Domenico Airoma*
Procuratore della Repubblica di Avellino
Sommario: 1. Il “Correttorio”, tra diritto e misericordia − 2. Il “Correttorio”, un codice penale ispirato ad un umanesimo cristiano, autentica novità per il suo tempo.
- Il “Correttorio”, tra diritto e misericordia
Ad un osservatore laico può apparire, di primo acchito, distonico e poco consone allo spirito di carità, proprio di un ordine religioso, un codice che preveda, anche in modo minuzioso, precetti e, soprattutto, sanzioni[1].
La mentalità dell’uomo contemporaneo, infatti, intrisa di una modernità laicista, è portata a considerare come inconciliabili e quasi antitetici l’universo della fede con quello del diritto. E, tuttavia, il beato Rosario Angelo Livatino, il giudice assassinato dalla mafia nel 1990 alla giovane età di trentotto anni, ha bene chiarito come in realtà il diritto è indispensabile alla vita stessa della Chiesa.
Così osserva il giudice siciliano: «Perché, ci si può chiedere, sono necessarie norme giuridiche (…) per disciplinare la vita della Chiesa? Non vi è contrasto tra il sommo principio della carità, necessariamente soggettiva, e l’oggettività della norma di diritto? I precetti dell’amore e del perdono non bastano a regolamentare la vita di coloro che credono in Cristo?» (e, a maggior ragione – si potrebbe aggiungere – di coloro che, per libera scelta, decidono di vivere una sequela Christi ancor più rigorosa, seguendo una regola di vita ascetica?). «Il messaggio evangelico» – continua il magistrato beato – «non si inaridisce se gettato nelle forme, per loro natura rigide, del diritto? (…) In breve, il diritto canonico: perché?». La Chiesa è societas, pur se sui generis poiché perfetta, ed in quanto società, richiede che sia governata da un’autorità che ha come scopo il coordinamento delle attività dei singoli, in vista del conseguimento del bene comune. Rosario Livatino, rifacendosi al pensiero di San Tommaso, chiarisce che «l’ordinamento giuridico ecclesiale non costituisce fine in sé stesso, ma è mezzo subordinato al fine primario della Chiesa: la gloria di Dio e la salus animarum».
Tali considerazioni sono di straordinaria attualità nella presente temperie storica, dominata da una considerazione di tipo emozionale della vita spirituale e, soprattutto, da una radicale avversione verso lo stesso principio di autorità, avvertito come irriconciliabile nemico della spiritualità e della libertà, intesa, quest’ultima, sempre più, e ad ogni livello, come autodeterminazione assoluta.
Le radici di tale avversione vengono viste – in modo assai acuto dal giudice siciliano – nel pensiero di Lutero, che «vide il diritto solo quale frutto della volontà di potenza, anche arbitraria, del legislatore, a prescindere da esigenze di razionalità intrinseca: l’antinomia tra carità e diritto non poteva allora non essere insuperabile. (…) Fu quella una contestazione del diritto canonico che si risolse, in definitiva, nella critica aspra a un modello di uomo, già celebrato dall’umanesimo di Erasmo da Rotterdam, come capace di trovare nella propria ragione naturale e nella propria libertà gli stimoli alla vita consociata: modello che la controriforma avrebbe continuato ad avere a punto di riferimento, così come tutto il pensiero cattolico posteriore, compreso quello moderno. Ma non si pensi che queste contestazioni siano un ricordo del passato: tutt’oggi vi sono frange dissenzienti in seno alla stessa società religiosa quanto alla necessità di un diritto canonico. Sia negli anni del Concilio che in quelli del dopo-Concilio, più di una corrente ecclesiale ha proposto un impianto di pensiero sostanzialmente negatore dell’opportunità, almeno, se non della legittimità, di un diritto canonico. (…) In definitiva, il filo comune che lega la lotta contro il diritto canonico, oggi come ieri, è il ripudio della Chiesa come istituzione. Ed è precisamente qui il punto di incrocio delle critiche recenti con molti motivi di fondo della disperata teologia luterana».
Le parole di Livatino colgono pienamente il senso di una contrapposizione fra una concezione pneumatica della Chiesa e la Chiesa siccome voluta dal suo Fondatore, e, più in generale, sul fondamento stesso del diritto, estraneo alla natura dell’uomo secondo l’impostazione luterana e moderna, viceversa ben radicato nella legge scritta nel cuore dell’uomo dalla mano di Dio, secondo la retta dottrina ed il diritto naturale.
«Il diritto canonico» – conclude brillantemente Livatino – «viene proposto come diritto che realizza un’esigenza fondamentale dell’uomo, quella della giustizia, elevandola dal piano naturale a quello soprannaturale. Come l’uomo compiuto non può fare a meno del diritto (…) così pure l’esigenza di una giustizia viene sussunta sul piano soprannaturale grazie ad un sistema di norme di origine e carattere soprannaturale, ma che, rimanendo pur sempre norme di diritto, per molte parti possono apparire analoghe al diritto umano e terreno».
Fatta questa indispensabile premessa di carattere teorico (una sorta di composizione di luogo teologico), va svolta anche una necessaria composizione di tempo.
Il Correttorio dell’Ordine dei Minimi viene introdotto ed approvato dalla Santa Sede alla fine della prima decade del secolo XVI. La collocazione temporale non è elemento secondario, se si considera che la pubblicazione delle 95 tesi di Lutero a Wittenberg avvenne nel 1517. La scelta dell’Ordine fondato da San Francesco di Paola fu, dunque, nel segno, non solo della piena comunione con la Chiesa di Pietro, ma anche della migliore ecclesiologia ed antropologia. Il Correttorio, infatti, si muove nella consapevolezza dell’indispensabilità di un apparato sanzionatorio ai fini del rispetto della Regola; anzi, mostra la necessità di tenere insieme il piano naturale e quello soprannaturale, considerando il diritto uno strumento non secondario per perseguire la salvezza delle anime.
Tale superiore finalità – la salus animarum – è ben espressa nel n. 117 del Correttorio: «Infine, sappiano tutti coloro che indossano l’abito di quest’ordine dei Minimi, che fin quando militeranno sotto di esso, soprattutto dopo la loro professione, saranno obbligati all’osservanza di voti di povertà, di castità, di obbedienza e di vita quaresimale, secondo le limitazioni e le modalità poste e specificate a suo luogo nella Regola del medesimo Ordine e nel presente Correttorio». Ed ancora nel n. 35: «Nelle discordie però si cerchi piuttosto sempre la pace e la riconciliazione che il castigo: si deve infatti ricercare l’emendazione e non l’afflizione dei religiosi».
Altro profilo essenziale del Correttorio – inscindibilmente connesso a quello relativo al rapporto tra Regola e sanzioni – è quello concernente il legame fra amministrazione della giustizia e misericordia.
Si può dire, anzi, che il Correttorio, sotto tale aspetto, anticipa molte delle acquisizioni proprie della scienza giuridica dei secoli successivi, rappresentando davvero una oggettiva novità, non solo sul piano teologico e pastorale, ma anche sotto quello più squisitamente giuridico.
Molteplici, innanzitutto, sono le disposizioni che richiamano costantemente a considerare la pena come extrema ratio[2] e che invitano a promuovere un processo di pentimento e riconciliazione che possa poi sfociare in un atto di misericordia.
Quel che, comunque, viene ribadito è che l’atto di misericordia presuppone sempre il riconoscimento della propria colpa e la necessità della riparazione; atti, questi ultimi, imposti dal rendere giustizia, che, consistendo nel dare a ciascuno il suo, impone di reintegrare, in primo luogo, l’ordine (ovvero la Regola) violato[3] e di riparare alle offese e al danno arrecati[4].
L’invito a ricercare il componimento e la riparazione con la vittima dell’offesa è altro dato ricorrente in tutto il Correttorio, sì da farlo ritenere, anche sotto tale profilo, ispirato ad una concezione senza dubbio avanzata di giustizia riparativa: «Si faccia in modo che chi è ingiuriato si riconcili sempre»; questo è il supremo imperativo da seguire in ogni procedimento penale (n. 5).
Più in generale, il rapporto fra giustizia e misericordia corre lungo tutto il Correttorio e si può dire che ne rappresenti il fil rouge, ben espresso nella norma contenuta al n. 33 del Correttorio, che stabilisce «come punire i disobbedienti»: «(…) se il reo entro tre giorni, spinto da salutare penitenza, si sarà sottoposto volentieri all’obbedienza, verrà liberato dal carcere (…). Non appena sarà disposto ad obbedire e il Correttore con il Capitolo locale lo crederanno bene, lo si rimetterà in libertà»; ed ancora, esso è posto quale criterio guida dell’amministrazione della giustizia: «Riteniamo che tutti i Superiori di quest’Ordine si debbano chiamare ‘Correttori’, perché correggendo prima sé stessi, cancellino con comprensiva carità i difetti dei loro confratelli desiderando la loro emendazione più che la punizione»[5].
Si può dire che nel Correttorio è dato rinvenire quel salutare richiamo a ricercare, attraverso la giustizia, soprattutto l’umana misericordia, quale figura ed immagine di quella divina. Ancora una volta, mi piace ricordare le parole del beato Rosario Livatino: «Il Cristo non ha mai detto che soprattutto bisogna essere ‘giusti’, anche se in molteplici occasioni ha esaltato la virtù della giustizia. Egli ha invece elevato il comandamento della carità a norma obbligatoria di condotta perché è proprio questo salto di qualità che connota il cristiano».
In definitiva, il Correttorio si muove nel solco ben illustrato da Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia (“Misericordiae vultus”), laddove viene ribadito che misericordia e giustizia «(…) non sono due aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni di un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice nella pienezza dell’amore».
- Il “Correttorio”, un codice penale ispirato ad un umanesimo cristiano, autentica novità per il suo tempo
Ad un osservatore laico, inoltre, non possono sfuggire molteplici elementi, sia di diritto sostanziale che processuale (per usare una terminologia cara ai giuristi), che fanno del Correttorio un codice penale davvero innovativo per il suo tempo.
Cesare Beccaria scriverà il suo “Dei delitti e delle pene” nel 1764, in pieno Secolo dei Lumi, ponendo le principali questioni relative al rapporto fra precetto penale e sanzione penale e, soprattutto, alle modalità esecutive del trattamento sanzionatorio.
Orbene, il Correttorio affronta molti di questi temi, con più di due secoli di anticipo; e, a differenza dell’impostazione illuministica, il giro mentale sottostante questo codice penale per l’Ordine dei Minimi non è retto da una concezione utilitaristica della pena, introdotta da Thomas Hobbes, bensì da una visione sempre alta della sanzione, ma non de-finalizzata, ovvero strutturalmente inserita in un quadro che potremmo definire di umanesimo integrale.
Vale la pena sottolineare, innanzitutto, la portata applicativa del Correttorio, quanto alla platea dei soggetti interessati, sia direttamente che potenzialmente.
Pur essendo i destinatari i frati dell’Ordine dei Minimi di fra’ Francesco di Paola (chierici, laici e oblati), il Correttorio oggettivamente rappresenta un intervento riformatore dalle inevitabili ripercussioni sulla vita complessiva del corpo sociale del tempo; e ciò, a maggior ragione, se si considera l’importanza, sia in termini di autorità sociale che come popolazione delle relative comunità, che avevano i Conventi nelle realtà socio-economiche dell’epoca.
Tali elementi di contesto devono indurre a conferire il giusto peso al Correttorio, i cui principi e la cui applicazione pratica ebbero sicuramente a dispiegare effetti anche nei confronti della comunità civile e delle autorità temporali.
Molteplici sono gli elementi di novità per quel tempo.
In primo luogo, balza agli occhi la previsione non solo di più gradi di giudizio – da un livello locale ad uno provinciale – ma la cura posta nell’assicurare la terzietà e l’imparzialità dell’autorità chiamata a giudicare e ad applicare la sanzione, sia quanto alla riconosciuta esperienza della stessa che quanto alla necessità di un presidio collegiale del processo deliberativo.
I correttori locali, ad esempio, sono designati dal Capitolo provinciale, fra le «persone di vita esemplare e di provata esperienza, che riescano a fiaccare l’iniquità con la virtù alzando la spada della giusta vendetta contro tutti i sovvertitori di questa vita» (n. 63, Terza Regola). Essi non giudicheranno da soli, ma «A ciascun correttore siano opportunamente associati, come fedeli collaboratori, tre frati timorati e di buona reputazione» (n. 64, Terza Regola).
La novità, tuttavia, di maggiore impatto, in un’ottica anche laica, è senza dubbio legata alla previsione di limiti stringenti ai poteri dei Correttori e dei Capitoli, tenuti a osservare la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinata dal Correttorio e, soprattutto, ad applicare esclusivamente le sanzioni stabilite da tale codice in relazione a ciascun tipo di violazione.
È lecito affermare che ci troviamo difronte alla introduzione, ante litteram, dei principi di legalità e di tassatività dei precetti e delle pene.
Al n. 1 del Correttorio, infatti, così è scritto: «Se qualcuno, contravvenendo al primo capitolo della Regola di quest’Ordine dei Minimi, approvata e confermata dal Sommo Pontefice Giulio II, violasse i precetti di Dio o della Chiesa, sia punito secondo la gravità ed esigenza della sua colpa con le penitenze stabilite nel presente Correttorio». Inoltre, al n. 116: «(…), non è da intendersi che vi sia alcunché inserito nella Regola di quest’ordine dei Minimi e nel presente Correttorio che per sé obblighi qualcuno alla colpa, ma soltanto alla pena sanzionata e definita nello stesso Correttorio rispetto a qualsiasi mancanza. E nessuno è obbligato ad eseguire tale pena se non quando gli venga imposta da un suo Superiore o da qualche Capitolo, secondo i limiti e le modalità indicate. Pertanto, tutti i frati e gli oblati di quest’Ordine, dopo aver soddisfatte le penitenze a su logo sanzionate e definite per le loro mancanze nel presente Correttorio, dovranno ritenersi assolti dalle loro colpe».
La previsione, poi, contenuta nel n. 58 fissa un principio di grande civiltà giuridica, quello cioè in base al quale anche il procedimento di formazione di nuovi precetti e sanzioni deve obbligatoriamente obbedire a regole precostituite: «Si osservi perpetuamente inviolato il presente Correttorio, di modo che in seguito non si possano in alcun modo stabilire altre sanzioni penali, se non su speciale delibera e assenso dei due terzi di tutto il Capitolo generale. Con ciò si intendono anche completamente abrogate le altre norme penali dovunque finora vigenti».
Del pari di straordinario rilievo è la previsione di un regime di proporzionalità delle sanzioni, strutturate secondo la gravità delle violazioni e l’intensità della colpa.
In sintesi, sono previste per i sudditi (sia laici che religiosi), le seguenti pene: l’ammonizione del superiore, le preghiere riparatrici, il digiuno (in isolamento o a mensa), la privazione della libertà mediante la reclusione, l’ergastolo.
Per i prelati, invece, vengono previste, accanto alle sanzioni sopra indicate, anche la deposizione o la sospensione dalla carica.
Di particolare importanza è anche la norma di chiusura contenuta nel n. 114: «Se qualcuno mancasse su qualsiasi altro punto e articolo inseriti nella regola di quest’Ordine, ma non specificati nel presente Correttorio, sia punto a discrezione del proprio Superiore, conforme alla gravità e all’esigenza della colpa».
Risulta di grande attualità tale previsione se si considera la progressiva svalutazione che nella scienza penalistica, soprattutto in epoca moderna, ha interessato la colpa, quale elemento “psicologico” del reato, strettamente connesso alla volontà ed al libero arbitrio.
È la libertà personale ad essere il fondamento e la base del giudizio circa l’essere colpevole. «Il libero arbitrio» – ha osservato Mauro Ronco nella sua brillante opera “Voluntas ut ratio” – «è l’asse intorno a cui ruota il diritto penale e la vita civile delle nazioni».
Orbene, il binomio colpa-libero arbitrio è l’asse attorno al quale ruota anche il Correttorio, consapevole che esso, quale croce e delizia dell’uomo, esprime il dramma fra la sempre mutevolezza delle condizioni dell’agire e la tensione verso quella felicità – anche ultraterrena – che la natura razionale mai fa smettere di desiderare.
Ancora, non può essere trascurato un ulteriore dato di novità, che contribuisce a fare di questo codice penale davvero un testo normativo intriso di autentico umanesimo cristiano.
Un’attenzione specifica, infatti, viene portata all’umanità con cui deve essere eseguita la pena, attraverso la realizzazione, in particolare, di carceri rispettose della dignità dell’uomo. «Le carceri, di cui si parla spesso in questo Correttorio, siano solide ma umane, e sufficientemente rischiarate da un lume adatto introdotto attraverso la grata di ferro. Inoltre, per un giusto motivo, qualche volta si potranno adibire a carcere celle separate» (n. 52).
Infine, non poteva mancare, accanto a tante sanzioni e pene, anche il premio, che, tutti, auspichiamo di poter ricevere una volta al cospetto del Sommo Giudice: «Chiunque avrà osservato con fedeltà e con perseveranza i quattro voti secondo le predette limitazioni e modalità, quale celeste benedizione, sia ricolmo della grazie di questa vita, e della gloria sempiterna nella Patria beata» (n. 117).
*Contributo già pubblicato sulla Rivista Paenitemini, marzo 2025, pp. 113-122.
[1] Il Correttorio è il codice di norme disciplinari e sanzioni punitive, proprio dell’Ordine dei Minimi, voluto dal loro Fondatore S. Francesco di Paola, approvato da Giulio II con la Bolla Pastoris officii lo stesso giorno in cui fu approvata la quarta Regola, il 28 luglio 1506. È composto di 10 capitoli e procede di pari passo con i capitoli della Regola dell’Ordine, stabilendo quali pene dare ai frati che trasgredivano le prescrizioni della Regola. Per il testo, cfr. Redazioni della Regola e Correttorio dei Minimi, Testo latino e versione italiana, a cura di A. Castiglione, Roma, 1978¸ pp.181-277. Per la storia di questo testo cfr. R. Benvenuto, Il Correttorio dell’Ordine dei Minimi, in Luce che illumina i penitenti. Atti del Convegno di studi sulla IV Regola dei Minimi nel V Centenario della sua approvazione (1506-2006), Roma, 24-26 marzo 2006, Roma, 2011, pp. 473-574.
[2] Correttorio, n. 23: «Infine, dovunque nel presente Correttorio, per qualsivoglia reo si prescriva carcerazione, sospensione, deposizione o privazione, si dovrà sempre intendere che prima bisogna farle precedere da ammonizioni fraterne e opportune e dal consenso dei Seniori; a meno che i colpevoli non fossero ragionevolmente e legittimamente incriminati della violazione di uno dei quattro voti o di qualche altro caso grave e scandaloso».
[3] Correttorio, n. 107: «Tutti i Superiori di quest’Ordine e i rispettivi Vicari si guarderanno bene di essere talvolta indulgenti nel punire la violazione di qualcuno dei quattro voti, o di liberare dal carcere un colpevole prima del tempo stabilito nel presente Correttorio».
[4] Correttorio, n. 13: Pena per i ladri «(…) Né tale colpevole sarà scarcerato, qualora ciò sia possibile, se prima non abbia restituito la refurtiva al convento o alla persona danneggiata, alla quale la sottrasse».
[5] Così è scritto al n. 32 della Seconda Regola (1.5.1501) e all’art. 31 della Terza Regola (20.5.02) a proposito dei doveri dei Correttori.