking of goods, not dissimilar from Leah’s. Children matter, above other things and even above personal pursuits, career interests, and personal comfort, because children ‒and people in general ‒ are part of a divine plan to “prosper you, and not to harm you” as one of our subjects put it, quoting the prophet Jeremiah. Leah referred to children as “bringing goodness and light”. And Angela connected children with the salvation of the world.</p>
<p>Angela laughed at the problem with answering typical questionnaires in medical offices and surveys: <em>Is this a wanted or an unwanted pregnancy? Planned or unplanned?</em> “Oh my gosh, it’s so irritating,” she said, “and I don’t even know how to answer the question. Well, of course they’re wanted. Well, was this all planned? What do you mean by planned? Planned by God”. Another subject, Moira, had retorted:</p>
<p><em>Three of our five kids weren’t planned by us. And every time we had a baby that wasn&#8217;t planned by us, there&#8217;s the faith that I didn&#8217;t plan this but that doesn&#8217;t mean someone else didn&#8217;t plan this. So there&#8217;s that openness we were talking about, like the stewardship of your life. Your life isn&#8217;t yours to begin with..</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="5">
<li><strong>Policy Suggestions for Survival</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>I said at the beginning that my research challenges two myths about the people having above-replacement size families. First, that religious childbearing cannot be relevant for policy; second, that you can incentive children through tax and transfer subsidy programs (socialization of direct costs of childbearing).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Here’s why:</p>
<ol>
<li>Religious childbearing is the key to understanding how to construct good family policy. Families articulate both costs and benefits, or a ranking of goods with opportunity costs; the ‘big story’ from my data is the values were different, not the costs<em>. </em>Each woman described personal, lifestyle, financial costs. But each woman had personal values big enough to have more children ‒ a reason to keep going ‒ past 1, 2 or 3.</li>
<li>The personal, lifestyle costs of childbearing are bigger than the financial ones. “Giving up a career” not “giving up income”.</li>
<li>As women had more children, marginal costs (personal, lifestyle) decreased, and marginal benefits increased. Joy of the child is shared by more people.</li>
<li>This narrative is critical for family policy. You have to get the benefits higher—financial rewards not sufficient because financial costs are not most important. Where does that come from? From religious beliefs and personal commitments. Women who have bigger families have a reason to have kids that is worth dying for: love for God, and love for family.</li>
<li>The Church is the source of nourishment for the family.</li>
<li>The most important “<em>family policy</em>” is “<em>freedom of religion</em>” ‒ thick religion. Religious institutions should take every function possible for them. Marriage, counseling, support, and most importantly: education.</li>
<li>The state can’t save the family. Only the Church can save the family. If the state wants to save the family, it must protect and promote the Church. The state must stop competing with and crowding out religious institutions.</li>
<li>Policies aimed at making it easier for women to work and have children will fail to increase births. Why? Women’s broad entry into the (non-domestic) work force is the primary driver of low-fertility birthrates (together with modern social pension programs). Having a child while working makes motherhood less enjoyable.</li>
</ol>
<p>Child tax credits and subsidies are not a big enough ‘lever’ and anyway the nations are already bankrupt. There is not enough money in the world to bootstrap the birthrates by direct incentives. Direct incentives have not worked in any country historically. The family is collapsing everywhere, in states with large redistribution and states with small redistributions. Global convergence of birth rates is the single most important fact of modern demography. Religion is the answer, not socialism. The state must focus its family policy on the restoration of religious institutions. Religion is the first family policy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>*</sup></a> <em>Testo originale della relazione della prof.ssa Catherine Ruth Pakaluk</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> P. Pullella, Pope says birth control ban doesn’t mean breed ‘like rabbits’ <em>Reuters</em>, January 19, 2015, <a href="https://www.reuters.com/article/us-pope-airplane-idUSKBN0KS1WY20150119" target="_blank" rel="noopener"><em>https://www.reuters.com/article/us-pope-airplane-idUSKBN0KS1WY20150119</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> U.S. National Center for Health Statistics, Births: Provisional data for 2020, B.E. Hamilton, J.A. Martin, M.J.K. Osterman, Vital Statistics Rapid Release 12, May 2021, <a href="https://doi.org/10.15620/cdc:104993" target="_blank" rel="noopener"><em>https://doi.org/10.15620/cdc:104993</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[3]</sup></a> M. Haines, <em>Fertility and Mortality in the United States</em>, <a href="https://eh.net/encyclopedia/fertility-and-mortality-in-the-united-states/" target="_blank" rel="noopener"><em>https://eh.net/encyclopedia/fertility-and-mortality-in-the-united-states/</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[4]</sup></a> CDC, “Achievements in Public Health, 1900-1999: Family Planning,” <em>Morbidity and Mortality Weekly Report</em> 48, no. 47 (Centers for Disease Control and Prevention: December 3, 1999): <a href="https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4847a1.htm" target="_blank" rel="noopener">https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4847a1.htm</a>. As the CDC puts it, “Family size declined between 1800 and 1900 from 7.0 to 3.5 children.”</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"><sup>[5]</sup></a> G. Livingston, <em>Is U.S. fertility at an all-time low? It depends</em>, Pew Research Center, January 18, 2018, <a href="http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/18/is-u-s-fertility-at-an-all-time-low-it-depends/" target="_blank" rel="noopener">http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/18/is-u-s-fertility-at-an-all-time-low-it-depends/</a>.</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[6]</sup></a> B.E. Hamilton, J.A. Martin, M.J.K. Osterman, <em>Births: Provisional data for 2020</em>, Vital Statistics Rapid Release no. 12, National Center for Health Statistics, May 2021, <a href="https://stacks.cdc.gov/view/cdc/104993" target="_blank" rel="noopener"><em>https:// doi.org/10.15620/cdc:104993</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8"><sup>[7]</sup></a> Cite.</p>
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9"><sup>[8]</sup></a> B.E. Hamilton, J.A. Martin, M.J.K. Osterman, <em>Births: Provisional data for 2020</em>, Vital Statistics Rapid Release no. 12, National Center for Health Statistics, May 2021, <a href="https://stacks.cdc.gov/view/cdc/104993" target="_blank" rel="noopener"><em>https:// doi.org/10.15620/cdc:104993</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10"><sup>[9]</sup></a> SDT cite.</p>
<p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[10]</sup></a> Westoff and Ryder; Goldin and Katz(2002; 2003); Bailey (2005)</p>
<p><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> U.S. Bureau of Labor Statistics, <em>Labor Force Participation Rate &#8211; Women</em> [LNS11300002], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; <em><a href="https://fred.stlouisfed.org/series/LNS11300002" target="_blank" rel="noopener">https://fred.stlouisfed.org/series/LNS11300002</a>, November 11, 2022</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref13" name="_ftn13"><sup>[12]</sup></a> C. Goldin, L. F. Katz, T<em>he Power of the Pill: Oral Contraceptives and Women’s Career and Marriage Decisions</em>, <em>Journal of Political Economy</em> 110, no. 4 (2002): 752.</p>
<p><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> Some argue that women work because it is too expensive to live on one income. But this is an economic fallacy. It is impossible to live on one income since prices have adjusted to the two-wage family.</p>
<p><a href="#_ftnref15" name="_ftn15"><sup>[14]</sup></a> US Census Bureau, <em>Current Population Survey 1970-2018</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> Most of the change in birth rates since 1990 has been from the rising percentage of women having only one child (16.9% to 19.8%), and the falling proportion having three (19.4% to 17.3%).</p>
<p><a href="#_ftnref17" name="_ftn17"><sup>[16]</sup></a> M.S. Kearney, P.B. Levine, L. Pardue, <em>The Puzzle of Falling US Birth Rates since the Great Recession</em>, <em>Journal of Economic Perspectives</em> 36, no. 1 (Winter 2022): 151-76.</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/america-and-its-large-families-policy-suggestions-for-survival-he-state-of-the-family-in-italy-and-in-the-united-states/">America and Its Large Families: Policy Suggestions for Survival he State of the Family in Italy and in the United States</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
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		<title>L’America e le sue famiglie numerose: suggerimenti politici per la sopravvivenza</title>
		<link>https://l-jus.it/lamerica-e-le-sue-famiglie-numerose-suggerimenti-politici-per-la-sopravvivenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ljusadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 16:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fascicolo 1-2 - 2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Catherine Ruth Pakaluk  Ph.D. all’Università Cattolica d’America &#8211; Washington D.C.* &#160; &#160; Sommario: 1. Introduzione ‒ 2.  I tassi di natalità in America ‒ 3. Caso di studio negli Stati Uniti: Leah, 40 anni, 5 figli, ebrea ‒ 4. Caso di studio negli Stati Uniti: Angela, 44 anni, 5 figli, Cattolica ‒ 5. Suggerimenti sulle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/lamerica-e-le-sue-famiglie-numerose-suggerimenti-politici-per-la-sopravvivenza/">L’America e le sue famiglie numerose: suggerimenti politici per la sopravvivenza</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Catherine Ruth Pakaluk  </strong><br />
<em>Ph.D. all’Università Cattolica d’America &#8211; Washington D.C.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>*</sup></a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sommario: 1. Introduzione ‒ 2.  I tassi di natalità in America ‒ 3. Caso di studio negli Stati Uniti: Leah, 40 anni, 5 figli, ebrea ‒ 4. Caso di studio negli Stati Uniti: Angela, 44 anni, 5 figli, Cattolica ‒ 5. Suggerimenti sulle politiche per la sopravvivenza.</p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Introduzione</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nella primavera del 2010, stavo viaggiando su un treno, circondata da lavoratori, che tornavano a casa a fine giornata. Mi tenevo stretto al petto, avvolto in un fagotto, con la testa che spuntava fuori, mio figlio che aveva pochi mesi. Mentre ero seduta, i passeggeri intorno a me guardavano mio figlio con stupore. Una donna di mezza età, seduta accanto a me, mi chiese «<em>È il suo primo figlio?</em>» . . . «<em>No&#8230; è il sesto</em>», dissi. A questo punto, si levò un brusio e la donna rispose: «<em>Sei! Immagino che tuo marito ti desideri ancora</em>».</p>
<p>Ciò che voglio condividere con voi, oggi, è un messaggio di speranza nel buio. Le scienze sociali offrono, per lo più, descrizioni di: disturbo, anomalia e follia. Non esiste quasi nessuno che si prefigga di descrivere: l’ordine, la normalità e la sanità psichica o ciò che potremmo anche chiamare il <em>buono</em>, il <em>bello</em> ed il <em>vero</em>. I motivi di tale atteggiamento non verranno approfonditi in questa sede. Ma una scienza sociale che si occupi solo di disturbi, non riesce a dare spiegazioni circa la verità od a raggiungerla, poiché è la testimonianza della verità che opera muramenti ed indica la via del ripristino dell&#8217;ordine sociale.</p>
<p>Ad esempio: il Signore disse alla Samaritana: «<em>Hai detto bene “non ho marito”; infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero</em>». (Gv 4:17-18) ed Egli punì severamente il divorzio, dicendo: «<em>Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello, dunque, che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi</em>». (Mt 19,6). La missione di Gesù Cristo comprendeva il fatto di dire la verità circa la famiglia.</p>
<p>In un mondo di famiglie con due bambini, il fatto di averne otto richiede una spiegazione, quasi che ci si debba giustificare. Perché hai tutti questi figli? Cosa significa? Mi si rivolge molto spesso questa domanda e mi risulta che venga posta anche ad altre donne con famiglie numerose.</p>
<p>Io so quale <em>non è</em> la risposta corretta.</p>
<p>Io non ho otto figli perché non credo nel controllo delle nascite, anche se non lo metto in pratica. Avremmo potuto limitare facilmente il numero dei membri della nostra famiglia, ricorrendo ai metodi naturali. Ma non volevamo farlo.</p>
<p>La risposta non è che, siccome sono cattolica e la Chiesa dice che io debba avere otto figli, allora ho otto figli, poiché la Chiesa non dice questo.</p>
<p>Si potrebbe tentare di descrivere il pensiero della Chiesa cattolica come “pro-natalista”, alla luce della sua posizione in materia di aborto e controllo delle nascite od alla luce della storia di famiglie cattoliche numerose.</p>
<p>Tuttavia, in oltre quarant’anni da cattolica, non ho mai sentito una predica sul valore della procreazione, né sono mai stata esortata, in confessionale, ad avere altri figli. Non esiste un solo insegnamento che suggerisca che ci sia qualcosa di più santo o desiderabile circa il fatto di avere il maggior numero possibile di figli.</p>
<p>Sarebbe difficile sostenere che esista una norma sociale tra i cattolici o che i vescovi predichino di avere famiglie numerose. Non c’è nulla che riassuma meglio questo concetto delle parole di Papa Francesco, pronunciate in aereo, secondo cui «<em>Le donne non devono fare figli “come conigli”</em>»<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[1]</sup></a>, è un commento gravemente offensivo nei confronti delle madri.</p>
<p>Se quelle non sono risposte, dunque, qual è la risposta? Difficile dirlo.</p>
<p>Sembra che la risposta sia una fede profondamente radicata, confermata dall’esperienza, nel fatto che la capacità di essere e restare incinta, di ricevere i figli, di vivere con loro nell’amore e di goderseli, a prescindere che la si chiami <em>maternità</em>, <em>gravidanza</em> o <em>fecondità</em>, sia la cosa più degna al mondo.</p>
<p>Man mano che mi nascevano i figli, questa percezione del loro valore aumentava.</p>
<p>Quando nacque il settimo, ricordo che non riuscivo a credere quanta grazia avessimo ricevuto, poiché Dio ci stava donando un altro figlio. In effetti, la mia percezione del mio ruolo diminuiva ed ogni figlio sembrava sempre di più un miracolo, un dono di Dio.</p>
<p>Se sei credente e sperimenti che un figlio è un dono del Re dell’universo, perché rifiutare una grazia così grande? La domanda non è allora «<em>perché ho scelto di avere otto figli?</em>», bensì, come Maria, «<em>chi sono io per ricevere una grazia così grande da essere la madre di questo bambino?</em>».</p>
<p>Ma questo non è facile a dirsi, né su un treno, né da nessuna parte.</p>
<p>Ho cominciato a chiedermi se altre donne, che condividevano le mie scelte di vita, fossero consapevoli del motivo per cui compivano tali scelte e se riuscissero a spiegarlo meglio.</p>
<p>Nell’estate del 2019, ho viaggiato in dieci regioni americane ed ho intervistato cinquantacinque donne con cinque o più figli, per scoprire perché facciano quello che fanno e cosa pensino che questo significhi.</p>
<p>Tuttavia, in un mondo di famiglie con due figli, che tende a diventare un mondo di famiglie con un figlio solo<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[2]</sup></a>, il desiderio della genitorialità ed il modo in cui viene gerarchizzato, rispetto a beni umani ad esso concorrenziali, non è cosa da poco, è una cosa grande, la cosa più grande in assoluto: perché cambia il destino delle nazioni.</p>
<p>Non vi è domanda più attinente all’economia che chiedersi da dove provengano le persone ed in quanti saremo.</p>
<p>Le idee di Thomas Malthus e John Maynard Keynes (che era uno zelante sostenitore di Malthus) sono profondamente radicate nell’economia tradizionale. Il pensiero economico è composto da due correnti principali: una scaturisce dalle tesi di Malthus, invece l’altra prende le mosse da Adam Smith.</p>
<p>Quindi, quello che all’inizio era un interesse personale, ben presto, ha assunto una dimensione professionale. Nello studio scientifico dei bassi tassi di natalità si è dedicata attenzione solo a questo aspetto, cioè il problema.</p>
<p>Io ho capito che c’è l’opportunità di valorizzare tale studio, occupandosi delle donne che hanno famiglie numerose, secondo il “<em>principio di immunizzazione</em>”.</p>
<p>Impariamo a riconoscere l’immunità alle malattie studiando i sani, non i malati.</p>
<p>Il vaccino contro il vaiolo è stato scoperto osservando che le persone esposte al vaiolo bovino non si ammalavano gravemente di vaiolo.</p>
<p>Chi è immune? I bassi tassi di natalità sono una malattia delle famiglie e delle nazioni: sì, possiamo dichiararlo anche se i nostri politici lo ammettono solo perché sono terrorizzati dalle conseguenze fiscali.</p>
<p>Chi è immune dalla malattia della bassa natalità?</p>
<p>Israele ci fornisce un indizio.</p>
<p>In ogni nazione, esistono delle minoranze, che sono “immuni” al basso tasso di natalità. Chi sono costoro? Cosa possiamo imparare da loro?</p>
<p>Secoli fa, il tasso di natalità dipendeva più dal clima, dai raccolti, dalle carestie, dalle malattie, dai matrimoni, dalle morti, dalla fortuna e dal destino. Ma, con la possibilità di tenere sotto controllo il numero delle nascite attraverso la chimica, la fecondità è un oggetto di scelta in un modo completamente nuovo.</p>
<p>Le persone vogliono figli? Perché li vogliono? O perché no? Come fanno a sapere se li vogliono? I desideri delle persone e le loro convinzioni circa i figli ed il matrimonio plasmano il futuro delle nazioni, perché l’appetito sessuale, da solo, non genera figli.</p>
<p>Pertanto, non nasceranno bambini, a meno che la capacità di procreare non venga utilizzata. Per questo dobbiamo dare una risposta alla donna del treno e alle altre come lei, per dare testimonianza di uno stile di vita noncurante dei tassi di natalità che precipitano.</p>
<p>Non dare questa testimonianza significa ammettere che le politiche a favore delle famiglie sono una soluzione che cerca un problema.</p>
<p>Infatti, il problema sono i bassi tassi di natalità ma i provvedimenti possono affrontare solo l’aspetto dei costi diretti.</p>
<p>Abbiamo presupposto che il problema siano i costi diretti, cioè che la base dei costi sia il criterio fondamentale per assumere la decisione di avere un figlio.</p>
<p>Ma, come per il problema del lavoro, creato da Marx, la ricerca di una base di costo per prezzi e salari è inutile.</p>
<p>Le cose non hanno valore perché le persone le hanno prodotte. Le cose hanno valore perché c’è molta domanda di un determinato bene e la manodopera è maggiormente remunerata, quando viene applicata alle cose di cui c’è una domanda elevata.</p>
<p>Possiamo ricavare un’idea simile riguardo ai bambini.</p>
<p>I bambini hanno un valore intrinseco, certo!</p>
<p>Ma come “scelta” economica, che è quella che i politici vogliono manipolare, i bambini vengono preferiti in base ad un confronto fra dei valori.</p>
<p>Il valore del bambino rispetto al valore di ciò a cui si rinuncia per avere un figlio, l’opportunità (o i costi indiretti).</p>
<p>Questi costi-opportunità (nota del traduttore: concetto appartenente al lessico economico) sono personali e soggettivi ed esenti dell’influenza dei provvedimenti politici.</p>
<p>La bassa fertilità non è un problema di costi ma di valutazione, perché la valutazione relativa del bambino (rispetto ad altre scelte) determina il costo personale.</p>
<p>Nelle comunità in cui i bambini sono tenuti in grande considerazione, per motivi personali o religiosi, le madri, che portano in grembo quei bambini, godono della stessa alta considerazione dei loro figli e vengono ricompensate ed onorate mentre, dove i bambini sono tenuti in scarsa considerazione, anche le madri (e anche le donne) saranno tenute in scarsa considerazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><strong>I tassi di natalità in America</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>All’epoca della fondazione degli Stati Uniti, il tasso di fecondità totale delle donne americane era di 7 figli per donna<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[3]</sup></a>. Nel 1900, questo numero si dimezzò, rimanendo in gran parte invariato fino al 1960<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[4]</sup></a>. Tuttavia, dal 1960 al 2000, il tasso di fecondità totale si è nuovamente dimezzato<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p>Gli Stati Uniti hanno registrato il tasso di fecondità totale più basso mai registrato nel 2022, 1,64 figli per donna, previsti nell&#8217;intero arco di vita della donna<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p>La spiegazione del primo mutamento risiede nel passaggio dal lavoro agricolo e domestico, nel quale i bambini rappresentano un beneficio per le famiglie, al lavoro svolto lontano da casa, nel quale i bambini rappresentano un costo netto per le famiglie<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[7]</sup></a>.</p>
<p>Gli studiosi dibattono circa il fatto che il secondo calo, che ebbe inizio negli anni ’60 e sfociò in tassi di fecondità al di sotto della soglia utile al ricambio generazionale<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[8]</sup></a>, faccia parte della stessa tendenza oppure che faccia parte di un secondo mutamento demografico dell’Occidente<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[9]</sup></a>.</p>
<p>Ma c’è poco da discutere sul fatto che la diminuzione dei tassi di natalità dalla metà del secolo derivi da un nuovo calcolo che concerne soprattutto il ruolo della donna: la concorrenza tra lavoro e famiglia, introdotta dalla rivoluzione anticoncezionale degli anni ’60<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[10]</sup></a>. La pillola anticoncezionale ha permesso alle donne di rinviare una gravidanza, investire in un’istruzione migliore e portare avanti una carriera, il tutto senza posticipare il matrimonio o la convivenza.</p>
<p>Tra il 1960, quando fu approvata la prima pillola anticoncezionale e la fine del secolo, la percentuale delle donne, nella forza lavoro, aumentò dal 37,9% al 60,0% (nel 2000)<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>Gli economisti del lavoro Goldin e Katz (2002) riferiscono che «<em>né la coorte [di donne] [del 1963 né quella del 1973] avevano tanti figli quanti ne desideravano ma i loro desideri riflettevano le scelte alternative e non compossibili che erano disposte a compiere tra la famiglia e la carriera</em>»<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[12]</sup></a>. Gli andamenti attuali della bassa fecondità sono l’esito dell’ingresso delle donne nella quota di popolazione attiva, poiché avere più di due figli ed un lavoro od una carriera è difficilissimo<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[13]</sup></a>.</p>
<p>Non è che i bambini siano diventati più costosi, neppure che fossero meno desiderati.</p>
<p>Il fatto è che il tempo era diviso tra il desiderio di avere figli ed altre aspirazioni: un’istruzione migliore, una carriera e l’emancipazione economica, a fronte dell’erosione delle norme matrimoniali.</p>
<p>Tuttavia, questa vicenda della prevalenza della carriera sulla famiglia non rappresenta l’intera evoluzione del tasso di natalità in America nel ventesimo secolo.</p>
<p>Un piccolo gruppo di donne americane è riuscito ad avere il numero di figli desiderati e ancora oggi molte donne hanno famiglie grandi come quelle delle donne delle prime famiglie numerose americane.</p>
<p>In gran parte occulte alla vista popolare, queste donne sono da situare al vertice del grafico che rappresenta la distribuzione del tasso di natalità.</p>
<p>Circa il 5% (4,8%) delle donne ha oggi cinque o più figli (contro il 20% nel 1976), e circa l’1% (1,2%) oggi ne ha sette o più (contro il 6,2% nel 1976)<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[14]</sup></a>.</p>
<p>Nonostante il forte calo registrato dal 1976, la percentuale di donne che hanno cinque o più figli è rimasta relativamente costante dal 1990 e non ha continuato a diminuire<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[15]</sup></a>. Il motivo per cui queste donne mantengano questo comportamento, in un mondo di famiglie con due figli, è un enigma tanto quanto lo è il tasso di natalità medio che precipita al di sotto della soglia utile al ricambio generazionale<a href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup>[16]</sup></a>.</p>
<p>Ma queste donne detengono il segreto del dilemma della popolazione di oggi.</p>
<p>Nel dibattito sulla linea politica americana in materia di politica pubblica, si presuppone, in primo luogo, che le persone molto religiose avranno ovviamente figli ma le loro motivazioni non possono essere comprese, generalizzate o rilevanti per adottare misure politiche; (secondo) che la politica a favore della famiglia può fare la propria parte in qualunque tipo di cultura.</p>
<p>Possiamo incentivare tutto ciò che vogliamo con il metodo del bastone e della carota.   Il mio studio sfida questi due miti.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="3">
<li><strong>Caso di studio negli Stati Uniti: Leah, 40 anni, 5 figli, ebrea</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Abbiamo incontrato Leah a casa sua. Quando siamo andati a trovarla, era incinta del quinto figlio. Ci ha detto che si era laureata e aveva frequentato una <em>yeshivah</em> religiosa femminile (scuola dove si insegnano testi sacri) per otto mesi e poi si è sposata.</p>
<p>«<em>Quando mi sposai, sapevo che avevamo intenzione di formare una famiglia subito.</em> <em>Non ci sposavamo per aspettare</em> [<em>ad avere figli</em>, NDT] … <em>Sapevo bene quello che volevo, quando mi sposai ed il nostro primogenito nacque 10 mesi dopo il matrimonio</em>».</p>
<p>La ragazza ha proseguito sottolineando l’importanza della sua conversione: «<em>Penso di essere consapevole, da sempre, del fatto di volere dei figli. Ma non ho mai avuto una precomprensione riguardo al numero dei figli che desideravo. Ero consapevole solo di voler diventare mamma e di voler avere una famiglia. Ma non sono cresciuta con molti parenti, non ho avuto quell’esperienza e non sono cresciuta molto religiosa</em>. …<em>Sono cresciuta in una congregazione riformata che, fondamentalmente, è completamente laica, tranne che si svolgono atti simbolici dell’ebraismo.</em> <em>Ora abbiamo scelto una vita diversa, nella quale seguiamo la religione e la tradizione in modo intenzionale</em>».</p>
<p>Per Leah e per suo marito, avere dei figli faceva parte del matrimonio ed entrambi avevano un senso di missione ed un fine, in relazione al progetto che Dio aveva in serbo per loro. Leah ricorda che, allora, da giovane madre, era molto dura affrontare un’altra gravidanza con tutte le sue conseguenze, non avendo dormito granché di notte.</p>
<p>«<em>Ma io vedevo questa cosa come segno della divina provvidenza e della volontà di Dio su di me e la percepivo come una grazia</em>».</p>
<p>Le espressioni della grazia di avere figli come attestato di valore hanno permeato i dati del mio studio.</p>
<p>Esther (38 anni, madre di nove figli), anche lei ebrea, più di una volta ha commentato: «<em>Dio non è lì per ingannarci e mandarci dei problemi. Egli vuole davvero mandarci delle grazie. Sì, le cose non si rivelano sempre nel modo in cui ce le aspettiamo ma i bambini sono una grande fonte di grazia e Dio vuole donarci molte grazie e molti bambini sani e noi dobbiamo certamente chiederGli questo</em>».</p>
<p>Per quanto riguarda l’identità personale, rispetto alla sua scelta di avere una famiglia numerosa, Leah ha spiegato come i suoi valori e l’ordine delle priorità siano cambiati nel tempo: «<em>Penso che, quando ebbi i primi due figli, fossi molto impegnata a raggiungere i miei obiettivi. Registravo ancora interi CD, suonavo ai concerti e facevo le prove a notte tarda. Avevo più energia, vigore, volontà e motivazione. Penso che il fatto di avere una famiglia numerosa abbia influito su questo. Inoltre, ritengo che, dopo aver avuto il terzo ed il quarto figlio, vi siano delle sfide riguardo all’identità. Non è così facile perseguire sogni ed obiettivi personali, adesso, com’era una volta. È un sacrificio che ho fatto, perché attribuisco grande importanza al fatto di avere una famiglia numerosa e ritengo prezioso ogni bambino come un dono. Ma non sarei onesta, se dicessi che non è stata una fatica… E penso di aver dovuto sacrificare alcuni interessi ed alcune attività all’epoca. Non penso che rimangano in sospeso per sempre. Ma penso anche che, con un po&#8217; di fantasia, ci siano molte cose che si possono fare in ogni stagione della vita. Penso che, come madre di una famiglia numerosa, devi capire che a volte bisogna accantonare le cose. Questo non significa che quelle cose vadano dimenticate, significa che vanno stabilite delle priorità, a seconda delle necessità ed io l&#8217;ho fatto spesso. Penso che la nostra cultura valorizzi davvero la percezione molto flessibile del successo e del lavoro e abbia iniziato a sminuire il contributo della madre alla società ed è quasi da femminista radicale dire che il mio contributo alla società sono bambini sani ed equilibrati e che questo è un contributo. Non si tratta solo della mia carriera musicale o di quanti soldi guadagniamo o cose simili. Queste cose sono tutte secondarie, rispetto al contributo che dai al mondo, che è il futuro dell’umanità</em>».</p>
<p>Leah sostiene che, abitualmente, si attribuisca il termine “<em>contributo</em>” al lavoro e alla carriera ma, alla maternità, piuttosto, si assegna il termine consumo, nell&#8217;accezione in cui lo utilizzano gli economisti, qualcosa che viene scelto e consumato a proprio beneficio.</p>
<p>Al contrario, il punto di vista di Leah è che i bambini sono un contributo, il suo contributo, alla società.</p>
<p>Leah ha concluso dicendo: «<em>…che letteralmente il futuro riguarda la presenza di brave persone nel mondo. Persone che continuino a crescere le proprie famiglie sane e felici e ad offrire il loro contributo positivo alla società. E provenendo da una famiglia di genitori divorziati, credo che questa sia stata una grande motivazione per me nella scelta di questa vita. Come se volessi dare importanza per prima cosa ai bambini, considerando l’unità della famiglia una priorità, rispetto alla carriera professionale ed all&#8217;identità personale</em>».</p>
<p>Inoltre, Lea ha osservato: «<em>il tempo è passato proprio in fretta, onestamente, anche se è dura e ci sono momenti in cui mi sento davvero sopraffatta e questa è una grossa responsabilità che mi sto portando sulle spalle, portare in grembo un altro figlio, ricominciare dall’inizio a quarant’anni. Potrei fare questa cosa per altri diciott’anni. Potrei essere sulla spiaggia a bere margarita. Ma non è questo lo scopo della mia vita e non ho imperniato la mia vita sul fatto di sedermi e rilassarmi. Ho incentrato la mia vita sul fatto di lavorare sodo e portare il bene e la luce nel mondo…Se non altro, i bambini sono luce. Ogni bambino porta un dono divino nel mondo che nessun altro può portare. Nessun altro può fare ciò che quella persona è qui per fare ed è vero, ci vuole molta abnegazione ma io, in fin dei conti, penso che io e mio marito siamo davvero felici. Siamo felici e siamo persone compiute, anche se abbiamo dovuto fare molta fatica, a volte fino allo stremo delle forze, mi riferisco alle infinite notti insonni. Lavoravamo entrambi ed entrambi ci occupavamo dell’educazione dei figli, accantonando alcuni dei nostri obiettivi personali. Ma, alla fine, siamo usciti per il nostro 16º anniversario (di matrimonio) a marzo scorso e quei momenti sono davvero speciali. Penso che ce li godiamo di più, perché sono rari</em>».</p>
<p>In questo passaggio Leah ha spiegato tre cose: (1) il valore infinito che attribuisce ai bambini: ognuno è irripetibile, insostituibile e divino; (2) l’affermazione che il costo- opportunità delle attività personali è ben compensato da tale valore infinito; (3) il suo matrimonio è più forte, grazie al progetto condiviso di crescere una famiglia numerosa.</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol start="4">
<li><strong>Caso di studio negli Stati Uniti: Angela, 44 anni, 5 figli, Cattolica</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Angela ci ha accolti nel suo ufficio dell’Università in una calda giornata di inizio autunno. Insegnava in un college di arti liberali ed il suo ufficio, pieno di pile di libri e carte, era caratterizzato da un tavolo, a misura di bambino, incastrato ad un lato con minuscole sedie e una miriade di minuscoli “capolavori” attaccati alle pareti.</p>
<p>All’inizio della nostra conversazione ha descritto la sfida di conciliare il suo lavoro di docente universitaria con la sua quotidianità aperta alla vita:</p>
<p>«<em>Tra il quarto e il quinto figlio, avevo solo bisogno di una pausa. Ma non penso che il problema fossero i bambini. Onestamente penso che la necessità di una pausa fosse legata al fatto che lavoravo ed avevo dei figli, alla conciliazione fra lavoro e figli. Ho avuto quattro figli su cinque durante il percorso che ho affrontato per ottenere una cattedra fissa ed è difficile, come ben sapete. Penso che questo ambiente sia talmente stressante, che quello sia il vero motivo della nostra pausa tra un figlio ed un altro</em>».</p>
<p>Lo stress del lavoro e la casa piena di bambini, avevano fatto sì che lei lasciasse passare più tempo tra un figlio e l’altro, così pensava, di quanto avrebbe potuto fare altrimenti. Ma la sua vita familiare aveva sottratto tempo anche al lavoro, cosa che lei descrive in termini di costo-opportunità (occuparsi di una cosa esclude l’altra, NDT):</p>
<p>«<em>… Siamo onesti, non ho pubblicato un libro. Questo non sta succedendo, non mi interessa. Ma non sta accadendo. Per alcuni va bene così ma io non sono quel tipo di persona. Sarei una studiosa migliore se non avessi figli? Di sicuro, onestamente&#8230; Voglio dire, lavoravo sempre prima di avere figli. Dunque, sicuramente sarei una studiosa migliore se non li avessi avuti. Sto seguendo tutte le mie passioni? Odio quella parola&#8230; Che fine ha fatto l’apatheia? Passioni con la “P” maiuscola</em>» *ride* «<em>No, non le sto seguendo, d’accordo, posso convivere con questa cosa</em>» &#8211; «<em>Sei sicura? …Ti piacerebbe avere un hobby?</em>» &#8211;  «<em>No, il mio hobby, in questo momento, è sedermi e guardare il calcio. Penso che abbiano ragione riguardo a questo. Questo è proprio vero, se fai una scelta, rinunci a una cosa per un’altra</em>».</p>
<p>Riflettendo sul fatto che, probabilmente, aveva smesso di avere figli, ci ha detto quanto le dispiacesse di non averne un altro: «<em>Beh, sai, in realtà sono triste. Che tu ci creda o no, è ridicolo. So di avere quarantaquattro anni e alla mia età, mediamente, non si hanno altri figli. Ma la brace non si è ancora spenta, amo i bambini e mio figlio non avrà un fratello vicino d’età. Quindi, mi piacerebbe avere un altro figlio, affinché il primo avesse qualcuno con cui giocare… Vorrei, quindi, non voglio mentire. Mi piacerebbe tantissimo… È un dono meraviglioso che non sarei mai riuscita ad immaginarmi. Ho detto che non sono cresciuta circondata da bambini… Ma è una gioia immensa. Avere figli è una gioia talmente grande che penso proprio che sia qualcosa che Dio fa per me. Sembra un grandissimo regalo e non riesco a credere di riceverlo</em>».</p>
<p>Successivamente, quando Angela si è soffermata sul fatto di aver rinunciato ad alcune delle sue passioni, per amore dei suoi figli, le sue parole hanno riaffermato i suoi valori: «<em>Penserai che i bambini siano un ostacolo, perché la tua giornata lavorativa si ridurrà, a meno che non ti affidi a un esercito di altre persone. Il che, se ne hai la capacità, ti darà più energia. Ma la maggior parte delle persone non dispone di tali mezzi economici. Voglio dire, come si chiama, Sheryl Sandberg è stata criticata aspramente per questo motivo e probabilmente non seguirai tutte le tue passioni o forse nessuna, finché non andrai in pensione. E poi potresti essere morto&#8230; o troppo stanco. La questione è “A cosa dai importanza?” Quindi, penso che i nostri valori siano più improntati all’autorealizzazione individuale che non a qualcosa di collettivo</em>».</p>
<p>Per quanto riguarda la conciliazione della sua identità personale con il fatto di avere cinque figli, ha sottolineato che non sentiva la presenza dei suoi figli come una sfida alla propria percezione di sé: «<em>Mi domando spesso se io non abbia un problema con questo aspetto, perché sono afroamericana. Intendo dire che, ovviamente, sono occidentale ma mi domando se non sia una differenza culturale, perché spesso penso che ci siano delle supposizioni, siamo, in un certo senso, pervasi da un senso di autonomia mal concepito.  Non penso che l’autonomia non sia la prima cosa che considererei una caratteristica del sé. Se lo fosse, allora immagino che questo sembrerebbe terribile. Poiché non ho tempo per me stessa, non posso esattamente dire di essere un esempio di amor proprio. Questo non avviene in questo momento. Può accadere quando hai un bambino di tre anni ma non può avvenire, quando hai un bambino di un anno, questa è la realtà. Ma poiché l’autonomia non è il mio valore principale, non importa….in realtà, il mio valore primario sono le persone. Le persone, per me, sono il valore principale ed io ho una casa piena di persone. Le persone sono importanti e il mio senso di identità è in relazione a tutti gli altri. Quindi, la mia identità non è in antitesi con le altre persone. Dunque, non devo ritirarmi e prendermi il mio tempo. Voglio dire, tutti hanno bisogno di un po’ di tempo. Ma&#8230; non devo ritirarmi per essere me stessa. Ho scoperto che sono più me stessa con la mia famiglia, più  di quanto avessi mai immaginato di poter essere con la mia famiglia di quanto sarei stata senza di loro</em>».</p>
<p>Angela fa appello ai suoi valori derivanti dalla religione, per spiegare il suo punto di vista: «<em>io rinvengo, con certezza, un nesso fra la cultura dell’ospitalità ed i bambini: se sei disponibile ad accogliere l’altro, non devi temere la perdita di te stesso nell’apertura all’altro. Penso che questo sia il fulcro del mio discorso, cioè che sono me stessa, al massimo grado, nell&#8217;apertura all&#8217;altro. Immagino che sia solo il dono di sé di Papa Giovanni Paolo II la totalità del personalismo. Sai, l’amore è il dono di se stesso all’altro, per il bene dell’altro e davvero si tratta solo di questo. Voglio dire, penso che tu sia più te stesso in quell&#8217;atto di dono. Siamo più noi stessi quando ci doniamo –questo è proprio il paradosso della Croce&#8230; Cioè, il cristianesimo, voglio dire, quello è proprio la Croce. Questo è proprio il paradosso della Croce. Quindi penso che sia un mistero</em>».</p>
<p>La fede di Angela, in quello che lei chiamava il <em>mistero del Cristianesimo</em>, conteneva una gerarchia implicita dei beni, non dissimile da quella di Leah. I bambini contano, al di sopra di altre cose e anche al di sopra degli obiettivi personali, degli interessi professionali e della propria comodità, perché i bambini e le persone in generale fanno parte di un piano divino per “<em>farti fiorire e non per farti del male</em>” come ha spiegato uno dei nostri intervistati, citando il profeta Geremia.</p>
<p>Leah si riferiva ai bambini come a “<em>portatori di bontà e luce</em>”. E Angela ha stabilito un nesso tra i bambini e la salvezza del mondo.</p>
<p>Angela ha riso del problema di rispondere ai tipici questionari negli studi medici ed ai sondaggi: è una gravidanza voluta o indesiderata? Pianificato o non pianificato?: «<em>Oh, mio Dio, è così irritante</em>», ha detto, «<em>e non so nemmeno come rispondere alla domanda. Beh, ovviamente sono voluti. Ebbene, era tutto pianificato? Cosa intendi per pianificato?</em> Progettato da Dio». Un altro soggetto, aveva ribattuto Moira: «<em>Tre dei nostri cinque figli non sono stati pianificati da noi. Ogni volta che abbiamo avuto un bambino, che non era stato pianificato da noi, c’era la convinzione che non l’avessi pianificato io ma ciò non significa che qualcun altro non l’abbia pianificato. Quindi c’è quell’apertura di cui parlavamo, come la gestione della tua vita. La tua vita non è tua tanto per cominciare</em>&#8230;».</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="5">
<li><strong>Suggerimenti sulle politiche per la sopravvivenza</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ho detto, all’inizio, che la mia ricerca sfida due miti sulle persone che hanno famiglie con un tasso di natalità superiore a quello necessario al ricambio generazionale.</p>
<p>Il primo mito falso è che la gravidanza, vissuta con fede, non può essere rilevante per l’adozione di misure politiche; il secondo è che si possono incentivare le nascite attraverso programmi fiscali e di sussidio.</p>
<p>(Universalizzazione dei costi diretti della maternità).</p>
<p>Ecco perché<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[17]</sup></a>:</p>
<ol>
<li>La maternità, sostenuta dalla fede, è il metodo per comprendere come adottare delle buone politiche per la famiglia. Le famiglie comprendono costi e benefici od una gerarchia di beni con dei costi-opportunità; ciò che emerge dai miei dati è che i valori erano differenti, non i costi. Ogni donna ha descritto dei sacrifici personali, dovuti al proprio stile di vita od economici. Ma ogni donna aveva dei valori personali abbastanza grandi da vedere negli ulteriori figli una ragione per andare avanti dopo il primo, il secondo od il terzo.</li>
<li>I sacrifici personali, dovuti allo stile di vita che comporta la maternità, sono maggiori di quelli economici. “<em>Abbandonare la carriera professionale</em>” non “<em>rinunciare ad un reddito</em>”.</li>
<li>Man mano che le donne avevano altri figli, i costi marginali (personali, stile di vita) diminuivano ed i benefici marginali aumentavano. La gioia della nascita è condivisa da più persone.</li>
<li>Questa narrazione è fondamentale per le politiche familiari. È necessario aumentare i vantaggi (per chi mette al mondo figli) e gli indennizzi economici non sono sufficienti, perché i costi economici non sono la cosa più importante. Da dove viene questa considerazione? Viene dalle convinzioni religiose e dagli impegni personali. Le donne che hanno famiglie numerose hanno una ragione per avere figli per cui vale la pena di morire: amore a Dio e amore alla famiglia.</li>
<li>La Chiesa è fonte di nutrimento per la famiglia.</li>
<li>La “<em>politica familiare</em>” più importante è la “<em>libertà di religione</em>”. Una fede salda. Le istituzioni religiose dovrebbero assumere ogni funzione possibile che riguardi i loro compiti: terapia di coppia, sostegno e soprattutto istruzione.</li>
<li>Lo Stato non può salvare la famiglia. Solo la Chiesa può salvare la famiglia. Se lo Stato vuole salvare la famiglia, deve tutelare e promuovere la Chiesa. Lo Stato deve smettere di competere con le istituzioni religiose e di escluderle.</li>
<li>Le politiche volte ad agevolare le donne a conciliare il lavoro e l&#8217;impegno con i figli, non riusciranno ad aumentare le nascite. Perché? La forza lavoro non-domestica è la prima causa dei bassi tassi di natalità (insieme ai moderni programmi pensionistici). Il fatto di avere un figlio, mentre si lavora, rende la maternità meno godibile.</li>
</ol>
<p>I crediti d’imposta ed i sussidi per i bambini non sono una “leva” abbastanza grande e comunque le nazioni sono già in fallimento. Non ci sono abbastanza soldi nel mondo per aumentare il tasso di natalità attraverso incentivi diretti. Gli incentivi diretti non hanno funzionato storicamente in nessun paese. La famiglia sta crollando ovunque, negli Stati ad ampia redistribuzione e negli Stati con poca redistribuzione. La convergenza globale dei tassi di natalità è il fatto più importante della demografia moderna. La religione è la risposta, non il socialismo. Lo Stato deve concentrare le proprie politiche familiari sul ripristino delle istituzioni religiose. La religione è la prima politica della famiglia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>*</sup></a> <em>Traduzione a cura della Redazione</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> Cfr. P. Pullella, <em>Pope says birth control ban doesn’t mean breed ‘like rabbits</em>’, <em>Reuters</em>, January 19, 2015, <a href="https://rb.gy/8h1o4p" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/8h1o4p</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> U.S. National Center for Health Statistics, <em>Births: Provisional data for 2020</em>; B.E. Hamilton, J.A. Martin, M.J.K. Osterman, <em>Vital Statistics Rapid Release</em> 12, May 2021, <a href="https://rb.gy/i0a75u" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/i0a75u</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[3]</sup></a> M. Haines, <em>Fertility and Mortality in the United States</em>, <a href="https://rb.gy/iu1lem" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/iu1lem</em></a>.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[4]</sup></a> CDC, <em>Achievements in Public Health, 1900-1999: Family Planning</em>, in <em>Morbidity and Mortality Weekly Report</em> 48, no. 47 (Centers for Disease Control and Prevention: December 3, 1999): <a href="https://rb.gy/xdtw4f" target="_blank" rel="noopener"><em>https://rb.gy/xdtw4f</em></a>. Come afferma il CDC in <em>Family size declined between 1800 and 1900 from 7.0 to 3.5 children</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"><sup>[5]</sup></a> G. Livingston, <em>Is U.S. fertility at an all-time low? It depends</em>, in <em>Pew Research Center</em>, January 18, 2018, <a href="http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/18/is-u-s-fertility-at-an-all-time-low-it-depends/" target="_blank" rel="noopener">http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/18/is-u-s-fertility-at-an-all-time-low-it-depends/</a>.</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[6]</sup></a> B.E. Hamilton, J.A. Martin, M.J.K. Osterman, <em>Births: Provisional data for 2020</em>, in <em>Vital Statistics </em>Rapid Release, no. 12, National Center for Health Statistics, May 2021.</p>
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8"><sup>[7]</sup></a> <em>Op. cit</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9"><sup>[8]</sup></a> B.E. Hamilton-J.A. Martin-M.J.K. Osterman, <em>Births: Provisional data for 2020</em>, Vital Statistics Rapid Release no. 12, National Center for Health Statistics, May 2021, <em><a href="https://stacks.cdc.gov/view/cdc/104993" target="_blank" rel="noopener">https:// doi.org/10.15620/cdc:104993</a>.</em></p>
<p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10"><sup>[9]</sup></a> Cfr. SDT.</p>
<p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11"><sup>[10]</sup></a> Westoff and Ryder; Goldin and Katz(2002; 2003); Bailey (2005)</p>
<p><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> U.S. Bureau of Labor Statistics, <em>Labor Force Participation Rate &#8211; Women</em> [LNS11300002], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, November 11, 2022.</p>
<p><a href="#_ftnref13" name="_ftn13"><sup>[12]</sup></a> C. Goldin-L. F. Katz, <em>The Power of the Pill: Oral Contraceptives and Women’s Career and Marriage Decisions</em>, in <em>Journal of Political Economy</em> 110, no. 4 (2002): 752.</p>
<p><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> Alcuni sostengono che le donne lavorano perché è troppo costoso vivere con un solo reddito. Ma questo è un errore economico. È impossibile vivere con un reddito poiché i prezzi si sono adattati alla famiglia con due stipendi.</p>
<p><a href="#_ftnref15" name="_ftn15"><sup>[14]</sup></a> US Census Bureau, <em>Current Population Survey 1970-2018</em>.</p>
<p><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> Il cambiamento nei tassi di natalità dal 1990 è dovuto in massima parte alla crescente percentuale di donne che hanno un solo figlio (dal 16,9% al 19,8%) e alla diminuzione della percentuale di donne che ne hanno tre (dal 19,4% al 17,3%).</p>
<p><a href="#_ftnref17" name="_ftn17"><sup>[16]</sup></a> M. S. Kearney-P. B. Levine-L. Pardue, <em>The Puzzle of Falling US Birth Rates since the Great Recession</em>, in <em>Journal of Economic Perspectives</em> 36, no. 1 (Winter 2022): 151-76.</p>
<p><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> Queste osservazioni si basano sul mio libro di prossima uscita: C.R. Pakaluk, <em>Hannah’s Children: The Stories of Women Quietly Defying the Birth Dearth</em>, disponibile a marzo 2024, pubblicato da Regnery Gateway.</p>
<p>L'articolo <a href="https://l-jus.it/lamerica-e-le-sue-famiglie-numerose-suggerimenti-politici-per-la-sopravvivenza/">L’America e le sue famiglie numerose: suggerimenti politici per la sopravvivenza</a> proviene da <a href="https://l-jus.it">L-JUS</a>.</p>
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